Tribunale di Chiavari
Sentenza 25 giugno 1998 (*)

TRIBUNALE DI CHIAVARI
Sent. 25.6.1998, n. 86 (dep. 3.7.1998)
Pres. Maglione - Est. Picasso - P.M. De Matteis (concl. conf.) - Imp. X

Reati contro l'amministrazione della giustizia - Falsa testimonianza - Casi di non punibilità - Incapacità della persona a testimoniare nella causa civile - Conseguenze in sede penale - Causa di non punibilità - Sussistenza.

La condizione del soggetto incapace a testimoniare in sede civile ex art. 246 c.p.c., in quanto portatore di un potenziale interesse nella causa e che, pur tuttavia, sia stato assunto come testimone, integra, ai sensi dell'art. 384 comma 2 c.p., una situazione di non punibilità in relazione al contestato reato di falsa testimonianza di cui all'art. 372 c.p. (fattispecie in tema di testimonianza in sede civile circa la dinamica di un incidente stradale resa da persona coinvolta nel sinistro quale trasportata di uno dei conducenti i veicoli). (C.p., artt. 372, 384; C.p.c., art. 246).

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito di decreto che disponeva il giudizio, X veniva chiamata a rispondere del reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) nel contesto di un giudizio civile concernente causa di risarcimento danni, conseguiti a scontro tra autoveicoli occorso in Rapallo il 15/2/1989.
Il processo che aveva avuto interruzione per astensione della categoria professionale degli avvocati dall'udienza, e rinvio a nuovo ruolo a dibattimento istruttorio pressoché concluso, a seguito di sopravvenuta mancanza di giudice componente il Collegio per impedimento, veniva ripreso all'odierno dibattimento, a cui mancava la partecipazione della prevenuta, rimasta contumace.
Le parti si riportavano alle proprie richieste a verbale 8/1/98 di dibattimento pregresso già celebrato, anche per tutta la documentazione prodotta; e venivano, su accordo delle parti, acquisiti i verbali di udienza citati 8/1/98. Si procedeva all'esame del teste comparso G. F. il quale confermava il fatto che, nel mentre la Golf dell'A. A. si apprestava a superare l'incrocio, le piombava contro l'auto A112, gravata dallo stop non rispettato.
Dalle risultanze dei verbali di udienza citata 8/1/98 e dal contenuto della acquisita sentenza pretorile 13/2/96 n. 27/96, che, passata in giudicato, ebbe a definire la causa civile, e pronunciare giudizio di colpevolezza nei confronti della conducente dell'auto A112 e pronuncia di condanna a carico della proprietà e suo Ente assicuratore e garante, in favore della proprietaria dell'auto Golf investita, all'incrocio sulla strada preferita, dall'auto A112, uscita dallo stop, può desumersi in modo inequivoco la condizione personale del soggetto attivo della odierna imputazione di falsa testimonianza, assunta, in detta veste, nel ridetto processo civile.
L'accusa mossa alla X si fonda, in contrasto all'assetto di modalità di svolgimento del fatto fornito dagli altri testi, nell'avere lei sola sostenuto che la conducente dell'auto A112, al cui fianco essa si trovava a bordo, si era fermata, aveva controllato la strada e quindi, si vedeva raggiungere ed urtare dalla Golf sopraggiunta ad elevata velocità, per sua impressione soggettiva.
Già il giudizio del Pretore, nella suddetta sentenza, aveva motivato forti sospetti di inattendibilità, posto che la X aveva un interesse in causa, avendo riportato danni a seguito dell'incidente stradale in oggetto (la A112 aveva capottato ed era stata urtata alla fiancata).
Nell'attuale formulazione dell'esimente di non punibilità, prevista dall'art. 384 c.p, si legge scritto che nel caso contemplato dall'art. 372 c.p., la punibilità è esclusa da chi per legge non avrebbe dovuto essere assunto come testimonio.
Indubbiamente nel giudizio civile in cui la X aveva assunto la veste di teste si discuteva della responsabilità della proprietaria dell'autoveicolo dalla cui circolazione si assumeva derivato l'evento dannoso dalla altra parte, verso cui invece dalla X vi era un interesse potenziale contrario essendo stata chiamata a deporre su circostanze relative e connesse al fatto d'investimento da lei subito e per il quale aveva subito danni, dalla parte avversa rappresentata dall'auto Golf. La situazione di fatto verificatasi evidenzia quindi che quanto dichiarato dalla X nel processo civile si fondava sulla inesigibilità di un comportamento diverso e quindi portava ad escludere la colpevolezza della suddetta, attesa l'impossibilità di pretendere da quest'ultima, nella formazione del convincimento giudiziale, un contegno testimoniale contrario da quello effettivamente tenuto e conforme ai dati di interpretazione da lei forniti.
Vi sono pertanto le condizioni in fatto e normative per la operatività dell'art. 384 c.p., in favore della imputata X.

[torna alla primapagina]


(*) Nella pagina dei commenti, una nota dell'avv. Andrea Guido, Genova.