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 Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 10 aprile 2007 (dep. 10 luglio 2007), n. 26976

In caso di successione nel tempo di legge penale più favorevole, l'invito, rivolto al Giudice, all'udienza di trattazione della richiesta ex art. 444 c.p.p., a rideterminare la pena in maniera conforme al nuovo ed inferiore limite edittale equivale a revoca della richiesta di applicazione della pena, nella specie ammissibile, in quanto fondata sullo jus superveniens, avuto riguardo all’art. 2 comma 4° c.p.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE

Sentenza 10 aprile 2007 - 10 luglio 2007, n. 26976
(Presidente Sansone – Relatore Conti – Pm Lucchese (diff.) – Ricorrente G.)

Fatto e diritto

Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, a norma degli artt. 444 e 448 c.p.p., applicava a F.G. la pena concordata di anni tre, mesi sette di reclusione ed euro 12.000 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (illecita detenzione di gr. 53,64 di cocaina; in agro di Bitetto, il 3 dicembre 2005).
Ricorre per cassazione l’imputato con atto sottoscritto congiuntamente al difensore, avv. Alberto Lucchese, deducendo l’erronea applicazione della legge penale, posto che dopo il raggiungimento dell’accordo della pena, intervenuto nel dicembre del 2005, e prima della emissione della sentenza, era entrato in vigore il più mite trattamento sanzionatorio di cui all’art. 4 bis inserito dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49 nel d.l. 30 dicembre 2005, n. 272; e che, proprio in relazione a tale evenienza alla udienza camerale del 20 aprile 2006 il difensore aveva sollecitato il giudice ad applicare una pena inferiore.
Con note di udienza, l’avv. Lucchese insiste nella censura, prospettando anche la questione di costituzionalità dell’art. 1 n. 2, lett. b), della legge 31 luglio 2006, n. 241, in riferimento all’art. 3 Cost., in quanto esclude dall’ambito dell’indulto i delitti di detenzione illecita di sostanze stupefacenti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Osserva la Corte che l’invito fatto dal difensore alla udienza di trattazione della richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. di ridurre la pena conformemente ai nuovi limiti minimi edittali recati dalla accennata modifica all’art. 73 d.P.R. n. 309 1990 non poteva trovare accoglimento, non essendo il giudice, come è ampiamente noto, abilitato in alcun modo ad alterare il contenuto dell’accordo intercorso tra le parti.
Tale invito peraltro deve intendersi avere il contenuto di una revoca della richiesta, nella specie ammissibile, essendo fondato sullo jus superveniens, avuto riguardo all’art. 2 comma quarto c.p.
Il giudice avrebbe dovuto dunque non applicare la pena a suo tempo richiesta ma invitare le parti a pervenire a un nuovo accordo o, in difetto a procedere all’ulteriore corso della procedura.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari, per l’ulteriore corso; e tale statuizione rende allo stato irrilevante la proposta questione di costituzionalità.
 

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari per l’ulteriore corso.

 
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