Tribunale
di S. Angelo dei Lombardi, in composizione monocratica,
Ordinanza 4 ottobre 2000
R.G.N.R. 1442/1997
R.G. 144/2000
TRIBUNALE DI S. ANGELO DEI LOMBARDI
Il Tribunale, sulla richiesta di concessione di un termine a difesa,
considerato che il decreto di citazione dell'imputato Tizio reca l'avviso "che qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato potrà chiedere, mediante richiesta depositata nellufficio di questo Pubblico Ministero, entro i quindici (15) giorni dalla notifica del presente decreto; a) Giudizio abbreviato (art. 560 e segg. c.p.p.); b) Applicazione della pena a norma dell'art. 444 (art. 563 c.p.p.); c) presentare domanda di oblazione (art. 141 D.Lv. 271/96)", secondo la previsione dellart. 555 c.p.p., nel testo anteriore alla riformulazione operata dallart. 44 della legge 16.12.99, n. 479 e non quello che qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione, richiesto invece dal nuovo testo dellart. 552, comma 2;
rilevato che non sussiste nullità del decreto di citazione, dovendosi far riferimento, per la validità dello stesso, alla legge in vigore allatto della sua emissione, secondo il canone del tempus regit actum, e che essendo il decreto di citazione del 18.11.99 deve ritenersi valido, in quanto conforme alle prescrizioni dellart. 555 c.p.p. vecchio testo;
ritenuto che comunque non si può completamente ignorare lesigenza posta alla base della novella dellart. 552 c.p.p., come già della sentenza 497 del 1995 della Corte costituzionale, di consentire la predisposizione, da parte dellimputato, della migliore difesa possibile (sotto questo profilo lavviso della facoltà di proporre riti alternativi e domanda di oblazione entro 15 giorni dalla notifica del decreto di citazione, a fronte di una facoltà estesa fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può ledere proprio quel piano difensivo che invece voleva garantire);
letto il terzo comma dellart. 111 Cost., nel testo introdotto dallart. 1 della legge costituzionale 23.11.99 n. 2, che nel prevedere il diritto dellimputato di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa induce questo Tribunale, anche in ragione della non comparizione dellimputato e dellassenza di procura speciale al difensore, per la richiesta di eventuali riti alternativi, ad accogliere listanza di un termine a difesa da parte del difensore dellimputato;
acquisito lassenso del Pubblico Ministero su tale richiesta.
PQM
concede un termine a difesa, avvisando limputato che qualora ne ricorrano i presupposti, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione, rinviando il processo al 12.4.2001, edotti i presenti. Testi a cura delle parti. Onera la cancelleria di dare avviso allimputato.
S. Angelo dei Lombardi 4/10/2000
IL GIUDICE
Dott. Ferdinando LIGNOLA