Tribunale
di Torino, Sezione V Penale, in composizione monocratica,
Sentenza 17 febbraio - 30 marzo 2001
(con
nota di Daniele Minotti)
N.
35150/97
N. 4105/00
TRIBUNALE
ORDINARIO DI TORINO
QUINTA SEZIONE PENALE
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torino, Quinta Sezione Penale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F. Bertinetti alla udienza del 17.2.2001 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti
di
1. B. P.
(OMISSIS)
2.
C. A
(OMISSIS)
3.
L. F.
(OMISSIS)
4.
N. G.
(OMISSIS)
- tutti liberi presenti -
IMPUTATI
B.
A) reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p., art. 171 bis L. 633/41, in relazione
all'art. 11 L. 422/93, perché, con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, a fini di lucro, importava, vendeva e deteneva a
scopo commerciale, mezzi che consentono o facilitano la rimozione arbitraria
o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione delle trasmissioni
televisive in forma codificata, via cavo o via satellite; in particolare:
1) software e codici per la programmazione delle "cards" pirata indicate
nel capo G);
2) n. 14 PIC card a 2 microcontrollori PIC 16C84 Microchip;
3) n. 5 PIC card a 2 microcontrollori PIC 16C84 Microchip a montaggio superficiale;
4) n. 7 PIC card ad 1 microcontrollore PIC 16C84 Microchip;
5) n. 3 PIC card ad 1 microcontrollore PIC 16C84 Microchip a montaggio superficiale;
6) n.1 battery card tipo BPSC Euro con processore Dallas;
7) n. 1 PIC card ad 1 microcontrollore PIC 16C57 Microchip;
8}n. 1-battery card tipo CARD MATE 3 con processore Dallas;
9) n. 4 SELF CARD ver. 2.0.;
10) n. 2 Wafer card;
11) n.1 Red Hot Pic card;
12) n. 2 interfacce SEASON
13) n.1 decoder SI S
14) n. 2 floppy disk contenenti:
- software per la programmazione dei PIC 16C84 necessari alla realizzazione
della smart card pirata;
- codici per il funzionamento delle smart card con î sistemi D2-MAC e
VIDEOCRYPT 2
- programmi per la decriptazione dei canali codificati in D2-MAC;
- programmi per la decriptazione dei canali codificati in videocrypt 1
15) n.1 PIC CARD indicata nel capo S).
Accertato in Torino, nell'ottobre/novembre 1996, in data prossima al 25/11/97
ed al 10/5/98.
B) reato di cui agli arti. 81 cpv., 615 quater c.p., perché, con più azioni esecutive dì un medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un profitto, abusivamente si procurava gli elementi hardware e software di cui al capo A, nn. 2) a 14), e consegnava a L. F. gli elementi di cui al capo A), n. 1), ed a P. F. gli elementi di cui al capo A), n. 15, tutti mezzi idonei all'accesso alle trasmissioni televisive in forma codificata, sistemi telematici protetti da misure di sicurezza. Accertato in Torino. nell'ottobre/novembre 1996, in data prossima al 25/11/97 ed al 10/5/98.
C) del
reato di cui agli artt. 81 cpv., 617 quinquies c.p., perché, con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante gli strumenti indicati
nel capo A), nn. 2 - 14, e, pertanto, fuori da casi consentiti dalla legge,
installava apparecchiature atte ad intercettare le comunicazioni relative al
sistema telematico delle trasmissioni televisive in forma codificata.
Accertato in Torino nell'ottobre/novembre 1996, in data prossima al 25/11/97
ed al 10/5/98.
C.
D) reato di cui all'art. 171 bis L. 633/41, in relazione all'art. 11 L.
