“L'inapplicabilità dell'articolo 57 del codice penale al direttore delle riviste on line discende sia dalla impossibilità di ricomprendere quest'ultima attività nel concetto di stampa periodica, sia per l'oggettiva impossibilità del direttore responsabile di rispettare il precetto normativo, il che comporterebbe la sua punizione a titolo di responsabilità oggettiva, dato che verrebbe meno non solo il necessario collegamento psichico tra la condotta del soggetto astrattamente punibile e l'evento verificatosi, ma lo stesso nesso causale”
SOMMARIO: 1) La responsabilità oggettiva in riferimento alla responsabilità da omesso controllo del direttore del periodico; 2) L’art. 57 c.p. - La responsabilità del direttore per omesso controllo ; 3) La Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione V n. 44126 del 28 ottobre 2011 - 29 novembre 2011; 4) Osservazioni conclusive.
“ (Omissis)l'inapplicabilità dell'articolo 57 del codice penale al direttore delle riviste on line discende sia dalla impossibilità di ricomprendere quest'ultima attività nel concetto di stampa periodica, sia per l'oggettiva impossibilità del direttore responsabile di rispettare il precetto normativo, il che comporterebbe la sua punizione a titolo di responsabilità oggettiva, dato che verrebbe meno non solo il necessario collegamento psichico tra la condotta del soggetto astrattamente punibile e l'evento verificatosi, ma lo stesso nesso causale”1.
Storicamente la responsabilità penale oggettiva ha trovato ampi margini d’applicazione nel nostro Paese fin oltre l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Del resto, il codice Rocco presenta numerose fattispecie di reato che prevedono la responsabilità oggettiva dell’agente. Tra queste, l’art. 57 c.p. prevedeva la responsabilità oggettiva del direttore del periodico per omesso controllo del contenuto delle pubblicazioni. Tale norma, a seguito della pronuncia costituzionale n.3/56, è stata riformulata nel 1958. Oggi, infatti, il testo della norma richiede, sotto il profilo soggettivo, la colpa del direttore. Con la sentenza della V Sezione della Corte di Cassazione del 29 novembre 2011 è stata esclusa la rilevanza penale, ai sensi dell’art. 57 c.p., dell’omesso controllo del direttore della testata on-line circa i commenti inseriti dai lettori, in riferimento sia al difetto del requisito della tipicità rispetto al testo della norma dell’art. 57 c.p., sia all’impossibilità da parte del direttore, di effettuare un controllo effettivo sull’inserimento di tali commenti, pena la riesumazione della responsabilità oggettiva di quest’ultimo.
1) La responsabilità oggettiva in riferimento alla responsabilità da omesso controllo del direttore del periodico
Con la Sent. n. 44126 del 28 ottobre 2011 (depositata il 29 novembre 2011), la V Sezione della Corte di Cassazione ha stabilito l’irrilevanza penale, in riferimento alla fattispecie delittuosa prevista dall’art. 57 c.p., dell’omesso controllo da parte del direttore di un periodico on-line volto a prevenire la commissione di reati mediante la pubblicazione.
Per comprendere le ragioni di tale pronuncia, è necessario ripercorrere brevemente l’iter giurisprudenziale e normativo che ha portato all’attuale formulazione dell’art. 57 c.p.. Con l’avvento della Costituzione repubblicana, e, in particolare, con l’introduzione del principio fondamentale della personalità della responsabilità penale ad opera dell’art. 27, comma 1, Cost., oltre che del principio rieducativo della pena ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, si venne a creare un problema di coordinamento con diverse norme penali incriminatrici che delineavano fattispecie nelle quali si prevedeva una responsabilità oggettiva a carico del soggetto agente. In sostanza, dunque, sulla base di tali fattispecie, la responsabilità del reo veniva riconosciuta in presenza del mero riscontro del nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, indipendentemente dall’accertamento dell’elemento psicologico del reato. L’art. 57 c.p. disciplinava, appunto, una fattispecie in cui la responsabilità del direttore del giornale veniva attribuita sulla base solamente del criterio oggettivo del riscontro del nesso di causalità tra la condotta omissiva di quest’ultimo (ovvero l’omesso controllo sul contenuto penalmente rilevante degli articoli che venivano pubblicati sul giornale da questi diretto) e l’evento (ovvero la commissione di un reato mediante la pubblicazione) e ciò “(omissis) a prescindere dalla prova del carattere colposo del comportamento omissivo medesimo (omissis)2. In tale contesto, la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sul punto, nel 1956, con la Sent. n. 3/56 3, pur non dichiarando l’incostituzionalità dell’art. 57 c.p., auspicò un intervento legislativo per porre rimedio a tale situazione di empasse. A due anni di distanza, il legislatore, con la legge n. 127/58, ha dato seguito alle ‘richieste’ della Corte Costituzionale riformulando l’art. 57 c.p. con l’introduzione del testo attuale, che prevede la colpa come elemento psicologico essenziale ad integrare la fattispecie di omesso controllo del direttore del giornale.
