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Penale.it - Decreto Legislativo 21 giugno 2017, n. 108 - Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale

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Decreto Legislativo 21 giugno 2017, n. 108 - Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale
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In vigore dal 28 luglio 2017 le nuove norme di collaborazione investigativa europa

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2017)

                               Art. 1 
 
 
                      Disposizioni di principio 
 
  1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno la  direttiva
2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile  2014,
di seguito  denominata  direttiva,  relativa  all'ordine  europeo  di
indagine  penale,  nel   rispetto   dei   principi   dell'ordinamento
costituzionale e della Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione
europea in tema di diritti fondamentali, nonche' in tema  di  diritti
di liberta' e di giusto processo. 
                               Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
  a) Ordine europeo di indagine penale, di seguito denominato  ordine
di indagine: il provvedimento emesso dalla  autorita'  giudiziaria  o
dalla   autorita'   amministrativa   e   convalidato   dall'autorita'
giudiziaria di uno Stato membro  dell'Unione  europea,  per  compiere
atti di indagine o di assunzione  probatoria  che  hanno  ad  oggetto
persone o cose che si trovano nel territorio  dello  Stato  o  di  un
altro Stato membro dell'Unione ovvero per  acquisire  informazioni  o
prove che sono gia' disponibili; 
  b) autorita' di emissione:  l'autorita'  competente  di  uno  Stato
membro dell'Unione, che emette l'ordine  di  indagine  con  il  quale
dispone l'acquisizione  di  elementi  di  prova  in  un  procedimento
penale,  o  convalida  una  richiesta  di   acquisizione   probatoria
proveniente da un'autorita' amministrativa; 
  c) autorita' di esecuzione: l'autorita'  competente  di  uno  Stato
membro dell'Unione che riceve, riconosce e da' esecuzione a un ordine
di indagine emesso dall'autorita' giudiziaria italiana; 
  d) Stato di emissione: lo Stato di appartenenza  dell'autorita'  di
emissione; 
  e) Stato di esecuzione: lo Stato di appartenenza dell'autorita'  di
esecuzione; 
  f) Autorita' centrale: il Ministero della giustizia. 
                               Art. 3 
 
 
                    Protezione dei dati personali 
 
  1. Nel compimento  delle  attivita'  relative  all'emissione,  alla
trasmissione, al  riconoscimento  ed  all'esecuzione  dell'ordine  di
indagine, i dati personali  sono  trattati  secondo  le  disposizioni
legislative che regolano il trattamento  dei  dati  giudiziari  e  in
conformita'  agli  atti  normativi   dell'Unione   europea   e   alle
Convenzioni del Consiglio d'Europa. 
Titolo II 

RICHIESTA DALL'ESTERO 
Capo I 

Procedimento
                               Art. 4 
 
 
                 Attribuzioni del pubblico ministero 
 
  1.  Il  procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale   del
capoluogo del distretto nel quale devono  essere  compiuti  gli  atti
richiesti  provvede,  con   decreto   motivato,   al   riconoscimento
dell'ordine di indagine  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  sua
ricezione o entro  il  diverso  termine  indicato  dall'autorita'  di
emissione, e comunque non  oltre  sessanta  giorni.  Della  ricezione
dell'ordine di indagine il procuratore della  Repubblica  informa  il
procuratore  nazionale  antimafia  e  antiterrorismo,  ai  fini   del
coordinamento investigativo se si  tratta  di  indagini  relative  ai
delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di
procedura  penale.  In  ogni  caso,  copia  dell'ordine  di  indagine
ricevuto e' trasmessa al Ministero della giustizia. 
  2. All'esecuzione si provvede entro i  successivi  novanta  giorni,
osservando  le  forme  espressamente  richieste   dall'autorita'   di
emissione  che  non  siano  contrarie  ai  principi  dell'ordinamento
giuridico dello Stato. Il compimento degli atti di cui agli  articoli
21 e 22 e' in ogni caso regolato dalla legge italiana. 
  3. Si provvede al riconoscimento e all'esecuzione  nel  piu'  breve
termine  indicato  dall'autorita'  di  emissione  quando   sussistono
ragioni di urgenza o di necessita'. 
  4.  Il  decreto  di  riconoscimento  e'  comunicato  a  cura  della
segreteria  del  pubblico  ministero  al  difensore   della   persona
sottoposta  alle  indagini  entro  il  termine  stabilito   ai   fini
dell'avviso di cui ha  diritto  secondo  la  legge  italiana  per  il
compimento dell'atto. Quando la legge italiana  prevede  soltanto  il
diritto del difensore di  assistere  al  compimento  dell'atto  senza
previo avviso, il decreto di riconoscimento e' comunicato al  momento
in cui l'atto e' compiuto o immediatamente dopo. 
  5. Quando la richiesta di assistenza ha ad oggetto atti che  devono
essere  eseguiti  in  piu'  distretti,  all'esecuzione  provvede   il
procuratore della Repubblica del distretto nel quale  deve  compiersi
il maggior numero di atti, ovvero se di eguale numero, quello nel cui
distretto deve compiersi l'atto di maggior importanza investigativa. 
  6. Se il procuratore della Repubblica che ha ricevuto  l'ordine  di
indagine  ritiene  che  deve  provvedere  al  riconoscimento  e  alla
esecuzione altro ufficio, trasmette allo  stesso  immediatamente  gli
atti, dando comunicazione all'autorita'  di  emissione;  in  caso  di
contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di
procedura penale. 
  7. Il riconoscimento  e  l'esecuzione  di  un  ordine  di  indagine
emesso, nello stesso o  in  altro  procedimento,  ad  integrazione  o
completamento  di  uno  precedente  spettano  al  procuratore   della
Repubblica che ha provveduto per quest'ultimo. 
  8. I verbali degli atti  compiuti,  ai  quali  il  difensore  della
persona sottoposta  alle  indagini  ha  diritto  di  assistere,  sono
depositati nella segreteria del pubblico  ministero,  secondo  quanto
previsto dall'articolo 366, comma 1, del codice di procedura penale. 
                               Art. 5 
 
 
            Intervento e poteri di controllo del giudice 
 
  1. Quando l'autorita' di emissione chiede che l'atto  sia  compiuto
dal giudice o quando l'atto richiesto deve essere  compiuto,  secondo
la legge italiana,  dal  giudice,  il  procuratore  della  Repubblica
riconosce l'ordine di  indagine  e  fa  richiesta  di  esecuzione  al
giudice per le indagini preliminari. 
  2. Il giudice, ricevuta la richiesta, autorizza l'esecuzione previo
accertamento delle condizioni per il  riconoscimento  dell'ordine  di
indagine. 
  3. Se non diversamente disposto, il giudice provvede all'esecuzione
in camera di consiglio ai  sensi  dell'articolo  127  del  codice  di
procedura  penale,  salva  l'osservanza  delle  forme   espressamente
richieste dall'autorita' di emissione, sempre che non siano contrarie
ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. 
                               Art. 6 
 
 
              Comunicazioni all'autorita' di emissione 
 
  1. Della ricezione dell'ordine di indagine e'  data  comunicazione,
entro sette giorni, all'autorita' di emissione, con  la  trasmissione
del modello di cui all'allegato  B  del  presente  decreto.  In  tale
modello sono indicate le  modalita'  di  esecuzione  quando  da  esse
deriva l'impossibilita' di assicurare la riservatezza sui fatti e sul
contenuto dell'ordine di indagine. 
  2. All'autorita' di emissione  e'  data  tempestiva  comunicazione,
prima che sia assunta la decisione, che non sussistono le  condizioni
per il riconoscimento e l'esecuzione dell'ordine di indagine, al fine
di rimuovere, ove possibile, il motivo di rifiuto. 
  3.  Parimenti,  l'autorita'   di   emissione   e'   tempestivamente
informata, al fine di valutare l'opportunita' di una nuova  richiesta
o di ritirare l'ordine di indagine, quando il contenuto dello  stesso
appare non proporzionato, secondo quanto previsto dall'articolo 7. 
  4.  La  decisione  di  rifiuto  del  riconoscimento  o  il  ritardo
dell'esecuzione  e'  immediatamente   comunicata   all'autorita'   di
emissione. Allo stesso modo e' data comunicazione dell'impugnazione e
del provvedimento di annullamento del decreto di  riconoscimento  nei
casi di cui all'articolo 13. 
                               Art. 7 
 
 
                      Principio di proporzione 
 
  1.  L'ordine  di  indagine  non  e'  proporzionato  se  dalla   sua
esecuzione puo' derivare un sacrificio ai  diritti  e  alle  liberta'
dell'imputato o della persona sottoposta alle  indagini  o  di  altre
persone  coinvolte  dal  compimento   degli   atti   richiesti,   non
giustificato dalle  esigenze  investigative  o  probatorie  del  caso
concreto, tenuto conto della  gravita'  dei  reati  per  i  quali  si
procede e della pena per essi prevista. 
                               Art. 8 
 
 
      Partecipazione all'esecuzione dell'autorita' di emissione 
 
  1.  L'autorita'  di  emissione   puo'   chiedere   di   partecipare
direttamente all'esecuzione dell'ordine di indagine. 
  2. Il procuratore della Repubblica, ricevuta la richiesta di cui al
comma 1, puo' promuovere la costituzione di una squadra investigativa
comune. Si applicano,  in  tal  caso,  le  disposizioni  del  decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 34. 
  3. Quando non si provvede mediante la costituzione di  una  squadra
investigativa comune, la partecipazione dell'autorita'  di  emissione
avviene con le modalita' previamente concordate  con  il  procuratore
della Repubblica, tenuto conto di quanto stabilito dal giudice per le
indagini preliminari ove  richiesto  dell'esecuzione  dell'ordine  di
indagine. 
  4.  Il  funzionario  dell'autorita'  di  emissione  che   partecipa
all'esecuzione dell'ordine di indagine  nel  territorio  dello  Stato
assume, anche agli  effetti  della  legge  penale,  la  qualifica  di
pubblico ufficiale. 
  5. Lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni  causati  a
terzi  dall'autorita'  di  emissione  che  partecipa   all'esecuzione
dell'ordine di indagine, salvo il diritto di  rivalsa  nei  confronti
dello Stato di emissione. 
                               Art. 9 
 
 
                 Modalita' particolari di esecuzione 
 
  1. Quando l'atto richiesto per l'esecuzione dell'ordine di indagine
non e' previsto dalla legge italiana o non  ricorrono  i  presupposti
che la legge italiana impone per il suo  compimento,  il  procuratore
della Repubblica  provvede,  previa  comunicazione  all'autorita'  di
emissione, mediante il compimento  di  uno  o  piu'  atti  diversi  e
comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo. 
  2. Previo accordo  con  l'autorita'  di  emissione,  si  da'  luogo
all'esecuzione mediante il compimento di uno o piu'  atti  diversi  e
comunque idonei al raggiungimento del  medesimo  scopo  anche  quando
l'ordine  di  indagine  non  appare  proporzionato,  secondo   quanto
previsto dall'articolo 7. 
  3. L'impossibilita' di eseguire l'ordine di indagine secondo quanto
disposto dal comma 1 e' motivo di rifiuto del riconoscimento. 
  4. Se per il compimento dell'atto oggetto dell'ordine  di  indagine
e'  necessaria  autorizzazione  a  procedere,  il  procuratore  della
Repubblica ne fa tempestiva richiesta. 
  5. Fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, si provvede  in
ogni caso all'esecuzione dell'ordine di indagine avente ad oggetto: 
  a) acquisizione dei verbali di prove di altro procedimento; 
  b)  acquisizione  di  informazioni   contenute   in   banche   dati
accessibili all'autorita' giudiziaria; 
  c) audizione della persona informata dei fatti, del testimone,  del
consulente o del perito, della persona offesa, nonche' della  persona
sottoposta ad indagini o dell'imputato presenti nel territorio  dello
Stato; 
  d) compimento di atti di indagine che non incidono  sulla  liberta'
personale e sul diritto all'inviolabilita' del domicilio; 
  e) identificazione di persone  titolari  di  uno  specifico  numero
telefonico o di un indirizzo di posta elettronica o di  un  indirizzo
IP. 
                               Art. 10 
 
 
                 Motivi di rifiuto e di restituzione 
 
  1. Oltre che nel caso di  cui  all'articolo  9,  comma  3,  non  si
provvede al riconoscimento e all'esecuzione dell'ordine  di  indagine
ove: 
  a) l'ordine di indagine  trasmesso  risulta  incompleto  ovvero  le
informazioni in esso contenute  sono  manifestamente  erronee  o  non
corrispondenti al tipo di atto richiesto; 
  b) la persona nei  cui  confronti  si  procede  gode  di  immunita'
riconosciute  dallo  Stato  italiano  che  limitano   o   impediscono
l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale; 
  c) l'esecuzione dell'ordine di indagine potrebbe recare pregiudizio
alla sicurezza nazionale; 
  d) dalle informazioni trasmesse risulta la violazione  del  divieto
di sottoporre una persona,  gia'  definitivamente  giudicata,  ad  un
nuovo processo per i medesimi fatti; 
  e)  sussistono  fondati  motivi  per  ritenere   che   l'esecuzione
dell'atto richiesto nell'ordine di indagine non  e'  compatibile  con
gli  obblighi  dello  Stato  sanciti  dall'articolo  6  del  Trattato
dell'Unione  europea  e  dalla   Carta   dei   diritti   fondamentali
dell'Unione europea; 
  f) il fatto per il quale e' stato emesso l'ordine di  indagine  non
e' punito dalla legge italiana come  reato,  indipendentemente  dagli
elementi costitutivi o  dalla  qualificazione  giuridica  individuati
dalla legge dello Stato di emissione,  salvo  quanto  disposto  dagli
articoli 9, comma 5, e 11. 
  2.  Se  l'ordine  di  indagine  e'  stato  emesso  in  relazione  a
violazioni tributarie, doganali o valutarie,  l'esecuzione  non  puo'
essere rifiutata per il fatto che la legge  italiana  non  impone  lo
stesso tipo di tasse o di imposte, o per il fatto che la legislazione
italiana in materia tributaria, valutaria o doganale  e'  diversa  da
quella dello Stato di emissione. 
  3. E' restituito all'autorita' di emissione  l'ordine  di  indagine
emesso da un'autorita' diversa dalla  giudiziaria  o  da  questa  non
convalidato. 
                               Art. 11 
 
