Corte
di Cassazione, Sez. VI Penale
Sentenza 13 luglio 1999, n. 1318 (dep. 5 agosto 1999)
Abrogazione dell'oltraggio in procedimenti pendenti - Derubricazione nel reato di ingiuria - Mancata proposizione della querela - Improcedibilità dell'azione penale
Udienza pubblica
del 13.7.1999
Sentenza n. 1318 R.G. 20611/1999
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Composta dai
sigg.:
dott. Fortunato Pisanti - Presidente
dott. Luciano Deriu - Consigliere
dott. Antonino Assennato - Consigliere
dott. Eugenio Amari
dott. Francesco Serpico
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto
da *********, nei confronti della sentenza del Pretore di Genova in data 22.10.1998.
Letti gli atti processuale e la sentenza impugnata;
udita la relazione del Consigliere dott. Eugenio Amari;
udito il Pubblico Ministero, in persona del dott. Antonio Germano Abbate, che
ha concluso per l'annullamento senza rinvio per il reato di oltraggio perché
il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e per l'annullamento
senza rinvio per il reato sub a) con trasmissione degli atti al Pretore di Genova;
considerato che, a seguito di concorde richiesta delle parti, formulata a norma
dell'art. 444 c.p.p., il Pretore di Genova applicava a ******, con sentenza
del 22.10.1998, la pena di venti giorni di reclusione per i reati di cui agli
artt. 688 (capo a) e 341, 1° e ult. Comma c.p. (capo b), con la recidiva
reiterata e infraquinquennale e riuniti detti reati nel vincolo della continuazione;
che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione
dell'art. 444 c.p.p., per essere stata applicata, per la scelta del rito del
"patteggiamento", la diminuzione di 1/3 della pena anziché
disporre la riduzione ad un terzo;
che l'art. 341 c.p. è stato abrogato con la legge 25.6.1999 n. 205, entrata
in vigore in data odierna;
che il fatto sub b) integra, pertanto, non più il reato di oltraggio
ma quello di ingiuria per il quale non è stata proposta querela;
che, conseguentemente, la sentenza impugnativa va annullata senza rinvio limitatamente
al reato di cui all'art. 594 c.p., così derubricato il capo di imputazione
sub b) perché l'azione penale è improcedibile per difetto di querela;
che, venendo meno in ordine all'imputazione sub a) il fondamento della richiesta
di patteggiamento nei termini in cui essa venne formulata, la stessa sentenza
va annullata senza rinvio con riferimento all'imputazione di ubriachezza, con
trasmissione degli atti al Pretore di Genova per l'ulteriore corso di giustizia;
che ogni altra questione deve ritenersi allo stato superata;
P.Q.M.
Annulla senza
rinvio l'impugnata sentenza limitatamente al reato di ingiuria, così
derubricato il capo di imputazione sub b), perché l'azione penale è
improcedibile per difetto di querela;
annulla senza rinvio la stessa sentenza in ordine alla contravvenzione di cui
all'art. 688 c.p. (capo a) e dispone la trasmissione degli atti al Pretore di
Genova per l'ulteriore corso di giustizia.
Roma, 13.7.1999
[Depositato in Cancelleria - Roma, lì 5 agosto 1999]