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Penale.it - Corte d'Assise di Appello di Venezia, Sezione II Penale, ordinanza 8 maggio 2006, Pres. Lanza

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Corte d'Assise di Appello di Venezia, Sezione II Penale, ordinanza 8 maggio 2006, Pres. Lanza
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Una articolata questioni di legittimità costituzionale in materia di appello pendente della parte civile (tratta da www.movimentoperlagiustizia.it).

Corte d’assise d’appello di Venezia Sez. II ordinanza 8 maggio 2006 Prea. Lanza Est. Citterio Imp. Coci + 3 N. 4/06 RG CORTE D’ASSISE D’ APPELLO di VENEZIA SECONDA SEZIONE La Corte, composta dai Magistrati: Luigi LANZA Presidente Carlo CITTERIO Consigliere estensore Giuseppe Ivo VETTORI Giudice popolare Cornelio PONSO “ Renato PONTAROLLO “ Gabriella MORO “ Fortunato LONGATO “ Antonio FRASSETTO “ ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento a carico di COCI KASTRIOT, COCAJ SAJMIR, TOSKU SOKOL, LAZE ALKET, CARLETTI IGNAZIO FABIO; 1. rilevato che: - con sentenza del 31.5.2005 la Corte d’Assise di Treviso ha assolto gli imputati dai delitti di concorso in omicidio volontario in danno di ERROUSSAFI EL BACHIR, nonché detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola, condannandoli invece per delitti di concorso in favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, con condotte variamente articolate; - avverso tale sentenza hanno proposto appello tutti gli imputati in relazione ai capi per i quali vi è stata condanna, nonché la parte civile (tale si era costituito il fratello della vittima) avverso gli imputati COCI, COCAJ, TOSKU e LAZE, contestando il loro proscioglimento per il delitto di omicidio e chiedendo l’affermazione della loro responsabilità con condanna all’integrale risarcimento dei danni morali subiti; - con legge 20.2.2006 n 46, in vigore dal 9.3.2006, il legislatore ha modificato la disciplina del sistema delle impugnazioni, in particolare per le sentenze di proscioglimento, e che in esito a tale modifica si pone la pregiudiziale questione della permanenza dell’efficacia dell’appello pur tempestivamente e ritualmente proposto dalla parte civile; 2. ritenuto che: - l’attuale testo del primo comma dell’art. 576 c.p.p. ha sganciato la parte civile dal pubblico ministero, prevedendo ora che essa possa proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio; - nessuna modifica è stata però contestualmente introdotta nell’art 593 c.p.p. che, disciplinando i casi di appello, tuttora prevede la possibilità di appellare per i soli imputato e pubblico ministero (e in misura diversa e più contenuta rispetto a prima); - nessuna modifica è stata altresì introdotta al primo comma dell’art. 568 c.p.p., che tuttora afferma il cosiddetto principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, disponendo che ; - conseguentemente allo stato non vi è una norma di legge che attribuisca positivamente alla parte civile il mezzo di impugnazione costituito dall’appello, in particolare (solo caso che qui rileva) avverso le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio dibattimentale e pertanto si deve concludere che oggi la parte civile ha come unico strumento di impugnazione, avverso le sentenze dibattimentali di primo grado, tanto di condanna che di assoluzione, il ricorso per cassazione (combinato disposto degli artt. 576 nuovo testo, 568.1, 568.2 c.p.p. e 111 penultimo comma Cost.); - non sono condivisibili le interpretazioni che vorrebbero confermato il precedente potere di appello della parte civile, richiamando gli artt. 600.1, 605.2, 601.1 e 622: . l’art 600.1 ha per oggetto esclusivamente il peculiare caso dell’omessa pronuncia o del rigetto relativamente alla richiesta di provvisoria esecuzione proposta ai sensi dell’art 540.1, e dà vita ad un autonomo procedimento incidentale, del tutto autonomo rispetto al procedimento principale, che si conclude con la pronuncia di un’ordinanza; esso presuppone poi necessariamente che vi sia stata una sentenza di condanna penale ed al risarcimento del danno, e che l’imputato abbia proposto appello (altrimenti essendo già in giudicato la statuizione civilistica); . l’art 605.2 mantiene anch’esso permanente efficacia nei casi di condanna al risarcimento in primo grado che non sia stata accompagnata dalla dichiarazione di provvisoria esecuzione: questa consegue ex lege dalla sentenza di appello (che chiuda il secondo grado di merito attivato dall’imputato condannato); . l’art. 601.1, laddove prevede l’obbligo di citazione dell’imputato non appellante , è comunque compatibile tuttora con i casi dell’appello del coimputato ovvero del responsabile civile (art.587.1 e 4); . l’art. 622 è anch’esso compatibile con i soli casi dell’impugnazione dell’imputato condannato e del ricorso per cassazione della parte civile avverso la sentenza di primo grado, né l’individuazione del giudice di rinvio nella corte d’appello ha alcun rilievo qui pertinente, posto che espressamente tale individuazione è prevista anche per il caso della sentenza inappellabile, sicchè in buona sostanza tale norma altro non fa che individuare il giudice di appello quale giudice del rinvio per il caso di annullamento dei capi civilistici della sentenza; .. in definitiva, nessuna di queste norme presuppone necessariamente ed indefettibilmente la permanenza del potere di appello della parte civile, in particolare avverso le sentenze dibattimentali di proscioglimento, ciascuna di esse conservando piena efficacia e senso sistematici anche con la sopravvenuta abolizione di un tale potere, sicchè nessuna di esse, da sola o insieme considerate, è in grado di costituire fonte normativa autonomamente attributiva del potere di appello alla parte civile soccombente; ritenuto che: - il richiamo ai lavori parlamentari ed a quella che in realtà sarebbe stata la diversa intenzione del legislatore, in particolare a fronte del rinvio del testo originario della legge che poi ha assunto il n. 46/2006 da parte del Capo dello Stato, è irrilevante: dopo aver incidentalmente osservato che anche in quella fase del dibattito parlamentare si parla solo di autonomo potere di impugnazione e mai espressamente del potere di appello della parte civile, non può che richiamarsi la granitica giurisprudenza e dottrina sull’inidoneità dei motivi della legge a introdurre una norma positiva che non sia stata formalmente creata; - altrettanto non pertinenti appaiono i rilievi che sono stati da alcuni proposti in ordine all’incoerenza del sistema così complessivamente determinatosi, specialmente per le implicazioni sull’ambito di applicazione dell’art 580 c.p.p. ovvero sull’astratta possibilità che avverso la stessa statuizione più parti, e addirittura la stessa parte, debbano proporre diversi mezzi di impugnazione: . da un lato deve infatti osservarsi che nessuna insuperabile incoerenza può ravvisarsi nel fatto che la parte civile debba proporre appello avverso il diniego della provvisoria esecuzione (appunto art. 600.1) e ricorso per cassazione avverso la reiezione parziale delle proprie domande, atteso che come già evidenziato quello ex art 600.1 è procedimento incidentale del tutto autonomo rispetto al procedimento principale; . dall’altro si deve prendere atto che è l’incoerenza complessiva della riforma che ha determinato situazioni asistematiche quale sbocco fisiologico dell’applicazione delle nuove norme, sicchè è ora fisiologico ad esempio che il pubblico ministero - nel caso in cui vi siano stati due capi di imputazione a carico del medesimo imputato, definiti in primo grado con una condanna ed un proscioglimento - debba proporre appello se contesta il trattamento sanzionatorio della condanna e ricorso per cassazione per il proscioglimento, ed è fisiologico che la sorte procedimentale del coimputato prosciolto e colpito dall’impugnazione per cassazione del pubblico ministero sia legata alle iniziative del coimputato condannato (in grado di determinare o meno l’operatività dell’art 580 nei confronti del prosciolto e quindi il suo giudizio davanti alla corte di cassazione ovvero al giudice di appello); .. pertanto né tali presunte incoerenze riguardano la sola parte civile, né per rimediare ad esse può crearsi una norma che non c’è e che non sarebbe possibile individuare, qui dovendosi eventualmente costruire un diverso sistema positivo; ritenuto pertanto che deve allo stato giudicarsi non più ammesso l’appello della parte civile avverso le sentenze dibattimentali di proscioglimento; rilevato che: - con eccezione rispetto al principio del tempus regit actum il legislatore della 46/2006 ha dettato una disciplina transitoria che espressamente al primo comma dell’art. 10 prevede l’applicazione della novella ai procedimenti in corso; - la disciplina transitoria si completa con le previsioni: . delle modalità di dichiarazione dell’inammissibilità degli appelli avverso sentenze di proscioglimento proposti dall’imputato o dal pubblico ministero (comma 2); . di un termine per la proposizione del ricorso per cassazione, che decorre dalla notifica di tale ordinanza di inammissibilità (comma 3); . dell’applicabilità della nuova disciplina anche nel