 
                 Deroghe alla doppia incriminazione 
 
  1. Il motivo di rifiuto di cui all'articolo 10,  comma  1,  lettera
f), non rileva per le seguenti  categorie  di  reati,  come  indicati
dall'autorita' di emissione nell'ordine di indagine, qualora il fatto
sia punibile nello Stato di emissione con una pena non inferiore  nel
massimo a tre anni o con una misura di sicurezza detentiva: 
  a) partecipazione a un'associazione per delinquere; 
  b) terrorismo; 
  c) tratta di esseri umani; 
  d) sfruttamento sessuale di minori e pornografia infantile; 
  e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; 
  f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; 
  g) corruzione; 
  h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle
Comunita' europee ai sensi della  Convenzione  del  26  luglio  1995,
relativa alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle  Comunita'
europee; 
  i) riciclaggio; 
  l) falsificazione e contraffazione di monete; 
  m) criminalita' informatica; 
  n) criminalita' ambientale, compreso il traffico illecito di specie
animali protette e il  traffico  illecito  di  specie  e  di  essenze
vegetali protette; 
  o)  favoreggiamento  dell'ingresso  e  del  soggiorno  illegali  di
cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea; 
  p) omicidio volontario, lesioni personali gravi; 
  q) traffico illecito di organi e tessuti umani; 
  r) sequestro di persona; 
  s) razzismo e xenofobia; 
  t) rapina commessa da un gruppo organizzato o con l'uso di armi; 
  u) traffico  illecito  di  beni  culturali,  compresi  gli  oggetti
d'antiquariato e le opere d'arte; 
  v) truffa; 
  z) estorsione; 
  aa) contraffazione e pirateria in materia di marchi e prodotti; 
  bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico  di  documenti
alterati e contraffatti; 
  cc) falsificazione di mezzi di pagamento; 
  dd) traffico illecito di sostanze  ormonali  ed  altri  fattori  di
crescita; 
  ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive; 
  ff) ricettazione, riciclaggio e reimpiego  di  veicoli  oggetto  di
furto; 
  gg) violenza sessuale; 
  hh) incendio; 
  ii) reati che  rientrano  nella  competenza  giurisdizionale  della
Corte penale internazionale; 
  ll) dirottamento di nave o aeromobile; 
  mm) sabotaggio. 
                               Art. 12 
 
 
                      Trasferimento delle prove 
 
  1.  Il  procuratore  della  Repubblica  trasmette   senza   ritardo
all'autorita' di emissione i verbali degli atti compiuti, i documenti
e le cose oggetto della richiesta, nonche' i verbali di prove  o  gli
atti acquisiti in altro procedimento. 
  2. Nei casi di cui all'articolo  8,  la  trasmissione  puo'  essere
fatta mediante consegna diretta al rappresentante  dell'autorita'  di
emissione. 
  3. Dell'avvenuta trasmissione, anche  nella  forma  della  consegna
diretta, e' data attestazione in forma scritta. 
  4. Il procuratore della Repubblica puo' disporre  il  trasferimento
temporaneo del corpo del reato o  delle  cose  pertinenti  al  reato,
quando non e' d'impedimento alla spedita trattazione del procedimento
in corso, concordando con l'autorita' di emissione le  modalita'  del
trasferimento  e  il  termine  di  restituzione.  A  tal  fine,  dopo
l'esercizio  dell'azione  penale,  il  procuratore  della  Repubblica
richiede  l'autorizzazione  del  giudice  che  procede.  Il   giudice
provvede dopo aver sentito le parti. 
                               Art. 13 
 
 
                            Impugnazioni 
 
  1. Entro cinque giorni dalla comunicazione di cui  all'articolo  4,
comma 4, la persona sottoposta  alle  indagini  e  il  suo  difensore
possono proporre, contro il decreto di riconoscimento, opposizione al
giudice per le indagini preliminari. 
  2. Il giudice  per  le  indagini  preliminari  decide,  sentito  il
procuratore  della  Repubblica,   con   ordinanza.   L'ordinanza   e'
comunicata   al   procuratore   della   Repubblica    e    notificata
all'interessato. 
  3.  Il  procuratore  della   Repubblica   informa   senza   ritardo
l'autorita' di emissione della  decisione.  Quando  l'opposizione  e'
accolta, il decreto di riconoscimento e' annullato. 
  4.  L'opposizione  non  ha   effetto   sospensivo   dell'esecuzione
dell'ordine di indagine e  della  trasmissione  dei  risultati  delle
attivita' compiute. Il procuratore della Repubblica puo' comunque non
trasmettere i risultati delle attivita' compiute  se  puo'  derivarne
grave e irreparabile danno alla  persona  sottoposta  alle  indagini,
all'imputato o  alla  persona  comunque  interessata  dal  compimento
dell'atto. 
  5. Il giudice per le  indagini  preliminari,  quando  e'  richiesto
dell'esecuzione dell'ordine di indagine ai sensi dell'articolo 5,  se
ricorrono i motivi di rifiuto  indicati  dall'articolo  10,  dispone,
anche  su  richiesta  delle  parti,  l'annullamento  del  decreto  di
riconoscimento emesso dal procuratore della Repubblica. 
  6. Non si da' luogo all'esecuzione dell'ordine di indagine in  caso
di annullamento del decreto di riconoscimento. 
  7. Possono altresi' proporre  opposizione  avverso  il  decreto  di
riconoscimento dell'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro
a fini di prova, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato, il
suo difensore, la persona alla quale la prova o il  bene  sono  stati
sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro  restituzione.  Il
giudice provvede in camera di consiglio ai  sensi  dell'articolo  127
del codice di procedura penale. In tal caso avverso la decisione  del
giudice e' ammesso ricorso in cassazione per violazione di  legge  da
parte del pubblico ministero e degli interessati entro  dieci  giorni
dalla sua comunicazione  o  notificazione.  La  Corte  di  cassazione
provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il
ricorso non ha effetto sospensivo. 
                               Art. 14 
 
