Paolo Ghiselli, La particolare tenuità del fatto nel reato di guida in stato di ebbrezza

Premessa - Una delle novità nel procedimento davanti al giudice di pace (D.Lgs. 274/2000) è rappresentata dall’adozione di un istituto che costituisce un’alternativa al modo ordinario di definizione del processo tramite giudizio dibattimentale.

Il D.Lgs. 274/2000 dopo aver escluso il ricorso ai riti previsti nel procedimento davanti al tribunale (giudizio abbreviato, applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) introduce un meccanismo finalizzato a definire il procedimento senza aprire il dibattimento: esclusione dalla procedibilità per particolare tenuità del fatto (art. 34) [1] .

In applicazione del comma 1, art. 34, il giudice deve chiudere il procedimento, sia prima che dopo l’esercizio dell’azione penale, “...quando, rispetto all’interesse tutelato, l’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonchè la sua occasionalità e il grado di colpevolezza...” non giustificano l’esercizio o la prosecuzione dell’azione penale, “...tenuto conto altresì del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato [2] ”.

Il fatto incriminato - Poco importa al legislatore che uno studente universitario, esca da casa per bere una pinta di birra in compagnia di altre persone. Se lui, contento di aver trascorso una piacevole serata, si è messo alla guida, e durante il tragitto è stato sottoposto ad accertamento etilometrico tramite apposita strumentazione, difficilmente potrà sottrarsi alla contestazione per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.d.s.).

Al legislatore non piace che qualcuno si metta alla guida dopo aver ingerito delle sostanze alcoliche. Ad esser sincero, l’idea che qualcuno possa liberamente guidare in stato di ebbrezza non piace neanche a chi scrive. Ma pare che al legislatore non piaccia neppure chi, come il nostro giovane amico, guida dopo aver bevuto una sola birra.

Con la legge 1 agosto 2002 n. 168 (di conversione del D.l. n. 121/2002) infatti, il tasso alcolemico consentito è stato ridotto da 0,8 a 0,5 g/l.

La decisione del legislatore di considerare in stato di ebbrezza alcolica un soggetto che superi la soglia di 0,5, anzichè 0,8 g/l, è molto discutibile sul piano medico-legale.

Il rischio che si assume l’attuale disciplina, è di considerare in stato di ebbrezza alcolica i soggetti che pur avendo superato il limite normativamente previsto, non sono sotto l’effettiva influenza dell’alcool.

Anche se l’amico di poco fa, ha valicato con la sua pinta di birra la soglia di 0,5 g/l, dubito fortemente che possa manifestare i sintomi dell’ebbrezza alcolica e che quindi possa considerarsi in stato di ebbrezza.

Vista l’attuale modifica normativa, pare che l’art. 186 c.d.s. si sia trasformato in una norma draconiana, l’etilometro sia diventato il peggior nemico.

Sembra infatti, che nulla possa impedire di sottrarsi dalla penale responsabilità per aver guidato dopo aver bevuto, anche se non si manifestano i sintomi dell’ebbrezza.

Sul punto però, si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1299/96 che lascia sperare il contrario: “...il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza o dell’ubriachezza (tra cui l’ammissione del conducente, l’alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l’eloquio sconnesso, l’alito vinoso e così via), così come può anche disattendere l’esito fornito dall’etilometro, ancorchè risultante da due determinazioni del tasso alcolemico concordanti ed effettuate ad intervallo di cinque minuti, sempre che del suo convincimento fornisca adeguata motivazione logica ed esauriente”.

Particolare tenuità - L’art.186 c.d.s., stabilito il limite oltre il quale un soggetto si considera sotto l’influenza di sostanze alcoliche, contiene una presunzione di ebbrietà, in concreto, difficilmente superarabile. Sul piano strettamente processuale, tale disposizione, ponendo in capo all’imputato l’onere di dimostrare di non essere in ebbrezza, contrasta decisamente con il principio in dubio pro reo.

 Non si ha qui la pretesa di provare, magari sarà in un’altra occasione, che chi ha superato lievemente il tasso alcolemico normativamente previsto, va mandato assolto perchè non si trova in stato di ebbrezza.