2) L’art. 57 c.p. - La responsabilità del direttore per omesso controllo
La norma dell’art. 57 c.p., nella sua attuale formulazione, punisce il direttore o il vice direttore responsabile di un periodico il quale abbia omesso di controllare, in virtù del proprio ruolo di supremazia all’interno della redazione, che il contenuto di un contributo pubblicato sulla testata da lui diretta fosse tale da configurare un’ipotesi di reato e, sempre che, sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato, il fatto possa essere addebitato a titolo di colpa. Si tratta di un reato colposo, c.d. omissivo improprio (o commissivo mediante omissione), in quanto l’evento del reato (cioè la commissione di un reato mediante la pubblicazione di un testo diffamatorio) è eziologicamente connesso alla condotta omissiva di un soggetto che aveva l’obbligo giuridico di impedire la realizzazione dell’evento stesso. Si parla, in tal senso, di ‘posizione di garanzia’ per descrivere l’obbligo giuridico in capo a un determinato soggetto, di impedire la realizzazione dell’evento scongiurato. A tale proposito, l’art. 40, comma 2 c.p., prevede, infatti, che “Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”, secondo il principio dell’equivalenza tra condotta attiva e condotta omissiva impropria. Ebbene, in ipotesi consimili, il giudice, nell’accertare il nesso causale, dovrà procedere ad una doppia valutazione: la prima, volta a verificare che, ove l’agente avesse tenuto la condotta giuridicamente imposta, l’evento dannoso o pericoloso non si sarebbe realizzato; la seconda, intesa a stabilire se, effettivamente, l’evento sia dipeso dalla condotta omissiva dell’agente e non da altra causa sopravvenuta, secondo i criteri indicati dagli artt. 40, comma 1 c.p. e 41 c.p.. Si tratta di un reato proprio in quanto soggetto attivo può essere solo il direttore o il vicedirettore responsabile di un periodico. Si osserva, altresì, che il delitto di omesso controllo si configura quale autonoma figura di reato rispetto al reato che viene commesso col mezzo della pubblicazione che, peraltro, è previsto come evento del fatto tipico descritto dalla norma dell’art. 57 c.p.. Qualora, invece, il direttore della testata giornalistica (o il vice) agisca dolosamente in concorso di reato, la stessa norma dell’art. 57 c.p. esclude espressamente l’applicabilità della relativa fattispecie. Il direttore, infatti, risponderà comunque della propria condotta ma ai sensi dell’art. 110 c.p. in combinato disposto con la norma incriminatrice (ovvero l’art. 595 c.p.) applicabile al caso di specie.
3) La Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione V n. 44126 del 28 ottobre 2011 - 29 novembre 2011
Con la sentenza n. 44126 dello scorso 28 ottobre 2011, la Corte di Cassazione, Sezione V, ha stabilito che al direttore di un periodico on-line non si può ascrivere il delitto di omesso controllo ex art. 57 c.p., per non aver rimosso dal sito della testata on-line un’osservazione dal contenuto diffamatorio inviata da un lettore. Sennonché, preliminarmente, la Corte ha evidenziato come nel caso di specie difetti a priori il requisito della tipicità rispetto al fatto previsto dall’art. 57 c.p., dato che tale norma reprime l’omesso controllo del contenuto della pubblicazione ex ante e non l’omessa rimozione ex post di un commento autonomamente inserito on-line. A maggior ragione- osserva la Corte- ciò vale se si considera che un’interpretazione analogica (e non meramente estensiva) di una norma incriminatrice (quale è quella dell’art. 57 c.p.), è inibita dal divieto posto dall’art. 14 delle preleggi. La V Sezione della Corte di Cassazione, inoltre, nella parte motiva della sentenza n. 44126/11, ha approfondito la questione, tracciando un’analisi precisa dell’alveo applicativo della fattispecie disciplinata dall’art. 57 c.p., con particolare riferimento all’applicabilità della norma alle ipotesi in cui il reato che è evento del delitto di omesso controllo da parte del direttore della testata, avvenga mediante pubblicazione su un periodico on-line. Sotto il profilo della tipicità, a detta della Suprema Corte- emergerebbe una profonda differenza strutturale tra la testata on-line e quella cartacea. E, infatti, sulla scorta della norma prevista dall’articolo 1 della legge n. 37 dell’8 febbraio 1948, recante “Disposizioni sulla stampa”, la V Sezione della Suprema Corte rinviene l’impossibilità di