La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Non e' ammesso il giudizio abbreviato per i delitti
puniti con la pena dell'ergastolo»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. In caso di dichiarazione di inammissibilita' o di rigetto,
ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta puo'
essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2»;
c) dopo il comma 6-bis e' aggiunto il seguente:
«6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta
nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi
del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene
che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato,
applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2».
Art. 2
1. All'articolo 441-bis del codice di procedura penale, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti
puniti con la pena dell'ergastolo, il giudice revoca, anche
d'ufficio, l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio
abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale
prosecuzione. Si applica il comma 4».
Art. 3
1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del
codice di procedura penale sono abrogati.
Art. 4
1. All'articolo 429 del codice di procedura penale, dopo il comma 2
e' inserito il seguente:
«2-bis. Se si procede per delitto punito con la pena
dell'ergastolo e il giudice da' al fatto una definizione giuridica
diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere
ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il
giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato puo' chiedere il
giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del
provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 458».
Art. 5
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti
commessi successivamente alla data di entrata in vigore della
medesima legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 aprile 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede