Capo I
Condizioni di applicabilita' delle speciali misure di protezione per
i testimoni di giustizia
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Ai testimoni di giustizia sono applicate, salvo dissenso, le
speciali misure di protezione previste dal capo II.
2. Le speciali misure di protezione sono altresi' applicate, se
ritenute necessarie, salvo dissenso, anche ai soggetti che risultano
esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa del rapporto di
stabile convivenza o delle relazioni intrattenute con i testimoni di
giustizia. I soggetti di cui al presente comma sono denominati «altri
protetti».
Art. 2
Definizione di testimone di giustizia
1. E' testimone di giustizia colui che:
a) rende, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di
fondata attendibilita' intrinseca, rilevanti per le indagini o per il
giudizio;
b) assume, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue
dichiarazioni, la qualita' di persona offesa dal reato ovvero di
persona informata sui fatti o di testimone;
c) non ha riportato condanne per delitti non colposi connessi a
quelli per cui si procede e non ha rivolto a proprio profitto
l'essere venuto in relazione con il contesto delittuoso su cui rende
le dichiarazioni. Non escludono la qualita' di testimone di giustizia
i comportamenti posti in essere in ragione dell'assoggettamento verso
i singoli o le associazioni criminali oggetto delle dichiarazioni,
ne' i meri rapporti di parentela, di affinita' o di coniugio con
indagati o imputati per il delitto per cui si procede o per delitti
ad esso connessi;
d) non e' o non e' stato sottoposto a misura di prevenzione ne'
e' sottoposto a un procedimento in corso nei suoi confronti per
l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la
persistente attualita' della sua pericolosita' sociale e la
ragionevole probabilita' che possa commettere delitti di grave
allarme sociale;
e) si trova in una situazione di grave, concreto e attuale
pericolo, rispetto alla quale risulti l'assoluta inadeguatezza delle
ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorita' di
pubblica sicurezza, valutata tenendo conto di ogni utile elemento e
in particolare della rilevanza e della qualita' delle dichiarazioni
rese, della natura del reato, dello stato e del grado del
procedimento, nonche' delle caratteristiche di reazione dei singoli o
dei gruppi criminali oggetto delle dichiarazioni.
Capo II
Speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia e per gli
altri protetti
Art. 3
Tipologia delle misure
1. Le speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia
possono consistere in misure di tutela, misure di sostegno economico,
misure di reinserimento sociale e lavorativo, il cui contenuto e'
ulteriormente specificato nei regolamenti di cui all'articolo 26.
2. Per i minori compresi nelle speciali misure di protezione si
applicano, altresi', le disposizioni dei regolamenti di cui
all'articolo 26.
Art. 4
Criteri di scelta delle misure di protezione
1. Le speciali misure di protezione da applicare sono individuate,
caso per caso, secondo la situazione di pericolo e la condizione
personale, familiare, sociale ed economica dei testimoni di giustizia
e degli altri protetti e non possono comportare alcuna perdita ne'
limitazione dei diritti goduti, se non per situazioni temporanee ed
eccezionali dettate dalla necessita' di salvaguardare l'incolumita'
personale.
2. Devono essere di norma garantite la permanenza nella localita'
di origine e la prosecuzione delle attivita' ivi svolte. Le misure
del trasferimento nella localita' protetta, dell'uso di documenti di
copertura e del cambiamento di generalita' sono adottate
eccezionalmente, quando le altre forme di tutela risultano
assolutamente inadeguate rispetto alla gravita' e all'attualita' del
pericolo, e devono comunque tendere a riprodurre le precedenti
condizioni di vita, tenuto conto delle valutazioni espresse dalle
competenti autorita' giudiziarie e di pubblica sicurezza.
3. In ogni caso, al testimone di giustizia e agli altri protetti e'
assicurata un'esistenza dignitosa.