422/93, perché, a fini di lucro, importava e deteneva a scopo commerciale,
mezzi che consentono o facilitano a rimozione arbitraria o l'elusione funzionale
dei dispositivi applicati a protezione delle trasmissioni televisive in forma
codificata, via cavo o via satellite; in particolare:
- n. 1 PIC card a 2 microcontrollori PIC 16C84 Microchip a montaggio superficiale;
- n. 4 PIC card ad 1 microcontrollore PIC 16C84 Microchip;
- n. 4 PIC card ad 1 microcontrollore PIC 16C84 Mícrochip a montaggio
superficiale;
- n. 2 battery card tipo BPSC Euro con processore Dallas;
- n. 8 Wafer card
In Torino l'11.12.97
E) reato
di cui all'art. 615 quater c.p., perché, al fine di procurarsi un profitto,
abusivamente si procurava gli elementi hardware e software di cui al capo D),
mezzi idonei all'accesso alle trasmissioni televisive in forma codificata, sistemi
telematici protetti da misure di sicurezza.
Accertato in Torino l'11.12.97
F) reato
di cui all'art. 617 quinquies c.p. perché, mediante gli strumenti indicati
nel capo D) e, pertanto, fuori dai casi consentiti dalla legge, installava apparecchiature
atte ad intercettare le comunicazioni relative al sistema telematico delle trasmissioni
televisive in forma codificata.
Accertato in Torino l'11.12.97
L.
G) reato di cui all'art. 648 c.p., perché, al fine di trarre profitto
e conoscendone la provenienza delittuosa, acquistava e riceveva da B. P., software
e codici per la programmazione delle "cards" pirata, mezzi idonei
all'accesso a sistemi telematici protetti da misure di sicurezza, ed in particolare
alle trasmissioni televisive in forma codificata, nonché mezzi che consentono
o facilitano la rimozione arbitraria e l'elusione funzionale dei dispositivi
applicati a protezione delle trasmissioni televisive, in forma codificata, provento
dei delitti di cui agli artt. 171 bis L. 633/41, in relazione all'art. 11 L.
422/93, e 615 quater c.p.
In Torino nell'ottobre e novembre 1996.
H) reato
di cui all'art. 171 bis L. 633/41, in relazione all'art. 11 L. 422/93, perché,
a fini di lucro, distribuiva e deteneva a scopo commerciale, mezzi che consentono
o facilitano la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi
applicati a protezione delle trasmissioni televisive in forma codificata, via
cavo o via satellite; in particolare:
1) n. 16 Wafer Cards;
2) programmatore per card ISO 7816;
3) programmatore per Pic Cards e Wafer Cards;
4) n. 7 programmatori per Pic Cards;
5) n. i decoder analogico per decodifica sistema Sjster
6) floppy disk identificato con l'etichetta "Telecomms Sorgenti" contenente
codici software per programmare i sistemi di decodifica dei canali satellitari;
7) floppy disk contenente software per la programmazione dei microprocessori
PIC e codici per decifrare segnali televisivi satellitari criptati, in particolare
codici per la decifratura in standard EUROCRYP.
Accertato in Bollengo e Palazzo C.se il 27.6.98.
I) reato
di cui all'art. 615 quater c.p., perché, al fine di procurarsi un profitto,
abusivamente si procurava gli apparecchi di cui al capo H), mezzi idonei all'accesso
alle trasmissioni televisive in forma codificata, sistemi telematici protetti
da misure di sicurezza.
Accertato in Bollengo e Palazzo C.se il 27.6.98
L) reato
di cui all'art. 617 quinquies c.p., perché, mediante gli strumenti indicati
nel capo H), e, pertanto, fuori da casi consentiti dalla legge, installava apparecchiature
atte ad intercettare le comunicazioni relative al sistema telematico delle trasmissioni
televisive in forma codificata.
Accertato in Bollengo e Palazzo C.se il 27.6.98.
(OMISSIS)
N.
