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 Tribunale di Sorveglianza di Torino, Ordinanza 13 gennaio 2010; Pres. Est. VIGNERA; ricorrente C.

Va rigettata l’istanza di semilibertà allorché il lavoro esterno non appare concretamente idoneo a contribuire al reinserimento sociale del detenuto (nella fattispecie l’istante avrebbe dovuto svolgere la stessa attività già espletata ex art. 21 O.P. in un ambito territoriale a lui del tutto estraneo)

ORDINAMENTO PENITENZIARIO – MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE – SEMILIBERTA’ – CONDIZIONI – REINSERIMENTO SOCIALE DEL SOGGETTO – FATTISPECIE (L. 26 luglio 1975, n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, art. 50).
 
Va rigettata l’istanza di semilibertà allorché il lavoro esterno non appare concretamente idoneo a contribuire al reinserimento sociale del detenuto (nella fattispecie l’istante avrebbe dovuto svolgere la stessa attività già espletata ex art. 21 O.P. in un ambito territoriale a lui del tutto estraneo).                                                                                
 
 
N. SIUS   2009/4362
                                                                                                                          N.ordinanza
 
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
per il distretto della Corte di Appello di
TORINO
 
in persona dei signori
Dott. Giuseppe Vignera                                                                                                          Presidente
Dott. Pier Marco Salassa                                                                               Magistrato di sorveglianza
Dott. Passalacqua Nicoletta                                                                                    Esperto componente
Dott. Gallo Sabrina                                                                                                 Esperto componente
ha emesso la seguente
ORDINANZA
nel procedimento di sorveglianza relativo alla istanza di semilibertà in relazione alla pena di cui a provvedimento cumulo n. 778/03 r.es. del 24.03.2003 Proc. Rep. c/o Tribunale Torino, nei confronti di
C. G.,  nato a C. il XX.XX.XXXX, detenuto nella Casa Reclusione Alessandria – SAN MICHELE -difeso dall’Avv. Giuseppe BERNARDO del foro di Torino, di fiducia.
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VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;
VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all’interessato ed al difensore;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;
UDITE le conclusioni (favorevoli) del rappresentante del P.M. dott. Garino e del difensore;
OSSERVA
C. G. sta scontando una pena di anni 17, mesi 9 di reclusione per omicidio aggravato e minaccia a pubblico ufficiale.
La fine della pena è prevista per il 1° novembre 2010.
Il percorso trattamentale è stato positivo, tant’è che dal 20 luglio 2007 il C. fruisce di pemessi premiali (a parte una “leggerezza” commessa nel dicembre 2008, che ha determinato una breve sospensione dei permessi stessi) e che dal 6 dicembre 2007 svolge lavoro all’esterno per l’intervento di manutenzione di fabbricati e aree verdi presso il Comune di Ricaldone.
Ha chiesto la semilibertà, chiedendo di continuare svolgere in tale regime la stessa attività lavorativa oggi espletata ex art. 21 O.P.
L’istanza va rigettata.
Il suo accoglimento, invero, non determinerebbe nella fattispecie un effettivo progresso trattamentale: a differenza di quanto succederebbe se il C. riuscisse a reperire una risorsa lavorativa “privata” da mettere a frutto pure dopo la scarcerazione.
Infatti, dato che i “centri” affettivi del soggetto sono a Torino (dove fruisce pure dei permessi premiali), è logico presumere che il lavoro alle dipendenze del Comune di Ricaldone non avrà più un seguito dopo la scarcerazione: di guisa che nella fattispecie la richiesta semilibertà a poco servirebbe ai fini di un “vero” reiserimento sociale del condannato.
P.Q.M.
rigetta allo stato l’istanza.
Così deciso in Torino, 13 Gennaio 2010
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Vignera

 
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