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Patrocinio a spese dello stato per MAE. Novita' anche in tema di reati di evasione fiscale
(pubblicato sulla Gazzeetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2019)
Art. 1
Modifica dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115
1. All'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 2
e' aggiunto il seguente:
«2-bis. La disciplina del patrocinio si applica, inoltre, nelle
procedure passive di consegna, di cui alla legge 22 aprile 2005, n.
69, dal momento dell'arresto eseguito in conformita' del mandato
d'arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la
decisione sulla mancata consegna diventi definitiva, nonche' nelle
procedure attive di consegna, di cui alla citata legge n. 69 del
2005, in favore della persona ricercata oggetto di un procedimento di
esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di
un'azione penale e che ha esercitato il diritto di nominare un
difensore sul territorio nazionale affinche' assista il difensore
nello Stato membro di esecuzione.».
Art. 2
Modifica dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115
1. All'articolo 91, comma 1, lettera a), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, le parole «l'indagato, l'imputato o» sono
soppresse e, dopo la parola «condannato», sono aggiunte le seguenti:
«con sentenza definitiva».
Art. 3
Modifica dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115
1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al comma 4-bis
dopo le parole «stesso articolo» sono inserite le seguenti: «, e per
i reati commessi in violazione delle norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto».
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, valutati
in 2.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede
mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa
europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, come richiamato dall'articolo 1, comma 3 della legge 25
ottobre 2017, n. 163.
2. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione delle
disposizioni di cui all'articolo 2, non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli adempimenti
previsti dal presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 marzo 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Savona, Ministro per gli affari
europei
Bonafede, Ministro della giustizia
Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Tria, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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