In vigore dal 28 luglio 2017 le nuove norme di collaborazione investigativa europa
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2017)
Art. 1
Disposizioni di principio
1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno la direttiva
2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014,
di seguito denominata direttiva, relativa all'ordine europeo di
indagine penale, nel rispetto dei principi dell'ordinamento
costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea in tema di diritti fondamentali, nonche' in tema di diritti
di liberta' e di giusto processo.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Ordine europeo di indagine penale, di seguito denominato ordine
di indagine: il provvedimento emesso dalla autorita' giudiziaria o
dalla autorita' amministrativa e convalidato dall'autorita'
giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea, per compiere
atti di indagine o di assunzione probatoria che hanno ad oggetto
persone o cose che si trovano nel territorio dello Stato o di un
altro Stato membro dell'Unione ovvero per acquisire informazioni o
prove che sono gia' disponibili;
b) autorita' di emissione: l'autorita' competente di uno Stato
membro dell'Unione, che emette l'ordine di indagine con il quale
dispone l'acquisizione di elementi di prova in un procedimento
penale, o convalida una richiesta di acquisizione probatoria
proveniente da un'autorita' amministrativa;
c) autorita' di esecuzione: l'autorita' competente di uno Stato
membro dell'Unione che riceve, riconosce e da' esecuzione a un ordine
di indagine emesso dall'autorita' giudiziaria italiana;
d) Stato di emissione: lo Stato di appartenenza dell'autorita' di
emissione;
e) Stato di esecuzione: lo Stato di appartenenza dell'autorita' di
esecuzione;
f) Autorita' centrale: il Ministero della giustizia.
Art. 3
Protezione dei dati personali
1. Nel compimento delle attivita' relative all'emissione, alla
trasmissione, al riconoscimento ed all'esecuzione dell'ordine di
indagine, i dati personali sono trattati secondo le disposizioni
legislative che regolano il trattamento dei dati giudiziari e in
conformita' agli atti normativi dell'Unione europea e alle
Convenzioni del Consiglio d'Europa.
Titolo II
RICHIESTA DALL'ESTERO
Capo I
Procedimento
Art. 4
Attribuzioni del pubblico ministero
1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel quale devono essere compiuti gli atti
richiesti provvede, con decreto motivato, al riconoscimento
dell'ordine di indagine nel termine di trenta giorni dalla sua
ricezione o entro il diverso termine indicato dall'autorita' di
emissione, e comunque non oltre sessanta giorni. Della ricezione
dell'ordine di indagine il procuratore della Repubblica informa il
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del
coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative ai
delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di
procedura penale. In ogni caso, copia dell'ordine di indagine
ricevuto e' trasmessa al Ministero della giustizia.
2. All'esecuzione si provvede entro i successivi novanta giorni,
osservando le forme espressamente richieste dall'autorita' di
emissione che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento
giuridico dello Stato. Il compimento degli atti di cui agli articoli
21 e 22 e' in ogni caso regolato dalla legge italiana.
3. Si provvede al riconoscimento e all'esecuzione nel piu' breve
termine indicato dall'autorita' di emissione quando sussistono
ragioni di urgenza o di necessita'.
4. Il decreto di riconoscimento e' comunicato a cura della
segreteria del pubblico ministero al difensore della persona
sottoposta alle indagini entro il termine stabilito ai fini
dell'avviso di cui ha diritto secondo la legge italiana per il
compimento dell'atto. Quando la legge italiana prevede soltanto il
diritto del difensore di assistere al compimento dell'atto senza
previo avviso, il decreto di riconoscimento e' comunicato al momento
in cui l'atto e' compiuto o immediatamente dopo.
5. Quando la richiesta di assistenza ha ad oggetto atti che devono
essere eseguiti in piu' distretti, all'esecuzione provvede il
procuratore della Repubblica del distretto nel quale deve compiersi
il maggior numero di atti, ovvero se di eguale numero, quello nel cui
distretto deve compiersi l'atto di maggior importanza investigativa.
6. Se il procuratore della Repubblica che ha ricevuto l'ordine di
indagine ritiene che deve provvedere al riconoscimento e alla
esecuzione altro ufficio, trasmette allo stesso immediatamente gli
atti, dando comunicazione all'autorita' di emissione; in caso di
contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di
procedura penale.
7. Il riconoscimento e l'esecuzione di un ordine di indagine
emesso, nello stesso o in altro procedimento, ad integrazione o
completamento di uno precedente spettano al procuratore della
Repubblica che ha provveduto per quest'ultimo.
8. I verbali degli atti compiuti, ai quali il difensore della
persona sottoposta alle indagini ha diritto di assistere, sono
depositati nella segreteria del pubblico ministero, secondo quanto
previsto dall'articolo 366, comma 1, del codice di procedura penale.
Art. 5
Intervento e poteri di controllo del giudice
1. Quando l'autorita' di emissione chiede che l'atto sia compiuto
dal giudice o quando l'atto richiesto deve essere compiuto, secondo
la legge italiana, dal giudice, il procuratore della Repubblica
riconosce l'ordine di indagine e fa richiesta di esecuzione al
giudice per le indagini preliminari.
2. Il giudice, ricevuta la richiesta, autorizza l'esecuzione previo
accertamento delle condizioni per il riconoscimento dell'ordine di
indagine.
