Tribunale Penale di Genova - Sezione Seconda
Ordinanza 1°-20 ottobre 1999 (*)

N. 232/99 R.G. ESEC.

IL TRIBUNALE PENALE DI GENOVA SEZIONE SECONDA
in funzione di giudice dell'esecuzione

riunito in camera di consiglio e così composto
Dott. Marco DEVOTO - Presidente
Dott. Guido MACCHIAVELLO - Giudice
Dott. Riccardo REALINI - Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letta la richiesta proposta il 23.7.99 dal PM presso il Tribunale di Genova perché sia accertato se le pronunce di condanna e di applicazione di pena (a-sentenze 24.11.89 divenuta irrevocabile il 26.9.90; b-21.10.94 divenuta irrevocabile il 28.12.94; c-21.12.94 divenuta irrevocabile il 27.4.95; d-23.9.96 divenuta irrevocabile il 5.4.97 tutte del Pretore di Genova; nonché e-la sentenza 17.4.96 divenuta irrevocabile il 24.6.96 del Tribunale di Genova) nei confronti di ****** per il reato di oltraggio ex art.341 CP mantengano l'esecutività anche dopo l'entrata in vigore della norma (art.18 c.1 legge 25.6.99 n.205) abrogativa dell'art.341 CP;
Avvenuta all'udienza collegiale in camera di consiglio del 1 °.10.99 la comparizione del Difensore, invocante l'applicazione dell'art. 673 CPP, e del PM che si è richiamato alla propria istanza scritta;
Ritenuto che le due tesi sostenute, rispettivamente, in via principale (applicazione dell'art.2 c.3 CP e conseguentemente applicazione della meno favorevole legge del tempo in cui fu commesso il reato, essendo già stata pronunciata sentenza irrevocabile) ed in via di primo subordine (nuova qualificazione del fatto come reato perseguibile a querela della persona offesa e conseguentemente possibilità di rideterminazione della pena eseguibile nel caso la persona offesa, da interpellarsi, eserciti il diritto di querela), dall'istante PM, con riferimento alla questione relativa agli eventuali effetti derivanti dall'abrogazione (disposta dall'art.18 c.1 legge 25.6.99 n.205) dell'art.341 CP, e dunque del reato di oltraggio a un pubblico ufficiale, per l'esecutività delle suindicate sentenze di condanna pronunciate nei confronti di ********, non paiono affatto condivisibili, attesochè:
a) non sembra intanto che l'abrogazione del reato di cui all'art.341 CP (il testo dell'art.18 c.1 legge 205/99 evidenzia come tale abrogazione sia "secca" ed il legislatore non abbia dettato alcuna disposizione integrativa diretta a mantenere intatta la rilevanza penale di fatto integrante oltraggio a un pubblico ufficiale) possa interpretarsi come successione di norme penali ai sensi dell'art.2 c.3 CP, giacché il rilievo che l'oltraggio a un pubblico ufficiale sia considerato normalmente una forma speciale del reato di ingiuria non comporta automaticamente, in presenza di un fatto di oltraggio a un p.u., la sussistenza e la punibilità di un reato ex art.594 CP, tenuto conto, da un lato, che potrebbero verificarsi casi di uso di espressioni oltraggiose (mirate all'Istituzione di appartenenza del pubblico ufficiale e non al suo personale onore e decoro) in presenza del p.u. di dubbia riconducibilità alla fattispecie d'ingiuria, dall'altro e soprattutto, che il reato ex art.594 CP è punibile solo a querela di parte (art.597 CP);
b) se la considerazione che la condotta o parte della condotta umana assunta a tipica fattispecie criminosa da un reato per il quale è intervenuta abrogazione potrebbe mantenere rilevanza penale alla stregua di un altro dei numerosi reati che popolano la legislazione penale fosse lo scrimine per l'applicazione del 3° o del 2° comma dell'art. 2 CP, si dovrebbe pervenire alla conclusione (inammissibile) che il 2° comma dell'art.2 CP sia di rarissima applicazione nei casi di semplice abrogazione di una norma incriminatrice, giacché, avuto riguardo alla varietà delle condotte umane prese a riferimento dalle norme incriminatrici ed all'assai cospicuo numero ed assortimento di queste ultime nell'ambito dell'ordinamento penale italiano, il fatto che non costituisce reato secondo la legge posteriore potrebbe non raramente, sulla base del complesso delle norme incriminatrici della legge anteriore estranee al provvedimento abrogativo, mantenere una qualche rilevanza penale;
