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 Legge 23 luglio 2008, n. 124 - Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato

Immunitą: pubblicata la legge che sospende i giudizi contro le quattro pił alte cariche dello Stato. In vigore dal 26 luglio 2008

(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2008)
 
Art. 1.
 
    1.   Salvi   i  casi  previsti  dagli  articoli  90  e  96  della Costituzione,  i  processi  penali  nei  confronti  dei  soggetti che rivestono  la  qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del  Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei Ministri sono sospesi dalla data di
assunzione  e  fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione.
    2.  L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento alla sospensione.
    3.  La  sospensione  non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti,  di  provvedere,  ai  sensi degli articoli 392 e 467 del codice   di  procedura  penale,  per  l'assunzione  delle  prove  non rinviabili.
    4.  Si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo 159 del codice penale.
    5.  La sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione  e  non  è  reiterabile,  salvo il caso di nuova nomina nel corso  della  stessa legislatura ne' si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni.
    6.  Nel  caso  di  sospensione,  non  si  applica la disposizione dell'articolo  75, comma 3, del codice di procedura penale. Quando la parte  civile  trasferisce  l'azione  in  sede  civile, i termini per comparire,  di  cui  all'articolo 163-bis  del  codice  di  procedura civile,  sono  ridotti  alla  metà,  e  il giudice fissa l'ordine di
trattazione   delle  cause  dando  precedenza  al  processo  relativo all'azione trasferita.
    7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai  processi  penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.
    8.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 23 luglio 2008
 
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