Tribunale
Penale di Genova - Sezione Seconda
Ordinanza 1°-20 ottobre 1999 (*)
N. 232/99 R.G. ESEC.
IL TRIBUNALE
PENALE DI GENOVA SEZIONE SECONDA
in funzione di giudice dell'esecuzione
riunito in camera
di consiglio e così composto
Dott. Marco DEVOTO - Presidente
Dott. Guido MACCHIAVELLO - Giudice
Dott. Riccardo REALINI - Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letta la richiesta
proposta il 23.7.99 dal PM presso il Tribunale di Genova perché sia accertato
se le pronunce di condanna e di applicazione di pena (a-sentenze 24.11.89 divenuta
irrevocabile il 26.9.90; b-21.10.94 divenuta irrevocabile il 28.12.94; c-21.12.94
divenuta irrevocabile il 27.4.95; d-23.9.96 divenuta irrevocabile il 5.4.97
tutte del Pretore di Genova; nonché e-la sentenza 17.4.96 divenuta irrevocabile
il 24.6.96 del Tribunale di Genova) nei confronti di ****** per il reato di
oltraggio ex art.341 CP mantengano l'esecutività anche dopo l'entrata
in vigore della norma (art.18 c.1 legge 25.6.99 n.205) abrogativa dell'art.341
CP;
Avvenuta all'udienza collegiale in camera di consiglio del 1 °.10.99 la
comparizione del Difensore, invocante l'applicazione dell'art. 673 CPP, e del
PM che si è richiamato alla propria istanza scritta;
Ritenuto che le due tesi sostenute, rispettivamente, in via principale (applicazione
dell'art.2 c.3 CP e conseguentemente applicazione della meno favorevole legge
del tempo in cui fu commesso il reato, essendo già stata pronunciata
sentenza irrevocabile) ed in via di primo subordine (nuova qualificazione del
fatto come reato perseguibile a querela della persona offesa e conseguentemente
possibilità di rideterminazione della pena eseguibile nel caso la persona
offesa, da interpellarsi, eserciti il diritto di querela), dall'istante PM,
con riferimento alla questione relativa agli eventuali effetti derivanti dall'abrogazione
(disposta dall'art.18 c.1 legge 25.6.99 n.205) dell'art.341 CP, e dunque del
reato di oltraggio a un pubblico ufficiale, per l'esecutività delle suindicate
sentenze di condanna pronunciate nei confronti di ********, non paiono affatto
condivisibili, attesochè:
a) non sembra intanto che l'abrogazione del reato di cui all'art.341 CP (il
testo dell'art.18 c.1 legge 205/99 evidenzia come tale abrogazione sia "secca"
ed il legislatore non abbia dettato alcuna disposizione integrativa diretta
a mantenere intatta la rilevanza penale di fatto integrante oltraggio a un pubblico
ufficiale) possa interpretarsi come successione di norme penali ai sensi dell'art.2
c.3 CP, giacché il rilievo che l'oltraggio a un pubblico ufficiale sia
considerato normalmente una forma speciale del reato di ingiuria non comporta
automaticamente, in presenza di un fatto di oltraggio a un p.u., la sussistenza
e la punibilità di un reato ex art.594 CP, tenuto conto, da un lato,
che potrebbero verificarsi casi di uso di espressioni oltraggiose (mirate all'Istituzione
di appartenenza del pubblico ufficiale e non al suo personale onore e decoro)
in presenza del p.u. di dubbia riconducibilità alla fattispecie d'ingiuria,
dall'altro e soprattutto, che il reato ex art.594 CP è punibile solo
a querela di parte (art.597 CP);
b) se la considerazione che la condotta o parte della condotta umana assunta
a tipica fattispecie criminosa da un reato per il quale è intervenuta
abrogazione potrebbe mantenere rilevanza penale alla stregua di un altro dei
numerosi reati che popolano la legislazione penale fosse lo scrimine per l'applicazione
del 3° o del 2° comma dell'art. 2 CP, si dovrebbe pervenire alla conclusione
(inammissibile) che il 2° comma dell'art.2 CP sia di rarissima applicazione
nei casi di semplice abrogazione di una norma incriminatrice, giacché,
avuto riguardo alla varietà delle condotte umane prese a riferimento
dalle norme incriminatrici ed all'assai cospicuo numero ed assortimento di queste
ultime nell'ambito dell'ordinamento penale italiano, il fatto che non costituisce
reato secondo la legge posteriore potrebbe non raramente, sulla base del complesso
delle norme incriminatrici della legge anteriore estranee al provvedimento abrogativo,
mantenere una qualche rilevanza penale;
c)nemmeno sembrano esistere i presupposti per ipotizzare ancora esercitabile
nel caso in esame il diritto di querela da parte della persona offesa, quand'anche
si volesse sostenere che un fatto di oltraggio a un p.u. equivalga automaticamente
ad un fatto di ingiuria, posto che 1 )I'art.19 c.1 legge 205/99 prevede che
