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 LEGGE 11 gennaio 2018, n. 6 - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia

In vigore dal 21 febbraio 2018

 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018) 

 
 

Capo I 

Condizioni di applicabilita' delle speciali misure di protezione per
i testimoni di giustizia

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Ai testimoni di giustizia sono  applicate,  salvo  dissenso,  le
speciali misure di protezione previste dal capo II. 
  2. Le speciali misure di protezione  sono  altresi'  applicate,  se
ritenute necessarie, salvo dissenso, anche ai soggetti che  risultano
esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa del rapporto  di
stabile convivenza o delle relazioni intrattenute con i testimoni  di
giustizia. I soggetti di cui al presente comma sono denominati «altri
protetti». 
                               Art. 2 
 
 
                Definizione di testimone di giustizia 
 
  1. E' testimone di giustizia colui che: 
    a) rende, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di
fondata attendibilita' intrinseca, rilevanti per le indagini o per il
giudizio; 
    b)  assume,  rispetto  al  fatto  delittuoso  oggetto  delle  sue
dichiarazioni, la qualita' di persona  offesa  dal  reato  ovvero  di
persona informata sui fatti o di testimone; 
    c) non ha riportato condanne per delitti non colposi  connessi  a
quelli per cui si  procede  e  non  ha  rivolto  a  proprio  profitto
l'essere venuto in relazione con il contesto delittuoso su cui  rende
le dichiarazioni. Non escludono la qualita' di testimone di giustizia
i comportamenti posti in essere in ragione dell'assoggettamento verso
i singoli o le associazioni criminali  oggetto  delle  dichiarazioni,
ne' i meri rapporti di parentela, di  affinita'  o  di  coniugio  con
indagati o imputati per il delitto per cui si procede o  per  delitti
ad esso connessi; 
    d) non e' o non e' stato sottoposto a misura di  prevenzione  ne'
e' sottoposto a un procedimento  in  corso  nei  suoi  confronti  per
l'applicazione  della  stessa,  ai  sensi  del  codice  delle   leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto
legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  da  cui  si  desumano  la
persistente  attualita'  della  sua  pericolosita'   sociale   e   la
ragionevole  probabilita'  che  possa  commettere  delitti  di  grave
allarme sociale; 
    e) si trova in  una  situazione  di  grave,  concreto  e  attuale
pericolo, rispetto alla quale risulti l'assoluta inadeguatezza  delle
ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorita' di
pubblica sicurezza, valutata tenendo conto di ogni utile  elemento  e
in particolare della rilevanza e della qualita'  delle  dichiarazioni
rese,  della  natura  del  reato,  dello  stato  e  del   grado   del
procedimento, nonche' delle caratteristiche di reazione dei singoli o
dei gruppi criminali oggetto delle dichiarazioni. 

Capo II 

Speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia e per gli
altri protetti

                               Art. 3 
 
 
                       Tipologia delle misure 
 
  1. Le speciali misure di protezione per i  testimoni  di  giustizia
possono consistere in misure di tutela, misure di sostegno economico,
misure di reinserimento sociale e lavorativo,  il  cui  contenuto  e'
ulteriormente specificato nei regolamenti di cui all'articolo 26. 
  2. Per i minori compresi nelle speciali  misure  di  protezione  si
applicano,  altresi',  le  disposizioni  dei   regolamenti   di   cui
all'articolo 26. 
                               Art. 4 
 
 
            Criteri di scelta delle misure di protezione 
 
  1. Le speciali misure di protezione da applicare sono  individuate,
caso per caso, secondo la situazione  di  pericolo  e  la  condizione
personale, familiare, sociale ed economica dei testimoni di giustizia
e degli altri protetti e non possono comportare  alcuna  perdita  ne'
limitazione dei diritti goduti, se non per situazioni  temporanee  ed
eccezionali dettate dalla necessita' di  salvaguardare  l'incolumita'
personale. 
  2. Devono essere di norma garantite la permanenza  nella  localita'
di origine e la prosecuzione delle attivita' ivi  svolte.  Le  misure
del trasferimento nella localita' protetta, dell'uso di documenti  di
copertura  e   del   cambiamento   di   generalita'   sono   adottate
eccezionalmente,  quando  le  altre   forme   di   tutela   risultano
assolutamente inadeguate rispetto alla gravita' e all'attualita'  del
pericolo, e  devono  comunque  tendere  a  riprodurre  le  precedenti
condizioni di vita, tenuto conto  delle  valutazioni  espresse  dalle
competenti autorita' giudiziarie e di pubblica sicurezza. 
  3. In ogni caso, al testimone di giustizia e agli altri protetti e'
assicurata un'esistenza dignitosa. 
                               Art. 5 
 