Art. 5
Misure di tutela
1. Al fine di assicurare l'incolumita' dei testimoni di giustizia e
degli altri protetti e la sicurezza dei loro beni, sono applicate
speciali misure di tutela che, secondo la gravita' e l'attualita' del
pericolo, possono prevedere:
a) la predisposizione di misure di vigilanza e protezione;
b) la predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza per le
abitazioni, per gli immobili e per le aziende di pertinenza dei
protetti;
c) l'adozione delle misure necessarie per gli spostamenti nello
stesso comune e in comuni diversi da quello di residenza;
d) il trasferimento in luoghi protetti;
e) speciali modalita' di tenuta della documentazione e delle
comunicazioni al servizio informatico;
f) l'utilizzazione di documenti di copertura;
g) il cambiamento delle generalita' ai sensi del decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119, autorizzato con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia,
garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica
amministrazione;
h) ogni altra misura straordinaria, anche di carattere economico,
eventualmente necessaria, nel rispetto delle direttive generali
impartite dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza.
Art. 6
Misure di sostegno economico
1. Al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri
protetti una condizione economica equivalente a quella preesistente,
sono applicate speciali misure di sostegno che prevedono:
a) il pagamento delle spese non continuative o periodiche che il
testimone di giustizia o gli altri protetti sostengono esclusivamente
in conseguenza dell'applicazione delle speciali misure di protezione;
b) la corresponsione di un assegno periodico in caso di
impossibilita' di svolgere attivita' lavorativa o di percepire i
precedenti proventi a causa dell'adozione delle misure di tutela o
per effetto delle dichiarazioni rese. La misura dell'assegno e delle
integrazioni per le persone a carico prive di capacita' lavorativa e'
definita tenendo conto delle entrate e del godimento di beni
pregressi, determinati attraverso il reddito e il patrimonio
risultanti all'Agenzia delle entrate per l'ultimo triennio ed escluse
le perdite cagionate dai fatti di reato oggetto delle dichiarazioni.
L'assegno deve essere rideterminato o revocato qualora il testimone
di giustizia o gli altri protetti riacquisiscano la capacita'
economica, anche parziale, in base all'entita' di quanto
autonomamente percepito; deve essere annualmente modificato in misura
pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati rilevate dall'Istituto nazionale di
statistica; puo' essere integrato, con provvedimento motivato, quando
ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di
mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela;
c) la sistemazione alloggiativa, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, qualora il testimone
di giustizia o gli altri protetti siano trasferiti in una localita'
diversa da quella di dimora, ovvero, a causa delle speciali misure di
protezione o delle dichiarazioni rese, non possano usufruire della
propria abitazione. L'alloggio deve essere idoneo a garantire la
sicurezza e la dignita' dei testimoni di giustizia e degli altri
protetti e deve possibilmente corrispondere alla categoria catastale
di quello di dimora abituale, sia per destinazione, sia per
dimensioni. Il testimone di giustizia, su sua richiesta, puo'
risiedere, anche unitamente al nucleo familiare, presso strutture
comunitarie accreditate secondo i criteri stabiliti dai regolamenti
di cui all'articolo 26 presso le quali possa svolgere attivita'
lavorativa o di volontariato;
d) il pagamento delle spese per esigenze sanitarie quando non sia
possibile avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
e) l'assistenza legale per i procedimenti in cui il testimone di
giustizia rende dichiarazioni, esercita i diritti e le facolta'
riconosciutigli dalla legge in qualita' di persona offesa o si
costituisce parte civile; si applicano le norme del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, con conseguente iscrizione delle relative spese
nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
f) un indennizzo forfetario e onnicomprensivo, nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente, determinato secondo
criteri oggettivi stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 26, a
titolo di ristoro per il pregiudizio subito a causa della
testimonianza resa in ragione della quale e' stata disposta
l'applicazione delle speciali misure di protezione, salvo che il
testimone di giustizia o gli altri protetti intendano, in
alternativa, procedere per il riconoscimento di eventuali danni
biologici o esistenziali;
g) la corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno
derivante dalla cessazione dell'attivita' lavorativa del testimone di
giustizia e degli altri protetti nella localita' di provenienza,
sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo,
ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 13 della citata legge n.