3. Se non diversamente disposto, il giudice provvede all'esecuzione
in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di
procedura penale, salva l'osservanza delle forme espressamente
richieste dall'autorita' di emissione, sempre che non siano contrarie
ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Art. 6
Comunicazioni all'autorita' di emissione
1. Della ricezione dell'ordine di indagine e' data comunicazione,
entro sette giorni, all'autorita' di emissione, con la trasmissione
del modello di cui all'allegato B del presente decreto. In tale
modello sono indicate le modalita' di esecuzione quando da esse
deriva l'impossibilita' di assicurare la riservatezza sui fatti e sul
contenuto dell'ordine di indagine.
2. All'autorita' di emissione e' data tempestiva comunicazione,
prima che sia assunta la decisione, che non sussistono le condizioni
per il riconoscimento e l'esecuzione dell'ordine di indagine, al fine
di rimuovere, ove possibile, il motivo di rifiuto.
3. Parimenti, l'autorita' di emissione e' tempestivamente
informata, al fine di valutare l'opportunita' di una nuova richiesta
o di ritirare l'ordine di indagine, quando il contenuto dello stesso
appare non proporzionato, secondo quanto previsto dall'articolo 7.
4. La decisione di rifiuto del riconoscimento o il ritardo
dell'esecuzione e' immediatamente comunicata all'autorita' di
emissione. Allo stesso modo e' data comunicazione dell'impugnazione e
del provvedimento di annullamento del decreto di riconoscimento nei
casi di cui all'articolo 13.
Art. 7
Principio di proporzione
1. L'ordine di indagine non e' proporzionato se dalla sua
esecuzione puo' derivare un sacrificio ai diritti e alle liberta'
dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini o di altre
persone coinvolte dal compimento degli atti richiesti, non
giustificato dalle esigenze investigative o probatorie del caso
concreto, tenuto conto della gravita' dei reati per i quali si
procede e della pena per essi prevista.
Art. 8
Partecipazione all'esecuzione dell'autorita' di emissione
1. L'autorita' di emissione puo' chiedere di partecipare
direttamente all'esecuzione dell'ordine di indagine.
2. Il procuratore della Repubblica, ricevuta la richiesta di cui al
comma 1, puo' promuovere la costituzione di una squadra investigativa
comune. Si applicano, in tal caso, le disposizioni del decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 34.
3. Quando non si provvede mediante la costituzione di una squadra
investigativa comune, la partecipazione dell'autorita' di emissione
avviene con le modalita' previamente concordate con il procuratore
della Repubblica, tenuto conto di quanto stabilito dal giudice per le
indagini preliminari ove richiesto dell'esecuzione dell'ordine di
indagine.
4. Il funzionario dell'autorita' di emissione che partecipa
all'esecuzione dell'ordine di indagine nel territorio dello Stato
assume, anche agli effetti della legge penale, la qualifica di
pubblico ufficiale.
5. Lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati a
terzi dall'autorita' di emissione che partecipa all'esecuzione
dell'ordine di indagine, salvo il diritto di rivalsa nei confronti
dello Stato di emissione.
Art. 9
Modalita' particolari di esecuzione
1. Quando l'atto richiesto per l'esecuzione dell'ordine di indagine
non e' previsto dalla legge italiana o non ricorrono i presupposti
che la legge italiana impone per il suo compimento, il procuratore
della Repubblica provvede, previa comunicazione all'autorita' di
emissione, mediante il compimento di uno o piu' atti diversi e
comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo.
2. Previo accordo con l'autorita' di emissione, si da' luogo
all'esecuzione mediante il compimento di uno o piu' atti diversi e
comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo anche quando
l'ordine di indagine non appare proporzionato, secondo quanto
previsto dall'articolo 7.
3. L'impossibilita' di eseguire l'ordine di indagine secondo quanto
disposto dal comma 1 e' motivo di rifiuto del riconoscimento.
4. Se per il compimento dell'atto oggetto dell'ordine di indagine
e' necessaria autorizzazione a procedere, il procuratore della
Repubblica ne fa tempestiva richiesta.
5. Fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, si provvede in
ogni caso all'esecuzione dell'ordine di indagine avente ad oggetto:
a) acquisizione dei verbali di prove di altro procedimento;
b) acquisizione di informazioni contenute in banche dati
accessibili all'autorita' giudiziaria;
c) audizione della persona informata dei fatti, del testimone, del
consulente o del perito, della persona offesa, nonche' della persona
sottoposta ad indagini o dell'imputato presenti nel territorio dello
Stato;
d) compimento di atti di indagine che non incidono sulla liberta'
personale e sul diritto all'inviolabilita' del domicilio;
e) identificazione di persone titolari di uno specifico numero
telefonico o di un indirizzo di posta elettronica o di un indirizzo
IP.
Art. 10
Motivi di rifiuto e di restituzione
1. Oltre che nel caso di cui all'articolo 9, comma 3, non si
provvede al riconoscimento e all'esecuzione dell'ordine di indagine
ove:
a) l'ordine di indagine trasmesso risulta incompleto ovvero le
informazioni in esso contenute sono manifestamente erronee o non
corrispondenti al tipo di atto richiesto;
b) la persona nei cui confronti si procede gode di immunita'
riconosciute dallo Stato italiano che limitano o impediscono
l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;
c) l'esecuzione dell'ordine di indagine potrebbe recare pregiudizio
alla sicurezza nazionale;
d) dalle informazioni trasmesse risulta la violazione del divieto
di sottoporre una persona, gia' definitivamente giudicata, ad un
nuovo processo per i medesimi fatti;
e) sussistono fondati motivi per ritenere che l'esecuzione
dell'atto richiesto nell'ordine di indagine non e' compatibile con
gli obblighi dello Stato sanciti dall'articolo 6 del Trattato
dell'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea;
f) il fatto per il quale e' stato emesso l'ordine di indagine non
e' punito dalla legge italiana come reato, indipendentemente dagli
elementi costitutivi o dalla qualificazione giuridica individuati
dalla legge dello Stato di emissione, salvo quanto disposto dagli
articoli 9, comma 5, e 11.
2. Se l'ordine di indagine e' stato emesso in relazione a
violazioni tributarie, doganali o valutarie, l'esecuzione non puo'
essere rifiutata per il fatto che la legge italiana non impone lo
stesso tipo di tasse o di imposte, o per il fatto che la legislazione
italiana in materia tributaria, valutaria o doganale e' diversa da
quella dello Stato di emissione.
3. E' restituito all'autorita' di emissione l'ordine di indagine
emesso da un'autorita' diversa dalla giudiziaria o da questa non
convalidato.
Art. 11
Deroghe alla doppia incriminazione
1. Il motivo di rifiuto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
f), non rileva per le seguenti categorie di reati, come indicati
dall'autorita' di emissione nell'ordine di indagine, qualora il fatto
sia punibile nello Stato di emissione con una pena non inferiore nel
massimo a tre anni o con una misura di sicurezza detentiva:
a) partecipazione a un'associazione per delinquere;
b) terrorismo;
c) tratta di esseri umani;
d) sfruttamento sessuale di minori e pornografia infantile;
e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
g) corruzione;
h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle
Comunita' europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995,
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita'
europee;
i) riciclaggio;
l) falsificazione e contraffazione di monete;
m) criminalita' informatica;
n) criminalita' ambientale, compreso il traffico illecito di specie
animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze
vegetali protette;
o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di
cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;
p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;
q) traffico illecito di organi e tessuti umani;
r) sequestro di persona;
s) razzismo e xenofobia;
t) rapina commessa da un gruppo organizzato o con l'uso di armi;
u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti
d'antiquariato e le opere d'arte;
v) truffa;
z) estorsione;
aa) contraffazione e pirateria in materia di marchi e prodotti;
bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti
alterati e contraffatti;
cc) falsificazione di mezzi di pagamento;
dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di
crescita;
ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
ff) ricettazione, riciclaggio e reimpiego di veicoli oggetto di
furto;
gg) violenza sessuale;
hh) incendio;
ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della
Corte penale internazionale;
ll) dirottamento di nave o aeromobile;
mm) sabotaggio.
Art. 12
Trasferimento delle prove
1. Il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo
all'autorita' di emissione i verbali degli atti compiuti, i documenti
e le cose oggetto della richiesta, nonche' i verbali di prove o gli
atti acquisiti in altro procedimento.
2. Nei casi di cui all'articolo 8, la trasmissione puo' essere
fatta mediante consegna diretta al rappresentante dell'autorita' di
emissione.
3. Dell'avvenuta trasmissione, anche nella forma della consegna
diretta, e' data attestazione in forma scritta.
4. Il procuratore della Repubblica puo' disporre il trasferimento
temporaneo del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato,
quando non e' d'impedimento alla spedita trattazione del procedimento
in corso, concordando con l'autorita' di emissione le modalita' del
trasferimento e il termine di restituzione. A tal fine, dopo
l'esercizio dell'azione penale, il procuratore della Repubblica
richiede l'autorizzazione del giudice che procede. Il giudice
provvede dopo aver sentito le parti.
Art. 13
Impugnazioni
1. Entro cinque giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 4,
comma 4, la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore
possono proporre, contro il decreto di riconoscimento, opposizione al
giudice per le indagini preliminari.
2. Il giudice per le indagini preliminari decide, sentito il
procuratore della Repubblica, con ordinanza. L'ordinanza e'
comunicata al procuratore della Repubblica e notificata
all'interessato.
3. Il procuratore della Repubblica informa senza ritardo
l'autorita' di emissione della decisione. Quando l'opposizione e'
accolta, il decreto di riconoscimento e' annullato.
4. L'opposizione non ha effetto sospensivo dell'esecuzione
dell'ordine di indagine e della trasmissione dei risultati delle
attivita' compiute. Il procuratore della Repubblica puo' comunque non
trasmettere i risultati delle attivita' compiute se puo' derivarne
grave e irreparabile danno alla persona sottoposta alle indagini,
all'imputato o alla persona comunque interessata dal compimento
dell'atto.
5. Il giudice per le indagini preliminari, quando e' richiesto
dell'esecuzione dell'ordine di indagine ai sensi dell'articolo 5, se
ricorrono i motivi di rifiuto indicati dall'articolo 10, dispone,
anche su richiesta delle parti, l'annullamento del decreto di
riconoscimento emesso dal procuratore della Repubblica.
6. Non si da' luogo all'esecuzione dell'ordine di indagine in caso
di annullamento del decreto di riconoscimento.
7. Possono altresi' proporre opposizione avverso il decreto di
riconoscimento dell'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro
a fini di prova, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato, il
suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati
sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Il
giudice provvede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127
del codice di procedura penale. In tal caso avverso la decisione del
giudice e' ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge da
parte del pubblico ministero e degli interessati entro dieci giorni
dalla sua comunicazione o notificazione. La Corte di cassazione
provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il
ricorso non ha effetto sospensivo.
