Tribunale
di Chiavari, in composizione monocratica,
Ordinanza 22 maggio 2001 (con nota di Francesca Maberino)
Vista l’eccezione della difesa dell’imputato di nullità del decreto di citazione a giudizio in quanto viene erroneamente indicato il termine di quindicigiorni dalla notifica per richiedere i riti alternativi.
Sentito il PM che si è opposto.
Rilevato che il requisito di cui all’art. 552 lett. F c.p.p. è previsto a pena di nullità se mancante o insufficiente.
Rilevato che in questo caso l’avviso non è sicuramente inesistente e si tratta di verificare se lo stesso possa ritenersi o meno sufficiente.
Ritenuto che l’insufficienza non può identificarsi con qualsiasi imperfezione come del resto conferma la giurisprudenza sull’insufficienza degli altri requisiti del decreto.
Ritenuto che la sufficienza debba essere valutata alla luce dello scopo perseguito, ossia la possibilità dell’imputato di avvalersi di riti alternativi.
Rilevato che l’indicazione di un termine minore per poter fruire dei riti alternativi non è idonea ad incidere in senso negativo sul diritto di difesa dell’imputato in quanto lo stesso:
a) è avvisato della possibilità di ricorrere a riti alternativi.
b) È avvisato che esiste un termine di decadenza entro cui può ricorrere a tali riti.
c) L’indicazione di un termine minore di quello effettivo non pregiudica la possibilità che l’imputato, che necessariamente è assistito dal difensore, possa comunque prima dell’apertura del dibattimento chiedere di fruire di riti alternativi.
PQM
respinge l’eccezione.
Il
Giudice
Franco
Davini
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Francesca Maberino, Sulla nullità del decreto di citazione a giudizio per mancanza o insufficienza del requisito previsto dalla lett. F dell’art. 552/1 comma c.p.p.
Antecedentemente la sostituzione del libro VIII del codice penale ad opera della L. 16 dicembre 1999 n.479, l’art. 555 c.p.p. prevedeva che il decreto di citazione a giudizio contenesse a pena di nullità l’indicazione certa dell’imputato, l’enunciazione del fatto, l’indicazione del pretore competente per il giudizio, oltre a luogo giorno ed ora della comparizione, avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia ed in mancanza dell’assistenza da parte di difensore d’ufficio. Successivamente all’accoglimento di un’eccezione di incostituzionalità sollevata dal Pretore di Milano da parte della Corte Costituzionale [1] , l’art. 555 c.p.p. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede la nullità del decreto di citazione a giudizio per mancanza o per insufficiente indicazione del requisito previsto dal comma 1, lettera “e”.
Successivamente all’entrata in vigore della legge 479\99, il nuovo art. 552 c.p.p. ha statuito tra l’altro la nullità del decreto di citazione a giudizio nel caso in cui sia mancante o insufficiente l’indicazione del requisito di cui cui al comma 1 lett. “f”, ovvero l’avviso all’imputato della possibilità di presentare le richieste previste dagli art. 438 e 444 c.p.p. o la domanda di oblazione, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
Or bene, nel corso di procedimento penale davanti al Tribunale di Chiavari, all’atto delle questioni preliminari, visto il decreto di citazione notificato all’imputato in cui era stato indicato che tale scelta avrebbe dovuto essere effettuata a pena di decadenza entro quindici giorni dalla notifica del medesimo (sì come prevedeva la lettera dell’art. 555 c.p.p. ante Carotti), la difesa ha sollevato eccezione di nullità del decreto medesimo, per violazione dell’art. 552\1 comma lett. “f”.
Da ultimo e pur sempre premessa la non univocità dell’orientamento giurisprudenziale in merito, il Tribunale di Chiavari in composizione monocratica [2] ha respinto l’eccezione de qua, rilevando che l’indicazione di un termine minore per poter fruire dei riti alternativi non è idonea ad incidere negativamente sul diritto di difesa.
In altri termini il Giudice ha ritenuto che nella fattispecie l’indicazione non fosse certamente mancante ma neppure insufficiente, “ritenuto che l’insufficienza non può identificarsi con qualsiasi imperfezione”.
Or bene ad avviso dello scrivente tale argomentazione non può essere condivisa.
Invero, nel caso di specie non certo trattavasi di avviso meramente “imperfetto”, da intendersi come deficitario, bensì di un avviso compiutamente specificato in tutti i suoi elementi (facoltà e termine a pena di decadenza) ma viziato da erroneità.
