Tribunale di Roma, VII Sezione Penale, in composizione monocratica,
Ordinanza 3 ottobre 2000

ORDINANZA
( allegato al verbale d'udienza del 3.10.2000 ) (proc.69297/1997 rgnr)

Il Tribunale Ordinario di Roma ( VII° Sezione Penale, Giudice: dott. Valerio SAVIO ),

rilevato come si proceda a seguito di citazione diretta , per decreto emesso dal P.M. in data 25.1.1999, e notificato in data 15.6.2000; e come si ponga , e sia stata posta in altro giudizio da ord. Tribunale Ordinario Roma IV Sez. 18.9.2000, la questione se un decreto, emesso e depositato in vigenza dell' abrogato art. 555 c.p.p. e contenente tra l'altro l'avviso relativo alla possibilità dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato nei soli 15 giorni dalla sua notificazione , sia da considerarsi nullo per il vigente art. 552 2° comma c.p.p. , perché perfezionatosi solo con la sua notificazione avvenuta nella vigenza della norma di cui all'attuale art. 552 lett. f) c.p.p. , e perché non contenente l'avviso ivi ora prescritto a pena di nullità relativo alla possibilità per l'imputato , in caso di citazione diretta, di chiedere il rito abbreviato sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento;

osserva:
La legge non dispone che per l'avvenire, e non ha effetto retroattivo. Nell'assenza di specifiche disposizioni transitorie, a tale principio generale dell'ordinamento non si sottrae evidentemente la norma di cui all'art. 552 1° c. lett. f-2° comma c.p.p., in vigore dal 2.1.2000 unitamente alla l. 479/1999, norma quindi certamente applicabile ai soli decreti di citazione diretta a giudizio emessi a partire da tale data.
Pregiudiziale logicamente a quella che occupa è quindi la questione relativa al momento in cui il decreto di citazione a giudizio può ritenersi emesso, momento solo in riferimento al quale potrà correttamente compiersi l'indagine circa la legge applicabile all'atto in ordine ai suoi requisiti di validità.
Al riguardo, ed in estrema sintesi, se già in generale sul piano fenomenologico quella della formazione di un atto è fase separata e diversa da quella della sua comunicazione a terzi, sul piano dell'analisi normativa è dato di rilevare: 1) come il c.p.p. distingua e disciplini sempre separatamente la sequenza della formazione del decreto di citazione a giudizio - fattispecie processuale a formazione progressiva, v. gli art. 160 disp.att. c.p.p., 550 1°c.-415 bis-375 3° c. , 552 1° c. c.p.p.; v. gli abrogati artt. 554-555 c.p.p. - e la sequenza relativa alla sua notificazione ( v. l'attuale 552 3° c. c.p.p., il vecchio 555 3° c. c.p.p. ; v. 157 e ss cpp) ; 2) come nella normativa sulle notificazioni sempre si dia per presupposto l'essersi l'atto da notificare già compiutamente perfezionato ; 3) come, per altro verso, i vizi delle notificazioni abbiano nel sistema una loro autonomia , e mai ridondino , non per nulla , in vizi dell'atto (rilevazione, quest'ultima, incompatibile con una notificazione concepita come fase terminale della fattispecie di formazione dell'atto).
Ne segue, che il decreto di citazione a giudizio completo dei dati di cui all'art. 552 cpp, o dei dati di cui all'abrogato 555 cpp, sottoscritto dal pm, depositato in segreteria e/o avente data certificata dall'assistente giudiziario, è atto pienamente perfezionatosi, e quindi emesso. Ne segue , che se tale fattispecie di formazione si è conclusa dopo il 2.1.2000, è ad essa applicabile l'attuale art. 552 cpp. Se si è conclusa in data anteriore al 2.1.2000, i requisiti di validità del decreto vanno riferiti all'abrogato art. 555 c.p.p.
Nel caso in esame, il decreto di citazione a giudizio è stato emesso il 25.1.1999 e notificato in data 15.6.2000. Per ciò solo , in riferimento ad esso non può rilevarsi la nullità di cui al 2° comma dell'art. 552 cpp in relazione al 1° comma lett. f) stesso articolo, relativa alla mancanza o all'insufficienza dell'avviso "che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato può chiedere il rito abbreviato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado". Il decreto appare quindi valido, perché emesso secondo il modello legale vigente al momento della sua formazione, di cui all'abrogato art. 555 cpp.
La circostanza - del tutto ordinaria , e quindi colpevolmente ignorata dal legislatore - per cui il decreto è stato notificato a grande distanza di tempo dalla sua formazione , dopo il 2.1.2000, in vigenza di un nuovo sistema processuale per quanto concerne il rito abbreviato ed i relativi "avvisi"all'imputato, pone un problema certo reale, se visto dal punto di vista dell'imputato.