 
                          Misure di tutela 
 
  1. Al fine di assicurare l'incolumita' dei testimoni di giustizia e
degli altri protetti e la sicurezza dei  loro  beni,  sono  applicate
speciali misure di tutela che, secondo la gravita' e l'attualita' del
pericolo, possono prevedere: 
    a) la predisposizione di misure di vigilanza e protezione; 
    b) la predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza per le
abitazioni, per gli immobili e  per  le  aziende  di  pertinenza  dei
protetti; 
    c) l'adozione delle misure necessarie per gli  spostamenti  nello
stesso comune e in comuni diversi da quello di residenza; 
    d) il trasferimento in luoghi protetti; 
    e) speciali modalita' di  tenuta  della  documentazione  e  delle
comunicazioni al servizio informatico; 
    f) l'utilizzazione di documenti di copertura; 
    g)  il  cambiamento  delle  generalita'  ai  sensi  del   decreto
legislativo 29 marzo  1993,  n.  119,  autorizzato  con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  della  giustizia,
garantendone  la  riservatezza   anche   in   atti   della   pubblica
amministrazione; 
    h) ogni altra misura straordinaria, anche di carattere economico,
eventualmente  necessaria,  nel  rispetto  delle  direttive  generali
impartite dal Capo della polizia - Direttore generale della  pubblica
sicurezza. 
                               Art. 6 
 
 
                    Misure di sostegno economico 
 
  1. Al fine di assicurare ai testimoni di  giustizia  e  agli  altri
protetti una condizione economica equivalente a quella  preesistente,
sono applicate speciali misure di sostegno che prevedono: 
    a) il pagamento delle spese non continuative o periodiche che  il
testimone di giustizia o gli altri protetti sostengono esclusivamente
in conseguenza dell'applicazione delle speciali misure di protezione; 
    b)  la  corresponsione  di  un  assegno  periodico  in  caso   di
impossibilita' di svolgere attivita'  lavorativa  o  di  percepire  i
precedenti proventi a causa dell'adozione delle misure  di  tutela  o
per effetto delle dichiarazioni rese. La misura dell'assegno e  delle
integrazioni per le persone a carico prive di capacita' lavorativa e'
definita  tenendo  conto  delle  entrate  e  del  godimento  di  beni
pregressi,  determinati  attraverso  il  reddito  e   il   patrimonio
risultanti all'Agenzia delle entrate per l'ultimo triennio ed escluse
le perdite cagionate dai fatti di reato oggetto delle  dichiarazioni.
L'assegno deve essere rideterminato o revocato qualora  il  testimone
di  giustizia  o  gli  altri  protetti  riacquisiscano  la  capacita'
economica,  anche   parziale,   in   base   all'entita'   di   quanto
autonomamente percepito; deve essere annualmente modificato in misura
pari alle  variazioni  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie di operai e impiegati rilevate  dall'Istituto  nazionale  di
statistica; puo' essere integrato, con provvedimento motivato, quando
ricorrono  particolari  circostanze  influenti  sulle   esigenze   di
mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela; 
    c)  la  sistemazione  alloggiativa,  nei  limiti  delle   risorse
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, qualora il  testimone
di giustizia o gli altri protetti siano trasferiti in  una  localita'
diversa da quella di dimora, ovvero, a causa delle speciali misure di
protezione o delle dichiarazioni rese, non  possano  usufruire  della
propria abitazione. L'alloggio deve  essere  idoneo  a  garantire  la
sicurezza e la dignita' dei testimoni  di  giustizia  e  degli  altri
protetti e deve possibilmente corrispondere alla categoria  catastale
di  quello  di  dimora  abituale,  sia  per  destinazione,  sia   per
dimensioni.  Il  testimone  di  giustizia,  su  sua  richiesta,  puo'
risiedere, anche unitamente al  nucleo  familiare,  presso  strutture
comunitarie accreditate secondo i criteri stabiliti  dai  regolamenti
di cui all'articolo 26  presso  le  quali  possa  svolgere  attivita'
lavorativa o di volontariato; 
    d) il pagamento delle spese per esigenze sanitarie quando non sia
possibile avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale; 
    e) l'assistenza legale per i procedimenti in cui il testimone  di
giustizia rende dichiarazioni,  esercita  i  diritti  e  le  facolta'
riconosciutigli dalla legge  in  qualita'  di  persona  offesa  o  si
costituisce parte civile; si applicano le norme del testo unico delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, con conseguente iscrizione delle relative  spese
nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; 
    f) un indennizzo forfetario e onnicomprensivo, nei  limiti  delle
risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,  determinato  secondo
criteri oggettivi stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 26, a
titolo  di  ristoro  per  il  pregiudizio  subito   a   causa   della
testimonianza  resa  in  ragione  della  quale  e'   stata   disposta
l'applicazione delle speciali misure  di  protezione,  salvo  che  il
testimone  di  giustizia  o  gli   altri   protetti   intendano,   in
alternativa, procedere  per  il  riconoscimento  di  eventuali  danni
biologici o esistenziali; 
    g) la corresponsione di una somma a titolo  di  mancato  guadagno
derivante dalla cessazione dell'attivita' lavorativa del testimone di
giustizia e degli altri  protetti  nella  localita'  di  provenienza,
sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al  medesimo  titolo,
ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 13 della citata  legge  n.
44 del 1999. Il Dipartimento della pubblica sicurezza  del  Ministero
dell'interno e' surrogato, quanto alle somme corrisposte al testimone
di giustizia a titolo  di  mancato  guadagno,  nei  diritti  verso  i
responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate  all'entrata
del bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  allo  stato  di
previsione del Ministero dell'interno in deroga all'articolo 2, commi
615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    h)   l'acquisizione   al   patrimonio   dello    Stato,    dietro
corresponsione  dell'equivalente  in  denaro  secondo  il  valore  di
mercato, dei beni immobili di proprieta' del testimone di giustizia e
degli altri protetti, se le speciali misure di  tutela  prevedono  il
loro definitivo trasferimento in un'altra localita' e se  la  vendita
nel libero mercato non e' risultata possibile. 
                               Art. 7 
 
