Corte
di Cassazione, Sez. III Penale
Ordinanza 14 luglio 1999, n. 2808 bis (dep. 24 settembre 1999)
Abrogazione dell'oltraggio - Inquadramento della condotta come ingiuria - Applicabilità dell'art. 19 l. 205/99 - Necessità del termine per la proposizione della querela in ordine a questo reato - Sospensione del procedimento
Udienza pubblica
in data 14 luglio 1999
Registro generale n. 2625/99
Sentenza n. 2808 bis
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dai
sig.ri
Dr. Davide AVITABILE - Presidente
Dr. Antonio ZUMBO - Consigliere
Dr. Vincenzo ACCATTATIS - Consigliere
Dr. Saverio Felice MANNINO - Consigliere
Dr. Carlo GRILLO - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Sul ricorso proposto
da ******
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 19 giugno 1998 n. 3936, con
la quale - in riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo 31 ottobre 1997
n. 36, da lui appellata, che, prosciogliendolo dai reati contestati ai capi
a) e b), lo aveva dichiarato colpevole dei reati p. e p. c) dall'art. 341 c.p.,
in Oriolo Romano il 17 dicembre 1996; d) dagli artt. 610 e 61 n. 2 c.p., in
Oriolo Romano fino a gennaio del 1997; e) dagli artt. 81 cpv., 609 bis c.p.
e cpv. n. 1 c.p. in Oriolo Romano nel luglio del 1996, e condannato, con la
continuazione, alla pena di anni cinque e mesi tre di reclusione con interdizione
perpetua dai p.u. - gli sono state concesse le attenuanti generiche e ridotta
la pena ad anni quattro di reclusione con interdizione temporanea dei p.u.
Sentita la relazione svolta dal Cons. S.F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del dr. Gioacchino IZZO, il quale
ha chiesto la sospensione del processo per consentire alla parte offesa di presentare
eventualmente querela; osserva
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza
impugnata ******** è stato dichiarato colpevole, fra l'altro, del reato
di oltraggio a pubblico ufficiale (capo c).
La L. 25 giugno 1999 n. 205, di delega al Governo per la depenalizzazione dei
reati minori e modifiche al sistema penale e tributario, ha direttamente abrogato
l'art. 341 c.p., per cui il reato di oltraggio a p.u. non figura più
nell'ordinamento penale.
Ciò non vuol dire che la condotta già punita dalla norma incriminatrice
soppressa sia divenuta ormai lecita. Nel sistema dei valori cui il codice penale
risulta ispirato, riviso alla luce della Costituzione, l'offesa all'onore o
al prestigio del p.u. ha una collocazione rilevante, non facilmente distinguibile
dalla tutela penale, e non può, quindi, risultare puramente e semplicemente
depenalizzata e ridotta ad un mero illecito civile o amministrativo senza una
specifica direttiva in tal senso.
Deve, quindi, ritenersi che il legislatore abbia soppresso sic et simpliciter
la figura criminosa dell'oltraggio senza optare per la perseguibilità
a querela, tenendo conto che all'abrogazione dell'art. 241 c.p. non sarebbe
seguita la totale depenalizzazione di quel tipo di illecito, ma solo l'inquadramento
della condotta criminosa corrispondente nella più generale fattispecie
dell'art. 594 c.p., concernente il delitto di ingiuria - che, peraltro, nell'oltraggio
entrava in composizione - punendolo in tal modo meno gravemente e condizionandone
la perseguibilità alla querela di parte, e però mantenendone l'illiceità
penale.
Di questa premessa bisogna tener conto nella valutazione del caso in esame,
precisando che nell'interpretazione dell'art. 19 L. 1999 n. 205 cit., che reca
disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela, sono
reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni della presente legge
non solo quelli per cui tale perseguibilità è stata introdotta
dalle disposizioni suddette o sarà introdotta con i decreti legislativi
da esse previsti, ma anche quelli in cui, a seguito dell'abrogazione della norma
incriminatrice effettuata con la medesima legge, la condotta ha mantenuto il
carattere di illecito penale venendo inquadrata in figure di reato preesistenti,
già perseguibili a querela. Tra questi è compreso il reato di
oltraggio, la cui condotta criminosa, a seguito dell'abrogazione dell'art. 341
c.p. disposta dal precedente art. 18 L. 1999 n. 205, è qualificata giuridicamente
come reato di ingiuria, previsto dall'art. 594 c.p., perseguibile a querela
di parte.
Pertanto, in applicazione del secondo comma dell'art. 19 cit. - la cui ratio
è di consentire la presentazione della querela per i reati per cui questa
è richiesta a seguito delle disposizioni della L. 1999 n. 205 e dei decreti
legislativi da essa previsti - essendo pendente il relativo procedimento, il
giudice deve informare la parte offesa del reato di oltraggio della facoltà
di esercitare il diritto corrispondente.
Questa soluzione dev'essere, pertanto, adottata nel caso di specie, dando informazione
a mezzo della Cancelleria a *******, parte offesa dle reato di oltraggio per
cui si procede - ascritto a ****** come da lui commesso in Oriaolo Romano il
17 dicembre 1996, mentre ****** si accingeva ad eseguire una perquisizione disposta
dall'Autorità Giudiziaria, con l'espressione scimunito - della facoltà
di proporre querela per la condotta suesposta, qualificata giuridicamente come
reato di ingiuria previsto dall'art. 594 c.p., ai sensi dell'art. 19 c.2 L.
25 giugno 1999 n. 205.
P.Q.M.
La corte
Sospende il procedimento ai sensi dell'art. 19 L. 25 giugno 1999 n. 205.
Così deciso in Roma il 14 luglio 1999
[Depositata in cancelleria il 24 settembre 1999]