Corte di Cassazione, Sez. IV Penale
Sentenza 8 aprile 1999, n. 1074 (dep. 19 giugno 1999) (*)

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. IV, 19 giugno 1999, n. 1074 (c.c. 8 aprile 1999)

Pres. Frangini - Est. Spagnuolo - P.M. Cedrangolo (concl. parz. diff.) - Ric. P.M. in proc. Ponce


Esecuzione in materia penale - Procedimento di esecuzione - Sospensione dell'esecuzione - Nuova formulazione dell'art. 656 c.p.p. - Disciplina - Ambito di applicazione - Ordini di carcerazione emessi prima dell'entrata in vigore della L. 165/1998 e non ancora eseguiti - Applicabilità (1).

In applicazione del principio "tempus regit actum" deve ritenersi operante la disciplina della sospensione dell'esecuzione prevista dal comma 5 del novellato art. 656 c.p.p. anche agli ordini di esecuzione emessi prima dell'entrata in vigore della legge 27.5.1998, n. 165 e non ancora eseguiti. Qualora il provvedimento restrittivo sia stato eseguito, compito del Giudice dell'esecuzione è quello di sospendere (e non di revocare) l'ordine di esecuzione (C.p.p., art. 656) (Massima redazionale) (1)

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte rileva
Ponce Hernandez Gladys proponeva incidente di esecuzione dinanzi al Tribunale di Genova chiedendo la sospensione dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale il 24 aprile 1998 ed eseguito il 3 luglio successivo. E con l'ordinanza impugnata il Tribunale ha revocato l'ordine di carcerazione in questione sul presupposto dell'applicabilità alla fattispecie dell'art. 656 co. 5 C.P.P., così come sostituito dall'art. 1 L. 27 maggio 1998, n. 165, entrata in vigore il 15 giugno dello stesso anno.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova denunciando erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, giacché il Tribunale avrebbe errato nell'attribuire natura di norma sostanziale alla nuova disposizione per farne discendere l'efficacia retroattiva ed avrebbe comunque disposto illegittimamente la revoca dell'ordine di carcerazione.
Osserva il collegio che la premessa, da cui muove il provvedimento impugnato, e cioè l'applicabilità al caso in esame della nuova normativa è corretta, anche se per diverse ed assorbenti ragioni rispetto a quelle indicate. Infatti al riguardo, ancor prima di esaminare il problema circa la natura sostanziale della nuova norma (che farebbe venire meno il divieto di retroattività di cui all'art. 2 c.p.), appare evidente che la questione debba essere risolta in base al principio "tempus regit actum". Ed invero in campo processuale il principio cardine, nell'ipotesi di successioni di leggi, è quello della immediata applicabilità della norma successiva, la quale peraltro non riguarda soltanto, com'è ovvio, gli atti che devono essere compiuti successivamente, ma anche quelli posti in essere in epoca anteriore, quando dagli stessi siano sorte situazioni processuali non esaurite al momento della entrata in vigore della modifica legislativa. Orbene nel procedimento di esecuzione l'ordine di carcerazione non rappresenta un momento del tutto avulso dalla sua esecuzione; con la conseguenza che, ove quest'ultima non si sia ancora realizzata, deve ritenersi che l'ordine di carcerazione stesso non abbia esaurito la sua funzione e rimanga pertanto esposto, per le ragioni indicate, agli effetti dei mutamenti normativi. E nel caso di specie l'ordine di carcerazione è stato sì emesso prima della entrata in vigore della nuova legge, ma la relativa esecuzione è avvenuta, come riferito il 3 luglio 1998, in vigenza cioè della nuova disciplina. Pertanto il p.m., non avendo l'ordine in parola esaurito ancora i suoi effetti a tale data avrebbe dovuto, ai sensi della nuova disposizione (avente efficacia operativa immediata), sospendere l'esecuzione con decreto contenente l'avviso al condannato della facoltà di presentare, nel termine previsto, istanza di ammissione ad una delle misure alternative alla detenzione.
Ciò premesso, è comunque fondata la censura del Procuratore ricorrente circa la disposta revoca. In effetti il Tribunale, dopo avere appunto accertato l'immediata operatività della norma, senza procedere alla revoca dell'anzidetto ordine (legittimamente emesso in vigenza della precedente disciplina) avrebbe dovuto disporne la sospensione ai sensi e per gli effetti del già citato art. 656 co. 5 c.p.p..-
Alla luce di quanto precede l'ordinanza impugnata va conseguentemente annullata limitatamente alla disposta revoca. Al riguardo il rinvio appare superfluo, potendo questa Corte, ai sensi dell'art. 623 lett. l), dare i provvedimenti necessari, disponendo che la declaratoria riguardante la revoca dell'ordine di carcerazione dei 24 aprile 1998 sia sostituita dalla statuizione " sospende l'esecutività dell'ordine di carcerazione

P. Q. M.

La Corte visti gli artt. 615 e 620 c.p.p. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla disposta revoca dell'ordine di carcerazione dei 24 aprile 1998 disponendo che la relativa declaratoria venga sostituita con la seguente diversa statuizione: "sospende l'esecutività dell'ordine di carcerazione".

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(*) Link alla nota dell'avv. Andrea Guido.