Art. 14
Rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione
1. Il procuratore della Repubblica dispone il rinvio del
riconoscimento dell'ordine di indagine per il periodo necessario
quando dall'esecuzione puo' derivare pregiudizio alle indagini
preliminari o a un processo gia' in corso.
2. Dispone altresi' il rinvio dell'esecuzione dell'ordine di
indagine quando le cose, i documenti o i dati oggetto di richiesta di
sequestro sono gia' sottoposti a vincolo, fino alla revoca del
relativo provvedimento.
3. La decisione di rinvio e' immediatamente comunicata
all'autorita' di emissione.
4. L'ordine di indagine e' tempestivamente eseguito non appena
viene meno la causa che ha dato luogo al rinvio.
Art. 15
Spese
1. Sono a carico dello Stato le spese sostenute per l'esecuzione
dell'ordine di indagine.
2. Nel caso di spese di rilevante entita', il procuratore della
Repubblica informa l'autorita' di emissione e l'autorita' centrale,
al fine di valutare la condivisione con lo Stato di emissione
dell'onere conseguente.
Capo II
Disposizioni specifiche per determinati atti di indagine
Art. 16
Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione
di persone detenute
1. L'ordine di indagine emesso per il trasferimento temporaneo di
una persona detenuta o internata, ai fini del compimento all'estero
di un atto di indagine o di prova, e' eseguito, a condizione che la
persona presti consenso, richiedendo il nulla osta al giudice che
procede, individuato secondo quanto previsto dall'articolo 279 del
codice di procedura penale. Quando il soggetto detenuto e' un
condannato o un internato, il nulla osta e' richiesto al magistrato
di sorveglianza.
2. Ai fini del provvedimento di nulla osta si tiene conto dell'eta'
della persona e delle sue condizioni di salute fisica o mentale.
3. Il procuratore della Repubblica concorda con l'autorita' di
emissione le modalita' del trasferimento e individua il termine di
rientro della persona detenuta in data anteriore alla scadenza dei
termini massimi di custodia cautelare o di quello di cessazione della
pena in esecuzione.
4. Il consenso al trasferimento deve risultare da atto scritto ed
e' validamente prestato, con le modalita' stabilite dall'ordinamento
interno, a condizione che la persona detenuta o internata abbia avuto
la possibilita' di conferire con il difensore.
5. Il periodo di detenzione trascorso all'estero e' computato a
ogni effetto nella durata della custodia cautelare. Nel caso di
detenuto in espiazione della pena il periodo di detenzione trascorso
all'estero si considera trascorso in Italia.
6. La persona detenuta o internata temporaneamente trasferita non
puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in
esecuzione di una pena o misura di sicurezza ne' assoggettata ad
altra misura restrittiva della liberta' personale per un fatto
anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento
temporaneo e' stato disposto, salvo che la persona, avendone avuta la
possibilita', non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi
quindici giorni da quando la sua presenza non era piu' richiesta
ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente
ritorno.
Art. 17
Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute nello Stato di
emissione
1. Quando l'ordine di indagine ha ad oggetto la richiesta di
trasferimento temporaneo di persona, detenuta nello Stato di
emissione, per il compimento nel territorio nazionale di un atto di
indagine o di prova, il procuratore della Repubblica concorda con
l'autorita' di emissione le modalita' del trasferimento temporaneo e
il termine entro cui la persona temporaneamente trasferita deve fare
rientro nello Stato di emissione.
2. Ai fini dell'esecuzione il procuratore della Repubblica dispone
che la persona temporaneamente trasferita sia custodita, per la
durata del trasferimento temporaneo, nella casa circondariale del
luogo di compimento dell'atto di indagine o di prova. Le spese di
mantenimento sono a carico dello Stato.
3. La persona detenuta, temporaneamente trasferita, non puo' essere
sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di
una pena o misura di sicurezza ne' assoggettata ad altra misura
restrittiva della liberta' personale per un fatto anteriore e diverso
da quello per il quale il trasferimento temporaneo e' stato disposto,
salvo che la persona, avendone avuta la possibilita', non abbia
lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni da
quando la sua presenza non era piu' richiesta ovvero che, dopo averlo
lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.
Art. 18
Audizione mediante videoconferenza
o altra trasmissione audiovisiva
1. L'esecuzione della richiesta di audizione mediante
videoconferenza della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato,
del testimone, del consulente tecnico o del perito ha luogo previo
accordo con l'autorita' di emissione circa le modalita'
dell'audizione, anche in riguardo alle misure relative alla
protezione della persona da ascoltare.
2. Alla richiesta di assunzione delle dichiarazioni della persona
sottoposta alle indagini o dell'imputato si da' corso soltanto se
questi vi consentono.
3. Il procuratore della Repubblica richiede l'esecuzione
dell'ordine di indagine al giudice per le indagini preliminari nei
casi di cui all'articolo 5.
4. Il procuratore della Repubblica e il giudice, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni, dispongono, nei casi previsti dalla legge,
la nomina di un interprete.
5. Provvedono altresi' a:
a) identificare la persona da ascoltare;
b) notificare l'ora e il luogo della comparizione;
c) citare il testimone, il consulente tecnico o il perito;
d) invitare la persona sottoposta alle indagini o l'imputato a
comparire con le modalita' stabilite dal codice di procedura penale e
ad informarlo dei diritti e delle facolta' a lui riconosciuti
dall'ordinamento dello Stato di emissione.
