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Le modifiche alla scriminante della legittima difesa
(pubblciato sul numero 102 della Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2019)
Art. 1
Modifiche all'articolo 52 del codice penale
1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo comma, dopo la parola: «sussiste» e' inserita la
seguente: «sempre»;
b) al terzo comma, le parole: «La disposizione di cui al secondo
comma si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di
cui al secondo e al quarto comma si applicano»;
c) dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: «Nei casi di cui
al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima
difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in
essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di
coazione fisica, da parte di una o piu' persone».
Art. 2
Modifica all'articolo 55 del codice penale
1. Dopo il primo comma dell'articolo 55 del codice penale e'
aggiunto il seguente: «Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e
quarto dell'articolo 52, la punibilita' e' esclusa se chi ha commesso
il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumita' ha
agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5)
ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di
pericolo in atto».
Art. 3
Modifiche all'articolo 165 del codice penale
1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma e'
aggiunto il seguente: «Nel caso di condanna per il reato previsto
dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena e'
comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per
il risarcimento del danno alla persona offesa».
Art. 4
Modifiche all'articolo 614 del codice penale
1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;
b) al quarto comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».
Art. 5
Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale
1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite
dalle seguenti: «da quattro a sette anni»;
b) al terzo comma, le parole: «da quattro a dieci anni e della
multa da euro 927 a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «da
cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500».
Art. 6
Modifiche all'articolo 628 del codice penale
1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «quattro» e' sostituita dalla
seguente: «cinque»;
b) al terzo comma, alinea, la parola: «cinque» e' sostituita
dalla seguente: «sei» e le parole: «da euro 1.290 a euro 3.098» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000 a euro 4.000»;
c) al quarto comma, la parola: «sei» e' sostituita dalla
seguente: «sette» e le parole: «da euro 1.538 a euro 3.098» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500 a euro 4.000».
Art. 7
Modifica all'articolo 2044 del codice civile
1. All'articolo 2044 del codice civile sono aggiunti, infine, i
seguenti commi:
«Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto,
del codice penale, la responsabilita' di chi ha compiuto il fatto e'
esclusa.
Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale,
al danneggiato e' dovuta una indennita' la cui misura e' rimessa
all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresi' conto della
gravita', delle modalita' realizzative e del contributo causale della
condotta posta in essere dal danneggiato».
Art. 8
Disposizioni in materia di spese di giustizia
1. Dopo l'articolo 115 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e'
inserito il seguente:
«Art. 115-bis (L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese per la
difesa di persona nei cui confronti e' emesso provvedimento di
archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di
proscioglimento nel caso di legittima difesa). - 1. L'onorario e le
spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al
consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti e' emesso
provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle
condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del
codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di
proscioglimento perche' il fatto non costituisce reato in quanto
commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi
secondo, terzo e quarto, del codice penale nonche' all'articolo 55,
secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato
nella misura e con le modalita' previste dagli articoli 82 e 83 ed e'
ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il
difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di
corte d'appello diverso da quello dell'autorita' giudiziaria
procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le
spese documentate e le indennita' di trasferta nella misura minima
consentita.
2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini,
della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a
procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia
pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di
ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
valutati in 590.940 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9
Modifica all'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di
procedura penale
1. Al comma 1 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera a-bis) e'
inserita la seguente: «a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui
agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza
delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto
comma, e 55, secondo comma, del codice penale».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 aprile 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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