Decreto Legislativo 15 novembre 2000, n. 373 - "Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato"
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2000)
Art. 1.
Definizioni
1. Ai
fini del presente decreto si intende per:
a) servizio protetto, un servizio ad accesso condizionato o un servizio di accesso
condizionato;
b) servizio ad accesso condizionato, uno dei seguenti servizi se forniti a pagamento
e mediante un sistema di accesso condizionato:
1) trasmissioni televisive, cioè le trasmissioni via cavo o via radio
anche via satellite di programmi televisivi destinati al pubblico;
2) trasmissioni sonore, cioè le trasmissioni via cavo o via radio, anche
via satellite, di programmi sonori destinati al pubblico;
3) servizi della società dell'informazione, ovvero qualsiasi servizio
fornito a distanza per via elettronica ed a richiesta individuale di un destinatario
di servizi;
c) servizio di accesso condizionato, il servizio di fornitura di un accesso
condizionato ai servizi di cui alla lettera b);
d) accesso condizionato, ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso
in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed
individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio;
e) dispositivo per l'accesso condizionato, apparecchiatura o programma per elaboratori
elettronici concepiti o adattati al fine di consentire l'accesso in forma intelligibile
ad un servizio protetto;
f) servizio connesso, l'installazione, la manutenzione o la sostituzione di
dispositivi di accesso condizionato, nonché la prestazione di servizi
di comunicazione commerciale relativi a detti dispositivi o a servizi protetti;
g) dispositivo illecito, apparecchiatura o programma per elaboratori elettronici
concepiti o adattati al fine di rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto
in forma intelligibile senza l'autorizzazione del fornitore del servizio.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo stabilisce le misure atte a contrastare le attività di cui all'articolo 4 con riferimento ai dispositivi illeciti.
Art. 3.
Mercato interno
1. Sono consentite la fornitura di servizi protetti o di servizi connessi aventi origine in un altro Stato membro, nonché la libera circolazione dei dispositivi per l'accesso condizionato, fermo restando il disposto del comma 2 dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1999, n. 78.
Art. 4.
Attività illecite
1. Sono
vietate le seguenti attività:
a) la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio
ovvero il possesso a fini commerciali di dispositivi di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera g);
b) l'installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali di
dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);
c) la diffusione con ogni mezzo di comunicazioni commerciali per promuovere
la distribuzione e l'uso di dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
g).
Art. 5.
Sorveglianza e controllo
1. Il personale del Ministero delle comunicazioni ed i competenti organi di polizia provvedono alla sorveglianza ed al controllo sul rispetto delle disposizioni del presente decreto.
2. I
controlli possono essere svolti:
a) mediante prelievo di apparecchiature presso i costruttori, gli importatori,
i grossisti, i distributori, i noleggiatori, i dettaglianti, nonché presso
gli installatori ed i manutentori;
b) mediante ispezioni presso i fornitori di servizi di accesso condizionato.
3. Gli organi di cui al comma 1 possono disporre verifiche tecniche da eseguirsi presso i laboratori dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione del Ministero delle comunicazioni.
4. I risultati dei controlli e delle verifiche tecniche sono comunicati ai soggetti interessati entro il termine di novanta giorni dal prelievo del dispositivo per l'accesso condizionato.
5. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti al pagamento delle spese connesse all'esecuzione delle prove qualora sia stato accertato il mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto. Qualora, al termine del procedimento, non siano rilevate irregolarità, i dispositivi sono restituiti ai medesimi soggetti entro lo stesso termine di cui al comma 4.
Art. 6.
S a n z i o n i
1. Chiunque pone in essere una delle attività illecite di cui all'articolo 4 è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni oltre al pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila per ciascun dispositivo illecito. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di lire duecento milioni.
2. Gli organi di cui all'articolo 5, comma 1, procedono al sequestro cautelare dei dispositivi illeciti.
3. I dispositivi oggetto di sequestro cautelare di cui al comma 2 sono confiscati a seguito dell'accertamento definitivo della loro illiceità.
Art. 7.
Modifica del decreto legislativo n. 191 del 1999
1. Nel comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, le parole: "I fornitori di servizi ad accesso condizionato" sono sostituite dalle seguenti: "I fornitori di servizi di accesso condizionato".