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 Tribunale di Sorveglianza di Torino, Ordinanza 23 febbraio 2011, Pres. Est. Vignera; ric. B.

Il divieto di misure alternative alla detenzione previsto dall’art. 67 l. 24 novembre 1981 n. 689 nei confronti del condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi dell’art. 66, 1° comma, stessa legge non va limitato a quelle (espressamente previste) dell’affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà, ma va esteso ad ogni altra misura alternativa non avente finalità umanitaria o terapeutica e, in particolare, alla detenzione domiciliare c.d. generica. Anche in applicazione del principio di economia processuale e/o di quello della ragionevole durata del processo, le misure alternative alla detenzione non vietate dall’art. 67 l. 24 novembre 1981 n. 689 vanno richieste dall’interessato in stato di libertà nell’ambito dello stesso procedimento (innanzi al tribunale di sorveglianza) instaurato per la conversione ex art. 66 stessa legge; di guisa che, esauritosi quel procedimento senza l’applicazione di una misura alternativa, non è consentito al pubblico ministero sospendere l’esecuzione ai sensi dell’art. 656, 5° comma, c.p.p.

 

PENA – IN GENERE – SANZIONI SOSTITUTIVE – SEMIDETENZIONE E LIBERTA’ CONTROLLATA – INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI – CONVERSIONE IN PENA DETENTIVA – INAPPLICABILITA’ DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE – ESTENSIONE DEL DIVIETO ALLE MISURE NON AVENTI FINALITA’ UMANITARIA O TERAPEUTICA (L. 24 novembre 1981 n. 689, modifiche al sistema penale, artt. 66, 67).
 
PENA – IN GENERE – SANZIONI SOSTITUTIVE – SEMIDETENZIONE E LIBERTA’ CONTROLLATA – INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI – CONVERSIONE IN PENA DETENTIVA – MISURE ALTERNATIVE NON VIETATE DALLA LEGGE – ISTANZA DELL’INTERESSATO – PROPONIBILITA’ NEL PROCEDIMENTO DI CONVERSIONE – SUCCESSIVA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE –  ESCLUSIONE (Cost., art. 111; l. 24 novembre 1981 n. 689, modifiche al sistema penale, artt. 66, 67, 108; c.p.p., art. 656).
 
Il divieto di misure alternative alla detenzione previsto dall’art. 67 l. 24 novembre 1981 n. 689 nei confronti del condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi dell’art. 66, 1° comma, stessa legge non va limitato a quelle (espressamente previste) dell’affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà, ma va esteso ad ogni altra misura alternativa non avente finalità umanitaria o terapeutica e, in particolare, alla detenzione domiciliare c.d. generica.
 
Anche in applicazione del principio di economia processuale e/o di quello della ragionevole durata del processo, le misure alternative alla detenzione non vietate dall’art. 67 l. 24 novembre 1981 n. 689  vanno richieste dall’interessato in stato di libertà nell’ambito dello stesso procedimento (innanzi al tribunale di sorveglianza) instaurato per la conversione ex art. 66 stessa legge; di guisa che, esauritosi quel procedimento senza l’applicazione di una misura alternativa, non è consentito al pubblico ministero sospendere l’esecuzione ai sensi dell’art. 656, 5° comma, c.p.p. 
 
 
 
N°. SIUS    2010 / 4368         - TDS         TORINO                              
N°. SIEP    2009 / 75    - PM ALESSANDRIA
ORDINANZA N°………………
 
 
 
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO
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IL TRIBUNALE
il giorno 23-02-2011 in TORINO si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:
Dott. Vignera Giuseppe
 
Presidente rel.
Dott. Fiorentin Fabio
 
Giudice
Dott. Falda Luca
 
Esperto
Dott. Ferraudo Germana
 
Esperto
ed ha emesso la seguente
ORDINANZA
nel procedimento di sorveglianza relativo all’istanza di detenzione domiciliarepresentata da B. M., nato a XXXX il XX XX XXXX, condannato con sentenza N. 2008/495 Reg. Gen. emessa il 18 dicembre 2008 dal GIP presso il Tribunale di Alessandria, domiciliato in Novi Ligure, Via XXXXX, difeso dall’Avv. Alberto Mazzarello del Foro di Alessandria.
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VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;
VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all’interessato ed al difensore;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;
UDITE le conclusioni (dichiararsi inammissibile l’istanza) del rappresentante del P.M., dott. Rossi Fulvio, e del difensore;
OSSERVA
quanto segue.
1. - Con ordinanza in data 20 aprile 2010 questo Tribunale provvedeva ex art. 66 l. 24 novembre 1981 n. 689 a convertire in mesi 6, giorni 27 di reclusione la restante parte della sanzione della libertà controllata disposta nei confronti di B. M. con la sentenza emessa il 18 dicembre 2008 dal GIP del Tribunale di Alessandria in relazione al reato di porto abusivo di arma clandestina, atteso che il 7 dicembre 2009 i Carabinieri di Novi Ligure in sede di perquisizione eseguita presso l’abitazione del B. avevano rinvenuto un’arma da fuoco illegalmente detenuta e numerose armi da punta e taglio (ragione per la quale il predetto veniva denunciato per i reati ex artt. 2-7 l. 895/1967 e 697 c.p.).
Contestualmente con la stessa ordinanza veniva rigettata l’istanza di detenzione domiciliare formulata in udienza dal difensore e si disponeva la trasmissione del provvedimento al Pubblico Ministero competente per l’emissione dell’ordine di carcerazione.
In sede di esecuzione della superiore ordinanza il P.M. ha … sospeso l’esecuzione dell’ordine di carcerazione ex art. 656, comma 5, c.p.p. ed il difensore ha (nuovamente) chiesto la detenzione domiciliare ex art. 656, comma 6, c.p.p., deducendo lo svolgimento da parte del B. di lavoro autonomo quale titolare di ditta individuale operante nel settore dell’edilizia ed il sostegno della sua famiglia d’origine (composta dal padre, dalla madre e dalla sorella).
Oltre a quelle per reati depenalizzati, il B. ha altre 14 condanne per omesso versamento di ritenute previdenziali, rapina, cessione illecita di stupefacenti, furto, contrabbando, danneggiamento, lesioni personali, falsità materiale, evasione, violenza a P.U. e porto d’armi.
Pendono, inoltre, 5 procedimenti per lesioni personali aggravate (commesse nel 2006), ricettazione (commessa nel settembre 2008), truffa e ricettazione (commesse nell’aprile 2008), estorsione continuata ed estorsione tentata (commesse nell’agosto 2007) e ricettazione (commessa nel novembre 2009). Per il primo dei predetti procedimenti si è già avuta in primo grado una condanna alla pena di anni 2 di reclusione, mentre per gli altri è stata fissata l’udienza.
L’UEPE di Alessandria riferisce di pregresse problematiche tossicologiche del soggetto, di due sue precedenti relazioni sentimentali (dalle quali sono nati tre figli), degli attuali sostegni affettivi (costituiti dalla famiglia d’origine) e del fatto che il B. in estate lavora con la propria impresa edile ed in inverno coadiuva il padre nella conduzione del circolo ARCI.
La Questura di Alessandria, infine, parla dei precedenti penali del soggetto, delle sue reiterate violazioni delle prescrizioni inerenti alle misure cautelari o alle misure alternative concessegli in passato e della sua assidua frequentazione del pluripregiudicato P. M., con il quale è stato implicato in diversi procedimenti per reati contro il patrimonio e per porto d’armi.
 
