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 Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 5 febbraio 2009 (dep. 25 febbraio 2009), n. 8513/2009

La diffamazione telematica si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa, che, nel caso in cui le frasi offensive siano state immesse sul web, sono quelli in cui il collegamento viene attivato. Ove detto luogo non sia individuabile, deve farsi ricorso ai criteri suppletivi di cui all'art. 9 c.p.p.. Ed in tal senso, a norma del comma 2 di detto articolo, la competenza va attribuito al giudice della residenza dell'imputato, non essendo noto il luogo indicato nel comma 1, vale a dire "l'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione".

 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE PRIMA PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente
 
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere
 
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere
 
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere
 
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere
 
ha pronunciato la seguente:
 
sentenza
 
sul conflitto di competenza tra:
 
TRIBUNALE DI ISERNIA E IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO;
 
denunciato in data 10 novembre 2008 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Isernia;
 
nel procedimento contro:
 
B.P., nato a ;
 
udita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
 
sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Campobasso.
 
 
Svolgimento del processo
 
1. Con sentenza in data 25 giugno 2007, il Tribunale di Campobasso dichiarava la propria incompetenza per territorio nel procedimento contro B.P., imputato di avere diffamato P. A. a mezzo del giornale telematico "(XXXXX)" (art. 595 c.p., comma 3). 
Rilevava che "l'officina grafica" che aveva stampato lo scritto era situata in ……. , sicché competente era il Tribunale di Isernia.
 
2. Il 13 giugno 2008 il Procuratore della Repubblica di Isernia presentava richiesta di rinvio a giudizio al Giudice per le indagini preliminari della stessa città. 3. Il 10 novembre 2008 il Procuratore della Repubblica di Isernia ha denunciato, ai sensi dell'art. 30 c.p.p., comma 2, conflitto di competenza tra il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Isernia ed il Tribunale di Campobasso, osservando:
che l'articolo diffamatorio era stato pubblicato su un giornale telematico;
che non esisteva, pertanto, alcuna "officina grafica", né uno stampato o, comunque, un prodotto riferibile ad attività di stampa;
che il reato di diffamazione doveva ritenersi consumato nel luogo in cui i terzi avevano percepito il messaggio offensivo dell'altrui reputazione;
che, peraltro, non essendo noto detto luogo, né quello in cui l'imputato aveva immesso le frasi offensive nel sito web, la competenza territoriale andava determinata sulla base del criterio suppletivo di cui all'art. 9 c.p.p., comma 2, della residenza dell'imputato (……..).
 
4. All'udienza del 13 novembre 2008, il Giudice dell'udienza preliminare di Isernia, dopo avere trasmesso a questa Corte la denuncia, ha disposto il rinvio a giudizio dell'imputato dinanzi al Tribunale di Isernia.
 
Motivi della decisione
 
5. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. 5^, 17 novembre 2000, p.m. in proc. Ignoti, RV 217745), l'immissione di scritti lesivi dell'altrui reputazione nel sistema "internet" integra il reato di diffamazione aggravata (art. 595 c.p., comma 3).
Anche la diffamazione telematica è, naturalmente, reato di evento.
Essa si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa, che, nel caso in cui le frasi offensive siano state immesse sul web, sono quelli in cui il collegamento viene attivato (cfr. Cass. 5^, 21 giugno 2006, Cicino, RV 234528; Cass. 5^, 17 novembre 2000, p.m. in proc. Ignoti, cit.).
Orbene, non risultando, nel caso in esame, il luogo in cui il reato è stato consumato (non potendo, in altre parole, applicarsi la regola di cui all'art. 8 c.p.p., comma 1), deve farsi ricorso ai criteri suppletivi di cui all'art. 9 c.p.p..
Ed in tal senso, a norma del comma 2 di detto articolo, la competenza va attribuito al giudice della residenza dell'imputato, non essendo noto il luogo indicato nel comma 1, vale a dire "l'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione".
 
P.Q.M.
 
dichiara la competenza del Tribunale di Campobasso cui dispone trasmettersi gli atti.
 
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2009.
 
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2009

 

 
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