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 Luca De Gennaro, Introduzione alla responsabilità amministrativa degli Enti - 3/3 I presupposti oggettivo e soggettivo della disciplina

1. I presupposti oggettivo e soggettivo della disciplina (art. 5)
Dopo aver esaminato brevemente i soggetti ai quali si applica la normativa in oggetto, si può ora analizzare “come” tecnicamente si possa imputare a questi una responsabilità amministrativa propria, nel caso in cui il fatto presupposto risulti la conseguenza, sia compiuto, o solamente tentato, di un comportamento delittuoso posto in essere da un soggetto terzo.
E' stato nei precedenti interventi messo in evidenza, come la difficoltà incontrata dal legislatore sia incentrata nella costruzione della connessione tra una responsabilità, che non poteva avere natura penale, propria dell'ente personificato, ed un unico “fatto di reato” non realizzato peraltro dall'ente, bensì dalla persona fisica autrice, alla quale veniva imputata la responsabilità tipicamente penale .
La risposta è racchiusa nell'articolo 5, rubricato“Responsabilità dell'ente”. In esso indicati i duecriteri, di natura rispettivamente oggettiva e soggettiva, che devono essere presenti contemporaneamente per poter imputare all'ente la responsabilità del reato, il primo comma circoscrive la responsabilità amministrativa dell'ente ai soli reati commessi “nel suo interesse o a suo vantaggio”. Laprevisione introduce così un primo presupposto “oggettivo” di connessione tra un fatto di reato commesso dalla persona fisica e la persona giuridica, che risponde alla modalità finalistica del reato stesso, quale la sua attitudine a realizzare un interesse per la società o un vantaggio per questa.
Il secondo presupposto, di carattere “soggettivo”, è destinato a creare una particolare connessione tra l'ente e il terzo autore del reato, di modo da poter superare la posizione di evidente terzietà, o meglio di estraneità per l'ente, potendo costruire una imputabilità soggettiva dell'effetto del comportamento anche in capo all'ente che non partecipa alla materiale attività delittuosa. Tale rapporto funzionale è individuato ed articolato in due tipologie, definite rispettivamente dalle lettere:
a) nel rapporto organico con l'ente;
b) nel rapporto disubordinazione.
La differenza non è un fatto semplicemente descrittivo, in quanto ne deriva un effetto diverso e distintivo, quello per cui dal fatto di reato del soggetto della prima categoria, il così detto “soggetto apicale”, deriva la responsabilità certa ed assoluta dell'ente; mentre dal fatto del soggetto legato da un rapporto di subordinazione, deriva una responsabilità dell'ente di natura colposa.
2. Parametro soggettivo: gli autori del reato
L'articolo 5 al primo comma individua le persone fisiche che, in base al legame con l'ente, sono in grado, con il loro con il loro comportamento illecito, di porre in essere un reato che si riflette nella sfera dell'ente giuridica dell'ente, facendo nascere in capo a questo la responsabilità amministrativa e la conseguente applicazione delle sanzioni previste ([1]).
Evitando la definizione di un'elencazione esaustiva, ed aderendo all'indicazione fornita dalla legge delega, il legislatore ha delineato peculiari categorie di soggetti. Esse sono:
- quella sub lett. a) dei soggetti apicali, tali risultando “le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”;
e
- quella sub lett. b), individuata nelle “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)” ([2]).
 
I soggetti “apicali”, art. 5, lett. a)
Per “soggetti apicali” si intende coloro i quali rivestono il ruolo del cd. top management della società, ovvero quelle persone legittimate ad esprimere la volontà dell'ente nei rapporti instaurati con i terzi, fino al punto da personificare lo stesso ente giuridico ([3]). La standardizzazione di tale figura è effettuata, non tanto in chiave formalistica, quanto funzionale ed effettuale, dando quindi rilievo preminente al ruolo effettivamente rivestito, che dovrà essere di rappresentanza dell'ente, di gestione dello stesso o di semplice direzione della società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria ed operativa.
Questa standardizzazione induce a richiamare le figure del legale rappresentante, dell'amministratore, del consigliere delegato, del membro del comitato esecutivo, del direttore generale, ex art. 2396 Codice civile equiparato per la responsabilità civile all'amministratore, nonché tutti coloro che esercitino funzioni di rappresentanza, gestione o direzione anche entro una specifica unità operativa. Possono essere l'institore, il direttore di stabilimento o di divisione, soggetti che ancorché inquadrati come dipendenti, non rientrano nella successiva categoria ex lett. b) in quanto, specie nelle realtà imprenditoriali medio/grandi, vede attribuirsi notevole autonomia gestionale, strumentale alla direzione di un'unità organizzativa finanziariamente e funzionalmente autonoma dalla sede centrale. Prova di questo è il fatto che a livello negoziale con la così detta “delega di poteri”, talora anche dotata di scriminante penale, ed a livello legislativo ad opera ad esempio del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sono direttamente considerati, in luogo del datore di lavoro, come destinatari di specifiche competenze e responsabilità ([4]). Rientra nel novero anche il dirigente della capogruppo che rivesta anche la qualifica di amministratore della società controllata totalitariamente.