 
            Misure di reinserimento sociale e lavorativo 
 
  1. Al fine di assicurare ai testimoni di  giustizia  e  agli  altri
protetti  l'immediato  reinserimento  sociale  e   lavorativo,   sono
applicate speciali misure che prevedono: 
    a) la conservazione del posto di lavoro o il trasferimento presso
altre amministrazioni o sedi, qualora i testimoni di giustizia o  gli
altri protetti, per ragioni di sicurezza, non  possano  continuare  a
svolgere la loro  originaria  attivita'  lavorativa,  secondo  quanto
previsto dai regolamenti di cui all'articolo 26; 
    b)  la  tempestiva  individuazione  e  lo  svolgimento,  dopo  il
trasferimento  nella  localita'   protetta,   di   attivita',   anche
lavorative non retribuite, volte allo sviluppo della persona umana  e
alla partecipazione sociale, secondo le inclinazioni di ciascuno; 
    c) il sostegno alle imprese dei protetti che abbiano subito o che
possano  concretamente  subire   nocumento   a   causa   delle   loro
dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali  misure  di  tutela,
secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui all'articolo 26. Sono
applicabili a  tal  fine,  ove  compatibili,  anche  le  disposizioni
relative  alle  aziende  confiscate  alla  criminalita'   organizzata
previste dal codice di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 159; 
    d) l'eventuale assegnazione in uso di beni  nella  disponibilita'
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la  destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata; 
    e) l'accesso a mutui agevolati, volti al reinserimento nella vita
economica e sociale, sulla  base  di  convenzioni  stipulate  tra  il
Ministero dell'interno e gli istituti di credito; 
    f) il reperimento di un posto di  lavoro,  ancorche'  temporaneo,
equivalente per posizione e mansione a quello precedentemente svolto,
se i  testimoni  di  giustizia  o  gli  altri  protetti  hanno  perso
l'occupazione lavorativa o non possono piu' svolgerla a  causa  delle
loro dichiarazioni  o  dell'applicazione  delle  speciali  misure  di
protezione,  fatte  salve   le   esigenze   di   sicurezza   connesse
all'applicazione della misura del trasferimento in un luogo protetto; 
    g) la capitalizzazione del costo dell'assegno  periodico  di  cui
all'articolo 6, comma 1, lettera  b),  in  alternativa  allo  stesso,
qualora i testimoni di giustizia o gli  altri  protetti  non  abbiano
riacquistato l'autonomia lavorativa o  il  godimento  di  un  reddito
proprio, equivalenti  a  quelli  pregressi.  La  capitalizzazione  e'
quantificata ai sensi dei regolamenti di cui all'articolo  26  ed  e'
elevabile fino a un terzo se e' assolutamente necessario al  fine  di
realizzare l'autonomia reddituale del testimone di giustizia o  degli
altri protetti. La capitalizzazione  puo'  essere  corrisposta  sulla
base di un concreto  progetto  di  reinserimento  lavorativo,  previa
valutazione sulla  sua  attuabilita'  in  relazione  alle  condizioni
contingenti di mercato, alle capacita' del singolo e alla  situazione
di pericolo, con un'erogazione graduale commisurata alla  progressiva
realizzazione del progetto. La capitalizzazione puo' essere  altresi'
corrisposta, qualora il destinatario non sia  in  grado  di  svolgere
attivita' lavorativa o lo richieda, attraverso piani di  investimento
o di erogazioni rateali che ne assicurino la sussistenza; 
    h) l'accesso del testimone  di  giustizia,  in  alternativa  alla
capitalizzazione  e  qualora  non   abbia   altrimenti   riacquistato
l'autonomia economica, a un programma di assunzione in  una  pubblica
amministrazione, con  qualifica  e  con  funzioni  corrispondenti  al
titolo di studio  e  alle  professionalita'  possedute,  fatte  salve
