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 Francesco Gatti, I Delitti contro l’Assistenza Familiare

Testo dell’intervento a margine del convegno “violenza vissuta e assistita: conflitti familiari, violenza domestica e stalking” Perugia, 13 maggio 2011

 I Delitti contro l’Assistenza Familiare

(testo dell’intervento a margine del convegno “Violenza vissuta e assistita: conflitti familiari, violenza domestica e stalking” Perugia, 13 maggio 2011)
 
Il capo IV del titolo XI del libro II del codice penale del 1930 svolge, ormai da oltre 80 anni, la funzione di strumento di tutela primario, in punto di sanzioni penali, dei diritti dei soggetti dell’ente collettivo “famiglia”.
In particolare, per quanto a noi interessa in questa sede, le norme di cui agli articoli 570, 571 e 572 c.p., attraverso gli anni e l’evoluzione delle opinioni sociali e giuridiche hanno saputo adeguarsi al modello costituzionale di famiglia, quale società naturale scolpita dal legislatore costituzionale (art. 29 Cost.): sono innegabili, a questo proposito, le trasformazioni sociali che in tanti lustri hanno segnato il modo di essere e di vivere delle famiglie in Italia.
La ferocia (quale frutto di odio, invidia, tradimento ed offesa) è l’aspetto complementare della tolleranza (a sua volta paradigma di amore, affetto, comprensione e dolcezza): la famiglia, quindi, è sì sempre stata momento di ristoro e dialogo, ma anche luogo -purtroppo- di prevaricazione e soprusi (basti pensare al celebre romanzo di Gavino Ledda, Padre padrone, messo in celluloide dai Fratelli Taviani nel 1977). Però, mentre fino a pochi anni fa la violenza domestica era considerata una questione meramente privata, con la conseguenza che molti atti rimanevano nascosti ed ignoti, la prospettiva, ora, specie grazie all’istituzione di organismi, pubblici e privati che hanno come scopo la tutela dei soggetti “deboli”, appare mutata: rimane in ogni caso il fatto che le violenze domestiche in senso stretto (il mio riferimento è più che altro all’abuso dei mezzi di correzione e disciplina e ai maltrattamenti in famiglia) rimangono condotte assai difficili da accertare e perseguire.
La presente analisi, quindi, senza alcuna pretesa di completezza o esaustività, o rigore scientifico, affronterà in primo luogo la c.d. “violenza economica” (art. 570 c.p.) per poi trattare in maniera più specifica le norme che descrivono e puniscono i delitti di abuso di mezzi correttivi e di maltrattamenti in famiglia.

 