Tale dimostrazione esula dalla esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, la quale costituisce l’oggetto di questo breve scritto [3] . Resta comunque ferma per chi scrive, l’intenzione di provare che se il tasso alcolemico è lievemente superato, il pericolo o il danno (ammesso che possano realmente sussistere), all’interesse o al bene giuridico, protetto dalla norma incriminatrice, deve certamente considerarsi particolarmente tenue od esiguo.

Colui che guida il proprio veicolo in modo prudente, (andatura modesta, nessuna infrazione al c.d.s., nessun sinistro stradale), non crea un concreto ed effettivo pericolo o danno alla sicurezza della circolazione stradale, per il solo fatto di aver bevuto qualcosa di alcolico. Dal punto di vista sostanziale, non si vede come tale comportamento possa mettere in pericolo o ledere il bene protetto.

Un diverso ed ulteriore requisito richiesto dall’ art. 34 per considerare il fatto come tenue, è dato dalla occasionalità della condotta. Posto che la norma pretende “l’occasionalità”, la stessa pone uno sbarramento difficilmente superabile nei confronti dei recidivi.

Si deve inoltre, guardare al grado di colpevolezza dell’indagato od imputato per escludere la procedibilità nei suoi confronti. E’ indiscutibile che se il tasso alcolemico è superato in minima entità, l’elemento psicologico è quello della colpa lieve o lievissima. A titolo esemplificativo, si consideri una persona che ha bevuto due bicchieri di vino o poco più, questa non è in grado di conoscere con precisione il proprio tasso alcolemico, e di sapere se lo stesso supererà il limite consentito di 0,5 g/l.

Oltre ai suddetti presupposti va considerata inoltre, la particolare posizione della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato, sotto il profilo del possibile pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può arrecargli, con specifico riguardo alle sue esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute.

Esclusione della procedibilità - Il giudice ha dunque il potere-dovere di pronunciare sentenza di non doversi procedere quando ad un danno o pericolo esiguo rispetto all’interesse tutelato dalla norma, si aggiunge la colpa lieve per un tasso alcolemico di modesta entità, oltre alla possibilità che l’ulteriore corso del procedimento danneggi l’indagato o l’imputato. In questo senso si è espresso il Giudice di pace di Rimini (ud. 14/4/2003) [4] .

Se l’indagato o imputato non ha, concretamente, messo in pericolo o leso la sicurezza della circolazione stradale, non appare meritevole di una sanzione penale.

Condannarlo per il solo fatto di aver superato lievemente il tasso alcolemico consentito, significherebbe mettere a repentaglio i principi di un moderno diritto penale in vista di non precisati obiettivi di prevenzione generale [5] . Senza considerare infine, che la sua coscienza avvertirebbe la pena come ingiusta e ne rifiuterebbe l’applicazione.

- Paolo Ghiselli - paolo.ghiselli@tin.it - aprile 2003

(riproduzione riservata)


[1] Un altro meccanismo finalizzato a definire il procedimento senza pervenire alla decisione di merito è costituito dalla condotta riparatoria o risarcitoria del danno da parte dell’imputato (tale da consentire la estinzione del reato, art. 35 D. Lgs. 274/2000). Sul punto si veda GIUSEPPE AMATO, Il ravvedimento operoso estingue il reato, in Guida al Diritto, 21 ottobre 2000, pp.124 e ss.

[2] Un simile istituto è presente nel processo minorile (D.P.R. n. 448/1998) il cui testo è il seguente: “Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l’occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne (c. 1, art. 27) ”.

[3] Per una completa analisi sull’istituto della particolare tenuità del fatto: G. BAFFA, Breve analisi sull’istituto dell’esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto ex art. 34, D. Lgs. n. 274/2000, disponibile su www.penale.it

[4] Così anche il Giudice di pace di Udine, 21 ottobre 2002: “Se il tasso alcolico è superato in minima entità, la guida in stato di ebbrezza può essere considerata fatto di particolare tenuità, con conseguente proscioglimento dell’imputato”.

[5] Sui principi, FIANDACA MUSCO, Diritto penale pt. generale, 2001, pp. 28 e ss.

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