L’espressione “luogo in cui si trovano”, in base alla quale individuare la cancelleria del tribunale o del giudice di pace diverse dalla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, nel caso di dichiarazione di impugnazione presentata, ai sensi dell’art. 582, comma 2 cod. proc. pen., dalle parti private e dai loro difensori, deve essere interpretata esclusivamente con riferimento al dato “naturalistico” della presenza fisica sul posto del soggetto
interessato. Infatti tale facoltà, in quanto espressione del favor impugnationis, non ha carattere eccezionale, né può essere valorizzata da un rapporto che evidenzi la stabilità della presenza della parte o del difensore, rispetto alla provvisorietà o, addirittura, l’occasionalità della stessa. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che per il difensore il rispetto della previsione normativa potesse essere collegato alla presentazione dell’impugnazione presso la cancelleria del tribunale o del giudice di pace del foro di appartenenza).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere Dott. BERNABAI Renato - Consigliere Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da: R. M. n. il ..., avverso l'ordinanza del 10/05/2005 del Tribunale della Libertà di Milano; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIOTALLEVI GIOVANNI; sentite le conclusioni del P.G. Dr. VENEZIANO Giuseppe per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
R. M. ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano del 10 maggio 2005, con la quale e' stata dichiarata l'inammissibilita' del ricorso avverso l'ordinanza del G.I.P. presso lo stesso Tribunale, con la quale e' stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 110,630 c.p. e 2,4,71. 895/67, 61 n. 2 c.p.
A sostegno dell'impugnazione la ricorrente ha dedotto la nullita' dell'ordinanza per violazione di legge degli artt. 309 e 582, c. 2 c.p.p.. La ricorrente censura la declaratoria d'inammissibilita' del ricorso fondata sulla presunta violazione del combinato disposto degli artt. 309 e 582 c.p.p., con riferimento al luogo di presentazione del ricorso. Tale violazione si sarebbe concretizzata nel fatto che il ricorso sarebbe stato presentato non nel tribunale del foro di appartenenza dell'avvocato difensore, e cioe' nella cancelleria del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, o presso la cancelleria del giudice di pace del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, bensi' presso l'Ufficio impugnazioni esterne del Tribunale di Napoli. In realta', secondo la ricorrente, la normativa di riferimento non richiama la necessita' di presentare l'impugnazione nel luogo di residenza ne' la circostanza che il luogo in cui la parte privata proponente l'impugnazione debba trovarsi all'interno del circondario del Tribunale del Foro di appartenenza. Conclusione avvalorata dal fatto che il comma secondo dell'art. 582 c.p.p. prevede la possibilita' di presentazione dell'impugnazione anche di fronte ad un Agente consolare all'estero. A cio' si aggiunge la considerazione che, ai sensi dell'art. 583 c.p.p., l'impugnazione puo' essere presentata anche a mezzo posta o con telegramma. Circostanze tutte che rendono irrilevante il luogo di spedizione.
Peraltro, nella fattispecie in esame, la scelta della cancelleria del Tribunale di Napoli per la presentazione dell'impugnazione, era collegata alla circostanza dell'effettiva presenza in tale luogo del ricorrente, in quanto il deposito dell'atto avvenne all'esito dell'interrogatorio di garanzia effettuato dal Gip del Tribunale di Napoli su delega del Gip del Tribunale di Milano.