 
             Rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione 
 
  1.  Il  procuratore  della  Repubblica  dispone   il   rinvio   del
riconoscimento dell'ordine di  indagine  per  il  periodo  necessario
quando  dall'esecuzione  puo'  derivare  pregiudizio  alle   indagini
preliminari o a un processo gia' in corso. 
  2.  Dispone  altresi'  il  rinvio  dell'esecuzione  dell'ordine  di
indagine quando le cose, i documenti o i dati oggetto di richiesta di
sequestro sono gia'  sottoposti  a  vincolo,  fino  alla  revoca  del
relativo provvedimento. 
  3.  La   decisione   di   rinvio   e'   immediatamente   comunicata
all'autorita' di emissione. 
  4. L'ordine di indagine  e'  tempestivamente  eseguito  non  appena
viene meno la causa che ha dato luogo al rinvio. 
                               Art. 15 
 
 
                                Spese 
 
  1. Sono a carico dello Stato le spese  sostenute  per  l'esecuzione
dell'ordine di indagine. 
  2. Nel caso di spese di rilevante  entita',  il  procuratore  della
Repubblica informa l'autorita' di emissione e  l'autorita'  centrale,
al fine di  valutare  la  condivisione  con  lo  Stato  di  emissione
dell'onere conseguente. 
Capo II 

Disposizioni specifiche per determinati atti di indagine
                               Art. 16 
 
 
          Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione 
                         di persone detenute 
 
  1. L'ordine di indagine emesso per il trasferimento  temporaneo  di
una persona detenuta o internata, ai fini del  compimento  all'estero
di un atto di indagine o di prova, e' eseguito, a condizione  che  la
persona presti consenso, richiedendo il nulla  osta  al  giudice  che
procede, individuato secondo quanto previsto  dall'articolo  279  del
codice di  procedura  penale.  Quando  il  soggetto  detenuto  e'  un
condannato o un internato, il nulla osta e' richiesto  al  magistrato
di sorveglianza. 
  2. Ai fini del provvedimento di nulla osta si tiene conto dell'eta'
della persona e delle sue condizioni di salute fisica o mentale. 
  3. Il procuratore della  Repubblica  concorda  con  l'autorita'  di
emissione le modalita' del trasferimento e individua  il  termine  di
rientro della persona detenuta in data anteriore  alla  scadenza  dei
termini massimi di custodia cautelare o di quello di cessazione della
pena in esecuzione. 
  4. Il consenso al trasferimento deve risultare da atto  scritto  ed
e' validamente prestato, con le modalita' stabilite  dall'ordinamento
interno, a condizione che la persona detenuta o internata abbia avuto
la possibilita' di conferire con il difensore. 
  5. Il periodo di detenzione trascorso  all'estero  e'  computato  a
ogni effetto nella durata  della  custodia  cautelare.  Nel  caso  di
detenuto in espiazione della pena il periodo di detenzione  trascorso
all'estero si considera trascorso in Italia. 
  6. La persona detenuta o internata temporaneamente  trasferita  non
puo' essere sottoposta a  restrizione  della  liberta'  personale  in
esecuzione di una pena o misura  di  sicurezza  ne'  assoggettata  ad
altra misura  restrittiva  della  liberta'  personale  per  un  fatto
anteriore  e  diverso  da  quello  per  il  quale  il   trasferimento
temporaneo e' stato disposto, salvo che la persona, avendone avuta la
possibilita', non abbia lasciato il territorio dello Stato  trascorsi
quindici giorni da quando la sua  presenza  non  era  piu'  richiesta
ovvero che, dopo averlo  lasciato,  vi  abbia  fatto  volontariamente
ritorno. 
                               Art. 17 
 
 
Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute nello Stato di
                              emissione 
 
  1. Quando l'ordine di  indagine  ha  ad  oggetto  la  richiesta  di
trasferimento  temporaneo  di  persona,  detenuta  nello   Stato   di
emissione, per il compimento nel territorio nazionale di un  atto  di
indagine o di prova, il procuratore  della  Repubblica  concorda  con
l'autorita' di emissione le modalita' del trasferimento temporaneo  e
il termine entro cui la persona temporaneamente trasferita deve  fare
rientro nello Stato di emissione. 
  2. Ai fini dell'esecuzione il procuratore della Repubblica  dispone
che la persona  temporaneamente  trasferita  sia  custodita,  per  la
durata del trasferimento temporaneo,  nella  casa  circondariale  del
luogo di compimento dell'atto di indagine o di  prova.  Le  spese  di
mantenimento sono a carico dello Stato. 
  3. La persona detenuta, temporaneamente trasferita, non puo' essere
sottoposta a restrizione della liberta' personale  in  esecuzione  di
una pena o misura di  sicurezza  ne'  assoggettata  ad  altra  misura
restrittiva della liberta' personale per un fatto anteriore e diverso
da quello per il quale il trasferimento temporaneo e' stato disposto,
salvo che la persona,  avendone  avuta  la  possibilita',  non  abbia
lasciato il territorio  dello  Stato  trascorsi  quindici  giorni  da
quando la sua presenza non era piu' richiesta ovvero che, dopo averlo
lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno. 
                               Art. 18 
 
 
                 Audizione mediante videoconferenza 
                  o altra trasmissione audiovisiva 
 
  1.   L'esecuzione   della   richiesta   di    audizione    mediante
videoconferenza della persona sottoposta ad indagini,  dell'imputato,
del testimone, del consulente tecnico o del perito  ha  luogo  previo
accordo   con   l'autorita'   di   emissione   circa   le   modalita'
dell'audizione,  anche  in  riguardo  alle   misure   relative   alla
protezione della persona da ascoltare. 
  2. Alla richiesta di assunzione delle dichiarazioni  della  persona
sottoposta alle indagini o dell'imputato si  da'  corso  soltanto  se
questi vi consentono. 
  3.  Il   procuratore   della   Repubblica   richiede   l'esecuzione
dell'ordine di indagine al giudice per le  indagini  preliminari  nei
casi di cui all'articolo 5. 
  4. Il procuratore della Repubblica e il giudice, nell'ambito  delle
rispettive attribuzioni, dispongono, nei casi previsti  dalla  legge,
la nomina di un interprete. 
  5. Provvedono altresi' a: 
  a) identificare la persona da ascoltare; 
  b) notificare l'ora e il luogo della comparizione; 
  c) citare il testimone, il consulente tecnico o il perito; 
  d) invitare la persona sottoposta  alle  indagini  o  l'imputato  a
comparire con le modalita' stabilite dal codice di procedura penale e
ad informarlo  dei  diritti  e  delle  facolta'  a  lui  riconosciuti
dall'ordinamento dello Stato di emissione. 
  6. L'audizione e' condotta direttamente dall'autorita' di emissione
o sotto la sua direzione.  Il  procuratore  della  Repubblica,  o  il
giudice  quando  provvede  all'esecuzione  dell'ordine  di  indagine,
assicurano  il  rispetto,  nel  compimento  dell'atto,  dei  principi
fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. I testimoni e  i
periti sono  informati  della  facolta'  di  astensione  riconosciuta
dall'ordinamento interno e da quello dello Stato di emissione. 
  7.  Il  verbale  dell'audizione  e'  trasmesso   all'autorita'   di
emissione. 
  8. Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367,  368,  369,
371-bis, 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi  nel  corso
dell'audizione in videoconferenza. 
                               Art. 19 
 
