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 Legge 28 novembre 2008, n. 186 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina"

Il testo del decreto legge convertito

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1 dicembre 2008)

 

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

 

      

 
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109

 

 

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

    a) al comma 3 le parole: «ha effetto decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.», sono sostituite dalle seguenti: «ha effetto a decorrere dal 31 marzo 2009.»;

 
    b) al comma 5:
 

        1) le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 31 marzo 2009.»;

 

        2) dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente:

 

            «Fino al 31 marzo 2009 i predetti fornitori di servizi sono autorizzati a conservare i dati del traffico telematico, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 1, compresi quelli non ancora cancellati.».

 
 
 
Art. 2.
Impiego del personale delle Forze armate

 

 

1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

 
    a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
 

        «1-bis. Ai fini e con le medesime modalità di cui al comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare, in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un più efficace controllo del territorio e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore a 500 militari delle Forze armate.»;

 

    b) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;

 

    c) al comma 4, le parole: «del decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 1-bis e 2».

 
 
 

Art. 2-bis.
Misure per il rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata

 

1. E' disposto, in via straordinaria, l'incremento, per un importo pari a 30 milioni di euro, del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, con risorse a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

2. Dopo l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, e' inserito il seguente:

 

    «Art. 1-bis (Altre forme eventuali di finanziamento). - 1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può destinare al Fondo una quota del contributo devoluto annualmente al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, della citata legge n. 44 del 1999».

 
 
 

Art. 2-ter.
Modifiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512

 

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

    a) all'articolo 4, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

 

        «4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche quando la sentenza di condanna o la misura di prevenzione o i relativi procedimenti in corso si riferiscono al soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1, salvo che lo stesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, la qualità di collaboratore di giustizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e non sia intervenuta revoca del provvedimento di ammissione ai programmi di protezione per cause imputabili al soggetto medesimo»;

 

    b) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

 

        «c-bis) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, di un procedimento penale in corso o di una sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale nei confronti del soggetto deceduto in conseguenza dei reati di cui al comma 1 dell'articolo 4;

 

        c-ter) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, di una misura di prevenzione, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, applicata nei confronti del soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1 dell'articolo 4, o di un procedimento in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione a termini della suddetta legge»;

 
    c) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
 

        «Art. 7-bis (Ulteriore regolamento di attuazione). - 1. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono adottate le opportune modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, con norme che prevedono:

 

        a) la sospensione, fino alla decisione del giudice civile, della ripetizione delle somme già liquidate dal Comitato per effetto di una sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, abbia dichiarato estinto il reato per morte del reo;

 

        b) la ripetizione delle somme già elargite a titolo di provvisionale, quando, a seguito di estinzione del reato, l'azione risarcitoria esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori».

 
 
 

Art. 2-quater.
Modifiche alla legge 20 ottobre 1990, n. 302

 

1. All'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, dopo le parole: «il soggetto leso risulti essere» le parole: «, al tempo dell'evento,» sono soppresse.

 
 
 

Art. 2-quinquies.
Limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti della vittima della criminalità organizzata

 

1. Ferme le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:

 

    a) il beneficiario non risulti coniuge, affine o convivente di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

 

b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.

 

2. Il sopravvenuto mutamento delle condizioni previste dagli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, comporta l'interruzione delle erogazioni disposte e la ripetizione integrale delle somme già corrisposte.

 
 
 

Art. 3.
Misure per fronteggiare l'immigrazione clandestina

 

1. Per fronteggiare l'intensificarsi del fenomeno di immigrazione clandestina anche al fine di garantire la più rapida attuazione della normativa europea in materia attraverso l'ampliamento ed il miglioramento della disponibilità ricettiva dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2008, di euro 37.500.000 per l'anno 2009, di euro 40.470.000 per l'anno 2010 e di euro 20.075.000 a decorrere dall'anno 2011, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2008 ed euro 37.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 destinati alla costruzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione. 2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

=====================================================================
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011
=====================================================================
Ministero della | | | |
giustizia | - | 7.193.000| 11.212.000| 290.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero dell'interno |3.000.000|30.307.000| 19.785.000| 19.785.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero della salute | - | - | 9.473.000| -
---------------------------------------------------------------------
Totale |3.000.000| 37.500.00| 40.470.000| 20.075.000

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 
 
 

Art. 3-bis.
Norme in materia di indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari

 

1. All'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

 
    a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
 

        «1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di euro 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno.

 

        1-bis. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1 superi le cinque ore»;

 
    b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
 

        «2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente:

 

            a) partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali e' conferita la delega;

 

            b) ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge.

 

        2-bis. Ai vice procuratori onorari spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più attività di cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere.

 

        2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis e 2-bis, la durata delle udienze e' rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui al comma 2, lettera b), e' rilevata dal procuratore della Repubblica».

 

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 
 
 
Art. 4.

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 
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