Art. 570 c.p. Violazione degli obblighi di assistenza familiare
 
 
1. La norma dispone che “ (I) chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà[1], o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. (II) Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. (III) Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma. (IV) Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge[2].
Sebbene la norma inizi con “chiunque” è evidente che si tratta di un reato proprio, e cioè che può essere commesso solo dal coniuge, genitore, tutore, ascendente e discendente. Soggetto passivo ovviamente può esser il coniuge, il coniuge legalmente separato non per sua colpa, i figli anche naturali ed adottivi.
2. Secondo la più corretta (e più recente) ricostruzione gli elementi materiali della condotta tipica sono due; uno al primo comma (abbandono del domicilio domestico o condotta contraria all’ordine delle famiglie) ed uno al secondo (malversazione o dilapidazione dei beni o mancata prestazione dei mezzi di sussistenza). Sotto questo profilo è stato ritenuto, recentemente, che la fattispecie di abbandono del domicilio domestico e quella di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, previsti rispettivamente, nel primo e secondo comma dell’art. 570 c.p., non sono in rapporto di continenza o di progressione criminosa, ma hanno ad oggetto fatti del tutto eterogenei nella loro storicità[3].
Il reato ha natura permanente, e si protrae nel tempo fino a quando il reo pone fine alla situazione antigiuridica, sempre che gli obblighi siano adempiuti in modo non episodico[4]. Non superfluo è precisare che la permanenza cessa anche per sopravvenuta impossibilità della prestazione, per ragioni oggettive. La permanenza rimane fino alla sentenza di primo grado, senza che sia necessaria altra notitia criminis, e senza che il p.m. in dibattimento debba procedere ad altra contestazione, se nel capo di imputazione è indicata la data di accertamento, e non di cessazione del comportamento delittuoso[5].
La condotta di cui al primo comma è stata oggetto di diverse critiche[6] per la eccessiva evanescenza del precetto normativo, secondo alcuni in contrasto con i principi costituzionale di tassatività e determinatezza[7], sotto il profilo della locuzione “condotta contraria all’ordine delle famiglie”. In passato è stato ritenuto che possa integrare il reato de quo la condotta del coniuge che trascura sessualmente il partner[8] e la condotta del concubinaggio:[9] in ogni caso, si tratta di decisioni assai risalenti, ma che danno chiarezza di come si sia potuta dilatare l’applicazione della norma in esame. Più di recente è stato ritenuto correttamente che la violazione de qua sia integrata dalla condotta del genitore che, oltre all’allontanamento, abbia manifestato totale disinteresse e costante indifferenza verso i figli minori, in quanto in questo caso assume fondamentale importanza per la crescita dei medesimi il rapporto genitore-figlio[10].
Come è evidente, la disposizione di cui al primo comma contiene altresì la punizione del cosiddetto “abbandono del tetto coniugale”; la condotta in esame non integra automaticamente la fattispecie, ma è necessario che la stessa sia ingiustificata e che sia accompagnata dall’intenzione di non far ritorno a casa almeno per un periodo di tempo rilevante, nella misura in cui ciò concreti una violazione degli obblighi di assistenza familiare. Ovviamente non integra la disposizione in esame l’abbandono determinato dalla necessità di difendere la propria integrità personale, né la condotta determinata dal comportamento irrispettoso di un coniuge nei confronti dell’altro quando abbia il carattere della estemporaneità ed occasionalità, ove ciò sia espressione dello stato di tensione che può sempre verificarsi nella vita di coppia.
Le fattispecie di cui al secondo comma consistono, da un lato, nella malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore o del coniuge e, dall’altro, nella mancata prestazione dei mezzi di sussistenza.
La prima disposizione mira a garantire l’onesta amministrazione dei beni delle predette persone da parte del genitore o coniuge. Secondo l’opinione più comune[11] per malversazione si intende la cattiva gestione di colui che si appropria o distrae beni a proprio profitto, mentre per dilapidazione si intende la dissipazione, anche parziale seppur consiste del patrimonio.
L’elemento materiale della seconda disposizione consiste nel far mancare i “mezzi di sussistenza”. Pacificamente vengono ritenuti tali tutti gli elementi strettamente indispensabili alla vita, quali il vitto, l’abitazione, i canoni per la luce, acqua, gas, riscaldamento, medicinali, spese per l’istruzione dei figli, vestiario[12]. Per la configurazione del delitto in esame deve essere sempre presente il duplice requisito dello stato di bisogno dell’avente diritto e della capacità economica dell’agente di fornirgli i mezzi di sussistenza.
Quanto al primo, non è necessario che da esso derivi un danno[13]. Sotto questo profilo, poi, si è argutamente ritenuto che la sostituzione ad opera di altri costituisce proprio la prova della sussistenza dello stato di bisogno[14]. Si ritiene poi comunemente che la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza al figlio minore integri sempre la fattispecie in esame, in base alla presunzione che il medesimo sia incapace di produrre reddito proprio, vuoi perché studente, vuoi perché legalmente privo della capacità di agire.
Quanto alla seconda, si è ritenuto che debba essere effettuato un accertamento giudiziale di tale presupposto in maniera rigorosa atteso che solo la prova certa della presenza di tale capacità può giustificare l’affermazione di una sua responsabilità[15].
Ad esempio la mancata corresponsione delle somme dovute, conseguente ad una situazione di indigenza assoluta, non integra il reato, mentre è penalmente rilevante la condotta di colui che volontariamente, anche sotto il profilo del dolo eventuale, si sia posto nella situazione di non poter adempiere (dimettendosi dal posto di lavoro o non attivandosi realmente per trovare una occupazione).
E’ stato statuito che per escludere la responsabilità del soggetto obbligato non basta la mera allegazione di difficoltà economiche, ma occorre la dimostrazione, il cui onere compete all’interessato, che tali difficoltà si siano tradotte in uno stato di vera e propria indigenza[16], e che detta impossibilità debba essere assoluta e deve integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti[17].
3. Per quello che riguarda la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza da parte del coniuge separato fondamentale disposizione è l’art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (disposizioni in tema di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli) che dispone che “in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (che a sua volta dispone che “al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto…si applicano le pene previste dall’art. 570 del codice penale”)”.
A ben vedere, quindi, la norma in esame si sovrappone completamente alla disposizione codicistica, snaturandone caratteristiche secondo un metodo di alchimia legislativa quanto meno bizzarro. Balza agli occhi, infatti, che la disposizione contiene un doppio rinvio, prima -a sorpresa- alla norma introdotta dall’art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e poi, nuovamente, attraverso questa, all’art. 570 c.p.
Il testo originario della legge, approvato in commissione era, invero, del seguente tenore: “la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento dei figli per oltre tre mensilità è punibile ai sensi dell’art. 570 del codice penale[18].
La prima considerazione che ci sentiamo di fare è che anche questa norma, facendo mero riferimento alla violazione degli obblighi di natura economica, possa costituire una violazione del principio di determinatezza della fattispecie, imposto come è noto in materia penale.
Sotto il profilo dell’elemento  oggettivo, si rileva che il delitto è tipizzato quale reato formale e di mera condotta, a differenza della disposizione di cui all’art. 570 c.p. che presuppone la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza e la sussistenza dello stato di bisogno.
Un'altra questione che rimane aperta è quella della procedibilità del reato in esame, come aperta è tutt’ora la questione relativa alla procedibilità dell’art. 12-sexies legge n. 898/70[19]: ad avviso del sottoscritto, fermo restando che sarebbe opportuna una specificazione normativa, e con la certezza che le oscillazioni in tema di mancata corresponsione dell’assegno divorzile si verificheranno anche al momento dell’applicazione della norma in esame, è preferibile ritenere che il reato sia perseguibile a querela per evidenti ragioni di favor rei.
Nel silenzio della disposizione ma considerato l’ambito legislativo in cui è inserita, è preferibile ritenere che la norma intenda sanzionare soltanto la violazione degli obblighi di natura economica stabiliti, soltanto in sede di separazione, a favore dei figli, e non già la violazione degli obblighi di natura economica nei confronti del coniuge separato, e giammai la violazione degli obblighi nei confronti dell’ex coniuge divorziato[20].
4. L’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 570 c.p. consiste nella mera coscienza e volontà di sottrarsi agli obblighi di assistenza ed è dato dal dolo generico (come abbiamo visto prima anche dal dolo eventuale)[21].
5. La competenza del delitto è del Tribunale monocratico, a citazione diretta; non sono consentiti arresto e fermo; l’unica misura cautelare irrogabile è quella di cui all’art. 282-sexies c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare). La procedibilità è a querela di parte, salvo nei casi previsti dal numero 1 (malversazione o dilapidazione dei beni) e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma (mancata prestazione dei mezzi di sussistenza).

