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 Legge 12 aprile 2019, n. 33 Inapplicabilita' del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo

Stop all'abbreviato per i reati punibili con la pena dell'ergastolo

 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 19 aprile 2019)

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 438 del codice di procedura penale  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Non e' ammesso il giudizio  abbreviato  per  i  delitti
puniti con la pena dell'ergastolo»; 
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. In caso di dichiarazione di inammissibilita' o di  rigetto,
ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e  5,  la  richiesta  puo'
essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2»; 
    c) dopo il comma 6-bis e' aggiunto il seguente: 
      «6-ter. Qualora la richiesta di  giudizio  abbreviato  proposta
nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai  sensi
del comma 1-bis, il giudice, se all'esito  del  dibattimento  ritiene
che per il fatto accertato sia ammissibile  il  giudizio  abbreviato,
applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2». 
                               Art. 2 
 
  1. All'articolo 441-bis del codice di  procedura  penale,  dopo  il
comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti
puniti  con  la  pena  dell'ergastolo,  il  giudice   revoca,   anche
d'ufficio,  l'ordinanza  con  cui  era  stato  disposto  il  giudizio
abbreviato  e  fissa  l'udienza  preliminare  o  la   sua   eventuale
prosecuzione. Si applica il comma 4». 
                               Art. 3 
 
  1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442  del
codice di procedura penale sono abrogati. 
                               Art. 4 
 
  1. All'articolo 429 del codice di procedura penale, dopo il comma 2
e' inserito il seguente: 
    «2-bis.  Se  si  procede  per  delitto   punito   con   la   pena
dell'ergastolo e il giudice da' al fatto  una  definizione  giuridica
diversa  da  quella  enunciata  nell'imputazione,  tale  da   rendere
ammissibile  il  giudizio  abbreviato,  il  decreto  che  dispone  il
giudizio contiene anche l'avviso  che  l'imputato  puo'  chiedere  il
giudizio  abbreviato  entro  quindici  giorni   dalla   lettura   del
provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 458». 
                               Art. 5 
 
  1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti
commessi  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
medesima legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti  normativi  della  repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 12 aprile 2019 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
 
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