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La modifica dell'art 148 c.p.p., apportata dal D.L. n. 144 del 2005 convertito con la legge 155/2005, secondo la sentenza pubblicata non fa venir meno la qualifica di organo di notificazione della PG; peraltro, la notifica di un atto al di fuori della sua compentenza non determina nč inesistenza nč nullitā della notifica, ma semplice irregolaritā.
Sentenza 28 febbraio 2006 (dep. 9 marzo 2006), n. 08324/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 28/02/2006 Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 634 Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 045679/2005 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) A.C., N. IL (OMISSIS); avverso ORDINANZA del 10/10/2005 TRIB. LIBERTA' di TARANTO; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE; sentite le conclusioni del P.G. Dr. FEBBRARO: rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza dell'10/10/2005 il Tribunale di Taranto, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., confermava l'ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Taranto il 19/09/2005, con la quale A.C. era stato sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione e porto di arma da fuoco, usata per sparare contro la porta dell'abitazione di L.A.. Il tribunale disattendeva l'eccezione di nullita' dell'udienza di convalida del fermo, rilevandone la tardivita'. Riteneva sussistenti a carico dell'indagato i necessari indizi in base alle dichiarazioni rese alla P.G. da B.R. - ex convivente dell'indagato e poi legata a La.An. - a quelle rese da L.L., fratello di A., e a quelle risultanti dalla registrazione di una telefonata fra quest'ultimo e il M.llo D. L.. Dalle prime era emerso che l' A., che possedeva un fucile, aveva minacciato di sparare a L.A. e alla sua famiglia e che la sera prima dei fatti aveva detto che nella nottata sarebbero iniziati i fuochi e la guerra contro la famiglia L.; dalle seconde era emerso che l'indagato aveva ripetutamente cercato di rintracciare La.An.; dalle ultime era emerso che l' A. aveva mostrato una doppietta con le canne mozzate e aveva minacciato di sparare a chi avesse avuto una relazione con la sua ex convivente. Il tribunale riteneva sussistente il pericolo di reiterazione di reati e non prevedibile la concessione della sospensione condizionale della pena, per l'ontologica incompatibilita' di tale beneficio con il pericolo di recidiva. Avverso la predetta ordinanza ricorre l'indagato, deducendo due motivi.
Con il primo denuncia la violazione di legge con riferimento all'art. 148 c.p.p.. Premette, in proposito, che il tribunale ha errato nel ritenere sollevata l'eccezione di nullita' dell'udienza di convalida, mentre egli aveva eccepito la nullita' dell'udienza per il riesame; sostiene, poi, che tale nullita' - che peraltro era rilevabile anche di ufficio - sussisteva in quanto la notifica dell'avviso di udienza era stata effettuata tramite i carabinieri, contrariamente a quanto previsto dall'art. 148 c.p.p., comma 2, come modificato dal D.L. n. 144 del 2005.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 273 c.p.p. e il vizio di motivazione, sostenendo che non erano utilizzabili le dichiarazioni di B. e La.An., raccolte per telefono; che non e' stata valutata la gravita degli indizi, semplicemente indicati; che non e' stata adeguatamente motivata l'impossibilita' della concessione della sospensione condizionale della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e' infondato.
Quanto al primo motivo, si osserva che anche a seguito della modifica all'art. 148 c.p.p., apportata dal D.L. n. 144 del 2005, art. 17, la polizia giudiziaria rimane organo di notificazione, in alternativa all'ufficiale giudiziario, anche se la sua sfera di competenza risulta limitata all'ipotesi prevista dall'art. 151 c.p.p.. Ne consegue che l'irregolarita' verificatasi nel caso di specie - ove la polizia giudiziaria ha provveduto a notificare un atto al di fuori della sua sfera di competenza - non puo' ritenersi determinante l'inesistenza della notificazione, come avverrebbe nel caso che questa fosse effettuata da un organo del tutto privo del potere di notificazione e del relativo potere di certificazione; ne' puo' ritenersi causa di nullita', non essendo prevista tale sanzione espressamente e non essendo la predetta irregolarita' riconducibile alle nullita' di ordine generale, posto che comunque una notifica vi e' stata, ad opera di un organo dotato di tale potere, e che essa ha prodotto il suo effetto di conoscenza, di talche' l'irregolarita' non ha inciso negativamente sull'intervento e l'assistenza dell'indagato. Peraltro la predetta irregolarita' non puo' neppure considerarsi eccepita all'udienza di riesame, perche' in tale sede l'eccezione risulta verbalizzata come formulata in relazione all'avviso per l'udienza di convalida del fermo, e non per quella di riesame, e che il verbale e' fidefacente e non ne e' stata chiesta la correzione.
Anche il secondo motivo di ricorso e' infondato. Invero dall'ordinanza impugnata risulta - contrariamente a quanto affermato dal ricorrente - che la teste B. ha reso sommarie informazioni presso la Stazione dei Carabinieri di Angri, di talche' le sue dichiarazioni sono pienamente utilizzabili. Esse, valutate dal giudice a quo come pienamente attendibili, ben possono costituire, insieme a quelle rese da L.L. - anche a prescindere da quelle rese da La.An. solo telefonicamente - il quadro indiziario necessario in fase cautelare, la cui gravita e' stata implicitamente ritenuta dal tribunale, nel confermare la misura dopo avere specificamente indicato i predetti indizi, e puo' ritenersi sussistente anche indipendentemente dalle dichiarazioni telefoniche di La.An., in base alla cosiddetta prova di resistenza che puo' essere effettuata anche in sede di legittimita' (Sez. U. 25/02/1998, Gerina; 1^, 13/11/2001, Postiglione; 1^, n. 1495 del 02/12/1998, Archina' e altri, rv. 212274).
La vantazione della non prevedibilita' della concessione della sospensione condizionale della pena e' stata effettuata in conformita' al sistema giuridico e in maniera non manifestamente illogica, perche' l'accertamento del pericolo di reiterazione di reati vale a configurare un giudizio prognostico negativo che e' ostativo alla concessione del predetto beneficio. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosi' deciso in Roma, il 28 febbraio 2006. Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2006
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