 

Art. 571 c.p. Abuso dei mezzi di correzione e disciplina
 
 
6. La norma dispone che “(I) chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è  punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. (II) Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni[22].
Sebbene la norma sia inserita nel capo IV del titolo XI del libro II del codice penale (cosa che ha indotto la dottrina più risalente a condividere l’assunto per cui la disposizioni miri a salvaguardare la famiglia quale nucleo elementare della società e dello Stato e quale istituto di diritto pubblico, nell’alveo della concezione della famiglia nel 1930), è più corretto ritenere che oggetto giuridico tutelato in via primaria siano la vita, la salute e la libertà personale dei familiari o di coloro che hanno dei rapporti comunque rilevanti anche in ambito extra familiare[23].
Nonostante anche questa disposizione contenga all’esordio la parola “chiunque”, il delitto in esame è un reato proprio e può essere commesso solo da quelle persone che siano in possesso di un potere disciplinare derivante dalle funzioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o conseguenti all’affidamento per l’esercizio di una professione o di un’arte. Soggetto passivo, corrispondentemente, possono essere solo i figli, se minori[24], le persone sottoposte alla tutela ed i minori di età affidati per ragioni di educazione istruzione, vigilanza, le persone ricoverate per cura o custodia in ospedale ed ospedale psichiatrico, apprendisti e garzoni affidati ad artigiani o imprese. Non è ovviamente soggetto passivo del delitto in esame la moglie.
7. L’elemento materiale della condotta si sostanzia nell’eccesso del mezzo correttivo, che quindi presuppone la legittimità dell’uso in virtù della sussistenza di un rapporto di diritto provato (filiazione ad esempio), o di diritto pubblico (tra superiore ed inferiore gerarchico) che ne consenta, appunto, l’esercizio[25]. Ove gli atti illeciti, e violenti, vengano realizzati fuori dall’alveo di rapporti giuridici “titolati”, il fatto seppur commesso con (insussistenti) fini “educativi” potrà configurare altri reati (percosse, ingiurie, lesioni, violenza privata, sequestro di persona etc…). Sotto questo profilo, gli atti di violenza posti in essere dall’insegnante sull’alunno integrano, a seconda della fattispecie, percosse o lesioni, atteso che gli ordinamenti scolastici escludono in maniera assoluta qualsiasi forma di punizione diversa dall’ammonizione, censura, sospensione ed espulsione.
8. Vista la chiara struttura della norma, l’abuso dei mezzi di correzione o disciplina è configurabile come reato di pericolo nella sua forma primaria, mentre nelle ipotesi di cui al secondo comma, come un reato aggravato dall’evento. Per la consumazione dell’ipotesi di cui al primo comma, quindi, basta che si sia verificato “il pericolo di malattia nel corpo e nella mente”.
Il reato, in altre parole, non è necessariamente abituale, sicché ben può ritenersi integrato sia da un unico atto espressivo dell’abuso[26], sia da una serie di comportamenti lesivi dell’incolumità fisica e della serenità psichica del soggetto passivo[27].
9. Abbastanza incerta, invece, è la struttura della colpevolezza: gran parte della dottrina[28] ritiene che il reato sia a dolo generico, atteso che la finalità correttiva inerisce al fatto stesso dell’abuso, e non a qualificare l’elemento soggettivo; la giurisprudenza prevalente, all’opposto, richiede la sussistenza del dolo specifico, in quanto la volontà cosciente di commettere l’abuso abbisogna del fine esclusivo di esercitare la potestà correttiva o disciplinare spettante all’agente. Secondo questa ricostruzione, sarebbe proprio l’elemento soggettivo a distinguere il reato in esame da quello di maltrattamenti in famiglia[29]. Ad avviso del sottoscritto, preferibile è la prima ricostruzione, atteso che l’uso del mezzo di correzione è parte della struttura oggettiva della fattispecie; nel caso opposto l’applicazione della norma sarebbe alquanto ridotta, con conseguenze deteriori sotto il profilo sanzionatorio.
10. La punibilità della condotta criminosa è subordinata alla condizione obiettiva che dalla medesima derivi il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente; secondo i criteri di cui all’art. 44 c.p., la condizione non deve essere voluta dal soggetto agente. Il pericolo, poi, non deve essere necessariamente accertato mediante una perizia, ma può essere desunto dalla natura stessa dell’abuso secondo le comuni regole dell’esperienza[30].
Costituisce “malattia nel corpo” qualsiasi contusione o alterazione dell’integrità fisica personale[31]. La nozione, poi, di “malattia nella mente” è più ampia di quella concernente l’imputabilità, estendendosi fino a comprendere ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, quali lo stato d’ansia, l’insonnia, la depressione, in genere i disturbi del carattere e del comportamento[32].
11. Si dibatte sulla natura delle circostanze di cui al secondo comma, che per alcuni consistono in circostanze aggravanti speciali, per altri delle condizioni oggettive di maggiore punibilità. La ricostruzione migliore, fermo restando che l’evento lesivo o letale deve essere necessariamente non voluto, anche se voluto è il fatto base, è quella secondo cui il reato de quo -alla stregua di quello di cui all’art. 586 c.p.- sia da ritenere aggravato dall’evento secondo un giudizio di rimproverabilità in concreto della condotta, nel senso indicato di recente dalle Sezioni Unite [33].
12. La competenza del delitto è del Tribunale monocratico, a citazione diretta, nel primo comma, con udienza preliminare, nel caso del secondo comma e della Corte di Assise in caso morte; l’arresto è facoltativo nel caso del secondo comma (lesione gravissima o morte); il fermo è consentito solo nel caso di morte; la custodia cautelare in carcere è consentita, nel caso del secondo comma (lesione gravissima o morte). Sono irrogabili le misure cautelari della sospensione della potestà genitoriale, così come irrogabile è quella di cui all’art. 282-sexies c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare) ove il delitto sia commesso in danno dei prossimi congiunti conviventi. La procedibilità è in ogni caso d’ufficio.