quelle che  richiedono  il  possesso  di  specifici  requisiti.  Alle
assunzioni si provvede per chiamata diretta  nominativa,  nell'ambito
dei rapporti di lavoro di cui  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nei  limiti  dei  posti
vacanti nelle piante organiche  e  nel  rispetto  delle  disposizioni
limitative  in  materia  di  assunzioni,  sulla  base  delle   intese
conseguite  tra  il  Ministero  dell'interno  e  le   amministrazioni
interessate. A tale fine si applica  ai  testimoni  di  giustizia  il
diritto  al  collocamento  obbligatorio   con   precedenza   previsto
dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998,  n.  407,  in
materia di vittime del terrorismo e della  criminalita'  organizzata.
Al programma di assunzione possono  accedere  anche  i  testimoni  di
giustizia non piu' sottoposti allo speciale programma di protezione e
alle speciali misure di protezione  ai  sensi  del  decreto-legge  15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
marzo 1991, n. 82, ovvero quelli che, prima della data di entrata  in
vigore della legge 13  febbraio  2001,  n.  45,  erano  ammessi  alle
speciali misure o allo speciale programma  di  protezione  deliberati
dalla  commissione  centrale  di  cui  all'articolo  10  del   citato
decreto-legge n. 8  del  1991,  di  seguito  denominata  «commissione
centrale», e possedevano i requisiti di cui all'articolo  16-bis  del
medesimo decreto-legge n. 8 del  1991.  Per  il  coniuge  e  i  figli
ovvero, in subordine, per i  fratelli  dei  testimoni  di  giustizia,
stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle  speciali  misure  di
protezione,  e'  consentita  l'assunzione   esclusivamente   in   via
sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale,  che  non  abbia
esercitato il diritto al collocamento obbligatorio. Le  modalita'  di
attuazione,  al  fine,  altresi',  di  garantire  la  sicurezza   dei
testimoni  di   giustizia   e   la   loro   formazione   propedeutica
all'assunzione e di stabilire i criteri  per  il  riconoscimento  del
diritto anche in relazione alla qualita' e all'entita' economica  dei
benefici gia' riconosciuti e alle cause  e  modalita'  dell'eventuale
revoca del programma di protezione, sono stabilite dai regolamenti di
cui all'articolo 26; 
    i) misure straordinarie eventualmente necessarie, atte a favorire
il reinserimento sociale e lavorativo dei testimoni  di  giustizia  e
degli altri protetti. 
                               Art. 8 
 
 
             Durata delle speciali misure di protezione 
 
  1. La commissione centrale fissa il termine, non  superiore  a  sei
anni, di durata delle speciali misure di protezione, entro  il  quale
si deve comunque procedere alle verifiche sull'attualita' e  gravita'
del pericolo e sull'idoneita' delle misure adottate.  La  commissione
centrale effettua  le  verifiche  di  cui  al  periodo  precedente  e
assicura, ove necessario, le speciali misure di protezione  oltre  il
termine di durata  di  cui  al  medesimo  periodo  quando  ne  faccia
motivata richiesta l'autorita' che ha formulato la proposta. 
  2. Le misure di tutela di cui all'articolo 5  sono  mantenute  fino
alla cessazione  del  pericolo  attuale,  grave  e  concreto  e,  ove
possibile, sono gradualmente affievolite. Nel caso in cui, al termine
delle speciali misure di protezione, il testimone di giustizia e  gli
altri protetti non abbiano riacquistato l'autonomia lavorativa  o  il
godimento di un reddito proprio, si procede ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, lettera g) o lettera h). 
                               Art. 9 
 
 
               Composizione della commissione centrale 
                         e della segreteria 
 