Può sorgere il dubbio, qualora si rivesta contemporaneamente la qualifica di amministratore e dipendente dell'ente, quale qualifica debba prevalere. Circostanza questa non secondaria, dato il diverso parametro disciplinare, soprattutto di natura probatoria, previsto rispettivamente dagli art. 6 e 7 del D.Lgs.. Tenendo conto dell'orientamento giurisprudenziale consolidato ([5]), secondo il quale l'amministratore per le prestazioni oggetto del rapporto di lavoro subordinato deve concretamente risultare sottoposto ad un potere disciplinare e direttivo esercitato da altri amministratori, un siffatto concorso ai fini del D.Lgs. può ricorrere solamente qualora siano presenti altri consiglieri non dipendenti, escludendosi con questo l'ipotesi del dipendente-amministratore delegato con pieni poteri, o del dipendente-amministratore unico ([6]).
Nel vigore del regime ante Riforma societaria, si potevano ricomprendere nella categoria dei soggetti apicali che, non in virtù di poteri originari, bensì grazie a deleghe di funzione e/o di procure speciali, venivano legittimati ad agire per conto dell'ente, pur non facendo parte del vertice gerarchico, secondo la moderna prassi della ripartizione orizzontale delle competenze, sostanziante il fenomeno della c.d. “deverticalizzazione del potere”.
La Riforma di cui al D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 ([7]), come successivamente modificata ed integrata, ha operato una sostanziale innovazione al riguardo, introducendo una nuova configurazione e disciplina delle funzioni gestorie e di controllo.
Togliendo spazio ed occasione alle intrusioni dell'assemblea nella conduzione della gestione societaria, il Legislatore, per quanto riguarda le S.p.A., ha esplicitamente sancito la competenza esclusiva e riservata degli amministratori in materia di gestione ([8]). Tale competenza si sostanzia in un accresciuta responsabilità, compromettendo fortemente    le attribuzioni assembleari ([9]),sia nel sistema tradizionale che negli opzionali, ha ridisegnato il regime di delegabilità dei poteri gestori ([10]), in modo tale da escluderne l'effetto di “abdicazione” da parte del delegante.
Inoltre, il nuovo modello dell' “amministratore manager”, soggetto professionalmente competente, autonomo ed onorabile, cui è richiesta una diligenza “professionale”, riduce ancor di più la fenomenologia dell'esercizio di poteri tipicamente gestori da parte di soggetti che non siano inquadrabili nel così detto top management della società.
L'introduzione della facoltà di scelta di regimi di amministrazione e controllo opzionali, ha esteso l'ampiezza della categoria degli apicali, contemplando in essa anche i membri del Consiglio di gestione del sistema dualistico, ex artt, 2409-octies e seguenti, ai quali è riservata la gestione della società, nonché i membri del consiglio di amministrazione del sistema monistico, ex artt. 2409-sexiesdecies e seguenti del Codice civile. L'equiparazione, nei limiti della compatibilità, discende dalla previsione espressa dell'art. 223-septies delle norme di attuazione e transitorie di cui all'art. 9 D.Lgs. n. 6/2003.
Sempre la Riforma societaria, innovando sensibilmente la disciplina dell'attività liquidatoria delle società a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, ha attribuito ai nuovi liquidatori ampi poteri di gestione liquidatoria, combinato degli artt. 2487 e 2489 Codice civile, che possono estendersi anche alla prosecuzione temporanea dell'esercizio d'impresa con finalità di conservazione del patrimonio sociale. Anche i liquidatori ben potrebbero realizzare un reato societario tra quelli riportati all'articolo 25-ter “nell'interesse o a vantaggio” dell'ente liquidando, come anche altre fattispecie criminose tra quelle ricomprese nei reati presupposti.
Si è evidenziata la lettera della legge prendendo in considerazione anche la posizione dei soggetti i quali, lungi da una formale investitura, esercitino in via di fatto attività di gestione “e” di controllo dell'ente ([11]).
Sembra di poter escludere dal novero dei soggetti apicali i membri del collegio sindacale. Si tratta di un organo di vigilanza interno all'ente cui non compete anche un vero e proprio potere di amministrazione attiva, quanto invece poteri e funzioni tipicamente di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sulla correttezza dell'amministrazione, sull'adeguatezza della struttura e del funzionamento della società, nonché in talune ipotesi sul controllo contabile. Tali prerogative sussistono in tutti e tre i regimi di amministrazione e controllo societario. Se viene esclusa per i sindaci, e gli omologhi organi di controllo endosocietario, la configurabilità di un reato presupposto che comporti la responsabilità amministrativa della società, come ad esempio, i reati societari di cui all'articolo 25-ter come in particolare il 2621, 2622, 2631, 2635, 2638 Codice civile, non può escludersi, tuttavia, un loro concorso agevolativo nel reato ex articolo 110 e 115 Codice penale.