44 del 1999. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno e' surrogato, quanto alle somme corrisposte al testimone
di giustizia a titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i
responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di
previsione del Ministero dell'interno in deroga all'articolo 2, commi
615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
h) l'acquisizione al patrimonio dello Stato, dietro
corresponsione dell'equivalente in denaro secondo il valore di
mercato, dei beni immobili di proprieta' del testimone di giustizia e
degli altri protetti, se le speciali misure di tutela prevedono il
loro definitivo trasferimento in un'altra localita' e se la vendita
nel libero mercato non e' risultata possibile.
Art. 7
Misure di reinserimento sociale e lavorativo
1. Al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri
protetti l'immediato reinserimento sociale e lavorativo, sono
applicate speciali misure che prevedono:
a) la conservazione del posto di lavoro o il trasferimento presso
altre amministrazioni o sedi, qualora i testimoni di giustizia o gli
altri protetti, per ragioni di sicurezza, non possano continuare a
svolgere la loro originaria attivita' lavorativa, secondo quanto
previsto dai regolamenti di cui all'articolo 26;
b) la tempestiva individuazione e lo svolgimento, dopo il
trasferimento nella localita' protetta, di attivita', anche
lavorative non retribuite, volte allo sviluppo della persona umana e
alla partecipazione sociale, secondo le inclinazioni di ciascuno;
c) il sostegno alle imprese dei protetti che abbiano subito o che
possano concretamente subire nocumento a causa delle loro
dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di tutela,
secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui all'articolo 26. Sono
applicabili a tal fine, ove compatibili, anche le disposizioni
relative alle aziende confiscate alla criminalita' organizzata
previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159;
d) l'eventuale assegnazione in uso di beni nella disponibilita'
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata;
e) l'accesso a mutui agevolati, volti al reinserimento nella vita
economica e sociale, sulla base di convenzioni stipulate tra il
Ministero dell'interno e gli istituti di credito;
f) il reperimento di un posto di lavoro, ancorche' temporaneo,
equivalente per posizione e mansione a quello precedentemente svolto,
se i testimoni di giustizia o gli altri protetti hanno perso
l'occupazione lavorativa o non possono piu' svolgerla a causa delle
loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di
protezione, fatte salve le esigenze di sicurezza connesse
all'applicazione della misura del trasferimento in un luogo protetto;
g) la capitalizzazione del costo dell'assegno periodico di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera b), in alternativa allo stesso,
qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti non abbiano
riacquistato l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito
proprio, equivalenti a quelli pregressi. La capitalizzazione e'
quantificata ai sensi dei regolamenti di cui all'articolo 26 ed e'
elevabile fino a un terzo se e' assolutamente necessario al fine di
realizzare l'autonomia reddituale del testimone di giustizia o degli
altri protetti. La capitalizzazione puo' essere corrisposta sulla
base di un concreto progetto di reinserimento lavorativo, previa
valutazione sulla sua attuabilita' in relazione alle condizioni
contingenti di mercato, alle capacita' del singolo e alla situazione
di pericolo, con un'erogazione graduale commisurata alla progressiva
realizzazione del progetto. La capitalizzazione puo' essere altresi'
corrisposta, qualora il destinatario non sia in grado di svolgere
attivita' lavorativa o lo richieda, attraverso piani di investimento
o di erogazioni rateali che ne assicurino la sussistenza;
h) l'accesso del testimone di giustizia, in alternativa alla
capitalizzazione e qualora non abbia altrimenti riacquistato
l'autonomia economica, a un programma di assunzione in una pubblica
amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al
titolo di studio e alle professionalita' possedute, fatte salve
quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti. Alle
assunzioni si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito
dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti
vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni
limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese
conseguite tra il Ministero dell'interno e le amministrazioni
interessate. A tale fine si applica ai testimoni di giustizia il
diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto
dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in
materia di vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata.