6. L'audizione e' condotta direttamente dall'autorita' di emissione
o sotto la sua direzione. Il procuratore della Repubblica, o il
giudice quando provvede all'esecuzione dell'ordine di indagine,
assicurano il rispetto, nel compimento dell'atto, dei principi
fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. I testimoni e i
periti sono informati della facolta' di astensione riconosciuta
dall'ordinamento interno e da quello dello Stato di emissione.
7. Il verbale dell'audizione e' trasmesso all'autorita' di
emissione.
8. Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367, 368, 369,
371-bis, 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi nel corso
dell'audizione in videoconferenza.
Art. 19
Audizione mediante teleconferenza
1. Su richiesta dell'autorita' di emissione, l'audizione del
testimone o del perito che si trovano sul territorio dello Stato puo'
essere svolta mediante conferenza telefonica, quando non e' opportuno
o possibile che essi compaiano personalmente dinnanzi all'autorita'
di emissione.
2. Il procuratore richiede l'intervento del giudice per le indagini
preliminari quando l'audizione davanti al giudice e' condizione della
richiesta
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18 in quanto
compatibili.
Art. 20
Informazioni e documenti presso banche
e istituti finanziari
1. L'ordine di indagine che ha ad oggetto l'acquisizione di
informazioni e documenti presso banche e istituti finanziari e'
eseguito con le modalita' stabilite dagli articoli 255 e 256 del
codice di procedura penale.
2. All'acquisizione in tempo reale dei flussi informatici o
telematici provenienti o diretti a banche e istituti finanziari, il
procuratore della Repubblica provvede, se necessario, mediante
richiesta al giudice per le indagini preliminari secondo quanto
previsto dagli articoli 266 e seguenti del codice di procedura
penale.
3. Quando l'ordine di indagine non illustra i motivi per i quali
gli atti sono rilevanti nel procedimento il procuratore della
Repubblica prima di darvi esecuzione richiede all'autorita' di
emissione di fornire la relativa indicazione e ogni altra
informazione utile ai fini della tempestiva ed efficace esecuzione
dell'attivita' richiesta.
Art. 21
Operazioni sotto copertura
1. L'ordine di indagine per il compimento di operazioni sotto
copertura e' riconosciuto ed eseguito nel rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.
2. Si applica l'articolo 20, comma 3.
3. Ai fini dell'esecuzione della richiesta puo' essere promossa la
costituzione di una squadra investigativa comune.
4. Il funzionario dello Stato di emissione che partecipa alle
attivita' nel territorio dello Stato assume, agli effetti della legge
penale, la qualifica di pubblico ufficiale e nei suoi confronti si
applica la speciale causa di non punibilita' di cui all'articolo 9
della legge 16 marzo 2006, n. 146.
5. Lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati a terzi dai
funzionari dello Stato di emissione che partecipano alle attivita'
nel territorio nazionale salvo il diritto di rivalsa nei confronti
dello Stato di emissione.
Art. 22
Ritardo o omissione degli atti di arresto o di sequestro
1. Nei casi e con le modalita' stabilite dall'articolo 9 della
legge 16 marzo 2006, n. 146, il procuratore della Repubblica presso
il tribunale del capoluogo del distretto di cui all'articolo 4,
previo accordo con l'autorita' di emissione, puo' omettere o
ritardare l'esecuzione dell'arresto, del fermo, della perquisizione o
del sequestro probatorio.
2. Si applica l'articolo 20, comma 3.
Capo III
Intercettazione di telecomunicazioni
Art. 23
Intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica della
autorita' giudiziaria italiana
1. Al riconoscimento dell'ordine di indagine emesso per le
operazioni di intercettazione provvede, sempre che sussistano le
condizioni di ammissibilita' previste dall'ordinamento interno, il
procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del
distretto di cui all'articolo 4.
2. Il procuratore della Repubblica trasmette al giudice per le
indagini preliminari l'ordine di indagine con richiesta di
esecuzione, dopo aver provveduto al riconoscimento e dopo aver
specificamente verificato che siano indicati:
a) l'autorita' che procede;
b) l'esistenza del titolo che dispone o autorizza lo svolgimento
delle operazioni di intercettazione con l'indicazione del reato;
c) i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni;
d) la durata dell'intercettazione;
e) i motivi che rendono necessaria l'attivita' di indagine
richiesta.
3. Il giudice per le indagini preliminari rifiuta l'esecuzione,
oltre che per i motivi indicati dall'articolo 10, se non sussistono
le condizioni di ammissibilita' previste dall'ordinamento interno.
Del rifiuto e' data immediata comunicazione all'autorita' di
emissione a cura del procuratore della Repubblica.
4. All'ordine di indagine, previa consultazione con l'autorita' di
emissione, puo' darsi esecuzione alternativamente:
a) con la trasmissione immediata dei flussi comunicativi;
b) con l'intercettazione, la registrazione e la successiva
trasmissione dei risultati delle operazioni.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il pubblico ministero,
quando sono acquisite comunicazioni di servizio di appartenenti al
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di
informazione per la sicurezza, provvede agli adempimenti di cui
all'articolo 270-bis del codice di procedura penale prima di
trasmettere all'autorita' di emissione i risultati delle operazioni
di intercettazione.
6. Al momento della richiesta, o successivamente anche nel corso
delle operazioni di intercettazione, l'autorita' di emissione puo'
richiedere la trascrizione, la decodificazione o la decrittazione
della registrazione.