Il rapporto fattuale sollecita il richiamo di varie figure quali:
- l'“amministratore di fatto”, ovvero colui il quale non qualificato, esercita concretamente i poteri propri dell'amministratore;
- il “socio sovrano”, detentore di una percentuale maggioritaria del capitale tale da farne il soggetto di riferimento, esercente una assoluta preponderanza sugli altri soci e sul management;
- il “socio tiranno”, colui che pur non avendo la totalità della partecipazione al capitale, approfitti della propria posizione di sostanziale dominio della società, strumentalizzandola per l'esercizio della propria attività economica e gestendola, ovvero abusando dei poteri di amministrazione;
- il socio unico, nelle società unipersonale. Per effetto della riforma anche del tipo di s.p.a. ([12]), nella concreta estrinsecazione dell'unico socio che è in grado di assumere ed esercitare un ruolo centrale nella vita della società, accentrando in sé ogni potere di gestione.
3. I “sottoposti ad altrui direzione”: lett. b)
Nel contesto organizzativo dell'ente collettivo, ai fini della configurazione della sua responsabilità, il Legislatore ha ritenuto opportuno prendere in considerazione anche il comportamento assunto da coloro i quali siano sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti rientranti nella categoria apicale, nei confronti dei quali hanno un rapporto di stretta dipendenza, soggiacendo al loro controllo e aderendo alle loro direttive, nell'esplicazione di un'attività prevalentemente esecutiva e limitatamente discrezionale ([13]).
Sebbene sia rara l'ipotesi di commissione di reati da parte di tali soggetti, tanto da riflettersi sull'ente e, fermo restando il configurarsi della responsabilità dell'ente e del suo sanzionamento nel presupposto della ricorrenza delle specifiche condizioni fissate dall'articolo 7, una diversa opzione legislativa “... avrebbe significato ignorare la crescente complessità delle realtà economiche disciplinate e la conseguente frammentazione delle relative fondamenta operative”. Inoltre, una esclusione espressa avrebbe certamente indotto atteggiamenti di scarico verso il basso della responsabilità ([14]), nonché avrebbe fortemente demotivato i sottoposti ad uniformarsi alle misure penal preventive adottate dalla società.
I soggetti sottoposti sono tipicamente i dipendenti dell'impresa, ossia coloro i quali siano legati da un rapporto di lavoro subordinato, ex artt. 2094 e 2095 Codice civile, ma anche coloro i quali, non avendo un rapporto di dipendenza, siano comunque in posizione di subalternità alla direzione e controllo del vertice societario, come ad esempio i collaboratori coordinati e continuativi ([15]).
Nella prima categoria devono ritenersi ricomprese le varie e nuove tipologie di rapporto introdotte dalla cosi detta Legge Biagi ([16]), quali: il rapporto di lavoro intermittente; il lavoro ripartito; il part time, il contratto di inserimento. Tali figure, sebbene limitino e circoscrivano l'efficacia del rapporto entro ambiti temporali limitati e condizionati, sembrano produrre comunque l'effetto dell'inserimento, anche se temporaneo, del soggetto nell'organizzazione dell'ente collettivo, nonché della sottoposizione dello stesso ai doveri ed alle obbligazioni proprie del rapporto di subordinazione. Lo stesso vale per i dipendenti distaccati presso altra impresa, anche in un contesto di gruppo societario, allorché per la durata della permanenza siano stabilmente inseriti nell'organizzazione del distaccata rio ed in essa operino.
Quanto alla collaborazione coordinata e continuativa, dalla Legge Biagi riqualificata come “lavoro a progetto”, gli articoli 61 e seguenti sebbene dispongano e tutelino l'autonomia del collaboratore nell'esecuzione della prestazione ed ammettano la contemporanea attività a favore di più committenti, trovano nel presupposto della necessaria esistenza di un progetto/programma del committente, la ragione della riconduzione di tale nuova figura alla categoria del sottoposto ad altrui direzione. Sono altresì da considerare i rapporti di collaborazione continuativa e coordinata precedentemente qualificati di natura subordinata, come anche i nuovi per i quali manchi l'individuazione di uno specifico progetto/programma di lavoro ([17]).
Deve ritenersi chiarita l'inclusione nella categoria dei “sottoposti” della figura dell'agente, articoli. 1742 del Codice civile, che intrattiene uno stabile e continuativo rapporto di collaborazione con l'ente e sia comunque soggetto al potere di direzione di questo ([18]).