Al programma di assunzione possono accedere anche i testimoni di
giustizia non piu' sottoposti allo speciale programma di protezione e
alle speciali misure di protezione ai sensi del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, ovvero quelli che, prima della data di entrata in
vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle
speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati
dalla commissione centrale di cui all'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 8 del 1991, di seguito denominata «commissione
centrale», e possedevano i requisiti di cui all'articolo 16-bis del
medesimo decreto-legge n. 8 del 1991. Per il coniuge e i figli
ovvero, in subordine, per i fratelli dei testimoni di giustizia,
stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di
protezione, e' consentita l'assunzione esclusivamente in via
sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, che non abbia
esercitato il diritto al collocamento obbligatorio. Le modalita' di
attuazione, al fine, altresi', di garantire la sicurezza dei
testimoni di giustizia e la loro formazione propedeutica
all'assunzione e di stabilire i criteri per il riconoscimento del
diritto anche in relazione alla qualita' e all'entita' economica dei
benefici gia' riconosciuti e alle cause e modalita' dell'eventuale
revoca del programma di protezione, sono stabilite dai regolamenti di
cui all'articolo 26;
i) misure straordinarie eventualmente necessarie, atte a favorire
il reinserimento sociale e lavorativo dei testimoni di giustizia e
degli altri protetti.
Art. 8
Durata delle speciali misure di protezione
1. La commissione centrale fissa il termine, non superiore a sei
anni, di durata delle speciali misure di protezione, entro il quale
si deve comunque procedere alle verifiche sull'attualita' e gravita'
del pericolo e sull'idoneita' delle misure adottate. La commissione
centrale effettua le verifiche di cui al periodo precedente e
assicura, ove necessario, le speciali misure di protezione oltre il
termine di durata di cui al medesimo periodo quando ne faccia
motivata richiesta l'autorita' che ha formulato la proposta.
2. Le misure di tutela di cui all'articolo 5 sono mantenute fino
alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto e, ove
possibile, sono gradualmente affievolite. Nel caso in cui, al termine
delle speciali misure di protezione, il testimone di giustizia e gli
altri protetti non abbiano riacquistato l'autonomia lavorativa o il
godimento di un reddito proprio, si procede ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, lettera g) o lettera h).
Art. 9
Composizione della commissione centrale
e della segreteria
1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. La commissione centrale e' composta da un Sottosegretario
di Stato per l'interno, che la presiede, da un avvocato dello Stato,
da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti
della commissione diversi dal presidente e dall'avvocato dello Stato
sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche
esperienze nel settore e che sono in possesso di cognizioni relative
alle attuali tendenze della criminalita' organizzata, ma che non sono
addetti a uffici che svolgono attivita' di investigazione o di
indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla
criminalita' organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo. Uno
dei componenti, designato a seguito di apposita delibera della
commissione, assume le funzioni di vicepresidente. La commissione
centrale, presieduta dal vicepresidente, opera anche in caso di
dimissioni o di decadenza del presidente»;
b) al comma 2-quater, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di
istruttoria, la commissione centrale si avvale di una segreteria
costituita secondo le modalita' e con la dotazione di personale e di
mezzi stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la
commissione centrale stessa, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo III
Procedimento di applicazione, modifica, proroga e revoca delle
speciali misure di protezione
Art. 10
Rinvio
1. Per la proposta, i relativi pareri, l'applicazione, la modifica,
la proroga e la revoca delle speciali misure di protezione, per
l'attuazione dei programmi di protezione e per quanto non
espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, ove
compatibili, le disposizioni degli articoli 10, 11 e 13, commi 1, 2,
3 e 12, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 del presente articolo,
nonche' per quelle di cui agli articoli 3, comma 2, 7, comma 1,
lettere a), g) e h), e 18, si applicano in via transitoria, fino alla
data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni regolamentari
adottate ai sensi dell'articolo 26, le disposizioni dei decreti
ministeriali attuativi emanati ai sensi dell'articolo 17-bis del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, nonche' del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'interno 18 dicembre 2014, n. 204.
Art. 11
Proposta di ammissione alle speciali misure
di protezione
1. Nella proposta di ammissione alle speciali misure di protezione
l'autorita' proponente indica, oltre quanto previsto dall'articolo 13
del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dai relativi
decreti attuativi, anche la sussistenza dei requisiti stabiliti
dall'articolo 2 della presente legge.
2. La proposta di cui al comma 1 del presente articolo e' trasmessa
alla commissione centrale, che richiede il parere, in caso di delitti
di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del codice di
procedura penale, al Procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo. La commissione richiede altresi' al Servizio centrale
di protezione e al prefetto competente per il luogo di dimora di
colui che rende le dichiarazioni le informazioni nella loro
rispettiva disponibilita', anche con riferimento a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della presente legge.