  1. All'articolo  10  del  decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  «2-bis. La commissione centrale e' composta da  un  Sottosegretario
di Stato per l'interno, che la presiede, da un avvocato dello  Stato,
da due magistrati e da cinque funzionari e  ufficiali.  I  componenti
della commissione diversi dal presidente e dall'avvocato dello  Stato
sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato  specifiche
esperienze nel settore e che sono in possesso di cognizioni  relative
alle attuali tendenze della criminalita' organizzata, ma che non sono
addetti a uffici  che  svolgono  attivita'  di  investigazione  o  di
indagine  preliminare  sui  fatti  o   procedimenti   relativi   alla
criminalita' organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo. Uno
dei componenti,  designato  a  seguito  di  apposita  delibera  della
commissione, assume le funzioni  di  vicepresidente.  La  commissione
centrale, presieduta dal  vicepresidente,  opera  anche  in  caso  di
dimissioni o di decadenza del presidente»; 
    b)  al  comma  2-quater,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente:  «Per  lo  svolgimento  dei  compiti  di  segreteria  e  di
istruttoria, la commissione centrale  si  avvale  di  una  segreteria
costituita secondo le modalita' e con la dotazione di personale e  di
mezzi stabilite con regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  17,
comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   dal   Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la
commissione  centrale  stessa,  previo   parere   delle   Commissioni
parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni». 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Capo III 

Procedimento di applicazione, modifica, proroga e revoca delle
speciali misure di protezione

                               Art. 10 
 
 
                               Rinvio 
 
  1. Per la proposta, i relativi pareri, l'applicazione, la modifica,
la proroga e la revoca  delle  speciali  misure  di  protezione,  per
l'attuazione  dei  programmi  di  protezione   e   per   quanto   non
espressamente disciplinato dalla presente  legge  si  applicano,  ove
compatibili, le disposizioni degli articoli 10, 11 e 13, commi 1,  2,
3 e 12, del decreto-legge 15 gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. 
  2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,
nonche' per quelle di cui agli articoli  3,  comma  2,  7,  comma  1,
lettere a), g) e h), e 18, si applicano in via transitoria, fino alla
data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni regolamentari
adottate ai sensi  dell'articolo  26,  le  disposizioni  dei  decreti
ministeriali attuativi emanati  ai  sensi  dell'articolo  17-bis  del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, nonche' del regolamento di  cui  al
decreto del Ministro dell'interno 18 dicembre 2014, n. 204. 
                               Art. 11 
 
 
             Proposta di ammissione alle speciali misure 
                            di protezione 
 
  1. Nella proposta di ammissione alle speciali misure di  protezione
l'autorita' proponente indica, oltre quanto previsto dall'articolo 13
del  decreto-legge  15  gennaio   1991,   n.   8,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 marzo  1991,  n.  82,  e  dai  relativi
decreti attuativi,  anche  la  sussistenza  dei  requisiti  stabiliti
dall'articolo 2 della presente legge. 
  2. La proposta di cui al comma 1 del presente articolo e' trasmessa
alla commissione centrale, che richiede il parere, in caso di delitti
di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del codice  di
procedura   penale,   al   Procuratore    nazionale    antimafia    e
antiterrorismo. La commissione richiede altresi' al Servizio centrale
di protezione e al prefetto competente per  il  luogo  di  dimora  di
colui  che  rende  le  dichiarazioni  le  informazioni   nella   loro
rispettiva disponibilita', anche con riferimento  a  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della presente legge. 
  3. Nel caso in cui la proposta di cui al comma 1 riguardi  soggetti
di minore eta' in condizioni di disagio familiare o sociale, essa  e'
altresi' trasmessa al  tribunale  per  i  minorenni  territorialmente
competente  per  l'adozione  di  eventuali  determinazioni   di   sua
competenza. 
                               Art. 12 
 
