Pretura
di La Spezia
Sentenza 10-19 novembre 1999 (*)
FATTO E DIRITTO
G. C. è stata tratta
in giudizio con decreto di citazione emesso dal PM il 20.11.1996 per rispondere
del reato di oltraggio a un pubblico ufficiale (art. 341 CP) descritto in epigrafe.
Preliminarmente è stata dichiarata la contumacia dell'imputata, non comparsa
in giudizio senza addurre alcuna legittima giustificazione o impedimento.
Com'è noto, l'art. 18 primo comma della legge 25 giugno 1999, n. 205,
entrato in vigore il 13.7.1999, ha abrogato l'art. 341 CP.
Fin dalle prime pronunzie e dai primi commenti, successivi all'innovazione normativa,
si sono manifestati due diversi orientamenti.
Da una parte, si è sostenuto che si è verificata una vera e propria
abolitio criminis, nel senso che la condotta di chi offenda l'onore o il prestigio
del pubblico ufficiale, prima sanzionata penalmente, non sarebbe più
rilevante sotto il profilo penale.
In altri termini, la fattispecie dovrebbe essere disciplinata dall'art. 2 secondo
comma CP. (1)
L'orientamento giurisprudenziale prevalente, invece, afferma che, per effetto
della citata modificazione normativa, la condotta già punita a titolo
d'oltraggio non è stata depenalizzata ma deve essere inquadrata nella
fattispecie dell'ingiuria (art. 594 CP). (2)
Ciò significa che il novum normativo dà luogo ad un fenomeno
di successione di leggi penali disciplinato dall'art. 2 terzo comma CP. (3)
Quest'ultima tesi è senz'altro condivisibile poiché il rapporto
esistente tra le due norme penali è inquadrabile nell'ambito del concorso
apparente di norme.
Difatti, l'oltraggio costituisce un'ipotesi speciale d'ingiuria caratterizzata
dal ruolo pubblico della persona offesa; (4) pertanto,
abrogata la norma speciale (art. 341 CP), il medesimo fatto è astrattamente
sussumibile alla fattispecie generale (art. 594 CP). (5)
In definitiva, per stabilire quale sia la norma concretamente applicabile al
caso in esame occorre verificare quale delle due disposizioni sia più
favorevole al reo.
Giudizio, quest'ultimo, che deve essere compiuto in concreto tenendo conto di
tutte le conseguenze che scaturirebbero dalla scelta dell'una o dell'altra norma.
Non vi è dubbio che l'art. 594 CP è disposizione più favorevole
rispetto all'art. 341 CP: il primo delitto, a differenza dell'altro, è
procedibile a querela della persona offesa, condizione di procedibilità
che difetta nella specie poiché i pubblici ufficiali (offesi) non hanno
querelato l'imputata. (6)
In forza di queste considerazioni, il fatto è stato riqualificato come
ingiuria ed è stata pronunciata l'improcedibilità dell'azione
per difetto di querela.
P.Q.M.
Il Pretore, visto l'art. 529 CPP, riqualificato il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 594 CP, dichiara non doversi procedere nei confronti di G. C. per il reato contestato perché l'azione non doveva essere esercitata per difetto di querela.
La Spezia, 10.11.1999
Il Pretore
dott. Riccardo Guida
(*) Altro materiale riguardante l'abrogazione dell'oltraggio è reperibile nella pagina dedicata alla relativa discussione tenutasi all'interno della mailing list.
(1) Questa norma stabilisce che: "Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; "; cfr. ordinanza del 1° - 20 ottobre 1999 del Tribunale penale di Genova, sezione seconda, in funzione di giudice dell'esecuzione, in www.penale.it.
(2) Cass., sez. VI penale, sent. 13.7.1999 n. 1318; Cass., sez. III penale, ordinanza 14.7.1999 n. 2808 bis; Corte di Appello di Genova, sez. feriale penale, ordinanza 13.8.1999; in www.penale.it; Tribunale di Rovigo, ordinanza del 4.10.1999, in Guida al diritto n. 42 del 30.10.1999.
(3) L'art. 2 terzo comma CP prevede che: "Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.".
(4)
La sussistenza di un rapporto come tra genere e specie tra il reato di cui all'art.
594 CP e quello sanzionato dall'art. 341 CP è implicitamente riconosciuta
nella sentenza della Corte
costituzionale n. 341/1994, in www.penale.it. La dottrina maggioritaria
afferma che tra l'ingiuria e l'oltraggio si ha concorso apparente di norme in
quanto un identico fatto è contemplato da più norme in rapporto
di specialità (unilaterale).