 
                  Audizione mediante teleconferenza 
 
  1.  Su  richiesta  dell'autorita'  di  emissione,  l'audizione  del
testimone o del perito che si trovano sul territorio dello Stato puo'
essere svolta mediante conferenza telefonica, quando non e' opportuno
o possibile che essi compaiano personalmente  dinnanzi  all'autorita'
di emissione. 
  2. Il procuratore richiede l'intervento del giudice per le indagini
preliminari quando l'audizione davanti al giudice e' condizione della
richiesta 
  3.  Si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  18  in   quanto
compatibili. 
                               Art. 20 
 
 
               Informazioni e documenti presso banche 
                        e istituti finanziari 
 
  1. L'ordine  di  indagine  che  ha  ad  oggetto  l'acquisizione  di
informazioni e documenti  presso  banche  e  istituti  finanziari  e'
eseguito con le modalita' stabilite dagli  articoli  255  e  256  del
codice di procedura penale. 
  2.  All'acquisizione  in  tempo  reale  dei  flussi  informatici  o
telematici provenienti o diretti a banche e istituti  finanziari,  il
procuratore  della  Repubblica  provvede,  se  necessario,   mediante
richiesta al giudice  per  le  indagini  preliminari  secondo  quanto
previsto dagli articoli  266  e  seguenti  del  codice  di  procedura
penale. 
  3. Quando l'ordine di indagine non illustra i motivi  per  i  quali
gli  atti  sono  rilevanti  nel  procedimento  il  procuratore  della
Repubblica  prima  di  darvi  esecuzione  richiede  all'autorita'  di
emissione  di  fornire  la  relativa   indicazione   e   ogni   altra
informazione utile ai fini della tempestiva  ed  efficace  esecuzione
dell'attivita' richiesta. 
                               Art. 21 
 
 
                     Operazioni sotto copertura 
 
  1. L'ordine di indagine  per  il  compimento  di  operazioni  sotto
copertura e' riconosciuto ed eseguito nel rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146. 
  2. Si applica l'articolo 20, comma 3. 
  3. Ai fini dell'esecuzione della richiesta puo' essere promossa  la
costituzione di una squadra investigativa comune. 
  4. Il funzionario dello  Stato  di  emissione  che  partecipa  alle
attivita' nel territorio dello Stato assume, agli effetti della legge
penale, la qualifica di pubblico ufficiale e nei  suoi  confronti  si
applica la speciale causa di non punibilita' di  cui  all'articolo  9
della legge 16 marzo 2006, n. 146. 
  5. Lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati a terzi  dai
funzionari dello Stato di emissione che  partecipano  alle  attivita'
nel territorio nazionale salvo il diritto di  rivalsa  nei  confronti
dello Stato di emissione. 
                               Art. 22 
 
 
      Ritardo o omissione degli atti di arresto o di sequestro 
 
  1. Nei casi e con le  modalita'  stabilite  dall'articolo  9  della
legge 16 marzo 2006, n. 146, il procuratore della  Repubblica  presso
il tribunale del capoluogo  del  distretto  di  cui  all'articolo  4,
previo  accordo  con  l'autorita'  di  emissione,  puo'  omettere   o
ritardare l'esecuzione dell'arresto, del fermo, della perquisizione o
del sequestro probatorio. 
  2. Si applica l'articolo 20, comma 3. 
Capo III 

Intercettazione di telecomunicazioni
                               Art. 23 
 
 
Intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza  tecnica  della
                   autorita' giudiziaria italiana 
 
  1.  Al  riconoscimento  dell'ordine  di  indagine  emesso  per   le
operazioni di intercettazione  provvede,  sempre  che  sussistano  le
condizioni di ammissibilita' previste  dall'ordinamento  interno,  il
procuratore della Repubblica presso il tribunale  del  capoluogo  del
distretto di cui all'articolo 4. 
  2. Il procuratore della Repubblica  trasmette  al  giudice  per  le
indagini  preliminari  l'ordine  di   indagine   con   richiesta   di
esecuzione, dopo  aver  provveduto  al  riconoscimento  e  dopo  aver
specificamente verificato che siano indicati: 
  a) l'autorita' che procede; 
  b) l'esistenza del titolo che dispone o  autorizza  lo  svolgimento
delle operazioni di intercettazione con l'indicazione del reato; 
  c) i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni; 
  d) la durata dell'intercettazione; 
  e)  i  motivi  che  rendono  necessaria  l'attivita'  di   indagine
richiesta. 
  3. Il giudice per le  indagini  preliminari  rifiuta  l'esecuzione,
oltre che per i motivi indicati dall'articolo 10, se  non  sussistono
le condizioni di ammissibilita'  previste  dall'ordinamento  interno.
Del  rifiuto  e'  data  immediata  comunicazione   all'autorita'   di
emissione a cura del procuratore della Repubblica. 
  4. All'ordine di indagine, previa consultazione con l'autorita'  di
emissione, puo' darsi esecuzione alternativamente: 
  a) con la trasmissione immediata dei flussi comunicativi; 
  b)  con  l'intercettazione,  la  registrazione  e   la   successiva
trasmissione dei risultati delle operazioni. 
  5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il pubblico  ministero,
quando sono acquisite comunicazioni di servizio  di  appartenenti  al
Dipartimento delle informazioni per la  sicurezza  o  ai  servizi  di
informazione per la  sicurezza,  provvede  agli  adempimenti  di  cui
all'articolo  270-bis  del  codice  di  procedura  penale  prima   di
trasmettere all'autorita' di emissione i risultati  delle  operazioni
di intercettazione. 
  6. Al momento della richiesta, o successivamente  anche  nel  corso
delle operazioni di intercettazione, l'autorita'  di  emissione  puo'
richiedere la trascrizione, la  decodificazione  o  la  decrittazione
della registrazione. 
  7.  Sono  a  carico  dello  Stato  le  spese  di  esecuzione  delle
operazioni di intercettazione, ad eccezione di quelle  relative  alle
trascrizioni, decodificazione e decrittazione delle comunicazioni. 
                               Art. 24 
 