P) reato di cui all'art. 171 bis L. 633/41 n relazione all'art. 11 L. 422/9,
perché, a fini di lucro, importava e deteneva a scopo commerciale mezzi
che consentono o facilitano la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale
dei dispositivi applicati a protezione delle trasmissioni televisive in forma
codificata, via cavo o via satellite; in particolare:
- n. 1 PIC card a 2 microcontrollori PIC 16C84 Microchip a montaggio superficiale;
- n. 17 PIC card ad 1 microcontrollore PIC 16C84 Microchip;
- n. 2 PIC card ad 1 microcontrollore PIC 16C84 Microchip a montaggio superficiale;
- n. 3 card denominate "Roby card" con processore Intel 85C31 e memoria
Eprom;
- n. 2 Wafer card;
In Torino l'11.12.97
Q) reato
di cui all'ara. 615 quater c.p., perché, al fine di procurarsi un profitto,
abusivamente si procurava gli elementi hardware e software di cui al capo P),
mezzi idonei all'accesso alle trasmissioni televisive in forma codificata, sistemi
telematici protetti da misure di sicurezza.
Accertato in Torino l'11.12.97
R) reato
di cui all'art 617 quinquies c.p. perché mediante gli strumenti indicati
nel capo P) e, pertanto, fuori da casi consentiti dalla legge, installava apparecchiature
atte ad intercettare le comunicazioni relative al sistema telematico delle trasmissioni
televisive in forma codificata.
Accertato in Torino, l'11/12/97
Con l'intervento
del Pubblico Ministero dott. Calice e degli avv.ti MAIONCHI, MODA (anche in
rappresentanza del codifensore avv. SPINELLI), FIORE e CASTELLINO (anche in
rappresentanza del codifensore PELLERINO).
Le parti hanno concluso come segue:
P.M.: assolversi gli imputati da tutti i reati loro ascritti perché
il fatto non è previsto dalla legge come reato
DIFESA L. e DIFESA B.: si associano alle richieste del P.M.
DIFESA C.: assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste;
in subordine accogliersi la richiesta del P.M. irrogando la sanzione amministrativa
prevista dal D.Lgs. 373/2000 nell'entità minima prevista.
DIFESA N.: assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste,
in subordine perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le attuali
contestazioni riguardano tutte l'acquisizione, la detenzione e l'installazione,
da parte degli imputati, di apparecchiature e strumenti idonei ad eludere i
sistemi di protezione alle trasmissioni televisive in forma codificata.
Il D. Lgs. 15.11.2000 n. 373, di attuazione della Direttiva 98/84/CE sulla tutela
dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato, ha
di fatto depenalizzato le condotte contestate, sottoponendole a sanzione amministrativa.
Ed, invero:
- l'art. 6 del decreto legislativo citato punisce con sanzione amministrativa
"chiunque pone in essere una delle attività illecite di cui all'art.
4";
- l'art. 4 dello stesso decreto legislativo comprende, tra le attività
illecite ivi elencate, l'importazione, la distribuzione, la vendita, ovvero
il possesso a fini commerciali (comma 1 lett. a), nonché l'installazione
(comma 1 detto b) "di dispositivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera
g)";
- l'art. 1, comma 1, lettera g) consegna la definizione di "dispositivo
illecito", espressione con la quale si intende ogni "apparecchiatura
o programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati alfine di rendere
possibile l'accesso ad un servizio protetto in forma intelligibile senza l'autorizzazione
del fornitore del servizio";
- l'art. 1, comma 1, lettera a) comprende nella nozione di "servizio
protetto", sia il "servizio ad accesso condizionato",
sia il "servizio di accesso condizionato", laddove nei servizi
ad accesso condizionato sono comprese le "trasmissioni televisive, cioè
le trasmissioni via cavo o via radio anche via satellite di programmi televisivi
destinati al pubblico" (art. 1, comma 1, lettera b) n. l};
- i dispositivi di cui trattano i capi di imputazione, in quanto idonei ad eludere
i sistemi di protezione alle trasmissioni televisive criptate ed a consentire,
quindi, l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto senza l'autorizzazione
del fornitore, rientrano nella definizione dei dispositivi illeciti di cui all'art.