 
                 Piano provvisorio per la protezione 
 
  1.  La  commissione  centrale,  se  ne  ricorrono  le   condizioni,
delibera, senza formalita', senza indugio e, comunque, entro la prima
seduta successiva alla proposta, un piano provvisorio  di  misure  di
protezione,  assicurando  agli  interessati  le  speciali  misure  di
protezione e condizioni di vita congrue rispetto alle precedenti. 
  2. Nel piano provvisorio di  protezione,  opera  il  referente  del
testimone  di   giustizia   individuato   secondo   quanto   previsto
all'articolo 16. 
  3. Il referente informa immediatamente il testimone di giustizia  e
gli altri protetti sul contenuto delle misure applicate e  di  quelle
applicabili,  nonche'  sui  diritti  e  sui  doveri  derivanti  dalla
condizione  di   persona   protetta.   Gli   interessati   rilasciano
all'autorita'  proponente,   tramite   il   referente,   completa   e
documentata attestazione sul proprio  stato  civile,  di  famiglia  e
patrimoniale, sulle loro obbligazioni, su procedimenti penali, civili
e amministrativi pendenti, sui titoli di studio e professionali e  su
ogni titolo abilitativo di cui siano titolari.  Entro  trenta  giorni
dalla deliberazione del piano  provvisorio,  il  referente  trasmette
alla commissione centrale le informazioni sulle condizioni personali,
familiari e patrimoniali degli interessati e  chiede,  se  questi  vi
abbiano consentito o  ne  abbiano  fatto  richiesta,  che  la  stessa
commissione provveda alla nomina di una figura professionale idonea a
offrire loro immediato e diretto sostegno psicologico. 
  4. Il piano provvisorio cessa di avere effetto se, decorsi  novanta
giorni dalla sua  deliberazione,  l'autorita'  che  ha  formulato  la
proposta non richiede l'applicazione del programma definitivo con  le
modalita' previste dall'articolo 11 e non e' stata deliberata la  sua
applicazione. Il presidente della commissione centrale puo'  disporre
la prosecuzione del piano provvisorio  di  protezione  per  il  tempo
strettamente necessario a consentire l'esame della proposta da  parte
della commissione medesima. 
  5.  Il  termine  previsto  dal  comma  4  e'  prorogabile  fino   a
centottanta  giorni   con   provvedimento   motivato   dell'autorita'
legittimata a formulare  la  proposta,  comunicato  alla  commissione
centrale. 
                               Art. 13 
 
 
               Programma definitivo per la protezione 
 
  1. La commissione centrale, previa acquisizione dei pareri previsti
dall'articolo 11 e di ogni altro parere o  informazione  che  ritenga
utile, delibera, nelle forme  ordinarie  del  procedimento  e  se  ne
ricorrono i presupposti,  il  programma  definitivo  di  applicazione
delle speciali misure di protezione. 
  2. Il  programma  definitivo  e'  accettato  e  sottoscritto  dagli
interessati i quali, contestualmente, assumono l'impegno di  riferire
tempestivamente all'autorita' giudiziaria quanto  a  loro  conoscenza
sui fatti di rilievo penale, di non rilasciare dichiarazioni su  tali
fatti a soggetti diversi dall'autorita' giudiziaria, dalle  forze  di
polizia e dal proprio difensore, di osservare le norme  di  sicurezza
prescritte, di non rivelare o divulgare in  qualsiasi  modo  elementi
idonei a svelare la propria identita' o il luogo di residenza qualora
siano state applicate le misure di  tutela  di  cui  all'articolo  5,
comma 1, lettere d), f) e g), di non rientrare  senza  autorizzazione
nei  luoghi  dai  quali  sono  stati  trasferiti  e,   comunque,   di
collaborare attivamente all'esecuzione delle misure, ed  eleggono  il
proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centrale. 
  3. Il programma di protezione puo' essere modificato o revocato  in
ogni momento dalla commissione centrale,  d'ufficio  o  su  richiesta
dell'autorita' che ha formulato la  proposta  o  di  quella  preposta
all'attuazione delle misure  speciali  di  protezione,  in  relazione
all'attualita',  alla  concretezza  e  alla  gravita'  del  pericolo,
all'idoneita' delle misure adottate, alle esigenze degli interessati,
all'osservanza degli impegni da loro assunti, alla rinuncia  espressa
alle  misure,  al  rifiuto  di  accettare   l'offerta   di   adeguate
opportunita' di lavoro o di impresa. La commissione centrale provvede
entro venti giorni dalla richiesta, previa  acquisizione  dei  pareri
previsti dal comma 1 e,  in  ogni  caso,  dell'autorita'  giudiziaria
qualora essa  non  abbia  richiesto  la  modifica  o  la  revoca  del
programma, nonche', se ne ricorrono le  condizioni,  del  Procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo. 
  4.  Ogni  sei  mesi  dall'inizio  dell'applicazione  del  programma
definitivo, la commissione centrale procede alla sua verifica. 
  5. La modifica o la revoca del  programma  definitivo  non  produce
effetto sull'applicabilita' delle disposizioni dell'articolo  147-bis
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, come modificato, da  ultimo,  dall'articolo  24  della  presente
legge. 
                               Art. 14 
 
 
          Specificazione e attuazione delle speciali misure 
                              di tutela 
 