 

Art. 572 Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.
 
 
13. La norma dispone che “ (I) chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (II) Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.[34]
Anche la collocazione di questa norma nell’ambito del titolo riservato ai delitti contro la famiglia appare fuorviante e riduttiva atteso che l’oggetto giuridico della tutela non è solo l’interesse dello Stato a salvaguardare la famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma risiede anche nella difesa dell’incolumità fisica e psichica delle persone[35] indicate nell’articolo. In particolare, si ritiene che l’oggetto sia l’interesse di un soggetto al rispetto della sua personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari, sull’autorità, o su specifiche ragioni di affidamento che lo legano ad una persona in posizione di preminenza[36]. Si osserva a questo proposito che nei rapporti intrafamiliari e ad essi equiparati dalla norma in esame, si innesta necessariamente una presunzione di lealtà e di correttezza; usando una terminologia di tipo civilistico il soggetto passivo, che occupa una posizione in qualche modo di soggezione, si affida alla lealtà del soggetto agente. Ed è quindi nella protezione di questo affidamento che si concreta il bene giuridico tutelato dalla norma.
Nonostante venga utilizzato il termine “chiunque” il delitto di maltrattamenti è considerato di regola reato proprio, poiché salve significative eccezioni dibattute in giurisprudenza e dottrina[37], la fattispecie si concretizza solo nell’ambito di relazioni familiari o rapporti fondati sull’autorità o su precise ragioni di affidamento[38]. Il concetto di famiglia deve essere inteso in senso ampio, considerando la stessa come ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza o di solidarietà per un apprezzabile periodo di convivenza[39] ma anche senza l’attualità della stessa[40] o, addirittura, senza la necessità della convivenza o della coabitazione[41]. Pacificamente acquisita, peraltro, ai fini della sussistenza del delitto, l’equiparazione tra famiglia legittima e famiglia di fatto[42].
Soggetti passivi possono essere coloro che sono uniti al soggetto attivo da legami familiari, sentimentali, da consuetudini di vita o comunque coloro che sono sottoposti all’autorità del reo o affidati a quest’ultimo in ragione dell’età o di altro motivo[43]. Non si richiede che l’autorità di cui si parla consista necessariamente in una superiorità[44] giuridicamente riconosciuta, essendo sufficiente la mera autorità di fatto dell’agente sul soggetto passivo[45].
14. La norma non definisce il concetto di maltrattamenti sotto il profilo dell’elemento materiale.
Si ritiene, però, pacificamente che la condotta criminosa sia costituita non solo da quei fatti che ledono o pongono in pericolo beni che l’ordinamento giuridico già protegge, quali l’incolumità personale, la libertà, l’onore[46], ma anche da quei fatti lesivi dell’integrità fisica e morale del soggetto passivo che seppure non costituenti reato singolarmente siano tali da rendere abitualmente dolorosa ed umiliante la relazione con l’agente.
Commette il reato di maltrattamenti colui che costringe l’altra persona ad assoggettarsi ad azioni degradanti, tali da infliggere sofferenze morali[47], secondo lo schema di una plurimità di cattivi trattamenti quali, ad esempio, nel caso di ostentato, continuo disinteresse verso il coniuge ed il minore od ancora nel caso di condotte di spregio e di scherno[48].
Dottrina e giurisprudenza concordano pacificamente nel ritenere necessaria una molteplicità di fatti vessatori o violenti per la configurabilità del delitto in esame (quale tipico reato abituale)[49]. I singoli episodi, in altre parole, devono essere tali da cagionare sofferenze, privazioni ed umiliazioni, le quali, a loro volta, devono costituire nel loro insieme una fonte di disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di vita. Le condotte possono concretizzarsi anche in omissioni, poiché non evitare ciò che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo[50]. Non è necessario, peraltro, che la sofferenza determini un pericolo o si concretizzi in un danno. La consumazione del reato cessa con il venir meno del trattamento vessatorio, anche se gli effetti possono, ovviamente, protrarsi oltre.
15. Il consenso della persona offesa non scrimina ovviamente il reato in esame anche ove tale consenso sia stato espresso nell’alvio di motivazioni sottoculturali tratti da ordinamenti diversi da quello italiano in quanto ciò si pone in netto contrasto con i principi che stanno alla base dell’ordinamento giuridico italiano che, segnatamente, con la garanzia dei diritti inviolabili sanciti dall’art. 2 Cost. in via generale e dagli artt. 29 e 31 Cost. in particolare[51].