1, comma 1, lett. g) D. Lgs. 373/00, vietati dall'art. 4 e sanzionati amministrativamente
dall'art. 6 stesso decreto.
Si impone, a questo punto, l'accoglimento della richiesta del P.M. di assoluzione
di tutti gli imputati perché, a norma dell'art. 2 comma 2 c.p., nessuno
può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce
reato ed essendo del tutto irrilevante, ai fini che qui interessano, la circostanza
che la L. 18.8.00 n. 248, entrata in vigore meno di tre mesi prima della pubblicazione
del D. Lgs. 373/00, introducendo l'art. 171 octies L. 22.4.1941 n. 633, abbia
offerto un segnale di maggior severità nella considerazione delle condotte
dirette alla abusiva rimozione di sistemi dì protezione, prevedendo specificamente
come delitto e sanzionano con pena congiunta la detenzione e l'installazione
di "di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni
audiovisive ad accesso" condizionato effettuate visi etere, via satellite,
via cavo, in forma sia analogica sia digitale".
Né può essere accolta la richiesta avanzata da alcuni difensori
di assoluzione degli imputati perché il fatto non sussisté.
Sul punto si osserva che, per quanto l'art. 129 c.p.p. non regoli espressamente
il concorso processuale tra varie formule di assoluzione nel merito, allorché
ricorra tale caso occorre adottare la formula più liberatoria, per il
principio generale del favor rei, che trova manifesta applicazione nel
secondo comma dell'art. 129 c.p.p. Va tuttavia rilevato che, come insegna la
giurisprudenza della Suprema Corte, "tutta la tematica del concorso processuale
di formule di proscioglimento per sua stessa natura presuppone la equivalenza
probatoria fra le stesse formule, ovverosia la eguale possibilità degli
esiti processuali, giacché il problema del concorso tra le formule non
si porrebbe nemmeno se una fosse stila dall'evidenza probatoria e l'altra non
fosse assistita dalla stessa evidenza". Di conseguenza "quando il
fatto non è più previsto dalla legge come reato, sia in seguito
a pura e semplice abolitio criminis, sia in seguito alla trasformazione
dell'illecito penale in illecito amministrativo, il giudice è tenuto
a verificare se allo stato degli atti non risulti già evidente che il
fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce
reato" (così Cass., Sez. III, 28.2.1998 n. 2640, Brandimarte; e
Cass., Sez. III, 6.10.1993 n. 9096, Steinhauslin).
Nell'attuale processo l'attività istruttoria dibattimentale si è
limitata all'acquisizione della consulenza tecnica del P.M. e della documentazione
prodotta dalle parti ed all'esame dell'ispettore di P.G. Todesco Gianfranco,
che ha seguito gran parte delle indagini. Da nessuna di queste risultanze processuali
emerge con evidenza l'insussistenza dei fatti contestati, non essendo certo
sufficiente, a tal fine, la dimostrazione che parte dei dispositivi in contestazione
sono stati acquistati con regolare fattura, o che alcune riviste specializzate
contengono inserti pubblicitari di cards programmabili analoghe a quelle in
sequestro e del relativo programmatore. Per altro verso, deve ritenersi che
le condotte contestate agli imputati siano riconducibili ai delitti contestati,
posto che:
- il materiale sequestrato (o almeno parte di esso) è utilizzabile per
la decripatazione di canali televisivi protetti trasmessi via satellite (come
si evince dalla perizia e dalla consulenza tecnica agli atti);
- anche prima della modica apportata dalla legge 248/00 le trasmissioni in forma
codificata, effettuate a mezzo di impianti di diffusione via cavo o via satellite,
erano in ogni caso protette ai sensi dell'art. 171 bis L. 22.4.1941 n. 633,
a norma dell'art. 11 D.L. 27.8.1993 n. 323, convertito con modificazioni in
L. 27.10.1993 n. 422;
- i segnali delle trasmissioni televisive di cui trattasi sono inviate con una
procedura di tipo informatico, attraverso elaboratori di dati provvisti di software
appositamente predisposti che codificano e decodificano il segnale utilizzando
particolari chiavi dì lettura (algoritmi o codici) e atte sotto collegati
tra loro per consentire la ricezione in forma intelligibile. E' quindi plausibile
che il complesso delle trasmissioni televisive di cui qui si tratta costituisca
un sistema telematico, come sostenuto dall'accusa e dai suoi consulenti, e come
autorevolmente ha confermato, nell'ambito dì questo stesso procedimento,
la Corte dì Cassazione (Sez. V, C.C. 2.7.1998 n. 4389), che ha respinto
il ricorso presentato sul punto dal difensore dell'imputato N., confermando
nella sostanza il decreto di sequestro del materiale oggetto della contestazione.
