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 Legge 14 febbraio 2006, n. 56 - Modifica all’articolo 295 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante

In Gazzetta il 1° marzo 2006

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006)

Art. 1.
  1. All’articolo 295 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
  «3-ter. Nei giudizi davanti alla corte d’assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della corte».
 
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