In particolare, l'art. 341 CP è norma speciale rispetto a quella di cui
all'art. 594 CP, della quale conserva tutti gli elementi, salvo il requisito
(specializzante) della qualifica di pubblico ufficiale dell'offeso.
La stessa dottrina, affrontando la questione dell'ambito applicativo dell'art.
15 CP (Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni
della medesima legge penale), ha escluso che il criterio di specialità
riguardi unicamente le norme con identico oggetto giuridico; questa convincente
opinione consente di ravvisare il rapporto di specialità tra le due disposizioni
a confronto, pur essendo l'oltraggio un reato contro la pubblica amministrazione
e l'ingiuria un reato contro l'onore.
(5) Cass.,
sez. V, sent. n. 11495 del 17.8.1990, RV 185123, ha stabilito: "Il fenomeno
della successione di leggi penali è costituito dall'abrogazione di una
disposizione e dalla conseguente applicabilità al fatto di un'altra disposizione,
senza che ciò debba necessariamente verificarsi attraverso la formale
sostituzione della seconda disposizione alla prima, perché ben può
accadere che la prima venga abrogata e contemporaneamente sia inserita una nuova
disposizione in un diverso testo normativo, o può accadere anche che
sia abrogata una norma speciale restando il fatto preveduto come reato da una
norma generale preesistente.".
Cass., sez. III penale, ordinanza 14.7.1999
n. 2808 bis citata, muovendo dalla premessa che, per effetto dell'abrogazione
dell'art. 341 CP, la condotta criminosa debba essere inquadrata nella fattispecie
dell'art. 594 CP, ha stabilito che sia applicabile l'art. 19 secondo comma L.
n. 205/1999 - la cui ratio è di consentire la presentazione della querela
per i reati per cui questa è richiesta a seguito delle disposizioni della
L. 1999 n. 205 e dei decreti legislativi da essa previsti - a tenore del quale,
essendo pendente il procedimento, il giudice penale deve informare la parte
offesa del reato di oltraggio della facoltà di esercitare il diritto
corrispondente.
Questa soluzione, fondata su un'opinabile interpretazione testuale del primo
comma dell'art. 19 citato, non appare persuasiva.
Innanzitutto, essa comporterebbe una protrazione della durata del processo -
che dovrebbe rimanere sospeso per almeno tre mesi, ossia per il tempo entro
il quale l'offeso può decidere se proporre querela - in netto contrasto
con la ratio deflattiva che permea l'intera L. n. 205/1999.
(6) Cass.,
sez. III penale, ordinanza 14.7.1999 n. 2808 bis citata, muovendo dalla premessa
che, per effetto dell'abrogazione dell'art. 341 CP, la condotta criminosa debba
essere inquadrata nella fattispecie dell'art. 594 CP, ha stabilito che sia applicabile
l'art. 19 secondo comma L. n. 205/1999 - la cui ratio è di consentire
la presentazione della querela per i reati per cui questa è richiesta
a seguito delle disposizioni della L. 1999 n. 205 e dei decreti legislativi
da essa previsti - a tenore del quale, essendo pendente il procedimento, il
giudice penale deve informare la parte offesa del reato di oltraggio della facoltà
di esercitare il diritto corrispondente.
Questa soluzione, fondata su un'opinabile interpretazione testuale del primo
comma dell'art. 19 citato, non appare persuasiva.
Innanzitutto, essa comporterebbe una protrazione della durata del processo -
che dovrebbe rimanere sospeso per almeno tre mesi, ossia per il tempo entro
il quale l'offeso può decidere se proporre querela - in netto contrasto
con la ratio deflattiva che permea l'intera L. n. 205/1999.
In secondo luogo, è certo che la disposizione in esame (art. 19 I comma),
costituisce una deroga al principio generale della successione delle leggi nel
tempo (art. 2 terzo comma CP) e, conseguentemente, è norma di stretta
interpretazione.
L'espressione "ai sensi" contenuta nella proposizione "Per i
reati perseguibili a querela, ai sensi delle disposizioni della presente legge
",
significa, letteralmente, "a tenore", "in conformità",
"in base"; l'enunciato verbale della norma, quindi, contempla unicamente
i reati perseguibili d'ufficio che la nuova legge abbia espressamente trasformato
in fattispecie criminose perseguibili a querela di parte (per es., il furto
semplice ex art. 624 CP, oggetto della previsione dell'art. 12 della L. n. 205/1999).