3. Nel caso in cui la proposta di cui al comma 1 riguardi soggetti
di minore eta' in condizioni di disagio familiare o sociale, essa e'
altresi' trasmessa al tribunale per i minorenni territorialmente
competente per l'adozione di eventuali determinazioni di sua
competenza.
Art. 12
Piano provvisorio per la protezione
1. La commissione centrale, se ne ricorrono le condizioni,
delibera, senza formalita', senza indugio e, comunque, entro la prima
seduta successiva alla proposta, un piano provvisorio di misure di
protezione, assicurando agli interessati le speciali misure di
protezione e condizioni di vita congrue rispetto alle precedenti.
2. Nel piano provvisorio di protezione, opera il referente del
testimone di giustizia individuato secondo quanto previsto
all'articolo 16.
3. Il referente informa immediatamente il testimone di giustizia e
gli altri protetti sul contenuto delle misure applicate e di quelle
applicabili, nonche' sui diritti e sui doveri derivanti dalla
condizione di persona protetta. Gli interessati rilasciano
all'autorita' proponente, tramite il referente, completa e
documentata attestazione sul proprio stato civile, di famiglia e
patrimoniale, sulle loro obbligazioni, su procedimenti penali, civili
e amministrativi pendenti, sui titoli di studio e professionali e su
ogni titolo abilitativo di cui siano titolari. Entro trenta giorni
dalla deliberazione del piano provvisorio, il referente trasmette
alla commissione centrale le informazioni sulle condizioni personali,
familiari e patrimoniali degli interessati e chiede, se questi vi
abbiano consentito o ne abbiano fatto richiesta, che la stessa
commissione provveda alla nomina di una figura professionale idonea a
offrire loro immediato e diretto sostegno psicologico.
4. Il piano provvisorio cessa di avere effetto se, decorsi novanta
giorni dalla sua deliberazione, l'autorita' che ha formulato la
proposta non richiede l'applicazione del programma definitivo con le
modalita' previste dall'articolo 11 e non e' stata deliberata la sua
applicazione. Il presidente della commissione centrale puo' disporre
la prosecuzione del piano provvisorio di protezione per il tempo
strettamente necessario a consentire l'esame della proposta da parte
della commissione medesima.
5. Il termine previsto dal comma 4 e' prorogabile fino a
centottanta giorni con provvedimento motivato dell'autorita'
legittimata a formulare la proposta, comunicato alla commissione
centrale.
Art. 13
Programma definitivo per la protezione
1. La commissione centrale, previa acquisizione dei pareri previsti
dall'articolo 11 e di ogni altro parere o informazione che ritenga
utile, delibera, nelle forme ordinarie del procedimento e se ne
ricorrono i presupposti, il programma definitivo di applicazione
delle speciali misure di protezione.
2. Il programma definitivo e' accettato e sottoscritto dagli
interessati i quali, contestualmente, assumono l'impegno di riferire
tempestivamente all'autorita' giudiziaria quanto a loro conoscenza
sui fatti di rilievo penale, di non rilasciare dichiarazioni su tali
fatti a soggetti diversi dall'autorita' giudiziaria, dalle forze di
polizia e dal proprio difensore, di osservare le norme di sicurezza
prescritte, di non rivelare o divulgare in qualsiasi modo elementi
idonei a svelare la propria identita' o il luogo di residenza qualora
siano state applicate le misure di tutela di cui all'articolo 5,
comma 1, lettere d), f) e g), di non rientrare senza autorizzazione
nei luoghi dai quali sono stati trasferiti e, comunque, di
collaborare attivamente all'esecuzione delle misure, ed eleggono il
proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centrale.
