Scaduti i termini di durata delle indagini preliminari, sono esperibili e utilizzabili gli atti funzionali al sequestro prevenito dei beni patrimoniali dell’indagato (spetterà poi al Giudice valutarne l’eventuale utilizzabilità anche ai fini probatori)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Magistrati:
Dott. DE ROBERTO Giovanni- Presidente
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere
Dott. MILO Nicola - Consigliere
Dott. LANZA Luigi - Consigliere
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da D.N., nato il (...), avverso l’ordinanza del 15/12/2007 del Tribunale della Libertà di Catania;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. V. D’Ambrosio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. O.V., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1- Il Tribunale di Catania, con ordinanza 15/12/2007, decidendo in sede di riesame ex art. 324 c.p.p., confermava il provvedimento di sequestro preventivo emesso, il 13 novembre precedente, dal Gip dello stesso Tribunale, nell'ambito del procedimento penale a carico di D.N., indagato in ordine al reato di cui all'art. 416bis c.p., ed avente ad oggetto, beni, rapporti bancari e aziende a costui riconducibili.
Il Giudice del riesame, dopo avere disatteso l'eccezione in rito circa l'asserita violazione dell'art. 407 c.p.p., comma 3, rilevava che la cautela reale, funzionale alla confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12sexies, era legittimata dalla sproporzione del valore dei beni colpiti dal vincolo d'indisponibilità rispetto alla capacità reddituale dell'indagato e dalla mancata giustificazione di costui in ordine alla lecita provenienza dei beni medesimi, sottolineando - tra
l'altro - che il D., già condannato con sentenza irrevocabile per la sua militanza nell'associazione mafiosa "...", aveva continuato ad operare, con ruolo di spicco, nel sodalizio criminale.
2 - Ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, l'indagato e ripropone la doglianza, già formulata in sede di riesame, di violazione dell'art.407 c.p.p., comma 3, sotto il profilo che non potevano essere utilizzate, ai fini dell'adozione del sequestro, le indagini patrimoniali espletate in epoca successiva alla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari; lamenta, inoltre, l'illegittimità del sequestro del libretto nominativo delle Poste Italiane sul quale erano accreditate le somme relative ai ratei di pensione.
3 - Il ricorso non è fondato.
3a. - Osserva la Corte che la scadenza del termine stabilito per le indagini preliminari non preclude il compimento di qualsiasi attività procedimentale, ma soltanto di quegli atti che per contenuto e funzione riguardano le indagini stesse ovvero l'acquisizione delle prove, con l'effetto che anche a termine scaduto il P.M, nel caso in cui non abbia ancora esercitato l'azione penale, ben può svolgere accertamenti patrimoniali sull'indagato, funzionali non all'acquisizione della prova a carico di costui ma al sequestro preventivo di eventuali beni che possano aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati ovvero essere oggetto di confisca.
Ne consegue che devono ritenersi assolutamente legittime, pur dopo la scadenza del termine di cui all'art.407 c.p.p., la richiesta e la concessione della cautela reale in esame, considerato che questa non è atto ad efficacia probatoria e tali non sono neppure gli atti finalizzati ad individuare i beni su cui imporre il vincolo d'indisponibilità.
Non si pone, quindi, nel caso specifico, il problema della inutilizzabilità di cui all'art. 407 c.p.p., comma 3.
Tale problema potrebbe evidenziarsi soltanto nel caso in cui il risultato degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine rivesta anche un contenuto probatorio incidente sulle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.
Ma anche tale ipotesi residuale non può mai comportare l'invalidazione del sequestro, attesa la tassatività delle ipotesi di nullità.
Tutt'al più, la verifica circa l'utilizzabilità o meno della prova eventualmente acquisita, sia pure col mezzo improprio del sequestro preventivo, resta riservata al giudice di merito che, sulla base di tale prova, emetta altro provvedimento che la parte interessata ritenga per sè pregiudizievole.
Quest'ultimo aspetto, peraltro, non viene in considerazione nella fattispecie in esame.
3b - Infondata è pure la doglianza sul disposto sequestro del libretto postale sul quale venivano accreditati i ratei di pensione dell'indagato.
Il Giudice a quo non ha mancato di esaminare tale aspetto e, con motivazione adeguata e logica, ha ritenuto che la modesta pensione percepita dall'indagato non poteva che essere stata utilizzata per soddisfare le primarie esigenze di vita del medesimo e del suo nucleo familiare sicchè le somme depositate sul citato libretto non apparivano giustificate quanto alla loro legittima provenienza.
Tale motivazione non può essere oggetto di verifica da parte di questa Suprema Corte il cui sindacato e circoscritto alla sola violazione di legge.
4 - Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2008
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