caso di annullamento di sentenze di condanna intervenute per la prima volta in grado di appello (comma 4); . di un termine per l’integrazione dei ricorsi per cassazione già pendenti (comma 5); ritenuto che: - una volta accolta l’interpretazione che questa Corte serenissima ha giudicato corretta, si pone la questione della sorte degli appelli proposti dalla parte civile, ritualmente presentati ma non ancora definiti con sentenza di secondo grado; - taluno ha sostenuto che la disciplina transitoria non si applicherebbe alla parte civile (argomentando in sintesi che il primo comma detterebbe un mero ‘principio di favore per l’imputato’, mentre la concreta ed efficace disciplina dovrebbe rinvenirsi solo nel secondo e terzo comma e, pertanto, condurrebbe a ritenere la sopravvenuta inammissibilità degli appelli pendenti solo se proposti da queste due parti principali del processo penale); - tale interpretazione appare francamente non accoglibile, atteso che già la sola lettera attesta in modo davvero inconfutabile che la regola dell’applicazione immediata ai processi pendenti è autonomamente ed esaustivamente contenuta nel primo comma dell’art. 10, mentre il secondo e terzo comma si risolvono, sul piano sistematico, nella previsione delle modalità di una sorta di restituzione nel termine per la proposizione del ricorso per cassazione, proposizione che sarebbe stata inevitabilmente preclusa dalla ‘mera’ immediata applicazione della nuova legge; - il fatto che tale ‘restituzione in termini’ sia prevista solo per l’imputato o il pubblico ministero si spiega con quello che già si è evidenziato pare essere stato un francamente clamoroso infortunio del legislatore (con l’intervento sull’art 576 non accompagnato dal contemporaneo adeguamento dell’art 593), senza che dal contenuto di tali due commi possa argomentarsi una positiva volontà di esclusione della parte civile, idonea addirittura a modificare l’inequivoco contenuto del primo comma dell’art 10; ritenuto pertanto che oggi questa Corte d’Assise d’Appello lagunare dovrebbe dichiarare l’inammissibilità sopravvenuta dell’appello proposto dalla parte civile, ovvero trasmettere gli atti alla Corte di cassazione perché valuti sulla riqualificabilità dell’impugnazione già proposta in termini di ricorso per cassazione, eventualmente poi restituendo gli atti per la conversione in appello (nei limiti dei ritenuti idonei ed ammissibili motivi di legittimità rinvenibili in tale impugnazione) ove si ritenga l’art 580 c.p.p. nel suo pure nuovo testo applicabile anche nel caso di ricorso della parte civile per capo diverso ma probatoriamente connesso a quelli di condanna penale per cui è intervenuta invece condanna; 3. ritenuto che: - la situazione procedimentale come ricostruita (appello ritualmente proposto, divenuto inammissibile per mutamento legislativo, con impossibilità anche di usufruire eventualmente della restituzione in termini per proporre un idoneo nuovo ricorso per cassazione) pone tre questioni di possibile lesione dei diritti costituzionali, in logico subordine tra loro: a) se sia costituzionalmente legittima l’intervenuta abolizione dell’appello della parte civile avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate in giudizio; b) se sia costituzionalmente legittima la vanificazione dell’avvenuto esercizio di un diritto processuale sussistente nel momento in cui è stato legittimamente esercitato, senza che la parte abbia più la possibilità di esercitare lo stesso o analogo diritto di azione anche in altra sede giurisdizionale; c) se sia costituzionalmente legittima l’omessa attribuzione alla parte civile della facoltà riconosciuta all’imputato e al pubblico ministero dai commi 2 e 3 dell’art. 10 della legge 46/2006; 3.1a) ritenuto che: - l’impossibilità per la parte civile di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento a seguito di giudizio, che pur hanno respinto la sua domanda risarcitoria, all’odierno stato della normativa non pare presentare i profili di una non manifestamente infondata questione di costituzionalità; - i parametri costituzionali astrattamente rilevanti parrebbero essere quelli degli artt. 3 e 111.2, e 24 Cost.; - tuttavia il fatto che il danneggiato conservi sempre il pieno potere di esercitare la sua azione risarcitoria nella naturale sede civile, in alternativa alla scelta di esercitare quell’azione nel processo penale, attraverso la costituzione di parte civile, ridimensiona o caratterizza in modo peculiare il pregiudizio: il danneggiato, infatti, deve oggi scegliere tra utilizzare la facilitazione probatoria che il processo penale gli offre, correndo però il rischio di non poter ottenere un secondo giudizio di merito nel caso in cui la sua domanda risarcitoria sia respinta, ovvero adire la naturale sede del giudice civile, sopportando maggiori difficoltà quanto all’adempimento dell’onere della prova (e tuttavia non sempre, si pensi al caso dei danni da colpe professionali in rapporti contrattuali) ma tuttavia conservando la possibilità di ottenere in quella sede un (non costituzionalizzato) secondo grado di merito; - la storia recente dell’evoluzione dei poteri di appello per quanto riguarda la parte civile (art. 195 e 23 c.p.p. 1930, 576 c.p.p. 1989) manifesta la fisiologia di una disciplina dei poteri d’impugnazione differente, tra le parti private, e, specialmente, segnala un precedente specifico della Giurisprudenza costituzionale: con la sentenza n.1/1970 il Giudice delle Leggi ha già espressamente insegnato che <… per quanto riguarda in generale il diritto di difesa (con riferimento all’art. 24 Cost) la parte civile ha modo di esercitarlo pienamente nel primo grado del giudizio; sì che, sotto questo aspetto, l’art. 24 della Costituzione non può ritenersi violato. Altrettanto si dica dell’art. 3 se alla parte civile è negato, in certi casi, il diritto di appellare, ciò si giustifica con la singolare posizione che essa, come parte lesa, ha nel processo penale; per cui non sembra irragionevole che, nel silenzio del pubblico ministero e dell’imputato, le manchi il potere di provocarne il riesame sul fatto>; si tratta di un insegnamento che, se da un lato risale al 1970 ed al codice previgente e se pur pare idoneo ad indicare possibili aspetti di irragionevolezza del caso di una preclusione dell’impugnazione quando altre parti, esse legittimate, abbiano impugnato la medesima sentenza così determinando l’intervento del giudice del secondo grado di merito nel processo, tuttavia sembra collocare decisamente la questione dei poteri d’impugnazione riconosciuti al danneggiato nel processo penale nell’ambito della discrezionalità del legislatore ordinario piuttosto che in quello dei principi costituzionali; - se infine è vero che anche dopo la legge 46/2006 il responsabile civile mantiene la possibilità di appellare ai soli fini civili (art. 575.1), tuttavia la sua impugnazione giova anche all’imputato, se accolta, e tanto potrebbe attribuire ragionevolezza all’attribuzione di diversi poteri d’impugnazione al responsabile civile ed alla parte civile; - pertanto questa prima questione di costituzionalità pare a questa Corte distrettuale manifestamente infondata; non può tuttavia non osservarsi che in ogni caso ben potrà eventualmente la Corte delle leggi, che si va ad adire per le successive altre due questioni, intervenire comunque, nell’esercizio dei poteri riconosciutile dall’art. 27 seconda parte legge 11.3.1953 n. 87; 3.1b) ritenuto che: - la retroattività dell’inammissibilità dell’appello già tempestivamente e ritualmente proposto appare invece palesemente contrastante con il diritto di difesa riconosciuto alla parte danneggiata dall’art. 24 Cost.; - mentre l’abolizione dell’appello per i nuovi processi lascia alla parte danneggiata il pieno potere di valutare responsabilmente il rapporto tra vantaggi e svantaggi dell’esercizio dell’azione civile nel processo penale piuttosto che nella sede propria civile, la disciplina contenuta nel primo comma dell’art. 10 della legge 46/2006 confisca di fatto il diritto di azione già esercitato, vanificandolo senza rimedi e senza alcuna ragionevolezza; - se infatti può riconoscersi ragionevolezza (una volta che si consideri costituzionalmente corretta l’abolizione dell’appello del pubblico ministero) alla vanificazione degli appelli della parte pubblica in atto, afferendo essi alla sfera della libertà personale e del settore penale, dove l’unico pregiudizio per l’imputato può appunto venire dalla parte pubblica, nessuna ragionevolezza pare davvero potersi riconoscersi alla paralisi imposta alla pretesa civilistica del danneggiato, che se proposta nella sede civile avrebbe tranquillamente potuto essere coltivata ulteriormente, afferendo la sfera e l’ambito del patrimonio del preteso responsabile; - il primo comma dell’art. 10 appare pertanto contrastare con gli artt. 3, 111 e 24 Cost., nella parte in cui non consente la pronuncia della sentenza di merito nel secondo grado, per gli appelli proposti dalla parte civile ritualmente prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina; 3.1c) ritenuto che: - ove la precedente questione di costituzionalità venisse giudicata inammissibile o infondata, in via subordinata