2. - L’istanza è inammissibile sotto diversi profili.
Invero:
-         l’art. 67 l. 24 novembre 1981 n. 689 prevede espressamente “l’inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione” per il condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi del primo comma dell’art. 66;
-         sebbene il testo dell’art. 67 predetto si riferisca letteralmente all’affidamento in prova ed alla semilibertà e contrariamente a quanto divisato da Cass. pen. 30 settembre 1997 n. 5468 (che ha ritenuto il divieto de quo non operante rispetto alle misure non espressamente richiamate dalla disposizione in parola), la norma de qua deve essere relazionata a tutte le misure alternative alla detenzione o comunque (per dissipare eventuali sospetti di incostituzionalità della norma) a tutte quelle non aventi una prevalente funzione “umanitaria” (come ad esempio quella ex art. 47 ter, comma 1 ter, O.P.) e/o “terapeutica” (come ad esempio quella ex art. 94 d.p.r. 309/1990), dovendosi il mancato richiamo nell’art. 67 cit. dell’art. 47 bis O.P. (per l’affidamento in prova “terapeutico”) e dell’art. 47 ter O.P. (per la detenzione domiciliare) spiegare con il semplice fatto che all’epoca dell’emanazione della l. 24 novembre 1981 n. 689 gli artt. 47 bis e 47 ter O.P. … non esistevano ancora (essendo stati aggiunti il primo dall’art. 4 ter d. l. 22 aprile 1985 n. 144 ed il secondo dall’art. 13 l. 10 ottobre 1986);
-         codesta conclusione trova conferma nel titolo dell’art. 67 l. 689/1981, che parla in modo onnicomprensivo di “inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione” e non di “inapplicabilità di misure alternative alla detenzione”: siccome, invece, sarebbe successo se l’intentio legis fosse stata quella di limitare il divieto a specifiche e ben determinate misure;
-         qualora, infine, si dovesse aderire all’interpretazione restrittiva fatta propria dalla Suprema Corte e considerare, conseguentemente, ammissibili le misure alternative alla detenzione diverse da quelle espressamente e nominativamente menzionate dall’art. 67 l. 689/1981, in virtù del principio di economia processuale e/o di quello della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. dovrebbe altresì ritenersi che le misure alternative “consentite” possano essere richieste dall’interessato in stato di libertà solo nell’ambito dello stesso procedimento (innanzi al tribunale di sorveglianza) instaurato per la conversione ex art. 66 l. 689/1981 (come si desume pure dalla motivazione di Corte cost. 27 settembre 1990 n. 418 in relazione all’analogo istituto della conversione ex art. 108 l. 689/1981, per il quale sicuramente non opera il divieto ex art. 67);
-         alla stregua di ciò deve concludersi che, una volta disposta la conversione della sanzione sostitutiva in detenzione ex art. 66 l. 689/1981, il pubblico ministero deve senz’altro emettere il decreto di carcerazione ex art. 656, comma 1, c.p.p., senza possibilità di sospensione ex art. 656, comma 5, c.p.p. (siccome, invece, è avvenuto nella presente fattispecie);
-         questa conclusione risulta vieppiù valida nel caso sub iudice, essendo stata espressamente rigettata dal Tribunale di Sorveglianza l’istanza di detenzione domiciliare presentata nell’interesse del B. nell’ambito del procedimento ex art. 66 l. 689/1981 conclusosi con la predetta ordinanza del 20 aprile 2010.
P.Q.M.
dichiara l’inammissibilità dell’istanza e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria per la pronuncia dei provvedimenti di sua competenza ex art. 656, comma 8, c.p.p.
TORINO, 23 febbraio 2011
 
 
 
IL PRESIDENTE ESTENSORE
                           Dr. Giuseppe Vignera

 

 
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