Tribunale
di Roma, IV Sezione Penale, in composizione monocratica,
Ordinanza 18 settembre 2000
TRIBUNALE DI ROMA - IV SEZIONE PENALE
IL GIUDICE
- rilevato che il decreto
introduttivo del presente giudizio, notificato all'imputato in data 18.5.00,
dispone la citazione "davanti al Pretore di Roma" per l'udienza odierna;
- rilevato altresì che il decreto medesimo contiene, tra altro, l'avviso
all'imputato che, ricorrendone i presupposti, l'imputato avrebbe potuto chiedere,
entro 15 giorni dalla notifica, a) Giudizio abbreviato (art. 560 e segg. c.p.p.);
b) Applicazione della pena a norma dell'art, 444 c.p.p. (art. 563 cpp.); c)
Oblazione"; inoltre, nel decreto si "avvisa l'imputato che entro quindici
giorni dalla notificazione del presente decreto, può chiedere la definizione
anticipata del procedimento ovvero, in caso di mancata richiesta, dovrà
comparire all'udienza fissata per il giudizio nel presente decreto di citazione":
- ritenuto che l'erroneità dell'indicazione del giudice competente per
il giudizio può essere superata in virtù dell'art. 222 D. L.vo
19-2-98 n. 51, secondo il quale, "fuori dai casi previsti dall'art. 219,
quando alla data di efficacia del presente decreto è stata fissata un'udienza
dibattimentale davanti al pretore, la stessa si intende fissata davanti al tribunale;
le parti e le altre persone citate devono comparire nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti";
- ritenuto invece che a diverse conclusioni occorre giungere in relazione agli
avvisi, contenuti nel decreto e poc'anzi richiamati, concernenti la possibilità
per l'imputato di far ricorso ai riti alternativi, avuto riguardo al tenore
dell'art. 552, comma 2, c.p.p. (nel testo attualmente in vigore), secondo il
quale il decreto è nullo, tra l'altro, qualora manchi o sia insufficiente
indicazione del requisito previsto dalla lettera f) del comma precedente (ovvero
"l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare
le richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di
oblazione"). E' infatti evidente l'assoluta insufficienza delle indicazioni
e degli avvisi contenuti nel decreto notificato all'imputato, che risultano
anzi del tutto fuorvianti: attraverso il richiamo di disposizioni non più
in vigore, all'imputato è stata invero prospettata l'alternativa tra
il chiedere - nel termine di 15 giorni dalla notifica e con atto da depositare
nella segreteria del PM - la definizione del procedimento proponendo un rito
alternativo, ovvero il comparire all'udienza fissata per il giudizio; al contrario,
alla luce della richiamata disposizione contenuta nel vigente art. 552, 1a facoltà
di richiedere il giudizio abbreviato, il patteggiamento o l'oblazione viene
espressamente consentita fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.
In sostanza, le norme inerenti le modalità e soprattutto i tempi per
optare per un rito alternativo risultano radicalmente mutate rispetto a quanto
previsto dalle disposizioni che regolavano il procedimento pretorile: conseguentemente,
il richiamo a tali ultime disposizioni, da parte del decreto di citazione notificato
all'odierno imputato, non può che concretare la nullità prevista
dal citato comma 2 dell'art. 552 c.p.p. Ed è appena il caso di osservare
che trattasi di nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) c.p.p.,
essendo stata violata una disposizione concernente l'intervento dell'imputato
(al quale sono state fornite indicazioni del tutto erronee circa la possibilità
di ricorrere a riti alternativi: egli, quindi, può ad es. aver scelto
di presenziare al processo, ovvero rimanere contumace, sulla base del presupposto
- altrettanto erroneo - di non avere alcuna alternativa al dibattimento).
- Al riguardo, cfr. anche C. cost., 11-12-95 n. 497, la quale - dichiarando
l'illegittimità
costituzionale del previgente ad. 555 c.p.p., nella parte in cui non prevedeva
la nullità del decreto di citazione a giudizio davanti al pretore in
caso di omessa o insufficiente indicazione del requisito in parola - ha osservato
che l'avviso concernente la facoltà di ricorrere ai riti alternativi
è funzionale al tempestivo esercizio del diritto di difesa. D'altra parte
- come si è esattamente rilevato in dottrina, in sede di commento alla
citata sentenza n. 497/95 - nel concetto di "intervento,, deve necessariamente
ricomprendersi non solo quanto attiene strettamente all'attività di controdeduzione
rispetto alla prospettiva accusatoria, ma anche le disposizioni inerenti i nuovi
poteri dispositivi sulla scelta del rito o sull'esito del processo: e ciò
soprattutto alla luce delle più recenti innovazioni legislativi, tutte
improntate a favorire ed incoraggiare il ricorso a riti alternativi al dibattimento
(cfr., per tutte, la modifica. dell'art. 438 c.p.p., secondo cui l'opzione per
il giudizio abbreviato si configura ormai come una sorta di "diritto potestativo"
in capo all'imputato).
P.Q.M.
Visti gli artt. 178 lett.
c), 552 commi 1 e 2 c.p.p.
dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio per insufficiente
indicazione del requisito di cui all'art. 552, comma 1 lett. f), c.p.p., disponendo
la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.
Roma, 18.9.2000
IL GIUDICE
(dr. Vittorio PAZIENZA)