appare a questa Corte lagunare non manifestamente infondata la terza questione in esame; - se infatti fosse giudicata legittima l’applicazione della nuova disciplina anche agli appelli pendenti della parte civile avverso le sentenze di proscioglimento, devono rinnovarsi le argomentazioni già efficacemente svolte da altra Sezione ordinaria di questa Corte d’Appello di Venezia (Corte d’Appello Venezia, prima Sezione, Ord.15.3.2006, Pres. est. Dodero): Tale interpretazione della legge di riforma, ha insegnato la Suprema Corte, espone la stessa a più che fondati dubbi di legittimità costituzionale. E’ vero infatti che il doppio grado del giudizio di merito non è un principio costituzionalmente garantito, ma è anche vero che, se il secondo giudizio di merito era stato richiesto nel momento in cui esso era previsto dalla legge, le conseguenze della sua soppressione non possono retroagire senza che ciò si traduca in una sostanziale espropriazione del diritto di difesa dell’appellante, sul quale ricadrebbero le conseguenze negative della forzata conversione del mezzo di impugnazione. Nel caso di specie il legislatore ha provveduto ad impedire tale conseguenza soltanto per quanto riguarda il pubblico ministero e l’imputato, prevedendo in loro favore una sostanziale restituzione in termini per proporre ricorso per Cassazione secondo il meccanismo previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 10, mentre nulla è detto a proposito della parte civile. Né sarebbe consentito, per il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, interpretare estensivamente tale disciplina in modo da applicarla anche alla parte civile. Ciò comporta un’evidente disparità di trattamento tra P.M. ed imputato da un lato e parte civile dall’altro, disparità che non trova alcuna ragionevole giustificazione trattandosi in tutti e tre i casi di parti dello stesso procedimento. Disparità che costituisce, perciò, palese violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. (che impone eguale trattamento di situazioni eguali) e del principio della parità delle parti sancito dall’art. 111 Cost>. 4. ritenuto che, poiché la deliberazione di inammissibilità dell’appello costituisce certamente momento di esercizio della giurisdizione, deve prendersi preliminarmente atto della rilevanza delle due questioni nel presente giudizio: la loro decisione, infatti, è idonea e necessaria per individuare l’ambito della cognizione attribuita a questo Giudice, in particolare imponendo la cessazione o la prosecuzione dell’esame dell’appello proposto dalla parte civile in questo specifico processo; 5. ritenuto che, essendo stato arrestato l’imputato LAZE ALKET, latitante all’epoca della pronuncia della sentenza di primo grado, si rende opportuno procedere alla separazione delle posizioni processuali relative ai capi di imputazione diversi dall’omicidio, ed in particolare afferenti i capi C, D ed E; 6. ritenuto pertanto che vanno adottati i provvedimenti ordinatori di cui al dispositivo; P.Q.M. Visto l’art. 23 della legge n. 87 dell’11.3.1953, dichiara rilevanti nel presente giudizio e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale: 1) in principalità, del primo comma dell’art. 10 della legge 20.2.2006 n 46 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede l’applicazione della nuova disciplina anche all’appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento pronunciato nel giudizio, già pendentE all’atto della sua entrata in vigore; 2) in subordine, del secondo e terzo comma dell’art 10 della legge 20.2.2006 n. 46 in relazione agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono la loro applicazione anche all’appello proposto dalla parte civile contro una sentenza di proscioglimento. Dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Sospende il presente processo, relativamente all’imputazione di omicidio (capo A), e dispone la separazione degli atti relativi alle altre imputazioni, per la cui trattazione rinvia all’udienza del 5 giugno ore 9.30 in quest’aula, disponendo nuova traduzione del LAZE e dando comunicazione del rinvio ai presenti. Ordina che, a cura della Cancelleria, l’ordinanza sia notificata agli imputati contumaci ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Letta in pubblica udienza, alla presenza del Procuratore generale, dei Difensori degli imputati e degli imputati LAZE e COCI. Venezia-Mestre, aula bunker, li 8. 5. 2006 Il Consigliere est. Il Presidente dr. Carlo Citterio dr. Luigi Lanza I Giudici popolari (tratto da www.movimentoperlagiustizia.it)

 
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