Tribunale
di Chiavari
Sentenza 25 giugno 1998 (*)
TRIBUNALE
DI CHIAVARI
Sent. 25.6.1998, n. 86 (dep. 3.7.1998)
Pres. Maglione - Est. Picasso - P.M. De Matteis (concl. conf.) - Imp. X
Reati contro l'amministrazione della giustizia - Falsa testimonianza - Casi di non punibilità - Incapacità della persona a testimoniare nella causa civile - Conseguenze in sede penale - Causa di non punibilità - Sussistenza.
La condizione del soggetto incapace a testimoniare in sede civile ex art. 246 c.p.c., in quanto portatore di un potenziale interesse nella causa e che, pur tuttavia, sia stato assunto come testimone, integra, ai sensi dell'art. 384 comma 2 c.p., una situazione di non punibilità in relazione al contestato reato di falsa testimonianza di cui all'art. 372 c.p. (fattispecie in tema di testimonianza in sede civile circa la dinamica di un incidente stradale resa da persona coinvolta nel sinistro quale trasportata di uno dei conducenti i veicoli). (C.p., artt. 372, 384; C.p.c., art. 246).
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di decreto che disponeva
il giudizio, X veniva chiamata a rispondere del reato di falsa testimonianza
(art. 372 c.p.) nel contesto di un giudizio civile concernente causa di risarcimento
danni, conseguiti a scontro tra autoveicoli occorso in Rapallo il 15/2/1989.
Il processo che aveva avuto interruzione per astensione della categoria professionale
degli avvocati dall'udienza, e rinvio a nuovo ruolo a dibattimento istruttorio
pressoché concluso, a seguito di sopravvenuta mancanza di giudice componente
il Collegio per impedimento, veniva ripreso all'odierno dibattimento, a cui
mancava la partecipazione della prevenuta, rimasta contumace.
Le parti si riportavano alle proprie richieste a verbale 8/1/98 di dibattimento
pregresso già celebrato, anche per tutta la documentazione prodotta;
e venivano, su accordo delle parti, acquisiti i verbali di udienza citati 8/1/98.
Si procedeva all'esame del teste comparso G. F. il quale confermava il fatto
che, nel mentre la Golf dell'A. A. si apprestava a superare l'incrocio, le piombava
contro l'auto A112, gravata dallo stop non rispettato.
Dalle risultanze dei verbali di udienza citata 8/1/98 e dal contenuto della
acquisita sentenza pretorile 13/2/96 n. 27/96, che, passata in giudicato, ebbe
a definire la causa civile, e pronunciare giudizio di colpevolezza nei confronti
della conducente dell'auto A112 e pronuncia di condanna a carico della proprietà
e suo Ente assicuratore e garante, in favore della proprietaria dell'auto Golf
investita, all'incrocio sulla strada preferita, dall'auto A112, uscita dallo
stop, può desumersi in modo inequivoco la condizione personale del soggetto
attivo della odierna imputazione di falsa testimonianza, assunta, in detta veste,
nel ridetto processo civile.
L'accusa mossa alla X si fonda, in contrasto all'assetto di modalità
di svolgimento del fatto fornito dagli altri testi, nell'avere lei sola sostenuto
che la conducente dell'auto A112, al cui fianco essa si trovava a bordo, si
era fermata, aveva controllato la strada e quindi, si vedeva raggiungere ed
urtare dalla Golf sopraggiunta ad elevata velocità, per sua impressione
soggettiva.
Già il giudizio del Pretore, nella suddetta sentenza, aveva motivato
forti sospetti di inattendibilità, posto che la X aveva un interesse
in causa, avendo riportato danni a seguito dell'incidente stradale in oggetto
(la A112 aveva capottato ed era stata urtata alla fiancata).
Nell'attuale formulazione dell'esimente di non punibilità, prevista dall'art.
384 c.p, si legge scritto che nel caso contemplato dall'art. 372 c.p., la punibilità
è esclusa da chi per legge non avrebbe dovuto essere assunto come testimonio.
Indubbiamente nel giudizio civile in cui la X aveva assunto la veste di teste
si discuteva della responsabilità della proprietaria dell'autoveicolo
dalla cui circolazione si assumeva derivato l'evento dannoso dalla altra parte,
verso cui invece dalla X vi era un interesse potenziale contrario essendo stata
chiamata a deporre su circostanze relative e connesse al fatto d'investimento
da lei subito e per il quale aveva subito danni, dalla parte avversa rappresentata
dall'auto Golf. La situazione di fatto verificatasi evidenzia quindi che quanto
dichiarato dalla X nel processo civile si fondava sulla inesigibilità
di un comportamento diverso e quindi portava ad escludere la colpevolezza della
suddetta, attesa l'impossibilità di pretendere da quest'ultima, nella
formazione del convincimento giudiziale, un contegno testimoniale contrario
da quello effettivamente tenuto e conforme ai dati di interpretazione da lei
forniti.
Vi sono pertanto le condizioni in fatto e normative per la operatività
dell'art. 384 c.p., in favore della imputata X.
(*) Nella pagina dei commenti, una nota dell'avv. Andrea Guido, Genova.