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In Gazzetta il 1° marzo 2006
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006)
Art. 1.
1. All’articolo 295 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
«3-ter. Nei giudizi davanti alla corte d’assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della corte».
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