16. Sebbene in dottrina autorevoli voci abbiano sostenuto la sussistenza di un dolo unitario e programmatico[52], si ritiene comunemente, quanto all’elemento soggettivo, che sia sufficiente e necessario il dolo generico[53] e cioè che sussistano la coscienza e la volontà di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche o morali in modo continuativo ed abituale[54], ad esempio sussisterebbe il reato nel caso del coniuge che maltratti la moglie in un caso per gelosia, in altro per essere in stato di ebbrezza ed infine per semplice condizione umorale, senza, tuttavia, che vi sia un disegno preordinato. Questa ricostruzione rende facilmente comprensibile che questa concezione del dolo può realizzarsi in modo graduale[55], venendo a costituire l’elemento unificatore delle singole componenti oggettive.
17. Come si è visto, è previsto un aggravamento della pena nel caso in cui dai maltrattamenti derivino lesioni personali gravi o gravissime oppure la morte.
Ad avviso della dottrina e giurisprudenza prevalenti si tratta di una circostanza aggravante speciale[56] perché resta inalterata la struttura essenziale del reato. Detta ricostruzione però si scontra con le possibili aberrazioni derivanti dalla comparazione delle circostanze attenuanti in tema di ponderazione della pena. Di talché sarebbe più corretto ritenere la disposizione contenente ipotesi di reati aggravati dall’evento o di casi comunque sovrapponibili alla figura del reato preterintenzionale[57].
Va in ogni caso precisato che l’evento lesivo o mortale deve essere non voluto[58] giacché differentemente si applicherebbe la disciplina sanzionatoria prevista dagli artt. 582, 583 e 575 c.p.[59] In ogni caso, l’interprete deve tenere a mente che l’espressione “derivare”, contenuta nell'art. 572, comma 2, c.p., in tema di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli seguiti da lesioni o morte della vittima, va interpretata in relazione ai principi posti dall'art. 41 c.p., ed impone quindi un rinvio alle regole con le quali viene regolamentata l'imputazione oggettiva degli eventi causati dall'autore di un reato[60].
18. Quanto al tentativo, controversa è la configurabilità del medesimo, atteso che a priori non si potrebbe escludere la compatibilità del tentativo con la struttura del reato abituale anche se in realtà è difficile provare la non equivocità degli atti a mente dell’art. 56 c.p.
19. Quanto al concorso con altri reati, una particolare notazione merita il rapporto differenziale tra l’abuso dei mezzi di correzione di cui all’art. 571 c.p. e la fattispecie in argomento, atteso che la disposizione dell’art. 572 c.p. all’incipit richiama, escludendo il concorso formale con esso, il reato indicato all’articolo precedente.
Mentre in passato il discrimine tra le due fattispecie si risolveva nell’animus corrigendi[61], detta impostazione è stata superata alla luce della giusta considerazione per la quale potrebbe sussistere una parziale identità di mezzi di correzione e disciplina solo quando si verte in tema di mezzi leciti. In altre parole l’uso della violenza, salvo ipotesi estreme non è compatibile con finalità educative per cui l’attenzione dell’interprete va spostata dall’elemento soggettivo all’elemento materiale[62].
Il delitto in esame di regola può concorrere con quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare[63], con il delitto di violenza privata[64], con quello di omicidio se voluto, con quello di violenza sessuale[65], con quello di sequestro di persona[66], con quello di riduzione in schiavitù[67], mentre non può concorrere con i delitti di ingiuria, percosse e minacce[68], con il delitto di lesioni gravi o gravissime fuori dal caso di cui al capoverso dell’art. 572 c.p.[69]
Incompatibile, infine, appare l’assorbimento, o la simultanea sussistenza del delitto di maltrattamenti e quello di atti persecutori, di cui all’art. 612 bis c.p., sia perché quest’ultimo si manifesta fuori dai rapporti di convivenza, e si sostanzia, fondamentalmente, in un’aggressione psichica (e non già fisica) del soggetto passivo.[70]
20. La competenza del delitto è del Tribunale monocratico, con udienza preliminare nel caso del primo comma e del secondo comma, in caso di lesioni gravi. La competenza diventa del Tribunale collegiale nell’ipotesi del caso del secondo comma, in caso di lesioni gravissime, e della Corte di Assise in caso morte; l’arresto è facoltativo, ma diventa obbligatorio nel caso di morte, il fermo è consentito nelle ipotesi del secondo comma; la custodia cautelare in carcere è consentita. Sono irrogabili tutte le altre misure cautelari personali. La procedibilità è d’ufficio.
 