Nella fattispecie la condotta degli imputati si è esaurita prima della entrata in vigore della norma depenalizzante, sicché deve escludersi non solo l'applicabilità della sanzione penale, ma anche di quella amministrativa. Invero, a norma dell'art. 1 L. 689/81 "nessuno può essere assoggettato ad una sanzione amministrativa se non in forza di una legge che sia entrata, in vigore prima della commissione della violazione". Si tratta di una disposizione avente carattere generale, che deve necessariamente trovare applicazione in mancanza di una disposizione transitoria, analoga a quella di cui all'art. 41 L. 689/81, la cui operatività è limitata agli illeciti depenalizzati con la legge stessa (v. Cass., S.U., 27.6.1994 n. 7394, Mazza).
P.Q.M.
Visto l'art. 530 c.p.p. assolve gli imputati perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Torino, 17.2.2001
Il Giudice
Felicita Bertinetti
Depositata in Cancelleria il 30/3/01
*****
Daniele Minotti, Servizi ad accesso condizionato, Unione Europea e depenalizzazione: un revirement di politica criminale?
Con la sentenza in commento si chiude definitivamente - salva l'improbabile impugnazione dell'accusa - una vicenda già nota per la decisione resa dalla Cassazione sulle vicende del relativo sequestro [1] .
Si tratta di un procedimento penale - di certo non unico in materia, ma che, comunque, può essere considerato alla stregua di un "caso pilota" - riguardante il traffico di codici e dispositivi atti a consentire la fruizione abusiva di trasmissioni televisive ad accesso condizionato.
Venendo subito al provvedimento, colpisce la complessità dell'imputazione composta di ben tredici capi, pur ripartiti tra i diversi imputati, relativi a quattro distinti reati.
Più in particolare: art. 171-bis l.d.a. (con riferimento all'art. 11 l. 27 ottobre 1993, n. 422); art. 615-quater c.p.; art. 617-quinquies c.p. e art. 648 c.p. Tutti, come accennato, in relazione a codici e dispositivi (prevalentemente le c.d. "pic-cards" coi relativi programmi di gestione) per la fruizione abusiva di trasmissioni televisive criptate.
L'impostazione accusatoria merita un breve excursus critico. Con l'art. 11 della l. 422/93, la tutela del software (art. 171-bis l.d.a.) è stata estesa anche alle trasmissioni televisive codificate rilevando, in particolare, le previsioni della seconda parte della disposizione, vale a dire quelle relative alla "sprotezione". Il legislatore, dunque, ha optato sin dal primo intervento in materia, per una collocazione nell'àmbito della tutela del diritto d'autore.
Con la recente riforma, tale approccio (che sembra essere il più corretto anche sotto il profilo sistematico) è stato confermato. La l. 248/00 ha, infatti, colpito tali abusi con ben tre distinte norme: le lettere d) ed f) dell'art. 171-ter l.d.a. e l'art. 171-octies l.d.a., peraltro con una parziale sovrapposizione delle ipotesi ivi contemplate [2] .
Sin dal procedimento incidentale riguardante il sequestro di dispositivi, è stata, però, aggiunta un'ulteriore contestazione coincidente con l'art. 615-quater c.p., norma che sanziona alcune ipotesi relative a codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovviamente sul presupposto che il sistema televisivo in argomento fosse un sistema informatico o telematico.
