Andrea Guido, Nota a Tribunale di Chiavari, 25 giugno 1998
Interessante
decisione di merito, che ha applicato l'esimente prevista dal secondo comma
dell'art. 384 c.p. in relazione ad una accusa di falsa testimonianza resa nel
corso di un giudizio civile da una persona che, trasportata nell'autovettura
che aveva dato causa ad un sinistro, aveva ottenuto il risarcimento dei danni
da parte della Compagnia assicuratrice del veicolo su cui essa si trovava e
- in epoca successiva - era stata chiamata a testimoniare in una controversia
intercorsa tra detta Compagnia e gli occupanti l'altra vettura coinvolta nell'incidente.
Il Tribunale ha ritenuto che l'esistenza di un interesse, seppure potenziale,
nella causa civile tra altre parti intercorrente fosse ragione sufficiente per
escludere la possibilità che la testimonianza fosse stata legittimamente
acquisita, con conseguente applicabilità della scriminante indicata.
La decisione, passata in cosa giudicata, risulta in sintonia con una recente
e curiosamente pressoché coeva decisione di legittimità che ha
sancito principi analoghi. Più in particolare, cfr. Cass. Pen., Sez.
VI, sentenza 9.4-17.7.1998, n. 8434, ric. Cirillo, in Guida al Diritto, 1998,
n. p. .34, p. 79, secondo cui "la condizione del soggetto incapace a testimoniare
in sede civile in base al disposto di cui all'art. 246 c.p.c. e che, pur tuttavia,
sia stato assunto come testimone, integra, ai sensi dell'art. 384 comma 2c.p.,
e indipendentemente da ogni questione circa la validità della deposizione
resa nel giudizio civile, una situazione di non punibilità in relazione
al contestato reato di falsa testimonianza di cui all'art. 372 c.p. (nella specie,
era stato imputato del reato di falsa testimonianza un soggetto che era stato
assunto come testimone nel processo civile nonostante avesse oggettivamente
un interesse che poteva legittimare la sua partecipazione al giudizio civile)".
Circa la nozione di incapacità a deporre codificata nell'art. 246 c.p.c.,
cfr., per utili riferimenti, una ormai risalente pronunzia, secondo cui "ai
fini della esclusione della punibilità ai sensi dell'ultimo comma dell'art.
384 c.p. della falsa testimonianza commessa nella causa civile, l'interesse
che rende una persona incapace a deporre si identifica, secondo il disposto
dell'art. 246 c.p.c., con l'interesse giuridico, personale, concreto ed attuale
a proporre una domanda o a contraddirvi, sia sotto l'aspetto di una legittimazione
primaria, sia sotto l'aspetto di una legittimazione secondaria, mediante intervento
adesivo dipendente. Non è rilevante, pertanto, ai fini sopra specificati,
un interesse di mero fatto, non sorretto da una posizione di diritto sostanziale
giuridicamente tutelabile. Il giudizio in ordine alla incapacità a testimoniare
comunque è incensurabile in sede di legittimità, in quanto giudizio
di merito" (così Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 23.11.1973-3.5.1974,
n. 3411, ric. Gallorini, in Mass. CED, riv. n. 126870).
avv. Andrea Guido - giugno 1999