  1. All'attuazione e alla specificazione delle  modalita'  esecutive
del piano  provvisorio  e  del  programma  definitivo  di  protezione
deliberati dalla commissione centrale provvede il  Servizio  centrale
di protezione di cui all'articolo 14, comma 1, del  decreto-legge  15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
marzo 1991, n. 82. Nell'ambito  della  sezione  per  i  testimoni  di
giustizia, di cui al  medesimo  articolo  14,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 8 del 1991,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 82 del 1991, e' individuato il referente di cui all'articolo
16 della presente legge. Il Capo della polizia -  Direttore  generale
della pubblica sicurezza coordina i rapporti tra i prefetti e tra  le
autorita' di pubblica sicurezza nell'attuazione degli altri  tipi  di
speciali  misure  di  tutela,  indicate  nell'articolo  5,   la   cui
determinazione spetta al prefetto del luogo di residenza attuale  del
testimone,  anche   mediante   impieghi   finanziari   non   ordinari
autorizzati dallo stesso Capo  della  polizia  -  Direttore  generale
della pubblica sicurezza, a norma  dell'articolo  17,  comma  4,  del
decreto-legge n. 8 del 1991,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 82 del 1991. 
  2. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991,  n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,  n.  82,
il terzo periodo e' soppresso. 
  3. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 15 
 
 
           Norma in materia di collaboratori di giustizia 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, terzo  periodo,
si applicano anche in materia di collaboratori di giustizia di cui al
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. 
                               Art. 16 
 
 
                Referente del testimone di giustizia 
 
  1. Il testimone di giustizia, insieme con il relativo nucleo  degli
altri protetti, ha diritto di avvalersi di un referente specializzato
del  Servizio  centrale  di  protezione  che  mantenga  un   rapporto
costante, diretto e personale con gli interessati per tutta la durata
delle misure speciali. 
  2. Il referente deve: 
    a) informare regolarmente il testimone di giustizia e  gli  altri
protetti sulle misure speciali  applicate,  sulle  loro  conseguenze,
sulle loro possibili modifiche, sulla loro  attuazione,  nonche'  sui
diritti, patrimoniali e non patrimoniali, interessati  dal  programma
di protezione; 
    b) individuare e quantificare il patrimonio, attivo e passivo,  e
le obbligazioni del testimone di giustizia e degli altri protetti; 
    c)   informare    periodicamente    la    commissione    centrale
sull'andamento del programma di protezione, sull'eventuale necessita'
di adeguarlo alle  sopravvenute  esigenze  dell'interessato,  nonche'
sulla condotta e sull'osservanza degli impegni assunti; 
    d)  assistere  gli  interessati,  con  il  loro  consenso,  nella
gestione del  patrimonio  e  dei  beni  aziendali,  delle  situazioni
creditorie e debitorie e di ogni  altro  interesse  patrimoniale  del
testimone di giustizia e degli altri protetti se questi  non  possono
provvedervi a causa delle dichiarazioni rese o dell'applicazione  del
programma di protezione; 
    e) assistere gli interessati nella presentazione dei progetti  di
reinserimento sociale e lavorativo  e  verificare  la  loro  concreta
realizzazione; 
    f) assistere gli interessati nella presentazione dei progetti  di
capitalizzazione,    nella    concreta    realizzazione    e    nella
rendicontazione     periodica     alla      commissione      centrale
dell'utilizzazione delle somme attribuite ai sensi  dell'articolo  7,
comma 1, lettera g); 
    g) collaborare  tempestivamente  per  assicurare  l'esercizio  di
diritti che potrebbero  subire  limitazione  dall'applicazione  delle
speciali misure di protezione. 
  3.  La  titolarita'  delle  decisioni  di  cui  al  comma  2  resta
attribuita al testimone di giustizia e agli altri protetti. 
  4.  L'assistenza  del  referente  si  protrae  per  la  durata  del
programma  di  protezione  e,  comunque,  finche'  il  testimone   di
giustizia e gli altri  protetti  riacquistano  la  propria  autonomia
economica. 
                               Art. 17 
 
 
     Audizione dei testimoni di giustizia e degli altri protetti 
 
  1.  Gli  interessati,  in  qualunque  momento,  anche   nel   corso
dell'esecuzione del piano provvisorio di protezione, possono chiedere
alla commissione centrale o al Servizio  centrale  di  protezione  di
essere sentiti personalmente. Si procede entro  trenta  giorni  dalla
richiesta attraverso l'audizione da parte della commissione  centrale
o del Servizio centrale di protezione. 
                               Art. 18 
 