Col prosieguo del giudizio principale, è stato, infine, aggiunto un altro reato e cioè quello di cui all'art. 617-quinquies c.p. riguardante l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico (il capo d'imputazione lo definisce telematico).
Soltanto incidentalmente, deve rilevarsi che ad uno degli imputati era accusato di ricettazione e violazione dell'art. 171-bis l.d.a. relativamente a software (con i noti dubbi in ordine alla ricettabilità del software) e codici (sic) da un lato e mezzi di "sprotezione" dall'altro.
Prima di occuparci della soluzione adottata dal Giudice torinese, è bene verificare la correttezza delle ipotesi contestate.
Quanto al reato di cui all'art. 615-quater c.p., va detto che, con la l. 547/93, si è inteso tutelare il c.d. "domicilio informatico" mediante l'inserimento, tra i delitti contro la persona, di alcune norme come quella in argomento nonché, soprattutto, l'art. 615-ter c.p. Ciò, per evidente incompatibilità con la ratio legislativa (la tutela della riservatezza), induce a ritenere erronea la tesi formulata nel capo d’imputazione [3] .
In secondo luogo, stante la natura prodromica del reato de quo rispetto all'accesso abusivo vero e proprio, occorrerebbe riconoscere nei dispositivi oggetto del giudizio strumenti atti a consentire l'intrusione in un sistema, conclusione, evidentemente, da escludere.
Infine, non sembrano affatto infondati i dubbi circa la natura di sistema informatico o telematico in capo ad un sistema televisivo ad accesso condizionato [4] .
Piuttosto, anche accantonando l'ultima questione analizzata, potrebbe essere ipotizzabile l'intercettazione (recte: la tutela anticipata rappresentata dall'installazione di particolari apparecchiature) di trasmissioni relative a sistemi informatici o telematici.
Ecco spiegata la contestazione del delitto di cui all'art. 617-quinquies c.p. verosimilmente mutuata dalla dottrina meno recente [5] .
La tesi, però, non convince. E' noto, infatti, che la disposizione in questione è stata a posta a presidio dell'inviolabilità dei segreti. Ora, ritenere che una trasmissione televisiva pur ad accesso condizionato (vale a dire semplicemente subordinata al pagamento di un canone) possa dirsi "segreta" appare fuorviante, con i riflessi del caso circa l'applicablità della relativa disciplina.
Venendo, dunque, al tema centrale della vicenda giudiziaria, il Giudice torinese ha ritenuto di dover mandare assolte le persone coinvolte sulla scorta dell'entrata in vigore del d.lgs. 15 novembre 2000, n. 373, peraltro su concorde richiesta di accusa e difesa, e ciò malgrado l'introduzione, ad opera della l. 248/00, dell'art. 171-octies l.d.a.
Scendendo nei particolari, il decreto in argomento (di attuazione della direttiva 98/84/CE) definisce, all'art. 1, comma 1, lett. a) il "servizio protetto" che può coincidere con un sistema ad accesso condizionato.
Alla lettera g), invece si fissa la nozione di "dispositivo illecito", ampia tanto da comprendere le apparecchiature e il software oggetto del procedimento.
Nell'art. 4 del decreto sono, infine, elencate le attività illecite.
Attesa la sovrapponibilità della recente disciplina rispetto a quella richiamata nei capi d’imputazione, il Giudice ha ritenuto intervenuta la depenalizzazione dei fatti contestati concludendo, però, per l'impossibilità di irrogare anche la nuova sanzione amministrativa in virtù del principio di irretroattività previsto dall'art. 1 l. 24 novembre 1981, n. 689.