7. Sono a carico dello Stato le spese di esecuzione delle
operazioni di intercettazione, ad eccezione di quelle relative alle
trascrizioni, decodificazione e decrittazione delle comunicazioni.
Art. 24
Notifica all'autorita' giudiziaria italiana nel caso di persona
soggetta a intercettazione nel territorio dello Stato
1. Quando e' disposta, senza richiesta di assistenza tecnica,
l'intercettazione di un dispositivo, anche di sistema informatico o
telematico, in uso a persona che si trovi nel territorio dello Stato,
il procuratore della Repubblica, trasmette immediatamente al giudice
per le indagini preliminari la notificazione dell'avvio delle
operazioni effettuata dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro
che procede.
2. Il giudice per le indagini preliminari ordina l'immediata
cessazione delle operazioni se le intercettazioni sono state disposte
in riferimento a un reato per il quale, secondo l'ordinamento
interno, le intercettazioni non sono consentite e ne da' contestuale
comunicazione al procuratore della Repubblica.
3. Il procuratore della Repubblica senza ritardo, e comunque non
oltre novantasei ore dalla ricezione della notifica, da'
comunicazione all'autorita' giudiziaria dello Stato membro del
provvedimento di cessazione delle operazioni e della non
utilizzabilita' a fini di prova dei risultati delle intercettazioni
eseguite.
Art. 25
Richieste di documentazione inerente
alle telecomunicazioni
1. Il procuratore della Repubblica da' esecuzione all'ordine di
indagine finalizzato all'acquisizione dei dati esterni relativi alle
comunicazioni telefoniche e telematiche con le forme e le modalita'
dell'articolo 256 del codice di procedura penale.
Capo IV
Provvedimenti di sequestro
Art. 26
Provvedimenti di sequestro probatorio
1. In esecuzione dell'ordine di indagine che ha ad oggetto il
sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato il
provvedimento e' adottato entro ventiquattro ore dalla ricezione
dell'ordine di indagine medesimo e comunque senza ritardo.
2. Le cose sequestrate sono trasferite, su richiesta, all'autorita'
di emissione con le modalita' stabilite dall'articolo 12.
3. Quando e' richiesto che le cose non siano trasferite,
l'autorita' di emissione indica il termine trascorso il quale il
provvedimento di sequestro puo' essere revocato.
4. Quando il procuratore della Repubblica ritiene di revocare il
provvedimento di sequestro ne informa l'autorita' di emissione che
puo' formulare osservazioni.
Titolo III
PROCEDURA ATTIVA
Capo I
Emissione dell'ordine di indagine
Art. 27
Emissione dell'ordine di indagine
1. Nell'ambito di un procedimento penale o di un procedimento per
l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, il pubblico
ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni, un ordine di indagine e trasmetterlo
direttamente all'autorita' di esecuzione. Il giudice emette l'ordine
di indagine sentite le parti.
2. Dell'emissione dell'ordine di indagine e' data informazione al
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del
coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative ai
delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di
procedura penale.
Art. 28
Impugnazione dell'ordine di indagine avente
ad oggetto il sequestro a fini di prova
1. Contro l'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a
fini di prova, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato, il
suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati
sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione,
possono proporre richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 324 del
codice di procedura penale.
2. Si applicano altresi' le previsioni di cui agli articoli 322-bis
e 325 codice di procedura penale.
Art. 29
Partecipazione all'esecuzione dell'ordine di indagine
1. Il pubblico ministero, previo accordo con l'autorita' di
esecuzione, puo' partecipare direttamente, o far partecipare
direttamente uno o piu' ufficiali di polizia giudiziaria,
all'esecuzione dell'ordine di indagine. A tal fine il procuratore
della Repubblica puo' promuovere la costituzione di una squadra
investigativa comune. Si applicano, in tal caso, le disposizioni del
decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34.
2. Il giudice che ha emesso l'ordine di indagine puo' chiedere
all'autorita' di esecuzione di partecipare direttamente
all'esecuzione dell'ordine di indagine, previo accordo con la stessa.
3. Le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34,
relative alla responsabilita' per i danni si applicano anche al caso
di partecipazione diretta all'estero senza costituzione di una
squadra investigativa comune.
Art. 30
Contenuto dell'ordine di indagine
1. L'ordine di indagine contiene, secondo il modello di cui
all'allegato A al presente decreto, le seguenti informazioni:
a) i dati relativi all'autorita' di emissione;
b) l'oggetto e le ragioni sulle quali si fonda;
c) i dati utili all'individuazione della persona o delle persone
interessate dal compimento dell'atto richiesto;
d) la descrizione sommaria del fatto per cui si procede e
l'indicazione delle norme di legge violate;
e) una sintetica descrizione dell'atto d'indagine o di prova
richiesti.
Art. 31
Ordine di indagine emesso su richiesta della difesa
1. Il difensore della persona sottoposta alle indagini,
dell'imputato, della persona per la quale e' proposta l'applicazione
di una misura di prevenzione, puo' chiedere al pubblico ministero o
al giudice che procede l'emissione di un ordine d'indagine.
2. La richiesta contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione
dell'atto di indagine o di prova e i motivi che ne giustificano il
compimento o l'assunzione.
3. Se rigetta la richiesta, il pubblico ministero emette decreto
motivato. Quando la richiesta ha ad oggetto un provvedimento di
sequestro si applica l'articolo 368 del codice di procedura penale.