 
Avv. Francesco Gatti

(riproduzione riservata)

 

 


[1] Il riferimento ora è da intendersi alla “potestà dei genitoriex art. 146 legge 689/81.
[2] La norma costituisce una novità assoluta in Italia, introdotta nel nostro ordinamento dal Codice Rocco. All’epoca, l’unica legislazione nazionale che prevedeva qualcosa di simile era la legge belga sulla protezione dell’infanzia (legge 15 maggio 1912, che puniva il padre che avesse abbandonato il figlio bisognoso di assistenza), e in Francia la legge 4 febbraio 1924, modificata con legge 3 aprile 1928, che incriminava il fatto di non soddisfare, per oltre mesi, l’obbligo della prestazione degli alimenti al coniuge.
[3] Così Cass. pen., Sezione VI, 17 gennaio 2011, n. 3016.
[4] In questo senso: Cass. pen., Sezione VI, 13 gennaio 2011, n. 2241.
[5] Cass. pen., Sezione VI, 3 giugno 1996, Chiossone; id. 13 gennaio 2011, n. 2241.
[6] Su tutti, P. Siracusano, Violazione degli obblighi di assistenza familiare e giusta causa, in Diritto fam., 1979, 477.
[7] Di contrario avviso la giurisprudenza di legittimità: si veda Cass. pen, Sezione I, 13 dicembre 1983, Oneda.
[8] Cass. pen., Sezione II, 26 novembre 1963, Brunone.
[9] Cass. pen., Sezione II, 6 novembre 1951, Garofalo.
[10] Cass. pen., Sezione VI, 25 marzo 2004, Gonzato.
[11] F. Antolisei, Manale di diritto penale, parte speciale, I, 475.
[12] A questo proposito, è stato correttamente ritenuto che elargizioni o doni in natura anche molto costosi -computers, vestiario di marca, videogiochi- erogati direttamente al minore, e non all’altro genitore, non possano aver alcun rilevo scriminante, anche per la non garanzia della loro effettiva destinazione ai bisogni essenziali del minore: Cass. pen., Sezione VI, 11 febbraio 2010, n. 8998.
[13] Di talché il reato è integrato lo stesso ove altri soggetti provvedano a fornire i mezzi di sussistenza in modo tale che si impedisca che lo stato di bisogno diventi danno effettivo: Cass. pen., Sezione VI, 3 febbraio 2010, n. 14906.
[14] Cass. pen., Sezione VI, 21 settembre 2001, n. 37419, Mangatia; id., 19 marzo 1990, n. 12400.
[15] Richiede un accertamento in concreto della possibilità di far fronte agli impegni Cass. pen., Sezione VI, 10 gennaio 2011, n. 6597.
[16] Cass. pen., Sezione VI, 10 novembre 2010, n. 673.
[17] Cass. pen., Sezione VI, 21 ottobre 2010, n. 41362.
[18] Nella seduta 652 del 7 luglio 2005, su emendamento di sette deputati, è stata approvata (in un clima assai condizionato dagli attentati terroristici verificatisi a Londra proprio quel giorno ed all’ora della votazione dell’emendamento) la disposizione in esame.
[19] A querela secondo Cass. pen. Sezione VI, 2 marzo 2004, n. 21673; d’ufficio invece secondo Cass. pen., Sezione VI, 25 settembre 2003, Titta, id.,, 25 settembre 2009, n. 39938 e id., 13 gennaio 2011, n. 2241.
[20] Già punita, ovviamente, dall’art. 12-sexies della legge 898/70.
[21] E’ stato ritenuto che l’elemento soggettivo della fattispecie in esame va escluso quando, a causa del riscontrato disturbo della personalità del reo, difettano nell’imputato la rappresentazione e la volizione del fatto illecito addebitatogli (Cass. pen., Sezione VI, 9 aprile 2010, n. 34333): nella specie l’imputato era affetto da disturbo paranoide della personalità, manifestato attraverso comportamenti di diffidenza e sospetto nei confronti degli altri, che determinava una visione alterata della realtà.
[22] Per il diritto romano al capo della famiglia spettava un potere di coercizione larghissimo ed insindacabile; disposizioni similari sopravvissero in Italia nel diritto intermedio. Nell’epoca moderna, il codice penale del 1889 conteneva una disposizione (art. 390) di fatto identica a quella in esame, mentre prima il codice sardo-italiano del 1859 contemplava la condotta come una contravvenzione (art. 514).
[23] F. Antolisei, Manale di diritto penale, parte speciale, I, 480.
[24] Da ultimo, nel senso di esclusione dei figli maggiorenni, Cass. pen., Sezione VI, 10 febbraio 2011, n. 4444
[25] Secondo una recente decisione, mentre non possono ritenersi preclusi quegli atti, di minima valenza fisica o morale che risultino necessari per rafforzare la proibizione, non arbitraria né ingiusta, di comportamenti oggettivamente pericolosi o dannosi rispecchianti la inconsapevolezza o la sottovalutazione del pericolo, la disobbedienza gratuita, oppositiva ed insolente, integra la fattispecie in esame l’uso in funzione educativa del mezzo astrattamente lecito, sia esso di natura fisica, psicologica o morale, che trasmodi nell’abuso sia in ragione dell’arbitrarietà o intempestività della sua applicazione, sia in ragione dell’eccesso della sua misura (Cass. pen., Sezione VI, 21 ottobre 2010, n. 11251).
[26] Anche lo schiaffo isolato, quando sia vibrato con tale violenza da cagionare pericolo di malattia è sufficiente a costituire reato di abuso dei mezzi di correzione (Cass. pen., Sezione V, 15.dicembre 2009, n. 2100).
[27] Cass. pen., Sezione VI, 21 ottobre 2010, n. 11251, id., 16 febbraio 2010, n. 18289.
[28] Per tutti G. D. Pisapia, “Abuso dei mezzi di correzione e disciplina”, in Novissimo digesto italiano, I, 98.
[29] Cass. pen., Sezione I, 29 giugno 1977, Lozupone. La giurisprudenza, di recente, a margine di un delicato caso di violenze commesse in danno di bambini affidati ad un asilo, ha invece precisato che in tema di rapporti tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quelli di maltrattamento in famiglia deve escludersi che l’intento educativo e correttivo dell’agente costituisca un elemento dirimente per far rientrare il sistematico ricorso ad atti di violenza commessi nei confronti di minori nella meno grave previsione di cui all’art. 571 c.p. (Cass. pen., Sezione VI, 23 dicembre 2010, n. 45467).