Il ricorso e' fondato. Il comma 4 dell'art. 309 c.p.p. prevede che la richiesta di riesame e' presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7, e cioe' il tribunale del luogo nel quale ha sede la Corte di appello o la sezione distaccata della Corte d'appello, nella cui circoscrizione e' compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza. Lo stesso quarto comma aggiunge che si osservano le forme previste dall'art. 582 c.p.p. Orbene, tra gli uffici presso i quali, ai sensi dell'art. 582, comma 2 c.p.p. le parti private e i difensori possono presentare l'atto d'impugnazione sono previsti la cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo, in cui le stesse parti private e i difensori si trovano, se tale luogo e' diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare all'estero. Nel caso in oggetto il Tribunale del riesame ha interpretato la locuzione "luogo in cui le parti si trovano", come quello individuabile attraverso un legame stabile e documentabile della parte con il luogo medesimo, tale da giustificare la prevalenza di tale nesso territoriale rispetto ad altri che il soggetto abbia sul territorio e legittimare così il suo preminente interesse ad avvalersi della facolta' di depositare l'atto in ufficio diverso da quello ordinariamente previsto, e cioe', ai sensi del comma 1 dell'art. 582 c.p.p., la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i difensori il nesso pertinenziale con il luogo in cui si trovano e' stato individuato da parte del Tribunale del riesame con il foro di appartenenza, nella specie il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. A sostegno di tale interpretazione viene indicata proprio la possibilita' di presentare l'impugnazione presso un agente consolare all'estero, ove, l'omessa previsione della locuzione del "luogo in cui si trovano" sarebbe da interpretare "a contrario" come dimostrazione della volonta' del legislatore di individuare, in questo caso, e solo in questo caso, un luogo di possibile presentazione dell'impugnazione slegato dalla presenza di un vincolo territoriale stabile. In quest'ultima ipotesi, infatti, la specialita' della previsione normativa si giustificherebbe con la circostanza, che potrebbe concretamente prospettarsi per la parte o il difensore che si trovi in territorio estero, dell'impossibilita' di raggiungere, prima della scadenza del termine, la localita' ove deve essere presentata l'impugnazione. La conseguenza sarebbe dunque quella della legittima presentazione dell'impugnazione presso qualunque ufficio consolare ubicato in territorio estero. L'assunto non puo' essere condiviso. La facolta' prevista per la parte privata o i difensori di presentare l'impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo e' diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, e' espressione del principio del "favor impugnationis", e non puo' attribuirsi ad esso carattere eccezionale (v. in tal senso, Cass., sez. 2^, 17 marzo 1994, Santacroce, CED 197752). Una interpretazione restrittiva della previsione normativa, peraltro, non si giustifica neppure con una analisi rigorosa del dato testuale. L'espressione "luogo in cui si trovano" e' infatti sganciata da qualsiasi altro elemento che possa legittimare una interpretazione diversa da quella collegata al dato "naturalistico" della presenza fisica. E la previsione della possibilita' di presentazione dell'impugnazione davanti ad un'autorita' consolare all'estero, piuttosto che porsi come elemento in rapporto di specialita' rispetto all'ipotesi ordinaria costituisce, al contrario, la logica e coerente previsione della medesima situazione in territorio estero. Peraltro tale interpretazione appare coerente anche sotto il profilo sistematico. L'art. 583 c.p.p. prevede infatti la possibilita' di presentare l'impugnazione anche attraverso il servizio postale. Appare evidente l'irrilevanza del luogo di spedizione del plico per valutare l'ammissibilita' dell'impugnazione, rilevando, a tal fine, esclusivamente il luogo di destinazione e l'individuazione della cancelleria del tribunale competente. La ricerca, pertanto, di un vincolo qualificativo, che provveda ad identificare il luogo di presentazione dell'impugnazione, come valorizzato da un rapporto che evidenzi la stabilita' della presenza della parte o del difensore, rispetto alla provvisorieta' o, addirittura l'occasionalità della stessa, appare estraneo alla "ratio legis" e frutto di un'interpretazione giurisprudenziale in contrasto con la lettera della norma e l'interpretazione sistematica dell'istituto. Ne' tale interpretazione vanifica la previsione normativa ordinaria che prevede la presentazione dell'impugnazione nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, perche' tale ipotesi rimarrebbe ferma per il Pubblico Ministero, vista la previsione della regola di eccezione che delimita il "favor impugnationis" per la parte privata e il difensore. Ne' tale scelta potrebbe essere censurata sotto il profilo dell'irragionevolezza, vista la diversa strutturazione e dislocazione degli uffici della parte pubblica (Cass., 1 giugno 2000, Rosati, CED 217128). Ne', secondo la Corte, tale eventualita' potrebbe essere utilizzata a fini dilatori per quanto concerne il rispetto dei tempi di riesame. La giurisprudenza e' costante nel ritenere che il termine di dieci giorni previsto dal comma 9 dell'art. 309 c.p.p., la cui inosservanza comporta, ai sensi del comma 10 dello stesso articolo, la caducazione del titolo di detenzione, inizia a decorrere solo dalla data di ricezione da parte della cancelleria del tribunale di tutti gli atti inerenti al provvedimento coercitivo, e non dalla data di presentazione della richiesta di riesame (v. Cass., 20 febbraio 1991, Morabito, e, sempre per l'individuazione del termine di decorrenza, SS.UU., 26 settembre 2000, Scarci, CED 216769). Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto e il provvedimento del Tribunale del Riesame di Milano deve essere annullato con rinvio degli atti allo stesso ufficio per nuovo esame.
P.Q.M
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame.
Cosi' deciso in Roma, il 27 settembre 2005. Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2005
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