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 Legge26 aprile 2019, n. 36 - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa

Le modifiche alla scriminante della legittima difesa

 (pubblciato sul numero 102 della Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2019)

                               Art. 1 
 
             Modifiche all'articolo 52 del codice penale 
 
  1. All'articolo 52 del codice penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al secondo comma, dopo la parola: «sussiste»  e'  inserita  la
seguente: «sempre»; 
    b) al terzo comma, le parole: «La disposizione di cui al  secondo
comma si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di
cui al secondo e al quarto comma si applicano»; 
    c) dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: «Nei casi di cui
al secondo e al terzo comma  agisce  sempre  in  stato  di  legittima
difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta  in
essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di  altri  mezzi  di
coazione fisica, da parte di una o piu' persone». 
                               Art. 2 
 
             Modifica all'articolo 55 del codice penale 
 
  1. Dopo il primo  comma  dell'articolo  55  del  codice  penale  e'
aggiunto il seguente: «Nei casi di cui  ai  commi  secondo,  terzo  e
quarto dell'articolo 52, la punibilita' e' esclusa se chi ha commesso
il fatto per la salvaguardia della propria o  altrui  incolumita'  ha
agito nelle condizioni di cui all'articolo 61,  primo  comma,  n.  5)
ovvero in stato di grave turbamento, derivante  dalla  situazione  di
pericolo in atto». 
                               Art. 3 
 
            Modifiche all'articolo 165 del codice penale 
 
  1. All'articolo 165 del codice penale,  dopo  il  quinto  comma  e'
aggiunto il seguente: «Nel caso di condanna  per  il  reato  previsto
dall'articolo 624-bis, la  sospensione  condizionale  della  pena  e'
comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo  dovuto  per
il risarcimento del danno alla persona offesa». 
                               Art. 4 
 
            Modifiche all'articolo 614 del codice penale 
 
  1. All'articolo 614 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma, le parole: «da  sei  mesi  a  tre  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;  
    b) al quarto comma, le  parole:  «da  uno  a  cinque  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni». 
                               Art. 5 
 
          Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale 
 
  1.  All'articolo  624-bis  del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite
dalle seguenti: «da quattro a sette anni»; 
    b) al terzo comma, le parole: «da quattro a dieci  anni  e  della
multa da euro 927 a euro 2.000» sono sostituite dalle  seguenti:  «da
cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500». 
                               Art. 6 
 
            Modifiche all'articolo 628 del codice penale 
 
  1. All'articolo 628 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma,  la  parola:  «quattro»  e'  sostituita  dalla
seguente: «cinque»; 
    b) al terzo comma, alinea,  la  parola:  «cinque»  e'  sostituita
dalla seguente: «sei» e le parole: «da euro 1.290 a euro 3.098»  sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000 a euro 4.000»; 
    c)  al  quarto  comma,  la  parola:  «sei»  e'  sostituita  dalla
seguente: «sette» e le parole: «da euro  1.538  a  euro  3.098»  sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500 a euro 4.000». 
                               Art. 7 
 
            Modifica all'articolo 2044 del codice civile 
 
  1. All'articolo 2044 del codice civile  sono  aggiunti,  infine,  i
seguenti commi: 
  «Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo,  terzo  e  quarto,
del codice penale, la responsabilita' di chi ha compiuto il fatto  e'
esclusa. 
  Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice  penale,
al danneggiato e' dovuta una indennita'  la  cui  misura  e'  rimessa
all'equo apprezzamento  del  giudice,  tenuto  altresi'  conto  della
gravita', delle modalita' realizzative e del contributo causale della
condotta posta in essere dal danneggiato». 
                               Art. 8 
 
            Disposizioni in materia di spese di giustizia 
 
  1.  Dopo  l'articolo  115  del  testo  unico   delle   disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e'
inserito il seguente: 
  «Art. 115-bis (L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese per  la
difesa di persona  nei  cui  confronti  e'  emesso  provvedimento  di
archiviazione  o  sentenza  di   non   luogo   a   procedere   o   di
proscioglimento nel caso di legittima difesa). - 1. L'onorario  e  le
spese spettanti al difensore,  all'ausiliario  del  magistrato  e  al
consulente tecnico di parte di persona nei cui  confronti  e'  emesso
provvedimento  di  archiviazione  motivato  dalla  sussistenza  delle
condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del
codice  penale  o  sentenza  di  non   luogo   a   procedere   o   di
proscioglimento perche' il fatto  non  costituisce  reato  in  quanto
commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo  52,  commi
secondo, terzo e quarto, del codice penale nonche'  all'articolo  55,
secondo comma, del medesimo codice,  sono  liquidati  dal  magistrato
nella misura e con le modalita' previste dagli articoli 82 e 83 ed e'
ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel  caso  in  cui  il
difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di  un  distretto  di
corte  d'appello  diverso  da   quello   dell'autorita'   giudiziaria
procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le
spese documentate e le indennita' di trasferta  nella  misura  minima
consentita. 
  2. Nel caso in cui, a  seguito  della  riapertura  delle  indagini,
della revoca o della impugnazione  della  sentenza  di  non  luogo  a
procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia
pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di
ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata». 
  2. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutati in  590.940  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi da  ripartire»  dello   stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 9 
 
Modifica all'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di
                          procedura penale 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 132-bis delle norme di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera a-bis) e'
inserita la seguente: «a-ter) ai processi relativi ai delitti di  cui
agli articoli 589 e 590 del codice penale  verificatisi  in  presenza
delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo,  terzo  e  quarto
comma, e 55, secondo comma, del codice penale». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 26 aprile 2019 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
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