il termine per presentare la querela (da parte della persona che abbia avuto
in precedenza notizia del fatto costituente reato) decorra dalla data di entrata
in vigore della stessa legge con esclusivo riferimento ai "...reati perseguibili
a querela, ai sensi delle disposizioni della presente legge o dei decreti legislativi
da esse previsti..", mentre nel caso in esame la perseguibilità
a querela dell'eventuale reato di ingiuria è tale ai sensi dell'art.597
c.1 CP e non certo della legge 205/99; 2)il secondo comma dell'art.19 legge
cit., solo "se è pendente il relativo procedimento...", prevede
che il giudice informi la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare
il diritto di querela e che dal giorno di codesta informazione decorra il termine
per la proposizione della querela, mentre nel caso in esame nessun procedimento
di cognizione è più pendente per i fatti (avvenuti tra il novembre
89 e l'ottobre 95) in conseguenza di cui il ******** ha riportato condanne irrevocabili
con la suindicate sentenze; 3) sotto vari profili, (ivi compreso anche quello
temporale, essendo ormai trascorsi comunque circa tre mesi dall'entrata in vigore
della legge cit.), deve pertanto escludersi che nella fattispecie sia ancora
proponibile querela da parte della persona offesa dall'eventuale reato di ingiuria;
d) risulta altresì evidente che pure a voler, contro le precedenti considerazioni,
ipotizzare invece detta proponibilità, l'eventuale esercizio di un diritto
di querela nei confronti del ******* per uno o più dei fatti giudicati
come oltraggio a un p.u. e che oggi si vorrebbe inquadrare nel reato di ingiuria
(od anche in alternativa, sempre secondo il PM, nel reato ;
di minaccia), determinerebbe l'apertura ab initio di uno o più nuovi
procedimenti penali, ma non giustificherebbe il mantenimento dei giudicati per
il reato di oltraggio a un p.u. e l'esecutività delle relative pene,
o di porzioni rideterminate di esse;
e) tirando le fila della trattazione, pare insomma ingiustificato concludere
che l'abrogazione della norma incriminatrice della condotta di oltraggio a un
p.u. non faccia venir meno la qualità di reato di una tal condotta e
non incida sulla vitalità dell'anteriore giudicato di condanna per detto
reato;
Ritenuto che la fattispecie in esame va pertanto inquadrata nella previsione
dell'art.2 c.2 CP (essendo il ****** stato condannato con le summenzionate sentenze
per un reato abrogato da legge posteriore) e che, ai sensi dell'art.673 c.1
CPP, si impongono 1 )revoca di codeste sentenze di condanna e di applicazione
di pena (nei capi relativi al reato ex art.341 CP); 2)declaratoria che il fatto
de quo non è più previsto dalla legge come reato; Ritenuto che
la circostanza che nelle suindicate sentenze sub lettere a) ed e) non sia stato
specificato, nel determinare l'aumento complessivo ex art. 81 cpv CP per più
reati, la quota di aumento da attribuirsi al reato di cui all'art.341 CP impone
di operare in questa sede esecutiva tale determinazione specificativa di pena;
P.Q.M.
Visti gli artt. 18 c.1 legge 206/99, 2 c.2 CP, 673 c.1 CPP;
- Dichiara che il fatto (oltraggio a un pubblico ufficiale) in ordine a cui
a)la sentenza 24.11 .89, irrevocabile il 26.9.90, del Pretore di Genova applicava
ex art.444 CPP a *********, a titolo di aumento ex art.81 cpv CP, pena che il
Tribunale reputa congruo determinare in giorni 20 di reclusione;
b)la sentenza 21.10.94, irrevocabile il 28.12.94, dello stesso Pretore lo condannava
alla : pena di mesi 1, giorni 20 di reclusione (aumentata poi per la continuazione
con altro reato);
c)la sentenza 21.12.94, irrevocabile il 27.4.95 dello stesso Pretore lo condannava
alla pena di giorni 20 di reclusione;
d)la sentenza 23.9.96 dello stesso Pretore lo condannava alla pena di mesi 3
reclusione;
e)la sentenza 17.4.96, irrevocabile il 24.6.96, del Tribunale di Genova lo condannava,
a titolo di aumento ex art.81 cpv CP, a pena che il Tribunale reputa congruo
determinare in giorni dieci di reclusione
non è più previsto dalla legge come reato;
Revoca di conseguenza la suindicate sentenze di applicazione di pena e di condanna
(quelle sub lett. a-e limitatamente al capo ed alla porzione di pena attribuite
al reato ex art.341 CP);
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Genova, 1°.10.1999
Depositata in Cancelleria addì 20 ottobre 1999
(*) Cfr. anche la pagina della discussione in mailing list.