3. Il programma di protezione puo' essere modificato o revocato in
ogni momento dalla commissione centrale, d'ufficio o su richiesta
dell'autorita' che ha formulato la proposta o di quella preposta
all'attuazione delle misure speciali di protezione, in relazione
all'attualita', alla concretezza e alla gravita' del pericolo,
all'idoneita' delle misure adottate, alle esigenze degli interessati,
all'osservanza degli impegni da loro assunti, alla rinuncia espressa
alle misure, al rifiuto di accettare l'offerta di adeguate
opportunita' di lavoro o di impresa. La commissione centrale provvede
entro venti giorni dalla richiesta, previa acquisizione dei pareri
previsti dal comma 1 e, in ogni caso, dell'autorita' giudiziaria
qualora essa non abbia richiesto la modifica o la revoca del
programma, nonche', se ne ricorrono le condizioni, del Procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo.
4. Ogni sei mesi dall'inizio dell'applicazione del programma
definitivo, la commissione centrale procede alla sua verifica.
5. La modifica o la revoca del programma definitivo non produce
effetto sull'applicabilita' delle disposizioni dell'articolo 147-bis
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, come modificato, da ultimo, dall'articolo 24 della presente
legge.
Art. 14
Specificazione e attuazione delle speciali misure
di tutela
1. All'attuazione e alla specificazione delle modalita' esecutive
del piano provvisorio e del programma definitivo di protezione
deliberati dalla commissione centrale provvede il Servizio centrale
di protezione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82. Nell'ambito della sezione per i testimoni di
giustizia, di cui al medesimo articolo 14, comma 1, del citato
decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 82 del 1991, e' individuato il referente di cui all'articolo
16 della presente legge. Il Capo della polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza coordina i rapporti tra i prefetti e tra le
autorita' di pubblica sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di
speciali misure di tutela, indicate nell'articolo 5, la cui
determinazione spetta al prefetto del luogo di residenza attuale del
testimone, anche mediante impieghi finanziari non ordinari
autorizzati dallo stesso Capo della polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 17, comma 4, del
decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 82 del 1991.
2. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,
il terzo periodo e' soppresso.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 15
Norma in materia di collaboratori di giustizia
1. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, terzo periodo,
si applicano anche in materia di collaboratori di giustizia di cui al
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
Art. 16
Referente del testimone di giustizia
1. Il testimone di giustizia, insieme con il relativo nucleo degli
altri protetti, ha diritto di avvalersi di un referente specializzato
del Servizio centrale di protezione che mantenga un rapporto
costante, diretto e personale con gli interessati per tutta la durata
delle misure speciali.
2. Il referente deve:
a) informare regolarmente il testimone di giustizia e gli altri
protetti sulle misure speciali applicate, sulle loro conseguenze,
sulle loro possibili modifiche, sulla loro attuazione, nonche' sui
diritti, patrimoniali e non patrimoniali, interessati dal programma
di protezione;
b) individuare e quantificare il patrimonio, attivo e passivo, e
le obbligazioni del testimone di giustizia e degli altri protetti;
c) informare periodicamente la commissione centrale
sull'andamento del programma di protezione, sull'eventuale necessita'
di adeguarlo alle sopravvenute esigenze dell'interessato, nonche'
sulla condotta e sull'osservanza degli impegni assunti;
d) assistere gli interessati, con il loro consenso, nella
gestione del patrimonio e dei beni aziendali, delle situazioni
creditorie e debitorie e di ogni altro interesse patrimoniale del
testimone di giustizia e degli altri protetti se questi non possono
provvedervi a causa delle dichiarazioni rese o dell'applicazione del
programma di protezione;
e) assistere gli interessati nella presentazione dei progetti di
reinserimento sociale e lavorativo e verificare la loro concreta
realizzazione;
f) assistere gli interessati nella presentazione dei progetti di
capitalizzazione, nella concreta realizzazione e nella
rendicontazione periodica alla commissione centrale
dell'utilizzazione delle somme attribuite ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, lettera g);
g) collaborare tempestivamente per assicurare l'esercizio di
diritti che potrebbero subire limitazione dall'applicazione delle
speciali misure di protezione.
3. La titolarita' delle decisioni di cui al comma 2 resta
attribuita al testimone di giustizia e agli altri protetti.
4. L'assistenza del referente si protrae per la durata del
programma di protezione e, comunque, finche' il testimone di
giustizia e gli altri protetti riacquistano la propria autonomia
economica.