4. Il giudice provvede con ordinanza, dopo aver sentito le parti.
Art. 32
Trasmissione dell'ordine di indagine
1. L'ordine di indagine e ogni comunicazione finalizzata alla sua
esecuzione sono trasmesse all'autorita' di esecuzione con modalita'
idonee a garantire l'autenticita' della provenienza, anche con
l'ausilio dell'autorita' centrale se necessario.
2. La trasmissione puo' aver luogo mediante il sistema di
telecomunicazione della Rete giudiziaria europea.
3. L'autorita' di esecuzione e' individuata anche con l'ausilio dei
punti di contatto della Rete giudiziaria europea.
4. L'ordine di indagine e' trasmesso nella lingua ufficiale dello
Stato di esecuzione o nella lingua appositamente indicata
dall'autorita' di esecuzione.
Art. 33
Indicazioni all'autorita' di esecuzione
1. L'autorita' giudiziaria che ha emesso l'ordine di indagine
concorda con l'autorita' di esecuzione le modalita' di compimento
dell'atto di indagine o di prova, specificamente indicando i diritti
e le facolta' riconosciuti dalla legge alle parti e ai loro
difensori.
2. L'autorita' giudiziaria, quando l'autorita' di esecuzione rileva
che le spese necessarie all'esecuzione dell'ordine di indagine
eccedono il limite ritenuto ordinario, concorda con quest'ultima le
modalita' di ripartizione dell'eccedenza. Se non vi e' accordo,
l'autorita' giudiziaria puo' ritirare, anche solo parzialmente,
l'ordine di indagine o chiederne l'esecuzione. In tale ultimo caso le
spese, nella parte eccedente, sono a carico dello Stato e sono
disciplinate dall'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 34
Ordine di indagine collegato a un ordine precedente
1. Quando un ordine di indagine e' emesso, nello stesso o in altro
procedimento, ad integrazione o completamento di uno precedente, se
ne da' menzione nella sezione D del modello di cui all'allegato A.
2. L'autorita' giudiziaria che partecipa all'esecuzione dell'ordine
di indagine puo' presentare direttamente all'autorita' di esecuzione
un ordine di indagine collegato.
Art. 35
Avvisi alle parti e ai difensori
1. L'autorita' giudiziaria che ha emesso l'ordine di indagine,
ricevuta dall'autorita' di esecuzione la documentazione delle
attivita' compiute, provvede nei casi e nei modi previsti dalla legge
processuale a darne conoscenza alle parti e ai loro difensori.
Art. 36
Disposizioni sulla utilizzabilita' degli atti compiuti
e delle prove assunte all'estero
1. Sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento di cui
all'articolo 431 del codice di procedura penale:
a) i documenti acquisiti all'estero mediante ordine di indagine e i
verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalita';
b) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera
a), assunti all'estero a seguito di ordine di indagine ai quali i
difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le
facolta' loro consentite dalla legge italiana.
2. Nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 512-bis del
codice di procedura penale il giudice da' lettura dei verbali di
dichiarazioni rese all'estero, diversi da quelli di cui all'articolo
431, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, acquisiti a
seguito di ordine di indagine emesso nelle fasi precedenti il
giudizio.
Capo II
Disposizioni specifiche per determinati atti di indagine
Art. 37
Trasferimento temporaneo nello Stato di persona detenuta in altro
Stato membro
1. Il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ordine di indagine per il
trasferimento temporaneo nel territorio italiano, al fine del
compimento di un atto di indagine o per l'assunzione di una prova, di
persona detenuta in altro Stato membro, concordando con l'autorita'
di esecuzione le modalita' del trasferimento e il termine entro cui
la persona detenuta deve fare rientro nello Stato di esecuzione. Si
applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 17.
2. Le spese di trasferimento temporaneo sono a carico dello Stato.
3. La persona detenuta temporaneamente che e' trasferita in Italia
non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in
esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza ne' assoggettata
ad altre misure restrittive della liberta' personale per un fatto
anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento
temporaneo e' stato disposto.
4. L'immunita' prevista dal comma 3 cessa qualora la persona
detenuta temporaneamente trasferita, avendone la possibilita' non ha
lasciato il territorio nazionale trascorsi quindici giorni dal
momento in cui la sua presenza non e' piu' richiesta ovvero, avendolo
lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
Art. 38
Trasferimento temporaneo in altro Stato membro
di persone detenute nello Stato
1. Il pubblico ministero e il giudice che procede, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni, possono emettere ordine di indagine
per il trasferimento temporaneo in altro Stato membro di una persona
detenuta in Italia, al fine del compimento di un atto di indagine o
dell'assunzione di una prova che richiedano la presenza nello Stato
di esecuzione della persona detenuta.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 16.
3. Le spese di trasferimento temporaneo sono a carico dallo Stato.
Art. 39
Richiesta di audizione mediante videoconferenza
o altra trasmissione audiovisiva
1. Il pubblico ministero o il giudice che procede possono emettere,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni, un ordine di indagine per
richiedere l'audizione a distanza di testimoni, periti, consulenti
tecnici e persone informate dei fatti, mediante videoconferenza, a
condizione che l'autorita' di esecuzione abbia la disponibilita' o
l'accesso ai mezzi tecnici necessari.
2. Allo stesso modo possono provvedere per l'audizione a distanza
dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini, sempre che
questi vi consentano.
