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 Giudice di Pace di Brescia, ordinanza 22 luglio 2008

L'unica firma del difensore ai fini dell'autenticazione della sottoscrizione della persona offesa nel ricorso ex art. 21 d.lgs. n. 274/00 non esclude l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 24 lett. c) d.lgs. cit.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di BRESCIA
 

N. 1618/08/RG Mod. 21/bis
N. 87/08 RGM 16

Il Giudice di Pace

- letto il ricorso immediato presentato dalla persona offesa Y.Z.;

- nei confronti di X.Y., per il reato di cui agli artt. 81 e 635 c.p.;

- visto il parere del Pubblico Ministero, in data 17/06/2008, contrario alla citazione in quanto il ricorso non è stato sottoscritto dal Difensore nominato, che ha apposto soltanto firma per autentica della sottoscrizione del ricorrente,

- ritenuto di condividere l'avviso negato espresso,

- rilevato, quindi, che sussistono le condizioni previste dall'art. 24 lett. c) D.Lgs.n. 274/2000,

- visti gli artt. 78 e 81 c.p.p.
 

DICHIARA


inammissibile il ricorso nonchè tutte le contestuali dichiarazioni, ivi compresa la costituzione di parte civile,

- visto l'art. 25 del citato Decreto

DISPONE

la trasmissione del ricorso al Pubblico Ministero.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Brescia 22/07/2008.

Il Giudice di Pace

 
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