Art. 17
Audizione dei testimoni di giustizia e degli altri protetti
1. Gli interessati, in qualunque momento, anche nel corso
dell'esecuzione del piano provvisorio di protezione, possono chiedere
alla commissione centrale o al Servizio centrale di protezione di
essere sentiti personalmente. Si procede entro trenta giorni dalla
richiesta attraverso l'audizione da parte della commissione centrale
o del Servizio centrale di protezione.
Art. 18
Misure urgenti
1. Quando risultano situazioni di particolari gravita' e urgenza
che non consentono di attendere la deliberazione della commissione
centrale e fino a che tale deliberazione non interviene, si applicano
le disposizioni previste dall'articolo 13, comma 1, sesto e settimo
periodo, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dai regolamenti di
cui all'articolo 26 della presente legge.
2. Dopo il settimo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e' inserito il seguente: «Allo
scopo, l'autorita' provinciale di pubblica sicurezza puo' avvalersi
del Servizio centrale di protezione».
Art. 19
Interventi finanziari
1. Al comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.
82, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali interventi
finanziari non si applicano le norme vigenti in materia di
tracciabilita' dei pagamenti e di fatturazione elettronica».
Capo IV
Disposizioni finali e transitorie
Art. 20
Abrogazione
1. Il comma 3 dell'articolo 12 e il capo II-bis del decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, sono abrogati.
Art. 21
Modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 392 del codice di
procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
all'esame dei testimoni di giustizia».
Art. 22
Aggravanti per il reato di calunnia
1. Le pene previste per il reato di calunnia di cui all'articolo
368 del codice penale sono aumentate da un terzo alla meta' quando il
colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire o di
continuare ad usufruire delle speciali misure di protezione previste
dalla presente legge. L'aumento e' dalla meta' ai due terzi se uno
dei benefici e' stato conseguito.
Art. 23
Norme transitorie
1. E' testimone di giustizia ai sensi della presente legge anche
colui che, alla data di entrata in vigore della medesima, e'
sottoposto al programma o alle speciali misure di protezione ai sensi
del capo II-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
Art. 24
Modifica all'articolo 147-bis delle norme di attuazione del codice di
procedura penale
1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 147-bis delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e'
inserita la seguente:
«a-bis) quando l'esame o altro atto istruttorio e' disposto nei
confronti di persone ammesse al piano provvisorio o al programma
definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia».
Art. 25
Istituzione di un'apposita sezione del sito internet
del Ministero dell'interno per i testimoni di giustizia
1. E' istituita, nell'ambito del sito internet istituzionale del
Ministero dell'interno, un'apposita sezione, con le modalita'
stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 26, di facile accesso e
debitamente segnalata nella pagina iniziale del sito, contenente le
informazioni, in forma chiara e facilmente intellegibile,
sull'applicazione dei programmi di protezione per i testimoni di
giustizia nonche' sui relativi diritti e doveri.
Art. 26
Regolamenti di attuazione
1. Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la
commissione centrale, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, che si esprimono entro trenta giorni, sono stabilite le
disposizioni per l'attuazione della presente legge.
2. In riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 2, il regolamento relativo e' adottato con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
giustizia e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. In riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 1, i regolamenti relativi sono predisposti
previo parere dell'Agenzia delle entrate.
Art. 27
Relazione del Ministro dell'interno
1. Il Ministro dell'interno riferisce semestralmente con relazione
alle Camere sulle speciali misure di protezione per i testimoni di
giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalita' generali di
applicazione, senza riferimenti nominativi.
2. Nella relazione di cui al comma 1, il Ministro dell'interno
indica il numero complessivo dei testimoni di giustizia e degli altri
protetti e l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre
per l'assistenza economica relativa alle speciali misure di
protezione e, garantendo la riservatezza degli interessati, specifica
anche l'ammontare delle elargizioni straordinarie concesse e le
esigenze che le hanno motivate, nonche' eventuali esigenze
strumentali od operative connesse alla funzionalita' e all'efficienza
del Servizio centrale di protezione e dei relativi nuclei operativi
territoriali.
Art. 28
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge
con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 gennaio 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando