Penale.it  
 Michele Di Iesu, La crisi dell'istituto del segreto professionale nelle professioni legali: quale tutela, quale certezza legislativa

Sommario: 1.- l’istituto del segreto professionale e la sua “limitazione” alla luce della recente giurisprudenza; 2.- la normativa antiriciclaggio e antiterrorismo ; 3.-ulteriori rilievi e considerazioni

Il segreto professionale costituisce un dovere fondamentale, di carattere sia giuridico che deontologico, per coloro esercitano determinate professioni.
 
L’ art. 622 del codice penale prevede che: "chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professioneo arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro trenta a euro cinquecento sedici".Tale norma , impone  di non rivelare assolutamente a terzi ciò di cui si viene a conoscenza nell’esercizio della propria professione , salvo che ricorra una giusta causa .Non può considerarsi “GIUSTA CAUSA” e, dunque, esimente l’ assunzione della qualità di testimone da parte  dei soggetti titolari dell’ obbligo al segreto . L’ art. 200 del codice di procedura penale, prevede, in tal caso  la facoltà di astenersi dal testimoniare Si tratta di una disciplina  derogatoria rispetto alla regola generale dell’obbligo di testimoniare. La norma di cui all’ articolo. 200 c.p.p. investe, sotto il profilo oggettivo, gli atti di cui il titolare del vincolo del segreto sia tenuto per ragioni del proprio ministero, ufficio o professione, salvo che non vi sia un obbligo di riferire all’autorità giudiziaria (. nel qual caso esulerebbe, in ambito testimoniale ogni profilo di riservatezza). La possibilità di opporre il segreto professionale riguarda esclusivamente il testimone e non il sottoposto a procedimento penale. Rispetto all’esercizio dell’azione penale è opponibile solo il segreto di stato disciplinato all’articolo 202 c.p.p.[1]
Il segreto professionale non è garantito agli avvocati d’impresa. Le comunicazioni tra un avvocato di impresa e i dirigenti del gruppo non sono coperte dal segreto professionale. Il segreto, va garantito solo se il legale esercita la propria attività in modo indipendente perché, solo in questo caso, l’avvocato è “un organo dell’amministrazione della giustizia”. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue nella sentenza del 14 settembre 2010  (causa C-550/07, Akzo Nobel Chemicals akzo), con la quale la Corte ha delimitato il campo di applicazione del segreto professionale, escludendolo nel caso di scambi di comunicazioni aziendali e ha respinto l’impugnazione presentata dalla Akzo avverso la sentenza del Tribunale Ue Anche la giurisprudenza nazionale  tende a circoscrivere in ambiti molto ristretti la tutela del segreto professionale;
Il “segreto professionale”, ha precisato la Suprema Corte a Sezioni Unite civile nella sentenza 11082/2010 “non copre (e, quindi, non può essere opposto per coprire) tutta e ogni attività professionale perché lo stesso (come è stato già rilevato anche dalla dottrina) è previsto a esclusiva tutela del cliente: la Corte Costituzionale, infatti (sentenza depositata il giorno 8 aprile 1997 n. 87), sia pure per quella forense ivi considerata (ma il principio vale per ogni esercente una professione intellettuale protetta), ha ben chiarito che la protezione del segreto professionale, riferita a quanto conosciuto in ragione dell’attività professionale svolta da chi sia legittimato a compiere atti propri di tale professione, assume carattere oggettivo, essendo destinata a tutelare le attività inerenti alla difesa e non l’interesse soggettivo del professionista; di concerto, questa Corte (seconda sezione penale, sentenza 6 marzo 2009 n. 17674, depositata il 24 aprile 2009, in cui si richiama Cass. 8635/1999) ha ribadito che la ratio incriminatrice dell’art. 622 c.p, (il quale punisce il professionista che violi, dandone rivelazione senza giusta causa  o impiegandolo a proprio o ad altrui profitto, un segreto di cui abbia avuto notizia per ragione della propria professione, e che rechi nocumento) consiste nella tutela della libertà e della sicurezza del singolo, nel senso che il professionista che, in ragione del suo status, viene a conoscenza dei segreti del cliente, è tenuto ad assicurarne la riservatezza” .Tale sentenza ha sancito il principio secondo cui   non può essere opposto il segreto professionale all’ amministrazione finanziaria   che nell’ ambito di ricerca di attività professionali fiscalmente rilevanti e non dichiarate voglia esaminare i files, e-mail, documenti, pareri e corrispondenza con i clienti del contribuente-avvocato,
2- la normativa antiriciclaggio e antiterrorismo
 Le  normative entrate in vigore di recente , hanno evidenziato forti incertezze nella possibilità di applicare in maniera sistematica tale istituto. Ci riferiamo in primo luogo alla normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, integrata poi, da quella relativa all’antiterrorismo, nella parte in cui impone ai professionisti, come l’avvocato, commercialista, esperto contabile,l’obbligo di segnalazioni di operazioni sospette, contravvenendo appunto, all’istituto in questione. Le normative appena citate, evidenziano una disfunzione con l’attuale sistema processuale, in particolare la facoltà di astensione dal deporre dal processo penale, risulta fortemente limitata da interventi legislativi successivi, attinenti a fasi precedenti all’intervento del professionista stesso. Su questo mancato coordinamento,occorre riflettere, non essendo concepibile, sotto un profilo sistematico, che la facoltà di astensione stessa venga riconosciuta in una  fase abbastanza avanzata del processo ed invece rinnegata in dati momenti e in fasi precedenti, a seconda poi delle diverse categorie di professionisti. L’ art. 12 della legge in questione,  nella fase “ contenziosa” o “precontenziosa”, prevede l’esenzione dell’ obbligo di segnalazione per gli avvocati. Per quest’ ultimi , l’ obbligo  non sussiste  quasi per tutta l’attività defensionale e di assistenza, diversamente invece per i dottori commercialisti e gli esperti contabili in relazione alla maggior parte delle loro attività. Va evidenziato, ancora, che mentre per gli avvocati l’obbligo di segnalazione riguarda specifiche operazioni tassativamente previste nel comma 1 dell’articolo 12,la restrizione in questione non opera per gli esperti contabili valendo per loro la generica accezione di “sospetto” prevista nell’articolo 41 della prefata legge. Altro punto delle normative sopracitate che deve far riflettere, è l’articolo 45;  esso dispone al comma 7, che:”l’identità delle persone fisiche può essere rivelata solo quando l’autorità giudiziaria,con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede”. Siamo di fronte ad una sconvolgente deroga alla segretezza in quanto il professionista che in un momento successivo del processo può avvalersi della facoltà di astenersi dal deporre,in una fase antecedente può essere obbligato a rivelare il proprio nominativo esponendosi ad eventuali azioni giudiziarie nei suoi confronti. Il comma 7 evidenzia ,inoltre, una terminologia che lascia spazio ad interpretazioni “estensive” e permette in teoria,  al  magistrato del Pubblico Ministero d’indagare senza limiti, magari servendosi dell’istituto della connessione tra reati , consentendo così all’inquirente di conoscere il nominativo del professionista che ha effettuato la segnalazione fino a quel momento anonimo. Sull’obbligo di segnalazione in generale a carico degli avvocati in materia di antiriciclaggio invece,esiste un orientamento della giurisprudenza comunitaria che limita fortemente la tutela del segreto professionale degli avvocati, dovendo la stessa cedere il passo  alla protezione di un interesse ritenuto superiore, quale quello della lotta al riciclaggio, che risulta essere un compito di coloro che svolgono anche la libera professione. Il principio enucleato dalla Corte di Giustizia Europea è quello affermato nella sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia UE del 26 giugno 2007 C.305-05, Avv.gen. Poiares Maduro. La questione era stata sollevata dagli ordini forensi belgi e olandesi, sostenendosi che: “ l’avvocato non sarebbe in grado di svolgere adeguatamente il suo incarico di consulenza,di difesa e di rappresentanza del suo cliente, e quest’ultimo sarebbe, di conseguenza, privato dei diritti attribuitigli dall’art. 6 CEDU, se l’avvocato stesso, nell’ambito di un procedimento giudiziario o della sua preparazione, fosse tenuto a collaborare con i pubblici poteri trasmettendo loro informazioni ottenute durante le consulenze giuridiche che hanno avuto luogo nell’ambito di tale procedimento”.[2]
Ulteriori considerazioni e riflessioni
I recenti orientamenti giurisprudenziali evidenziano come l’istituto del segreto professionale non viene più considerato un valore in quanto tale, e per finalità superiori che esso persegue,ma risulta essere un bene a tutela condizionata ( da esigenze pubblicistiche valutate come più importanti). Sarebbe auspicabile, a parere di chi scrive, un intervento del legislatore che predisponga una normativa completa e sistematica del segreto delle professioni legali, che riconduca ad unità la diversificata e scoordinata serie di norme, talune contenute nel codice di procedura penale, altre invece disciplinate da leggi speciali di natura non strettamente penale, onde evitare che taluni funzioni della professione legale siano protette ed altre lasciate invece alla disciplina di norme attinenti a specifici istituti di rilevanza amministrativa.
Michele Di Iesu - Avvocato e docente Diritto Penale Università Telematica Pegaso - settembre 2010
(riproduzione riservata)
 

[1] Cass. III sez pen., sent. n. 3288 del 27.08.1990, rv 185191
 
[2] Buffa, liberi professionisti e antiriciclaggio, nuovi obblighi e responsabilità 2006, p 64; Gambogi, La segnalazione antiriciclaggio e il segreto professionale alla luce della III Direttiva CE, in Il fisco 2009,3 1, p. 375; Naddeo Obblighi antiriciclaggio per gli avvocati: i profili della c.d. collaborazione attiva, in Dir. E prat. Soc., 2007, 6, p.27

 

 
© Copyright Penale.it - SLM 1999-2012. Tutti i diritti riservati salva diversa licenza. Note legali  Privacy policy