Del resto l’insufficienza altro non è se non un’indicazione deficitaria in una qualche parte, non bastevole perché parzialmente mancante.
L’erroneità è invece un quid pluris, ulteriore rispetto al vizio della mancanza (totale) e dell’insufficienza (mancanza parziale) ma vieppiù inficiante l’atto.
Tale interpretazione pare, peraltro, maggiormente conforme alla ratio della legge.
Parimenti, a sommesso avviso dello scrivente, non può consentirsi alcuna valutazione in ordine all’intervenuta o meno lesione del diritto di difesa dell’imputato.
Come è noto, infatti, le nullità sono tassativamente previste, avendo di già operato il legislatore una valutazione sulla meritevolezza o meno della tutela in astratto di un diritto, o facoltà o in genere situazione soggettiva.
È quindi interdetta al Giudice ogni valutazione discrezionale caso per caso. Valga, a mero titolo esemplificativo, il caso dell’omessa notifica del decreto di citazione all’imputato: trattasi di nullità assoluta che il Giudice deve rilevare anche se di fatto l’imputato ha avuto conoscenza del procedimento e, notiziato dal difensore, è comparso all’udienza.
In conclusione, quindi, accertata la sussistenza del vizio, non è ammesso sindacato alcuno, e ciò a prescindere dal pregiudizio arrecato al diritto di difesa.
Nel caso che occupa, peraltro, l’erroneo avviso – o sia pur detto imperfetto – è senz’altro idoneo a pregiudicare il diritto di difesa.
Si pensi al caso – non raro – dell’imputato che ricevuto il decreto e spirati dalla notifica i quindici giorni, nella convinzione di non poter più accedere ai riti premiali, decida di non presenziare all’udienza, affidandosi a difensore d’ufficio o anche non trasmetta procura speciale al difensore di fiducia.
Né sul punto potrebbe accettarsi – sì come abbozzato da taluni rappresentanti della Pubblica Accusa – l’assunto secondo cui sarebbe onere del difensore, anche se designato d’ufficio, allertare l’ignaro imputato, che nel frattempo si trovi all’estero per lavoro, dell’erroneità dell’avviso e dell’impregiudicata possibilità, anche scaduto il termine indicato, di essere ammesso ai riti…. così ovviando agli errori dell’Accusa.
Si segnala, per completezza, che il Tribunale di Chiavari, in diversa composizione [3] , ha accolto l’eccezione sulla scorta delle obiezioni difensive sopra svolte.
Vieppiù si segnala la soluzione adottata dal Tribunale monocratico di S. Angelo Lombardi [4] che anche a fronte di decreto emesso in vigenza del vecchio art. 555 c.p.p. con citazione ad udienza dibattimentale a data successiva alla riforma, pur dichiarando insussistente la nullità del decreto, secondo il canone del tempus regit actum, ha ciònonostante concesso un termine a difesa, onerando la cancelleria di dare avviso all’imputato ex art. 552\1 lett. F.
Analogamente il Tribunale di Roma, IV sezione penale, [5] con ordinanza del 18 settembre 2000, aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio ritenuti gli avvisi all’imputato secondo disposizioni non più in vigore “del tutto fuorvianti”. In particolare il Giudice ha dichiarato la nullità ex art. 178 lett. “C” c.p.p., essendo stata violata una disposizione concernente l’intervento dell’imputato “al quale sono state fornite indicazioni del tutto erronee circa la possibilità di ricorrere a riti alternativi: egli quindi può ad esempio aver scelto di presenziare al processo oppure rimanere contumace, sulla base del presupposto – altrettanto erroneo – di non avere alcuna alternativa al dibattimento”.
Francesca Maberino - giugno 2001
(riproduzione riservata)
[1] Corte Costituzionale, sentenza 11 dicembre 1995 (23 novembre 1995), n.497 – Pres. E Red. Ferri – in Legislazione penale – UTET – vol. 3\4 1996. pag. 533.
[2] Tribunale di Chiavari, in composizione monocratica, Dott. F.Davini, ordinanza del 22 maggio 2001 in proc. pen. 2731\97 rg.nr.
[3] Tribunale monocratico di Chiavari, Dott. S.G.Guizzi, ordinanza del 2 maggio 2001.