c)nemmeno sembrano esistere i presupposti per ipotizzare ancora esercitabile nel caso in esame il diritto di querela da parte della persona offesa, quand'anche si volesse sostenere che un fatto di oltraggio a un p.u. equivalga automaticamente ad un fatto di ingiuria, posto che 1 )I'art.19 c.1 legge 205/99 prevede che il termine per presentare la querela (da parte della persona che abbia avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato) decorra dalla data di entrata in vigore della stessa legge con esclusivo riferimento ai "...reati perseguibili a querela, ai sensi delle disposizioni della presente legge o dei decreti legislativi da esse previsti..", mentre nel caso in esame la perseguibilità a querela dell'eventuale reato di ingiuria è tale ai sensi dell'art.597 c.1 CP e non certo della legge 205/99; 2)il secondo comma dell'art.19 legge cit., solo "se è pendente il relativo procedimento...", prevede che il giudice informi la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e che dal giorno di codesta informazione decorra il termine per la proposizione della querela, mentre nel caso in esame nessun procedimento di cognizione è più pendente per i fatti (avvenuti tra il novembre 89 e l'ottobre 95) in conseguenza di cui il ******** ha riportato condanne irrevocabili con la suindicate sentenze; 3) sotto vari profili, (ivi compreso anche quello temporale, essendo ormai trascorsi comunque circa tre mesi dall'entrata in vigore della legge cit.), deve pertanto escludersi che nella fattispecie sia ancora proponibile querela da parte della persona offesa dall'eventuale reato di ingiuria;
d) risulta altresì evidente che pure a voler, contro le precedenti considerazioni, ipotizzare invece detta proponibilità, l'eventuale esercizio di un diritto di querela nei confronti del ******* per uno o più dei fatti giudicati come oltraggio a un p.u. e che oggi si vorrebbe inquadrare nel reato di ingiuria (od anche in alternativa, sempre secondo il PM, nel reato ;
di minaccia), determinerebbe l'apertura ab initio di uno o più nuovi procedimenti penali, ma non giustificherebbe il mantenimento dei giudicati per il reato di oltraggio a un p.u. e l'esecutività delle relative pene, o di porzioni rideterminate di esse;
e) tirando le fila della trattazione, pare insomma ingiustificato concludere che l'abrogazione della norma incriminatrice della condotta di oltraggio a un p.u. non faccia venir meno la qualità di reato di una tal condotta e non incida sulla vitalità dell'anteriore giudicato di condanna per detto reato;
Ritenuto che la fattispecie in esame va pertanto inquadrata nella previsione dell'art.2 c.2 CP (essendo il ****** stato condannato con le summenzionate sentenze per un reato abrogato da legge posteriore) e che, ai sensi dell'art.673 c.1 CPP, si impongono 1 )revoca di codeste sentenze di condanna e di applicazione di pena (nei capi relativi al reato ex art.341 CP); 2)declaratoria che il fatto de quo non è più previsto dalla legge come reato; Ritenuto che la circostanza che nelle suindicate sentenze sub lettere a) ed e) non sia stato specificato, nel determinare l'aumento complessivo ex art. 81 cpv CP per più reati, la quota di aumento da attribuirsi al reato di cui all'art.341 CP impone di operare in questa sede esecutiva tale determinazione specificativa di pena;
P.Q.M.
Visti gli artt. 18 c.1 legge 206/99, 2 c.2 CP, 673 c.1 CPP;
- Dichiara che il fatto (oltraggio a un pubblico ufficiale) in ordine a cui
a)la sentenza 24.11 .89, irrevocabile il 26.9.90, del Pretore di Genova applicava ex art.444 CPP a *********, a titolo di aumento ex art.81 cpv CP, pena che il Tribunale reputa congruo determinare in giorni 20 di reclusione;
b)la sentenza 21.10.94, irrevocabile il 28.12.94, dello stesso Pretore lo condannava alla : pena di mesi 1, giorni 20 di reclusione (aumentata poi per la continuazione con altro reato);
c)la sentenza 21.12.94, irrevocabile il 27.4.95 dello stesso Pretore lo condannava alla pena di giorni 20 di reclusione;
d)la sentenza 23.9.96 dello stesso Pretore lo condannava alla pena di mesi 3 reclusione;
e)la sentenza 17.4.96, irrevocabile il 24.6.96, del Tribunale di Genova lo condannava, a titolo di aumento ex art.81 cpv CP, a pena che il Tribunale reputa congruo determinare in giorni dieci di reclusione
non è più previsto dalla legge come reato;
Revoca di conseguenza la suindicate sentenze di applicazione di pena e di condanna (quelle sub lett. a-e limitatamente al capo ed alla porzione di pena attribuite al reato ex art.341 CP);
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Genova, 1°.10.1999
Depositata in Cancelleria addì 20 ottobre 1999

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(*) Cfr. anche la pagina della discussione in mailing list.