In virtù dell’art. 200, commi 1 e 2, cod. pen., il principio di irretroattività della legge penale (art. 2 cod. pen.) non opera rispetto alle misure di sicurezza (Fattispecie relativa all’applicazione della misura dell’espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato prevista dall’art. 235 c. p. come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera a, d. l. 23 maggio 2008 n. 92, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, l. 24 luglio 2008 n. 125)
MISURE DI SICUREZZA – APPLICAZIONE – PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA’ DELLA LEGGE PENALE – RILEVANZA – ESCLUSIONE – FATTISPECIE RELATIVA ALL’ESPULSIONE DI CUI ALL’ART. 235 COD. PEN. (Cod. pen., artt. 2, 199, 200; d. l. 23 maggio 2008 n. 92, misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, art. 1; l. 24 luglio 2008 n. 125, conversione in legge con modificazioni del d. l. 23 maggio 2008 n. 92 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica., art. 1).
In virtù dell’art. 200, commi 1 e 2, cod. pen., il principio di irretroattività della legge penale (art. 2 cod. pen.) non opera rispetto alle misure di sicurezza (Fattispecie relativa all’applicazione della misura dell’espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato prevista dall’art. 235 c. p. come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera a, d. l. 23 maggio 2008 n. 92, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, l. 24 luglio 2008 n. 125).
N. 70/09 R.P.M.S.
N. ORD.
UFFICIO DI SORVEGLIANZA
per le circoscrizioni dei Tribunali di Alessandria, Tortona e Acqui Terme
IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento di sorveglianza relativo all’esame della pericolosità sociale per applicazione della misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato nei confronti di A. A. (alias A. E.), nato il XX.X.XXXX in X, in atto detenuto c/o Casa Circondariale di Alessandria, difeso dall’Avv. Daniela Sogliani del Foro di Alessandria – d’ufficio, in relazione alla richiesta 17.11.09 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
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VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;
VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all’interessato ed al difensore;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;
UDITE le conclusioni del rappresentante del P.M. e del difensore;
OSSERVA
quanto segue.
1. – Con istanza in data 17 novembre 2009 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano chiedeva a questo Ufficio che ad A. A. (alias A. E.), detenuto presso la Casa Circondariale di Alessandria, venisse applicata la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell’art. 235 c.p., atteso che con sentenza emessa il 29 novembre 2007 dal GIP del Tribunale di Milano (confermata dalla Corte di Appello di Milano il 13 ottobre 2009) il predetto era stato condannato alla pena di anni 3, mesi 6 di reclusione (superiore, pertanto, ai due anni di reclusione previsti dall’art. 235 c.p. nel testo modificato dall’art. 1 D.L. 92/2008 convertito nella L. 125/2008) per tentata rapina, lesioni personali e porto d’armi (fatti commessi a Milano il 2 settembre 2007); ed attesa la sua pericolosità sociale desumibile dai suoi precedenti di polizia e dalla sua irregolare condizione nel territorio nazionale.
2. – L’istanza va accolta, atteso che:
A) con la suindicata sentenza del GIP del Tribunale di Milano in data 29 novembre 2007 l’A. è stato condannato ad una pena di anni 3, mesi 6 di reclusione;
B) nella fattispecie, pertanto, ricorre la condizione (l’avere lo straniero riportato condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni) stabilita dall’art. 235, comma 1, c.p. nel testo sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125;
C) irrilevante è la circostanza che all’epoca della commissione dei fatti giudicati con la suindicata sentenza l’art. 235 c.p. prevedesse una diversa condizione (condanna dello straniero alla reclusione per un tempo non inferiore ai dieci anni), atteso che “in virtù del combinato disposto degli artt. 199 e 200 c.p. e dei principi affermati dall’art. 25 della Costituzione, deve escludersi che in tema di applicazione delle misure di sicurezza operi il principio di irretroattività della legge di cui all’art. 2 c.p., sicché le misure predette sono applicabili anche ai reati commessi nel tempo in cui non erano legislativamente previste, ovvero erano diversamente disciplinate quanto a tipo, qualità e durata” (così Cass. pen., Sez. III, 15/10/2002, n. 40703, Sguario; nello stesso senso Cass. pen., Sez. II, 03/10/1996, n. 36551, Sibilia, in Cass. Pen., 1998, 482);
D) l’A. deve considerarsi persona socialmente pericolosa, avuto riguardo ai suoi precedenti penali e di polizia (v. comunicazione della Questura di Piacenza in data 25 maggio 2010), alla sua condizione irregolare nel territorio dello Stato (v. la suindicata comunicazione della Questura di Piacenza, nonché quella della Questura di Alessandria in data 20 maggio 2010), all’assenza di riferimenti abitativi o affettivi sul territorio nazionale (v. sempre la comunicazione della Questura di Piacenza) ed alla sua pessima condotta intramuraria (v. relazione comportamentale della Casa Circondariale di Alessandria, da cui risulta l’espletazione di “scarse” attività trattamentali e soprattutto il compimento di gesti autolesionistici in data 11 febbraio 2008 e due sanzioni disciplinari applicategli per un’aggressione ad un compagno di cella avvenuta in data 25 maggio 2008 e per una colluttazione con un altro detenuto avvenuta l’11 novembre 2009).
P.Q.M.
visto l’art. 235 c.p., dispone l’espulsione di A. A. (alias A. E.) dal territorio dello Stato.
Alessandria, lì 30 luglio 2010
Il Magistrato di Sorveglianza
Dr. Giuseppe Vignera
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