Notifica all'autorita'  giudiziaria  italiana  nel  caso  di  persona
  soggetta a intercettazione nel territorio dello Stato 
 
  1. Quando e'  disposta,  senza  richiesta  di  assistenza  tecnica,
l'intercettazione di un dispositivo, anche di sistema  informatico  o
telematico, in uso a persona che si trovi nel territorio dello Stato,
il procuratore della Repubblica, trasmette immediatamente al  giudice
per  le  indagini  preliminari  la  notificazione  dell'avvio   delle
operazioni effettuata dall'autorita' giudiziaria dello  Stato  membro
che procede. 
  2. Il  giudice  per  le  indagini  preliminari  ordina  l'immediata
cessazione delle operazioni se le intercettazioni sono state disposte
in riferimento  a  un  reato  per  il  quale,  secondo  l'ordinamento
interno, le intercettazioni non sono consentite e ne da'  contestuale
comunicazione al procuratore della Repubblica. 
  3. Il procuratore della Repubblica senza ritardo,  e  comunque  non
oltre  novantasei   ore   dalla   ricezione   della   notifica,   da'
comunicazione  all'autorita'  giudiziaria  dello  Stato  membro   del
provvedimento  di   cessazione   delle   operazioni   e   della   non
utilizzabilita' a fini di prova dei risultati  delle  intercettazioni
eseguite. 
                               Art. 25 
 
 
                Richieste di documentazione inerente 
                       alle telecomunicazioni 
 
  1. Il procuratore della Repubblica  da'  esecuzione  all'ordine  di
indagine finalizzato all'acquisizione dei dati esterni relativi  alle
comunicazioni telefoniche e telematiche con le forme e  le  modalita'
dell'articolo 256 del codice di procedura penale. 
Capo IV 

Provvedimenti di sequestro
                               Art. 26 
 
 
                Provvedimenti di sequestro probatorio 
 
  1. In esecuzione dell'ordine di  indagine  che  ha  ad  oggetto  il
sequestro del corpo del reato o delle cose  pertinenti  al  reato  il
provvedimento e' adottato  entro  ventiquattro  ore  dalla  ricezione
dell'ordine di indagine medesimo e comunque senza ritardo. 
  2. Le cose sequestrate sono trasferite, su richiesta, all'autorita'
di emissione con le modalita' stabilite dall'articolo 12. 
  3.  Quando  e'  richiesto  che  le  cose  non   siano   trasferite,
l'autorita' di emissione indica il  termine  trascorso  il  quale  il
provvedimento di sequestro puo' essere revocato. 
  4. Quando il procuratore della Repubblica ritiene  di  revocare  il
provvedimento di sequestro ne informa l'autorita'  di  emissione  che
puo' formulare osservazioni. 
Titolo III 

PROCEDURA ATTIVA 
Capo I 

Emissione dell'ordine di indagine
                               Art. 27 
 
 
                  Emissione dell'ordine di indagine 
 
  1. Nell'ambito di un procedimento penale o di un  procedimento  per
l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, il pubblico
ministero e il giudice  che  procede  possono  emettere,  nell'ambito
delle rispettive attribuzioni, un ordine di indagine  e  trasmetterlo
direttamente all'autorita' di esecuzione. Il giudice emette  l'ordine
di indagine sentite le parti. 
  2. Dell'emissione dell'ordine di indagine e' data  informazione  al
procuratore  nazionale  antimafia  e  antiterrorismo,  ai  fini   del
coordinamento investigativo se si  tratta  di  indagini  relative  ai
delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di
procedura penale. 
                               Art. 28 
 
 
             Impugnazione dell'ordine di indagine avente 
               ad oggetto il sequestro a fini di prova 
 
  1. Contro l'ordine di indagine avente ad  oggetto  il  sequestro  a
fini di prova, la persona sottoposta alle indagini o  l'imputato,  il
suo difensore, la persona alla quale la prova o il  bene  sono  stati
sequestrati e quella che  avrebbe  diritto  alla  loro  restituzione,
possono proporre richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 324  del
codice di procedura penale. 
  2. Si applicano altresi' le previsioni di cui agli articoli 322-bis
e 325 codice di procedura penale. 
                               Art. 29 
 
 
        Partecipazione all'esecuzione dell'ordine di indagine 
 
  1.  Il  pubblico  ministero,  previo  accordo  con  l'autorita'  di
esecuzione,  puo'  partecipare  direttamente,   o   far   partecipare
direttamente  uno  o   piu'   ufficiali   di   polizia   giudiziaria,
all'esecuzione dell'ordine di indagine. A  tal  fine  il  procuratore
della Repubblica puo'  promuovere  la  costituzione  di  una  squadra
investigativa comune. Si applicano, in tal caso, le disposizioni  del
decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34. 
  2. Il giudice che ha emesso  l'ordine  di  indagine  puo'  chiedere
all'autorita'   di    esecuzione    di    partecipare    direttamente
all'esecuzione dell'ordine di indagine, previo accordo con la stessa. 
  3. Le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34,
relative alla responsabilita' per i danni si applicano anche al  caso
di  partecipazione  diretta  all'estero  senza  costituzione  di  una
squadra investigativa comune. 
                               Art. 30 
 
 
                  Contenuto dell'ordine di indagine 
 
  1. L'ordine  di  indagine  contiene,  secondo  il  modello  di  cui
all'allegato A al presente decreto, le seguenti informazioni: 
  a) i dati relativi all'autorita' di emissione; 
  b) l'oggetto e le ragioni sulle quali si fonda; 
  c) i dati utili all'individuazione della persona  o  delle  persone
interessate dal compimento dell'atto richiesto; 
  d)  la  descrizione  sommaria  del  fatto  per  cui  si  procede  e
l'indicazione delle norme di legge violate; 
  e) una  sintetica  descrizione  dell'atto  d'indagine  o  di  prova
richiesti. 
                               Art. 31 
 
 
         Ordine di indagine emesso su richiesta della difesa 
 
  1.  Il  difensore   della   persona   sottoposta   alle   indagini,
dell'imputato, della persona per la quale e' proposta  l'applicazione
di una misura di prevenzione, puo' chiedere al pubblico  ministero  o
al giudice che procede l'emissione di un ordine d'indagine. 
  2. La richiesta contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione
dell'atto di indagine o di prova e i motivi che  ne  giustificano  il
compimento o l'assunzione. 
  3. Se rigetta la richiesta, il pubblico  ministero  emette  decreto
motivato. Quando la richiesta  ha  ad  oggetto  un  provvedimento  di
sequestro si applica l'articolo 368 del codice di procedura penale. 
  4. Il giudice provvede con ordinanza, dopo aver sentito le parti. 
                               Art. 32 
 
