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 Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 28 febbraio 2006 (dep. 9 marzo 2006), n. 08324/2006

La modifica dell'art 148 c.p.p., apportata dal D.L. n. 144 del 2005 convertito con la legge 155/2005, secondo la sentenza pubblicata non fa venir meno la qualifica di organo di notificazione della PG; peraltro, la notifica di un atto al di fuori della sua compentenza non determina nč inesistenza nč nullitā della notifica, ma semplice irregolaritā.

 Sentenza 28 febbraio 2006 (dep. 9 marzo 2006), n. 08324/2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 28/02/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 634
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 045679/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) A.C., N. IL (OMISSIS);
avverso ORDINANZA del 10/10/2005 TRIB. LIBERTA' di TARANTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FEBBRARO: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza dell'10/10/2005 il Tribunale di Taranto, costituito ai
sensi dell'art. 309 c.p.p., confermava l'ordinanza cautelare emessa
dal G.I.P. del Tribunale di Taranto il 19/09/2005, con la quale
A.C. era stato sottoposto agli arresti domiciliari per
detenzione e porto di arma da fuoco, usata per sparare contro la
porta dell'abitazione di L.A..
Il tribunale disattendeva l'eccezione di nullita' dell'udienza di
convalida del fermo, rilevandone la tardivita'.
Riteneva sussistenti a carico dell'indagato i necessari indizi in
base alle dichiarazioni rese alla P.G. da B.R. - ex
convivente dell'indagato e poi legata a La.An. - a quelle
rese da L.L., fratello di A., e a quelle risultanti
dalla registrazione di una telefonata fra quest'ultimo e il M.llo D.
L.. Dalle prime era emerso che l' A., che possedeva
un fucile, aveva minacciato di sparare a L.A. e alla sua
famiglia e che la sera prima dei fatti aveva detto che nella nottata
sarebbero iniziati i fuochi e la guerra contro la famiglia L.;
dalle seconde era emerso che l'indagato aveva ripetutamente cercato
di rintracciare La.An.; dalle ultime era emerso che
l' A. aveva mostrato una doppietta con le canne mozzate e
aveva minacciato di sparare a chi avesse avuto una relazione con la
sua ex convivente.
Il tribunale riteneva sussistente il pericolo di reiterazione di
reati e non prevedibile la concessione della sospensione condizionale
della pena, per l'ontologica incompatibilita' di tale beneficio con
il pericolo di recidiva.
Avverso la predetta ordinanza ricorre l'indagato, deducendo due
motivi.

Con il primo denuncia la violazione di legge con riferimento all'art.
148 c.p.p.. Premette, in proposito, che il tribunale ha errato nel
ritenere sollevata l'eccezione di nullita' dell'udienza di convalida,
mentre egli aveva eccepito la nullita' dell'udienza per il riesame;
sostiene, poi, che tale nullita' - che peraltro era rilevabile anche
di ufficio - sussisteva in quanto la notifica dell'avviso di udienza
era stata effettuata tramite i carabinieri, contrariamente a quanto
previsto dall'art. 148 c.p.p., comma 2, come modificato dal D.L. n.
144 del 2005.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art.
273 c.p.p. e il vizio di motivazione, sostenendo che non erano
utilizzabili le dichiarazioni di B. e La.An., raccolte
per telefono; che non e' stata valutata la gravita degli indizi,
semplicemente indicati; che non e' stata adeguatamente motivata
l'impossibilita' della concessione della sospensione condizionale
della pena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e' infondato.

Quanto al primo motivo, si osserva che anche a seguito della modifica
all'art. 148 c.p.p., apportata dal D.L. n. 144 del 2005, art. 17, la
polizia giudiziaria rimane organo di notificazione, in alternativa
all'ufficiale giudiziario, anche se la sua sfera di competenza
risulta limitata all'ipotesi prevista dall'art. 151 c.p.p..
Ne consegue che l'irregolarita' verificatasi nel caso di specie - ove
la polizia giudiziaria ha provveduto a notificare un atto al di fuori
della sua sfera di competenza - non puo' ritenersi determinante
l'inesistenza della notificazione, come avverrebbe nel caso che
questa fosse effettuata da un organo del tutto privo del potere di
notificazione e del relativo potere di certificazione; ne' puo'
ritenersi causa di nullita', non essendo prevista tale sanzione
espressamente e non essendo la predetta irregolarita' riconducibile
alle nullita' di ordine generale, posto che comunque una notifica vi
e' stata, ad opera di un organo dotato di tale potere, e che essa ha
prodotto il suo effetto di conoscenza, di talche' l'irregolarita' non
ha inciso negativamente sull'intervento e l'assistenza dell'indagato.
Peraltro la predetta irregolarita' non puo' neppure considerarsi
eccepita all'udienza di riesame, perche' in tale sede l'eccezione
risulta verbalizzata come formulata in relazione all'avviso per
l'udienza di convalida del fermo, e non per quella di riesame, e che
il verbale e' fidefacente e non ne e' stata chiesta la correzione.

Anche il secondo motivo di ricorso e' infondato. Invero
dall'ordinanza impugnata risulta - contrariamente a quanto affermato
dal ricorrente - che la teste B. ha reso sommarie informazioni
presso la Stazione dei Carabinieri di Angri, di talche' le sue
dichiarazioni sono pienamente utilizzabili. Esse, valutate dal
giudice a quo come pienamente attendibili, ben possono costituire,
insieme a quelle rese da L.L. - anche a prescindere da
quelle rese da La.An. solo telefonicamente - il quadro
indiziario necessario in fase cautelare, la cui gravita e' stata
implicitamente ritenuta dal tribunale, nel confermare la misura dopo
avere specificamente indicato i predetti indizi, e puo' ritenersi
sussistente anche indipendentemente dalle dichiarazioni telefoniche
di La.An., in base alla cosiddetta prova di resistenza che
puo' essere effettuata anche in sede di legittimita' (Sez. U.
25/02/1998, Gerina; 1^, 13/11/2001, Postiglione; 1^, n. 1495 del
02/12/1998, Archina' e altri, rv. 212274).

La vantazione della non prevedibilita' della concessione della
sospensione condizionale della pena e' stata effettuata in
conformita' al sistema giuridico e in maniera non manifestamente
illogica, perche' l'accertamento del pericolo di reiterazione di
reati vale a configurare un giudizio prognostico negativo che e'
ostativo alla concessione del predetto beneficio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Cosi' deciso in Roma, il 28 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2006
 
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