E' infatti innegabile - come ha sostenuto la sopra citata ordinanza 18.9.2000 - che l'avviso contenuto nel decreto in esame circa la possibilità di chiedere il rito abbreviato nei 15 giorni dalla notificazione del decreto , avviso a suo tempo ritualmente inserito dal PM, sia divenuto per jus superveniens oggettivamente "insufficiente" e "fuorviante", potendo l'imputato essere indotto a ritenere che il rito abbreviato sia consentito richiederlo solo nei 15 giorni dalla notifica e non anche sino all'apertura del dibattimento di primo grado. E ciò proprio ora, che il rito abbreviato è divenuto il diritto potestativo dell'imputato alla riduzione della pena per un terzo.
Inapplicabile per le ragioni viste l'art. 552 cpp e la nullità ivi prevista, si pone allora la questione se tale disposizione - o se si preferisce l'art. 44 l. 479/1999 che ha introdotto l'intero Libro VIII del cpp ( relativo al rito dinanzi al Tribunale monocratico ) -- sia costituzionalmente illegittima , per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. , nella parte in cui non prevede che, ove la notificazione del decreto di citazione emesso prima del 2.1.2000 avvenga dopo tale data , il PM sia tenuto ad integrare il decreto con gli avvisi di cui all'attuale lett. f) dell'art. 552 cpp , o comunque sia tenuto a notificare all'imputato un atto contenente tali avvisi, correttivi di quelli di cui all'abrogato 555 lett. e) cpp: in tal modo ledendo il diritto di Difesa, e creando una irragionevole disparità di trattamento tra imputati .
Ad avviso del giudicante, tenuto conto del complessivo contenuto necessario del decreto di citazione, la questione è manifestamente infondata.
La sentenza CORTE COSTITUZIONALE 11.12.1995 n. 497 , dopo aver sottolineato il rilievo sistematico della "nuova" duplice funzione del decreto di citazione a giudizio (volto appunto a convocare l'imputato in giudizio , ma contestualmente a sollecitarlo ad avvalersi dei riti alternativi), come è noto dichiarò costituzionalmente illegittimo l'art. 555 1° comma lett. e) cpp, nella parte in cui non sanzionava con la nullità la "mancanza" o l'"insufficienza" dell'avviso circa la possibilità di richiedere abbreviato e "patteggiamento".
La ragione posta allora dalla Consulta a base di tale decisione appare risolutiva dell'attuale questione. La Corte ritenne di escludere che la garanzia della difesa tecnica, sancita alla lettera f) dell'art. 555 cpp, fosse "previsione di per sé sufficiente a scongiurare l'evenienza che, in mancanza di una tempestiva conoscenza circa la possibilità dei riti alternativi, l'imputato si venisse a trovare decaduto dalla facoltà di richiedere quantomeno il rito abbreviato": e ciò, potendo ben accadere che , nell'ambito dei 45 giorni indicati dall'art. 555 u.c. quale intervallo minimo temporale prima della celebrazione del giudizio, l'imputato prendesse contatto con il suo difensore oltre il 15° giorno dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, tempestivamente per l'esercizio dei suoi diritti di difesa , ma irrimediabilmente tardi ai fini del rito abbreviato.
Appare in tutta evidenza come diversa sia la situazione creata dal combinato disposto degli attuali artt. 556 2° c.-555 2°-552 lett. e) cpp. Il rito abbreviato, se manca l'udienza preliminare, può essere ora richiesto sino all'apertura del dibattimento di primo grado, il decreto di citazione a giudizio, ora come in vigenza dell'abrogato art. 555, contiene a pena di nullità l'avviso circa la possibilità di nominare difensore di fiducia e l'indicazione di un difensore d'ufficio per chi ne è sprovvisto: pur di fronte all'incompleto avviso di cui si discute, e alla mancata integrazione di tale avviso, non prevista dalla legge, l'imputato che non abbia comunque chiesto il rito abbreviato nei 15 giorni dalla notifica, e che non scelga di disinteressarsi del giudizio (e con esso certo anche dei riti alternativi), è posto comunque dal decreto, tramite la garanzia della difesa tecnica e la rituale e tempestiva citazione a giudizio, in contatto con il rito abbreviato e con il giudice che ancora può disporlo.

p. q. m.

rigetta l'eccezione.

ROMA, 3.10.2000 IL GIUDICE
(dott. Valerio SAVIO )

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