 
                Trasmissione dell'ordine di indagine 
 
  1. L'ordine di indagine e ogni comunicazione finalizzata  alla  sua
esecuzione sono trasmesse all'autorita' di esecuzione  con  modalita'
idonee  a  garantire  l'autenticita'  della  provenienza,  anche  con
l'ausilio dell'autorita' centrale se necessario. 
  2.  La  trasmissione  puo'  aver  luogo  mediante  il  sistema   di
telecomunicazione della Rete giudiziaria europea. 
  3. L'autorita' di esecuzione e' individuata anche con l'ausilio dei
punti di contatto della Rete giudiziaria europea. 
  4. L'ordine di indagine e' trasmesso nella lingua  ufficiale  dello
Stato  di  esecuzione   o   nella   lingua   appositamente   indicata
dall'autorita' di esecuzione. 
                               Art. 33 
 
 
               Indicazioni all'autorita' di esecuzione 
 
  1. L'autorita' giudiziaria  che  ha  emesso  l'ordine  di  indagine
concorda con l'autorita' di esecuzione  le  modalita'  di  compimento
dell'atto di indagine o di prova, specificamente indicando i  diritti
e  le  facolta'  riconosciuti  dalla  legge  alle  parti  e  ai  loro
difensori. 
  2. L'autorita' giudiziaria, quando l'autorita' di esecuzione rileva
che  le  spese  necessarie  all'esecuzione  dell'ordine  di  indagine
eccedono il limite ritenuto ordinario, concorda con  quest'ultima  le
modalita' di ripartizione  dell'eccedenza.  Se  non  vi  e'  accordo,
l'autorita'  giudiziaria  puo'  ritirare,  anche  solo  parzialmente,
l'ordine di indagine o chiederne l'esecuzione. In tale ultimo caso le
spese, nella parte eccedente,  sono  a  carico  dello  Stato  e  sono
disciplinate  dall'articolo  7  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
                               Art. 34 
 
 
         Ordine di indagine collegato a un ordine precedente 
 
  1. Quando un ordine di indagine e' emesso, nello stesso o in  altro
procedimento, ad integrazione o completamento di uno  precedente,  se
ne da' menzione nella sezione D del modello di cui all'allegato A. 
  2. L'autorita' giudiziaria che partecipa all'esecuzione dell'ordine
di indagine puo' presentare direttamente all'autorita' di  esecuzione
un ordine di indagine collegato. 
                               Art. 35 
 
 
                  Avvisi alle parti e ai difensori 
 
  1. L'autorita' giudiziaria che  ha  emesso  l'ordine  di  indagine,
ricevuta  dall'autorita'  di  esecuzione  la   documentazione   delle
attivita' compiute, provvede nei casi e nei modi previsti dalla legge
processuale a darne conoscenza alle parti e ai loro difensori. 
                               Art. 36 
 
 
       Disposizioni sulla utilizzabilita' degli atti compiuti 
                  e delle prove assunte all'estero 
 
  1.  Sono  raccolti  nel  fascicolo  per  il  dibattimento  di   cui
all'articolo 431 del codice di procedura penale: 
  a) i documenti acquisiti all'estero mediante ordine di indagine e i
verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalita'; 
  b) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti  dalla  lettera
a), assunti all'estero a seguito di ordine di  indagine  ai  quali  i
difensori sono stati posti in grado di assistere e di  esercitare  le
facolta' loro consentite dalla legge italiana. 
  2. Nei casi e con le modalita'  di  cui  all'articolo  512-bis  del
codice di procedura penale il giudice  da'  lettura  dei  verbali  di
dichiarazioni rese all'estero, diversi da quelli di cui  all'articolo
431, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, acquisiti a
seguito di  ordine  di  indagine  emesso  nelle  fasi  precedenti  il
giudizio. 
Capo II 

Disposizioni specifiche per determinati atti di indagine
                               Art. 37 
 
 
Trasferimento temporaneo nello Stato di  persona  detenuta  in  altro
                            Stato membro 
 
  1. Il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ordine di indagine per  il
trasferimento  temporaneo  nel  territorio  italiano,  al  fine   del
compimento di un atto di indagine o per l'assunzione di una prova, di
persona detenuta in altro Stato membro, concordando  con  l'autorita'
di esecuzione le modalita' del trasferimento e il termine  entro  cui
la persona detenuta deve fare rientro nello Stato di  esecuzione.  Si
applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 17. 
  2. Le spese di trasferimento temporaneo sono a carico dello Stato. 
  3. La persona detenuta temporaneamente che e' trasferita in  Italia
non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale  in
esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza ne'  assoggettata
ad altre misure restrittive della liberta'  personale  per  un  fatto
anteriore  e  diverso  da  quello  per  il  quale  il   trasferimento
temporaneo e' stato disposto. 
  4. L'immunita' prevista  dal  comma  3  cessa  qualora  la  persona
detenuta temporaneamente trasferita, avendone la possibilita' non  ha
lasciato  il  territorio  nazionale  trascorsi  quindici  giorni  dal
momento in cui la sua presenza non e' piu' richiesta ovvero, avendolo
lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno. 
                               Art. 38 
 
 
           Trasferimento temporaneo in altro Stato membro 
                   di persone detenute nello Stato 
 
  1. Il pubblico ministero e  il  giudice  che  procede,  nell'ambito
delle rispettive attribuzioni, possono emettere  ordine  di  indagine
per il trasferimento temporaneo in altro Stato membro di una  persona
detenuta in Italia, al fine del compimento di un atto di  indagine  o
dell'assunzione di una prova che richiedano la presenza  nello  Stato
di esecuzione della persona detenuta. 
  2.  Si  applicano,   in   quanto   compatibili,   le   disposizioni
dell'articolo 16. 
  3. Le spese di trasferimento temporaneo sono a carico dallo Stato. 
                               Art. 39 
 
 
           Richiesta di audizione mediante videoconferenza 
                  o altra trasmissione audiovisiva 
 