La soluzione adottata appare sicuramente condivisibile in ordine alle norme sul diritto d'autore. Ma, pur dovendosi ribadire, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 373/00, l'inapplicabilità degli artt. 615-quater e 617-quinquies c.p. quanto meno in virtù del principio di specialità, non è chiaro perché, a fronte dell'inequivoco assetto normativo previgente, il Giudicante avrebbe applicato anche le norme del codice penale (lo si desume delle dissertazioni circa la natura telematica di un sistema di trasmissione televisiva).
Il d.lgs. 373/00 si sovrappone, oggi, all'art. 171-octies l.d.a. con identici riflessi sul concorso con le altre fattispecie. Quanto al contestato (perché vigente al momento dei fatti) art. 171-bis l.d.a. (esteso dalla l. 422/93), il discorso non è tanto dissimile. Anzi, la maggiore ampiezza di quest'ultima disposizione rende valido, a fortiori, il ragionamento seguito dal Giudice per fatti accaduti anche prima del recente decreto [6] .
Discorso del tutto analogo vale per la ricettazione, contestazione parimenti spazzata via soltanto con la tesi della depenalizzazione [7] .
In altre parole, la decisione sottoposta a vaglio critico sembra confermare, forse involontariamente, la tesi dell'applicabilità della sola disciplina sul diritto d'autore che qui si è sostenuta [8] .
Quel che, infine, sembra opportuno sottolineare è l'evidente controtendenza depenalizzante del decreto in esame, solco sul quale sembra porsi anche il più recente orientamento europeo in tema di diritto d'autore [9] .
- avv. Daniele Minotti - daniele@minotti.net - luglio 2001
(riproduzione riservata)
[1] Cass., Sez. V Penale, 2 luglio – 21 ottobre 1998, n. 4389, su carta, in Cassazione penale, 2000, 30 con pregevole nota di S. Aterno, “Aspetti problematici dell’art. 615-quater c.p.”. Su Web, in www.andreamonti.net, URL http://www.andreamonti.net/jus/cass984389.htm.
[2] O. Forlenza, “Strumenti di contrasto al passo con la tecnologia”, in Guida al diritto, 2000, n. 34, pag. 60.
[3] Conclude per l’inapplicabilità della fattispecie in esame C. Pecorella, Il diritto penale dell’informatica, Padova, Cedam, 2000, pagg. 367 e ss.
[4] S. Aterno, “Aspetti problematici dell’art. 615-quater c.p.”, cit., passim.
[5] G. Corasaniti, “La tutela della comunicazione informatica e telematica”, in AA.VV. Profili penali dell’informatica, Milano, Giuffrè, 1994, pagg. 132-3. Tale impostazione è stata successivamente ripresa e sviluppata in G. De Rada, “La pirateria delle trasmissioni televisive satellitari”, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 1996, pagg. 277 e ss.
[6] Si è, peraltro sostenuta la necessità di una vera e propria “rilettura” dell’art. 171-octies l.d.a. a seguito della l. 248/00. Cfr. C. Parodi, A, Calice, Responsabilità penali e Internet, Milano, Il Sole 24 Ore, 2001, pag. 82. Si noti, incidentalmente che gli stessi Autori (uno dei quali Pubblico Ministero proprio nel procedimento relativo alla sentenza commentata) avevano per primi sostenuto la depenalizzazione poi dichiarata dal Giudice torinese (pag. 377-8).
[7] Dubbi, comunque, residuavano già in ordine alla ricettabilità di software e, soprattutto, “codici”, questi ultimi semplici sequenze alfanumeriche normalmente reperibili su pagine Web ed eventualmente “salvate” e distribuite su documenti di videoscrittura.
[8] In proposito, sia consentito citare D. Minotti, “Sistema informatico o telematico: casi e questioni di diritto penale”, in A. Sirotti Gaudenzi (a cura di), Trattato breve di Diritto della rete. Le regole di Internet, Rimini, Maggioli, 2001 (in pubblicazione luglio-agosto 2001).
[9] Per il trend depenalizzante dell’Unione Europea e per i nuovi orientamenti sull’uso personale (recte: privato) legati alla Direttiva 2001/29/CE, Ibidem.