3. L'ordine di indagine puo' essere emesso:
a) quando per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 ricorrono
giustificati motivi che rendono non opportuna la loro presenza sul
territorio nazionale;
b) quando la persona da interrogare o esaminare e' a qualsiasi
titolo detenuta nello Stato membro;
c) nei casi previsti dall'articolo 147-bis del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271.
4. L'autorita' giudiziaria concorda con l'autorita' di esecuzione
le modalita' dell'audizione.
5. Se l'autorita' di esecuzione non ha la disponibilita' o
l'accesso ai mezzi tecnici necessari, l'autorita' giudiziaria che ha
emesso l'ordine di indagine puo' metterli a sua disposizione per il
tramite dell'autorita' centrale.
6. L'autorita' giudiziaria verifica che alla persona da ascoltare
sia dato avvertimento circa i diritti e le garanzie previste
dall'ordinamento interno.
Art. 40
Informazioni relative a conti e operazioni
bancarie e finanziarie
1. Quando l'ordine di indagine ha ad oggetto accertamenti o
acquisizione di documenti presso banche o istituti finanziari, la
richiesta e' trasmessa mediante il modello di cui all'allegato A,
sezione H 4. Sono a tal fine indicati i motivi della rilevanza
dell'accertamento, nonche' le informazioni utili all'individuazione
delle banche o degli istituti interessati.
Art. 41
Richiesta di operazioni sotto copertura
da compiersi all'estero
1. L'ordine di indagine per lo svolgimento di operazioni sotto
copertura e' emesso soltanto nei casi e con le modalita' previste
dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.
2. La richiesta e' inoltrata, secondo il modello di cui
all'allegato A, direttamente all'autorita' di esecuzione. Le
modalita' di compimento delle operazioni sono concordate con
l'autorita' di esecuzione.
Art. 42
Richiesta di ritardare od omettere atti di arresto
o di sequestro
1. Quando si procede per uno dei reati di cui all'articolo 9 della
legge 16 marzo 2006, n. 146, puo' essere emesso, alle condizioni e
con le modalita' ivi stabilite, ordine di indagine al fine di
chiedere all'autorita' di esecuzione che siano omessi o ritardati il
provvedimento di arresto, di fermo, di perquisizione o di sequestro
probatorio, che si ritiene possano essere eseguiti nel territorio
dello Stato di esecuzione.
Art. 43
Richiesta di intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza
tecnica dell'autorita' giudiziaria di altro Stato membro
1. Il pubblico ministero emette ordine di indagine, secondo il
modello di cui all'allegato A, sezione H 7, del presente decreto, per
la necessaria assistenza tecnica all'esecuzione delle operazioni di
intercettazione delle conversazioni o comunicazioni o del flusso di
comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici, quando nel
territorio di altro Stato membro si trova il dispositivo o il sistema
da controllare.
2. L'ordine di indagine contiene:
a) l'indicazione dell'autorita' giudiziaria che ha disposto
l'intercettazione;
b) ogni informazione utile ai fini dell'identificazione della
persona che ha in uso il dispositivo o il sistema da controllare;
c) la durata delle operazioni di intercettazione;
d) i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni di
intercettazione;
e) i motivi della rilevanza dell'atto.
3. Il pubblico ministero, previo accordo con l'autorita' di
esecuzione, indica nell'ordine di indagine se l'operazione deve
essere eseguita:
a) con trasmissione immediata delle telecomunicazioni;
b) intercettando, registrando e trasmettendo successivamente il
risultato dell'intercettazione.
4. La richiesta puo' avere ad oggetto la trascrizione, la
decodificazione o la decrittazione delle comunicazioni intercettate.
In tal caso le spese sono anticipate dallo Stato.
Art. 44
Obblighi di informazione in favore dell'autorita' giudiziaria di
altro Stato membro
1. Il pubblico ministero, prima di dare inizio alle operazioni di
intercettazione, informa, mediante trasmissione del modello di cui
all'allegato C al presente decreto, l'autorita' giudiziaria
competente dello Stato membro nel cui territorio si trova il
dispositivo o il sistema da controllare.
2. Nel corso delle operazioni di intercettazione, il pubblico
ministero, non appena ha notizia che il dispositivo o il sistema
controllato si trova nel territorio di altro Stato membro, provvede
immediatamente, con le modalita' di cui al comma 1, a dare
informazione all'autorita' giudiziaria competente dello Stato membro
interessato che le operazioni di intercettazione sono state avviate e
sono in corso.
3. Il pubblico ministero dispone l'immediata cessazione delle
operazioni di intercettazione quando l'autorita' giudiziaria dello
Stato membro, ricevuta l'informazione di cui ai commi 1 e 2, comunica
che non possono essere eseguite o proseguite. I risultati
dell'intercettazione possono comunque essere utilizzati alle
condizioni stabilite dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro.
Art. 45
Richiesta di documentazione inerente
alle telecomunicazioni
1. Il pubblico ministero o il giudice che procede possono
trasmettere all'autorita' di esecuzione ordine di indagine al fine di
ottenere i dati esterni relativi al traffico telefonico o telematico
nonche' l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso
degli operatori di telecomunicazioni.
2. L'ordine di indagine contiene i dati tecnici necessari
all'individuazione dell'utenza o del sistema informatico, ogni
informazione utile ai fini dell'identificazione della persona che li
ha in uso e dell'operatore, se noti, nonche' l'indicazione del reato
per il quale si procede.
Art. 46
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 21 giugno 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Alfano, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato A
Allegato B
Allegato C
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