  1. Il pubblico ministero o il giudice che procede possono emettere,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni, un ordine di indagine  per
richiedere l'audizione a distanza di  testimoni,  periti,  consulenti
tecnici e persone informate dei fatti,  mediante  videoconferenza,  a
condizione che l'autorita' di esecuzione abbia  la  disponibilita'  o
l'accesso ai mezzi tecnici necessari. 
  2. Allo stesso modo possono provvedere per l'audizione  a  distanza
dell'imputato o della persona sottoposta alle  indagini,  sempre  che
questi vi consentano. 
  3. L'ordine di indagine puo' essere emesso: 
  a) quando  per  i  soggetti  di  cui  ai  commi  1  e  2  ricorrono
giustificati motivi che rendono non opportuna la  loro  presenza  sul
territorio nazionale; 
  b) quando la persona da interrogare  o  esaminare  e'  a  qualsiasi
titolo detenuta nello Stato membro; 
  c) nei casi previsti dall'articolo 147-bis del decreto  legislativo
28 luglio 1989, n. 271. 
  4. L'autorita' giudiziaria concorda con l'autorita'  di  esecuzione
le modalita' dell'audizione. 
  5.  Se  l'autorita'  di  esecuzione  non  ha  la  disponibilita'  o
l'accesso ai mezzi tecnici necessari, l'autorita' giudiziaria che  ha
emesso l'ordine di indagine puo' metterli a sua disposizione  per  il
tramite dell'autorita' centrale. 
  6. L'autorita' giudiziaria verifica che alla persona  da  ascoltare
sia  dato  avvertimento  circa  i  diritti  e  le  garanzie  previste
dall'ordinamento interno. 
                               Art. 40 
 
 
             Informazioni relative a conti e operazioni 
                       bancarie e finanziarie 
 
  1. Quando  l'ordine  di  indagine  ha  ad  oggetto  accertamenti  o
acquisizione di documenti presso banche  o  istituti  finanziari,  la
richiesta e' trasmessa mediante il modello  di  cui  all'allegato  A,
sezione H 4. Sono a  tal  fine  indicati  i  motivi  della  rilevanza
dell'accertamento, nonche' le informazioni  utili  all'individuazione
delle banche o degli istituti interessati. 
                               Art. 41 
 
 
               Richiesta di operazioni sotto copertura 
                       da compiersi all'estero 
 
  1. L'ordine di indagine per  lo  svolgimento  di  operazioni  sotto
copertura e' emesso soltanto nei casi e  con  le  modalita'  previste
dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146. 
  2.  La  richiesta  e'  inoltrata,  secondo  il   modello   di   cui
all'allegato  A,  direttamente  all'autorita'   di   esecuzione.   Le
modalita'  di  compimento  delle  operazioni  sono   concordate   con
l'autorita' di esecuzione. 
                               Art. 42 
 
 
         Richiesta di ritardare od omettere atti di arresto 
                           o di sequestro 
 
  1. Quando si procede per uno dei reati di cui all'articolo 9  della
legge 16 marzo 2006, n. 146, puo' essere emesso,  alle  condizioni  e
con le modalita'  ivi  stabilite,  ordine  di  indagine  al  fine  di
chiedere all'autorita' di esecuzione che siano omessi o ritardati  il
provvedimento di arresto, di fermo, di perquisizione o  di  sequestro
probatorio, che si ritiene possano  essere  eseguiti  nel  territorio
dello Stato di esecuzione. 
                               Art. 43 
 
Richiesta di intercettazione di  telecomunicazioni  con  l'assistenza
  tecnica dell'autorita' giudiziaria di altro Stato membro 
 
  1. Il pubblico ministero emette  ordine  di  indagine,  secondo  il
modello di cui all'allegato A, sezione H 7, del presente decreto, per
la necessaria assistenza tecnica all'esecuzione delle  operazioni  di
intercettazione delle conversazioni o comunicazioni o del  flusso  di
comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici, quando nel
territorio di altro Stato membro si trova il dispositivo o il sistema
da controllare. 
  2. L'ordine di indagine contiene: 
  a)  l'indicazione  dell'autorita'  giudiziaria  che   ha   disposto
l'intercettazione; 
  b) ogni  informazione  utile  ai  fini  dell'identificazione  della
persona che ha in uso il dispositivo o il sistema da controllare; 
  c) la durata delle operazioni di intercettazione; 
  d) i dati tecnici necessari allo svolgimento  delle  operazioni  di
intercettazione; 
  e) i motivi della rilevanza dell'atto. 
  3.  Il  pubblico  ministero,  previo  accordo  con  l'autorita'  di
esecuzione, indica  nell'ordine  di  indagine  se  l'operazione  deve
essere eseguita: 
  a) con trasmissione immediata delle telecomunicazioni; 
  b) intercettando, registrando  e  trasmettendo  successivamente  il
risultato dell'intercettazione. 
  4.  La  richiesta  puo'  avere  ad  oggetto  la  trascrizione,   la
decodificazione o la decrittazione delle comunicazioni  intercettate.
In tal caso le spese sono anticipate dallo Stato. 
                               Art. 44 
 
 
Obblighi di informazione  in  favore  dell'autorita'  giudiziaria  di
                         altro Stato membro 
 
  1. Il pubblico ministero, prima di dare inizio alle  operazioni  di
intercettazione, informa, mediante trasmissione del  modello  di  cui
all'allegato  C  al   presente   decreto,   l'autorita'   giudiziaria
competente  dello  Stato  membro  nel  cui  territorio  si  trova  il
dispositivo o il sistema da controllare. 
  2. Nel corso  delle  operazioni  di  intercettazione,  il  pubblico
ministero, non appena ha notizia che  il  dispositivo  o  il  sistema
controllato si trova nel territorio di altro Stato  membro,  provvede
immediatamente,  con  le  modalita'  di  cui  al  comma  1,  a   dare
informazione all'autorita' giudiziaria competente dello Stato  membro
interessato che le operazioni di intercettazione sono state avviate e
sono in corso. 
  3. Il  pubblico  ministero  dispone  l'immediata  cessazione  delle
operazioni di intercettazione quando  l'autorita'  giudiziaria  dello
Stato membro, ricevuta l'informazione di cui ai commi 1 e 2, comunica
che  non  possono  essere  eseguite   o   proseguite.   I   risultati
dell'intercettazione  possono   comunque   essere   utilizzati   alle
condizioni stabilite dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro. 
                               Art. 45 
 
 
                Richiesta di documentazione inerente 
                       alle telecomunicazioni 
 
  1.  Il  pubblico  ministero  o  il  giudice  che  procede   possono
trasmettere all'autorita' di esecuzione ordine di indagine al fine di
ottenere i dati esterni relativi al traffico telefonico o  telematico
nonche' l'acquisizione di ogni altra informazione utile  in  possesso
degli operatori di telecomunicazioni. 
  2.  L'ordine  di  indagine  contiene  i  dati   tecnici   necessari
all'individuazione  dell'utenza  o  del  sistema  informatico,   ogni
informazione utile ai fini dell'identificazione della persona che  li
ha in uso e dell'operatore, se noti, nonche' l'indicazione del  reato
per il quale si procede. 
                               Art. 46 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti  previsti
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 21 giugno 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri 
 
                                Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                Alfano, Ministro degli affari  esteri
                                e della cooperazione internazionale 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
                                                           Allegato A 
 
                                                           Allegato B 
 
                                                           Allegato C 
 

 
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