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 Decreto legislativo 7 marzo 2019, n. 24 - Attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo

Patrocinio a spese dello stato per MAE. Novita' anche in tema di reati di evasione fiscale

(pubblicato sulla Gazzeetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2019)


                               Art. 1 
 
Modifica dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica
                       30 maggio 2002, n. 115 
 
  1. All'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il  comma  2
e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. La disciplina del patrocinio  si  applica,  inoltre,  nelle
procedure passive di consegna, di cui alla legge 22 aprile  2005,  n.
69, dal momento dell'arresto  eseguito  in  conformita'  del  mandato
d'arresto europeo fino alla consegna o fino  al  momento  in  cui  la
decisione sulla mancata consegna diventi  definitiva,  nonche'  nelle
procedure attive di consegna, di cui alla  citata  legge  n.  69  del
2005, in favore della persona ricercata oggetto di un procedimento di
esecuzione del mandato d'arresto europeo ai  fini  dell'esercizio  di
un'azione penale e che  ha  esercitato  il  diritto  di  nominare  un
difensore sul territorio nazionale  affinche'  assista  il  difensore
nello Stato membro di esecuzione.». 
                               Art. 2 
 
Modifica dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica
                       30 maggio 2002, n. 115 
 
  1. All'articolo 91, comma 1, lettera  a),  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n.  115,  le  parole  «l'indagato,  l'imputato  o»  sono
soppresse e, dopo la parola «condannato», sono aggiunte le  seguenti:
«con sentenza definitiva». 
                               Art. 3 
 
Modifica dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
                       30 maggio 2002, n. 115 
 
  1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  al  comma  4-bis
dopo le parole «stesso articolo» sono inserite le seguenti: «, e  per
i reati  commessi  in  violazione  delle  norme  per  la  repressione
dell'evasione  in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  sul  valore
aggiunto». 
                               Art. 4 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo  2,  valutati
in 2.400.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019  si  provvede
mediante riduzione del  Fondo  per  il  recepimento  della  normativa
europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24  dicembre  2012,
n. 234, come richiamato dall'articolo  1,  comma  3  della  legge  25
ottobre 2017, n. 163. 
  2.  Dall'attuazione  del  presente  decreto,  ad  eccezione   delle
disposizioni di cui all'articolo  2,  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. Fermo restando quanto previsto dal  comma  1,  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto si provvede nell'ambito  delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 7 marzo 2019 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Savona,  Ministro  per   gli   affari
                                europei 
 
                                Bonafede, Ministro della giustizia 
 
                                Moavero  Milanesi,   Ministro   degli
                                affari esteri  e  della  cooperazione
                                internazionale 
 
                                Tria, Ministro dell'economia e  delle
                                finanze  

Visto, il Guardasigilli: Bonafede  

 
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