Nell'accogliere un'istanza di riesame avverso un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p., il Tribunale di Trani, in funzione di giudice del riesame, si sofferma sull'inutilizzabilità patologica ed assoluta delle dichiarazioni autoindizianti rese senza la presenza del difensore ed in violazione a quanto disposto dall'art. 63 cpp.
N. 78.2010 R.T.R.
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, in composizione collegiale, giudice del riesame ai sensi dell'art. 322 cpp, composto dai sigg.ri:
1. Dott. Filippo Bortone - Presidente
2. Dott.ssa Rossella Volpe - Componente
3. Dott. Ugo Bassi - Componente estensore.
Riunito nella camera di consiglio del 21.9.2010, decidendo sull'istanza di riesame presentata il 26.7.2010 da B.M. avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 322 ter cp emesso il 21.7.2010 dal GIP presso il Tribunale di Trani
Osserva
Con l'istanza di riesame B.M. contesta l'ordinanza di sequestro preventivo finalizzata alla confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p. tempestivamente impugnata, sotto l'aspetto dell'assenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico e sotto l'aspetto dell'asserita illecita provenienza del denaro sequestrato.
Come risulta dal decreto di sequestro preventivo impugnato, il presente procedimento trae origine da accertamenti eseguiti dalla GdF di Barletta nell'ambito di un diverso procedimento penale pendente a carico di B.N., figlio dell'istante. Nel corso della perquisizione domiciliare, nell'abitazione di B.N. era stata trovata una ricevuta di versamento di denaro contante per euro 124.650,00 eseguito il 19.2.2008 su un libretto di deposito a risparmio intestato a B.M. Successivamente, era stato accertato che quel deposito, acceso il 19.2.2008 ed estinto il 24.4.2008, era effettivamente intestato a B.M. e che il medesimo aveva eseguito, dal 19.2.2008 al 28.3.2008, più depositi per complessivi euro 305.135,38 e che aveva prelevato l'intero denaro in due soluzioni, il 4.4.2008 ed il 24.4.2008. Il 27.10.2009, ascoltato dai militari, B.M. non aveva fornito alcuna documentazione in ordine alla provenienza del denaro confluito su quel libretto di deposito ed aveva giustificato i versamenti eseguiti spiegando trattarsi di utili della società di cui era socio e legale rappresentante ([omissis] sas) accumulati prima del 2008 e mai depositati prima su conti correnti ed i due prelievi con le spese cui si stava sottoponendo per curarsi, anche in Francia, da una grave forma di malattia (mieloma multiplo e diabete). La Polizia Giudiziaria delegata ed il GIP avevano ritenuto non condivisibili le argomentazioni svolte da B.M., perché le giustificazioni addotte non erano state supportate da alcuna documentazione probatoria ed il B.M. era stato subito considerato persona inattendibile ed intenzionata ad ostacolare l'accertamento dei fatti.
Sulla base di questi documenti, la PG ed il GIP avevano desunto che il denaro rinvenuto nella disponibilità di B.M. fosse reddito d'impresa prodotto nel 2008 dalla [omissis] S.a.s., non dichiarato nella dichiarazione dei redditi del medesimo. Poiché l'ammontare dell'imposta evasa era stata calcolata in euro 124.378,21, da intendersi quale profitto del reato di cui all'art. 4 D.L.vo 74/2000, provvisoriamente contestato a B.M., il GIP aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di cui all'art. 322 ter c.p., applicabile alla fattispecie astratta di cui si tratta ai sensi dell'art. 1, comma 143, D.L.vo 244/2007, di beni immobili e mobili di proprietà di B.M. fino alla concorrenza di euro 124.378,21, inteso quale profitto del reato contestato.
Avverso il decreto di sequestro, B.M. ha presentato tempestiva istanza di riesame.
Dalla lettura della comunicazione di notizia di reato redatta dalla Guardia di Finanza di Barletta, risulta che fondamentale elemento di prova della sussistenza dell'ipotesi di reato configurata dal PM siano le dichiarazioni rese dall'indagato, senza la presenza del difensore, il 27.10.2009 ai militari della Guardia di Finanza. Quelle dichiarazioni, insieme agli accertamenti eseguiti sul libretto di deposito a risparmio intestato allo stesso, avevano rappresentato i due elementi probatori a carico, messi in evidenza sia nella comunicazione della notizia di reato, sia nel successivo decreto di sequestro preventivo. Ai sensi dell'art. 63, primo comma, cpp, "se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame avvertendola che, a seguito di tali dichiarazioni, potranno essere svolte indagini nei suoi confronti… Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese". Si tratta di un'inutilizzabilità patologica, assoluta. L'inutilizzabilità di cui si discute sorge nel momento in cui i fatti narrati, per come percepiti dall'autorità inquirente, presentano connotazioni tali da non potere formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando l'esistenza di responsabilità penali a carico del dichiarante. Ciò si ritiene essere successo nel caso di specie, atteso che le dichiarazioni rese da B.M., generiche, non supportate da alcun documento e caratterizzate da numerosi ed assai poco credibili vuoti di memoria, avevano indotto la polizia giudiziaria a ritenere inattendibili le stesse e che il dichiarante volesse difendere, "coprire", qualcuno o qualcosa. Tant'è che, dopo avere acquisito la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2008, che non riportava le somme depositate sul libretto, il 13.4.2010 la GdF aveva dichiarato il B.M. persona sottoposta alle indagini. In sostanza, la polizia giudiziaria, dopo avere scoperto il libretto di deposito ed avere ascoltato le reticenti dichiarazioni del B.M., aveva ritenuto immediatamente che lo stesso avesse occultato il reddito d'impresa prodotto nel 2008 dalla società [omissis], per cui si ritiene che, nel caso di specie, le dichiarazioni rese dall'indagato siano inutilizzabili anche nel corso delle indagini preliminari. D'altronde, giustificazioni evidentemente reticenti sono costantemente valutate come indizio a favore dell'accusa.
La tesi sostenuta dal PM in udienza non può essere condivisa. In primo luogo, non risulta che il B.M. avesse reso dichiarazioni spontanee alla GdF in qualità di persona sottoposta alle indagini, ai sensi dell'art. 350, settimo comma, cpp. Infatti, nel fascicolo del Tribunale, non è stato rinvenuto il relativo verbale. Inoltre, solo a seguito delle dichiarazioni rese erano emersi indizi a suo carico, dunque, nel momento in cui egli era stato ascoltato dalla polizia giudiziaria non rivestiva, né formalmente né di fatto, il ruolo di persona indagata.
In ogni caso, pur volendo considerare utilizzabili le dichiarazioni rese dal B.M., va rilevato che il tribunale del riesame, nel verificare i presupposti per l'adozione di una misura cautelare, non può aver riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali per verificare la sussistenza di indizi, anche semplici, di commissione del reato. Nel caso di specie, non vi è alcun elemento sulla cui base ritenere che il denaro rinvenuto sul libretto di deposito rappresentasse il reddito d'impresa della società [omissis]. Infatti, non vi è alcun elemento idoneo a rappresentare quale fosse la capacità reddituale dell'ente tale da legittimare l'ipotesi accusatoria. Infatti, il reato contestato presuppone non solo l'accertamento del possesso ingiustificato di una somma di denaro, ma anche che quel denaro rappresenti il reddito d'impresa prodotto in uno specifico arco temporale e non dichiarato. In ordine al reddito d'impresa nulla è detto, se non che, per il 2008, la dichiarazione dei redditi e quella IVA redatta dalla società [omissis] e la dichiarazione dei redditi presentata da B.M. riportano valori coincidenti.
In conclusione, si ritiene che non sussista il fumus commissi delicti del delitto specificamente individuato dal PM. Pertanto, in accoglimento dell'istanza di riesame, il decreto emesso dal GIP presso il Tribunale di Trani deve essere annullato. Va, di conseguenza, disposta la restituzione del bene sequestrato all'istante.
Si delega la Guardia di Finanza di Barletta all'esecuzione del presente provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione collegiale, giudice del riesame ai sensi dell'art. 322 cpp,
ACCOGLIE
L'istanza di riesame presentata il 26.7.2010 da B.M. e, pertanto, annulla il decreto di sequestro preventivo emesso il 21.7.2010 dal GIP presso il Tribunale di Trani;
DISPONE
La restituzione all'istante di quanto sequestratogli in esecuzione del decreto di sequestro preventivo annullato;
DELEGA
La guardia di Finanza di Barletta all'esecuzione del provvedimento.
Motivazione riservata.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Trani, 21.9.2010
Il Presidente
Dott. Filippo Bortone
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