un’assimilazione della stampa on-line alla definizione di stampa in senso giuridico per il difetto, nella prima, dei requisiti della riproduzione tipografica nonchè della pubblicazione mediante un’effettiva distribuzione del prodotto tipografico tra il pubblico. La Corte di Cassazione, ha, perciò, precisato che “le pubblicazioni rese note mediante la rete informatica difettano di entrambi i requisiti, in quanto non consistono in molteplici riproduzioni su più supporti fisici di uno stesso testo redatto in originale, al fine della distribuzione presso il pubblico; il testo pubblicato su Internet esiste - quale luogo di divulgazione della notizia - solamente nella pagina di pubblicazione, anche se può essere visualizzato sugli schermi di un numero indefinito di dispositivi hardware”. Dunque, con riferimento alla stampa on-line (e, in particolare, alle ipotesi in cui venga inserito un commento on-line da parte di un lettore), data la richiamata diversità strutturale con la stampa in senso giuridico, nonchè la stretta somiglianza, riferita alle modalità di comunicazione, con le testate radiotelevisive, secondo la Suprema Corte, va esclusa la possibilità di un’applicazione dell’art. 57 c.p. anche a tali ipotesi in virtù dell’espresso divieto previsto dall’art. 14 delle preleggi.
Ove tutto ciò non fosse sufficiente a escludere la rilevanza penale, ai sensi dell’art. 57 c.p., dell’omesso controllo da parte del direttore della testata on-line, la V Sezione della Corte di Cassazione ha ravvisato anche un altro profilo ostativo, consistente nella prospettata responsabilità oggettiva che verrebbe ascritta al direttore solo per il fatto di essere al vertice della redazione. Infatti - come ha chiarito la Suprema Corte - costui si troverebbe nella “ impossibilità (omissis) di impedire la pubblicazione di commenti diffamatori, il che rende evidente che la norma contenuta nell'articolo 57 del codice penale non è stata pensata per queste situazioni, perché costringerebbe il direttore ad una attività impossibile, ovvero lo punirebbe automaticamente ed oggettivamente, senza dargli la possibilità di tenere una condotta lecita”. Ebbene, è evidente che né la richiesta di un’attività umanamente impossibile né tantomeno una responsabilità a titolo oggettivo (che prescinda, nel caso specifico, sia dalla sussistenza del nesso psichico tra condotta ed evento sia dall’accertamento del nesso di causalità materiale) possono trovare spazio nell’Ordinamento repubblicano, così come è attualmente strutturato 4.
E’ sulla scorta di tali argomentazioni, dunque, che la V Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che“(Omissis) l'inapplicabilità dell'articolo 57 del codice penale al direttore delle riviste on-line discende sia dalla impossibilità di ricomprendere quest'ultima attività nel concetto di stampa periodica, sia per l'oggettiva impossibilità del direttore responsabile di rispettare il precetto normativo, il che comporterebbe la sua punizione a titolo dl responsabilità oggettiva, dato che verrebbe meno non solo il necessario collegamento psichico tra la condotta del soggetto astrattamente punibile e l'evento verificatosi, ma lo stesso nesso causale”.
4) Osservazioni conclusive
In conclusione, si osserva che tale secondo assunto della pronuncia in commento appare maggiormente condivisibile e assorbente rispetto al ragionamento concernente il requisito della tipicità. Se, infatti, esistono ampi margini interpretativi per sostenere l’applicabilità dell’art. 57 c.p. anche al periodico on-line, dato che la relativa norma utilizza il termine generico‘periodico’, come tale, idoneo a definire anche il periodico on-line, viceversa è innegabile che affermare la responsabilità del direttore della testata on-line, ai sensi dell’art. 57 c.p., nei termini sopra descritti, costituisca un’inaccettabile violazione del divieto posto dall’art. 27 Cost. e, perciò, un’anacronistica riesumazione della responsabilità penale oggettiva.
Stefano Longroscino - Avvocato - Cultore della materia di Diritto dell’informatica - dicembre 2011
(riproduzione riservata)
2 G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale – parte generale, Zanichelli, 2007, 634;
3 Sent. n. 3 del 1956, in Foro It., 1956, I, 1072;
4 Con riferimento al tema della responsabilità oggettiva, cfr. Corte di Cassazione, Sent. n. 1085/88, in Foro It., 1989, I, 1378.
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