[30] Cass. pen., Sezione VI, 1° aprile 1998, Di Carluccio.
[31] Cass. pen., Sezione VI, 2 giugno 1982, Carbone.
[32] Cass. pen., Sezione VI, 7 febbraio 2005, Cagliano.
[33] Il riferimento ovviamente va a Cass. pen., Sez. Unite, 22 gennaio 2009, n. 22676.
[34] Il codice penale del 1889 prevedeva i maltrattamenti e li collocava tra i delitti contro la persona (art. 391), reprimendo la condotta con la reclusione sino a 30 mesi, mentre il codice penale sardo italiano del 1859 contemplava soltanto “i cattivi trattamenti di un coniuge verso l’altro, quando siano gravi e frequenti, e li puniva a querela dell’offeso con la pena dell’ammonizione o gli arresti in caso di recidiva.
[35] G. D. Pisapia, “Maltrattamenti in famiglia e verso fanciulli”, in Novissimo digesto italiano, X, 72.
[36] Così Cass. pen., Sezione VI, 27 maggio 2003, Caruso.
[37] Il riferimento va all’evidenza al fenomeno del mobbing ed alla sua tutela penale. Sotto questo profilo, visto che la norma prevede altresì l’ipotesi tipica di chi commette maltrattamenti in danno di “persona sottoposta al-la sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte”, fattispecie in cui -evidentemente- non è richiesta la coabitazione o convivenza tra il soggetto attivo o passivo, ma solo un rapporto continuativo dipendente da cause diverse da quella familiare, la giurisprudenza, in più occasioni, ha sancito che il rapporto intersoggettivo che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore subordinato, essendo caratterizzato dal potere direttivo e disciplinare che la legge attribuisce al datore nei confronti del lavoratore dipendente, pone quest’ultimo nella condizione, specificamente prevista dalla norma penale di cui all’art. 572 c.p., di persona sottoposta alla sua autorità. Ciò, sussistendo gli altri elementi previsti dalla legge, permette di configurare a carico del datore di lavoro il reato di maltrattamenti in danno del lavoratore dipendente (Cass. pen., sez VI, 22 gennaio 2001 n. 10090, Erba; conforme, Cass. pen., Sezione V, 29 agosto 2007, n. 33624). Detta ricostruzione è stata negata di recente da quella decisione che, facendo leva sulla mancanza di relazioni abituali ed intense consuetudini di vita tra soggetti (lavoratore subordinato-datore di lavoro) ha escluso la sussistenza del delitto in esame (Cass. pen., Sezione VI, 6 febbraio 2009, Perotti). Si veda altresì Cass. pen., Sezione VI, 25 novembre 2010, n. 44803 che ha ritenuto sussistente non già il delitto come maltrattamenti in famiglia ma come violenza privata, continuata ed aggravata, ex art. 61 n. 2 c.p.
[38] Reato comune è invece quello di maltrattamenti nei confronti di fanciulli (infraquattordicenni), non richiedendo la norma alcun legame con il soggetto agente, se non, attraverso l’analisi complessiva della disposizione, una continuità di rapporti tra agente e vittima.
[39] Cass. pen., Sezione VI, 9 dicembre 1992, Gelati; id., 22 maggio 2008, n. 20647).
[40] Cass. pen., Sezione VI, 12 ottobre 1989, Cancellieri; in caso di cessazione a seguito di separazione, Cass. pen., Sezione VI, 1° febbraio 1999, Valente.
[41] Cass. pen., Sezione III, 3 luglio 1997, Miriani. Di recente è stato statuito che il delitto de quo è configurabile anche in danno di una persona legata all’autore della condotta da una relazione sentimentale che abbia comportato un’assidua frequentazione della di lei abitazione trattandosi di un rapporto abituale tale da far sorgere sentimenti di umana solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale (Cass. pen., Sezione V, 17 marzo 2010, n. 24688).
[42] Cass. pen., Sezione III, 13 novembre 1985, Spanu.
[43] La giurisprudenza prima dell’introduzione del delitto di atti persecutori ha ritenuto pacificamente soggetto passivo anche il coniuge separato, poiché l’attività persecutoria si avvale o comunque incide su quei vincoli da assistenza materiale e morale che permangono, nonostante il venir meno degli obblighi di convivenza e fedeltà per effetto del provvedimento giudiziario di separazione (Cass. pen., Sezione VI, 7 ottobre 1996, De Bustis Ficarola; id., 26 gennaio 1998, Traversa; id., 22 settembre 2003, Micheli).
[44] Proprio nell’ambito di questa ricostruzione va segnalata quella decisione, apparentemente bizzarra, che ha escluso la sussistenza dei maltrattamenti ex art. 572 c.p. nella vicenda del marito che, per almeno tre anni infligga al coniuge ingiurie, minacce, violenze, offese umilianti, lesive tutte, in se stesse, dell’integrità fisica e morale della moglie, qualora quest’ultima abbia un carattere “forte” e non sia rimasta quindi, “intimorita” dalla condotta maritale (Cass. pen., Sezione IV, 12 marzo 2010, n. 25138).
[45] Frequente a questo proposito è il riverbero della c.d. “violenza assistita”: è stato ritenuto integrato il delitto in esame anche nei confronti dei figli la condotta di colui che compia atti di violenza fisica contro la convivente, in quanto lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, ma può derivare anche da un clima generalmente instaurato all'interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere del soggetto attivo, i quali ne siano tutti consapevoli, a prescindere dall'entità numerica degli atti vessatori e dalla loro riferibilità ad uno qualsiasi dei soggetti passivi. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità dell'imputato, in ordine al delitto di cui all'art. 572 c.p., anche nei confronti dei figli minori, pur riconoscendo che gli atti di violenza fisica erano stati indirizzati solo alla convivente, avendo evidenziato con congrua valutazione di merito, incensurabile in sede di legittimità, le ricadute del comportamento del genitore sui minori, i quali avevano timore persino di andare a scuola per non poter difendere adeguatamente la propria madre e, quindi, assistevano agli atti vessatori del padre, ivi comprese le minacce di morte indirizzate alla madre: Cass. pen., Sezione V, 22 ottobre 2010, n. 41142).