 
                           Misure urgenti 
 
  1. Quando risultano situazioni di particolari  gravita'  e  urgenza
che non consentono di attendere la  deliberazione  della  commissione
centrale e fino a che tale deliberazione non interviene, si applicano
le disposizioni previste dall'articolo 13, comma 1, sesto  e  settimo
periodo, del decreto-legge 15 gennaio 1991,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dai regolamenti di
cui all'articolo 26 della presente legge. 
  2. Dopo il  settimo  periodo  del  comma  1  dell'articolo  13  del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,  e'  inserito  il  seguente:  «Allo
scopo, l'autorita' provinciale di pubblica sicurezza  puo'  avvalersi
del Servizio centrale di protezione». 
                               Art. 19 
 
 
                        Interventi finanziari 
 
  1. Al comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 15  gennaio  1991,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  marzo  1991,  n.
82, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «A  tali  interventi
finanziari  non  si  applicano  le  norme  vigenti  in   materia   di
tracciabilita' dei pagamenti e di fatturazione elettronica». 

Capo IV 

Disposizioni finali e transitorie

                               Art. 20 
 
 
                             Abrogazione 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 12 e il capo II-bis  del  decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
marzo 1991, n. 82, sono abrogati. 
                               Art. 21 
 
 
      Modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale 
 
  1. Alla lettera d) del comma 1  dell'articolo  392  del  codice  di
procedura penale sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «e
all'esame dei testimoni di giustizia». 
                               Art. 22 
 
 
                 Aggravanti per il reato di calunnia 
 
  1. Le pene previste per il reato di calunnia  di  cui  all'articolo
368 del codice penale sono aumentate da un terzo alla meta' quando il
colpevole  ha  commesso  il  fatto  allo  scopo  di  usufruire  o  di
continuare ad usufruire delle speciali misure di protezione  previste
dalla presente legge. L'aumento e' dalla meta' ai due  terzi  se  uno
dei benefici e' stato conseguito. 
                               Art. 23 
 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. E' testimone di giustizia ai sensi della  presente  legge  anche
colui che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  medesima,  e'
sottoposto al programma o alle speciali misure di protezione ai sensi
del capo II-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. 
                               Art. 24 
 
 
Modifica all'articolo 147-bis delle norme di attuazione del codice di
                          procedura penale 
 
  1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 147-bis delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.  271,  e'
inserita la seguente: 
    «a-bis) quando l'esame o altro atto istruttorio e'  disposto  nei
confronti di persone ammesse al  piano  provvisorio  o  al  programma
definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia». 
                               Art. 25 
 
 
        Istituzione di un'apposita sezione del sito internet 
       del Ministero dell'interno per i testimoni di giustizia 
 
  1. E' istituita, nell'ambito del sito  internet  istituzionale  del
Ministero  dell'interno,  un'apposita  sezione,  con   le   modalita'
stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 26, di facile accesso e
debitamente segnalata nella pagina iniziale del sito,  contenente  le
informazioni,   in   forma   chiara   e   facilmente   intellegibile,
sull'applicazione dei programmi di  protezione  per  i  testimoni  di
giustizia nonche' sui relativi diritti e doveri. 
                               Art. 26 
 
 
                      Regolamenti di attuazione 
 
  1. Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi  dell'articolo  17,
comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   dal   Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la
commissione centrale, previo parere  delle  Commissioni  parlamentari
competenti, che si esprimono entro trenta giorni, sono  stabilite  le
disposizioni per l'attuazione della presente legge. 
  2.  In  riferimento  all'attuazione  delle  disposizioni   di   cui
all'articolo 3, comma 2, il  regolamento  relativo  e'  adottato  con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  della
giustizia e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
  3.  In  riferimento  all'attuazione  delle  disposizioni   di   cui
all'articolo 6, comma 1,  i  regolamenti  relativi  sono  predisposti
previo parere dell'Agenzia delle entrate. 
                               Art. 27 
 
 
                 Relazione del Ministro dell'interno 
 
  1. Il Ministro dell'interno riferisce semestralmente con  relazione
alle Camere sulle speciali misure di protezione per  i  testimoni  di
giustizia,  sulla  loro  efficacia  e  sulle  modalita'  generali  di
applicazione, senza riferimenti nominativi. 
  2. Nella relazione di cui al  comma  1,  il  Ministro  dell'interno
indica il numero complessivo dei testimoni di giustizia e degli altri
protetti e l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre
per  l'assistenza  economica  relativa  alle   speciali   misure   di
protezione e, garantendo la riservatezza degli interessati, specifica
anche l'ammontare  delle  elargizioni  straordinarie  concesse  e  le
esigenze  che  le  hanno   motivate,   nonche'   eventuali   esigenze
strumentali od operative connesse alla funzionalita' e all'efficienza
del Servizio centrale di protezione e dei relativi  nuclei  operativi
territoriali. 
                               Art. 28 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge
con  l'utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 11 gennaio 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

 

 
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