Tribunale di Roma, IV Sezione Penale, in composizione monocratica,
Ordinanza 18 settembre 2000

TRIBUNALE DI ROMA - IV SEZIONE PENALE

IL GIUDICE

- rilevato che il decreto introduttivo del presente giudizio, notificato all'imputato in data 18.5.00, dispone la citazione "davanti al Pretore di Roma" per l'udienza odierna;
- rilevato altresì che il decreto medesimo contiene, tra altro, l'avviso all'imputato che, ricorrendone i presupposti, l'imputato avrebbe potuto chiedere, entro 15 giorni dalla notifica, a) Giudizio abbreviato (art. 560 e segg. c.p.p.); b) Applicazione della pena a norma dell'art, 444 c.p.p. (art. 563 cpp.); c) Oblazione"; inoltre, nel decreto si "avvisa l'imputato che entro quindici giorni dalla notificazione del presente decreto, può chiedere la definizione anticipata del procedimento ovvero, in caso di mancata richiesta, dovrà comparire all'udienza fissata per il giudizio nel presente decreto di citazione":
- ritenuto che l'erroneità dell'indicazione del giudice competente per il giudizio può essere superata in virtù dell'art. 222 D. L.vo 19-2-98 n. 51, secondo il quale, "fuori dai casi previsti dall'art. 219, quando alla data di efficacia del presente decreto è stata fissata un'udienza dibattimentale davanti al pretore, la stessa si intende fissata davanti al tribunale; le parti e le altre persone citate devono comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti";
- ritenuto invece che a diverse conclusioni occorre giungere in relazione agli avvisi, contenuti nel decreto e poc'anzi richiamati, concernenti la possibilità per l'imputato di far ricorso ai riti alternativi, avuto riguardo al tenore dell'art. 552, comma 2, c.p.p. (nel testo attualmente in vigore), secondo il quale il decreto è nullo, tra l'altro, qualora manchi o sia insufficiente indicazione del requisito previsto dalla lettera f) del comma precedente (ovvero "l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione"). E' infatti evidente l'assoluta insufficienza delle indicazioni e degli avvisi contenuti nel decreto notificato all'imputato, che risultano anzi del tutto fuorvianti: attraverso il richiamo di disposizioni non più in vigore, all'imputato è stata invero prospettata l'alternativa tra il chiedere - nel termine di 15 giorni dalla notifica e con atto da depositare nella segreteria del PM - la definizione del procedimento proponendo un rito alternativo, ovvero il comparire all'udienza fissata per il giudizio; al contrario, alla luce della richiamata disposizione contenuta nel vigente art. 552, 1a facoltà di richiedere il giudizio abbreviato, il patteggiamento o l'oblazione viene espressamente consentita fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. In sostanza, le norme inerenti le modalità e soprattutto i tempi per optare per un rito alternativo risultano radicalmente mutate rispetto a quanto previsto dalle disposizioni che regolavano il procedimento pretorile: conseguentemente, il richiamo a tali ultime disposizioni, da parte del decreto di citazione notificato all'odierno imputato, non può che concretare la nullità prevista dal citato comma 2 dell'art. 552 c.p.p. Ed è appena il caso di osservare che trattasi di nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) c.p.p., essendo stata violata una disposizione concernente l'intervento dell'imputato (al quale sono state fornite indicazioni del tutto erronee circa la possibilità di ricorrere a riti alternativi: egli, quindi, può ad es. aver scelto di presenziare al processo, ovvero rimanere contumace, sulla base del presupposto - altrettanto erroneo - di non avere alcuna alternativa al dibattimento).
- Al riguardo, cfr. anche C. cost., 11-12-95 n. 497, la quale - dichiarando l'illegittimità
costituzionale del previgente ad. 555 c.p.p., nella parte in cui non prevedeva la nullità del decreto di citazione a giudizio davanti al pretore in caso di omessa o insufficiente indicazione del requisito in parola - ha osservato che l'avviso concernente la facoltà di ricorrere ai riti alternativi è funzionale al tempestivo esercizio del diritto di difesa. D'altra parte - come si è esattamente rilevato in dottrina, in sede di commento alla citata sentenza n. 497/95 - nel concetto di "intervento,, deve necessariamente ricomprendersi non solo quanto attiene strettamente all'attività di controdeduzione rispetto alla prospettiva accusatoria, ma anche le disposizioni inerenti i nuovi poteri dispositivi sulla scelta del rito o sull'esito del processo: e ciò soprattutto alla luce delle più recenti innovazioni legislativi, tutte improntate a favorire ed incoraggiare il ricorso a riti alternativi al dibattimento (cfr., per tutte, la modifica. dell'art. 438 c.p.p., secondo cui l'opzione per il giudizio abbreviato si configura ormai come una sorta di "diritto potestativo" in capo all'imputato).

P.Q.M.

Visti gli artt. 178 lett. c), 552 commi 1 e 2 c.p.p.
dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio per insufficiente indicazione del requisito di cui all'art. 552, comma 1 lett. f), c.p.p., disponendo la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.

Roma, 18.9.2000

IL GIUDICE
(dr. Vittorio PAZIENZA)

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