[46] E che quindi integrano da soli fattispecie criminose come percosse, lesioni, ingiuria, violenza privata, etc. Si veda Cass. pen., Sezione VI, 16 novembre 2010, n. 45547.
[47] Cass. pen., Sezione VI, 28 febbraio 1995, Cassani; id., 9 luglio 1996, Fina; Cass. pen., Sezione V, 5 luglio 1996, Modesti.
[48] In altre parole, per la configurabilità del reato occorre che il soggetto agente non si limiti a porre in essere fatti che ledono o pongono in pericolo beni che l'ordinamento giuridico già autonomamente protegge (percosse, lesioni, ingiuria, violenza privata), ma occorre che il suo comportamento si estenda a tutti quei fatti lesivi del patrimonio morale e dell'integrità psichica del soggetto passivo, che, seppure singolarmente considerati non costituiscono reato, siano tali da rendere abitualmente dolorosa la relazione con l'agente (Cass. pen., Sezione VI, 7 ottobre 2010, n. 1417).
[49] Cass. pen. Sezione VI, 4 marzo 1996, Gazzetto; id., 17 aprile 1998, Visintainer.
[50] Il caso del genitore che costantemente si disinteressi del figlio non ottemperando ai propri obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione e con ciò ingenerando nel soggetto passivo una condizione di persistente sofferenza (Cass. pen., Sezione VI, 18 marzo 1996, Calabria).
[51] E’ stato osservato che il consenso ancorché implicito della vittima può avere efficacia scriminante a condizione che esso sia prestato volontariamente nella piena consapevolezza delle possibili conseguenze lesive dell’integrità personale (con esclusione comunque di quelle che importino una menomazione permanente) e che permanga per tutto il tempo della condotta posta in essere dall’agente (Cass. pen., Sezione VI, 25 marzo 2010, n. 12621, che ha escluso che potesse assumere efficacia scriminante il fatto che la vittima dopo essersi in vario modo sottratta in più occasioni al rapporto di convivenza con l’agente lo avesse poi ripreso).
[52] Ovvero la rappresentazione e deliberazione iniziali del complesso di comportamenti da tenere di talché vi sia un legame psichico tra le varie azioni comparabile a quello che lega le varie azioni ed omissioni nel reato continuato: F. Coppi, “Maltrattamenti in famiglia”, in Enciclopedia del diritto, XXV, 223.
[53] Da ultimo: Cass. pen., Sezione V, 22 ottobre 2010, n. 41142; conforme Cass. pen., Sezione VI, 12 febbraio 2010, n. 16836, id., 8 gennaio 2004, n. 4933.
[54] Cass. pen., Sezione VI, 8 gennaio 2004, Catanzaro; id., 6 febbraio 2004, n. 4933. In particolare non si richiede una intenzione di sottoporre il convivente in modo continuo ed abituale ad una serie di sofferenze fisiche e morali ma solo la consapevolezza di persistere in un’attività vessatoria e prevaricatoria, già posta in essere altre volte, la quale riveli attraverso l’accettazione dei singoli episodi una inclinazione della volontà a maltrattare.
[55] Cass. pen., Sezione VI, 17 ottobre 1994, Fiorillo.
[56] F. Antolisei, Manuale di diritto penale, parte speciale, I 487; M. Mazza, “Maltrattamenti ed abuso dei mezzi di correzione”, in Enciclopedia giuridica, XIX, 36.
[57] . D. Pisapia, “Maltrattamenti in famiglia e verso fanciulli”, in Novissimo digesto italiano, X, 79.
[58] Non è necessario che i maltrattamenti costituiscano l’unica ed esclusiva causa degli eventi più gravi purché ci sia il nesso di causalità. Del pari è responsabile del delitto di maltrattamenti aggravati colui che pur non volendo tale evento abbia determinato una persona al suicidio in seguito all’insopportabile regime di vessazioni cui l’aveva sottoposta (Cass. pen., Sezione VI, 19 febbraio 1990, Magurno).
[59] Cass. pen., Sezione VI, 5 marzo 1985, Rotunno; Cass. pen., Sezione I, 21 febbraio 2003, Spataro.
[60] Nella specie, è stato ritenuto che il sopravvenire di un'infezione non interrompa il nesso di causalità tra i maltrattamenti e l'evento-morte, dovendo l'insorgere dell'infezione considerarsi come una causa simultanea che ha potenziato l'efficienza causale dei maltrattamenti, concorrendo a produrre il predetto evento (Cass. pen., Sezione VI, 16 aprile 2010, n. 29631).
[61] Vedi quanto abbiamo sostenuto a proposito dell’elemento psicologico del reato di cui all’art. 571 c.p.
[62] In caso di condotte dubbie l’intenzione soggettiva non è idonea a far entrare nell’ambito della fattispecie meno grave ciò che oggettivamente ne è escluso. Il nesso tra mezzo e fine di correzione va valutato sul piano oggettivo con riferimento al contesto culturale ed al complesso normativo fornito dall’ordinamento giuridico e non già dall’intenzione dell’agente (Cass. pen., Sezione VI, 16 maggio 1996, n. 4904).
[63] Cass. pen., Sezione VI, 16 ottobre 1985, Romano.
[64] Cass. pen., Sezione VI, 18 dicembre 1989, Pillizzi; id., 30 aprile 1989, Mincone. Esclude il concorso, invece, Cass. pen., Sezione VI, 10 giugno 2010, n. 37796).
[65] Cass. pen., Sezione III, 5 dicembre 2003, Menna; id., 23 marzo 2005, La Fata.
[66] Cass. pen., Sezione V, 24 ottobre 1986, Salerno; Cass. pen., Sezione I, 2 maggio 2006, Capuano; id., 2 maggio 2007, n. 18447.
[67] Cass. pen., Sezione I, 17 gennaio 2007, n. 1090.
[68] Cass. pen., Sezione VI, 29 maggio 1990, Penna; Cass. pen., Sezione I, 9 novembre 2005, Taheri; più di recente Cass. pen., Sezione V, 14 maggio 2010, n. 22790.
[69] Cass. pen., Sezione VI, 7 maggio 1986, Vita.
[70] Tribunale di Napoli, Sezione IV, ordinanza 30 giugno 2009, che però ha ritenuto sussistenti le due fattispecie sulla base del discrimine temporale dato dalla cessazione della convivenza.
 
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