 Analoga situazione di soggezione a direzione e controllo si può riscontrare nei rapporti di franchising e di concessione di vendita ove il francisor ed il concedente hanno il potere di dirigere e controllare, per l'intera durata del rapporto, l'attività del loro preposto.
Si è detto come anche per i sottoposti il D.Lgs. n. 231, in particolare con riferimento all'articolo 7, come per gli apicali l'articolo 6, definisca specifiche condizioni di riferibilità del fatto di reato all'ente ai fini della sua imputazione di responsabilità amministrativa.
4. Parametro oggettivo: il nesso per l'imputabilità dell'ente
L'altro polo dello schema condizionante la ricorrenza di un fatto idoneo a configurare la responsabilità amministrativa dell'ente collettivo è quello di natura oggettiva.
La norma richiede un “interesse” o un “vantaggio” dell'ente, quale risultato della condotta criminosa attuata dal soggetto persona fisica ad esso funzionalmente legato, nei modi su descritti ([19]).
In ogni caso, la situazione di interesse può risultare “esclusiva o concorrente” per la società, purché non esclusiva per l'autore del reato o per il terzo, in tal caso, verrebbe esclusa per specifica previsione del secondo comma dell'art.5, la responsabilità dell'ente. Ne consegue che il giudice penale è chiamato ad effettuare una ricostruzione teleologica della condotta della persona fisica per accertare il fine perseguito, interesse, e il destinatario finale del risultato prodotto.
5. Rottura del nesso oggettivo di imputazione (art. 5, secondo comma)
Il citato secondo comma prende in considerazione l'ipotesi in cui il soggetto apicale o il subordinato, autori del reato, abbiano agito nel proprio “esclusivo” interesse ([20]), o in quello “di terzi” escludendo, in tal caso, ogni responsabilità imputabile all'ente. Si configurerebbe in questo modo una circostanza obiettiva di esclusione della sua responsabilità. La previsione risulta sensata nella misura in cui, non ricorrendo un nesso oggettivo di imputazione del fatto di reato alla società, ne consegue l'esclusione di ogni coinvolgimento di questa in una connessa responsabilità a titolo personale.
Qualche difficoltà presenta la ricostruzione della volontà del legislatore circa l'aver considerato, ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa, la sola carenza di un “interesse” e non anche di un “vantaggio” per l'ente. Verrebbe da chiedersi: se il reato, realizzato dall'autore nell'esclusivo interesse proprio, se lo stesso sia stato capace di realizzare, un vantaggio, anche indiretto, in capo all'ente? Questa ipotesi, eccezionale, potrebbe trovare soluzione nell'escludere la responsabilità dell'ente sia in quanto questo è rimasto assolutamente estraneo al disegno criminoso ideato e perseguito esclusivamente dalla persona fisica, sia perché una diversa soluzione produrrebbe un'ingiustificata disparità di trattamento.
Ove diversamente sia riscontrabile un interesse solo “prevalente” nell'autore del reato, o nel terzo, ciò non produce alcuna esenzione da responsabilità per l'ente, in quanto questo ne è in ogni caso compartecipe, ma resta salva la possibile riduzione della pena pecuniaria espressamente prevista per tale ipotesi dall'art. 12, nonché l'inapplicabilità della sanzione interditiva, ex art. 13, ultimo comma.
Medesima ratio impone che il reato commesso nell'interesse dell'ente, ma non produttivo di alcun vantaggio per quest'ultimo, sia inidoneo a configurare l'estraneità dell'ente, come ad escludere la sua responsabilità amministrativa da illecito.
dott. Luca De Gennaro, revisore contabile (studioldg@hotmail.it) - giugno 2008
(riproduzione riservata)
 

[1]              Bartolomucci, op.cit.: “ Il primo comma dell'articolo 5 definisce l'ambito soggettivo delle persone fisiche che in virtù della specifica relazione che li lega con l'ente possono, con la loro condotta illecita, realizzare un reato che si riflette anche nella sfera giuridica dell'ente, determinando il sorgere della sua responsabilità amministrativa ed il conseguente effetto di applicazione del sistema sanzionatorio”
[2]              Bartolomucci, op.cit.: “La duplice categoria, lungi da una finalità meramente definitoria, opera in funzione di ciascuna di esse una diversa scelta dei criteri soggettivi di imputazione, nonché una diversa previsione delle condizioni e degli oneri ricorrendo i quali l'ente è in grado di evitare, o di ridurre, il proprio coinvolgimento nella produzione del reato e, quindi, nell'assunzione della propria responsabilità amministrativa. Gli artt. 6 e 7 prevedono, infatti, peculiari e distinte azioni preventive del reato realizzabile dai soggetti delle due diverse categorie, assumendo le quali l'ente può godere del beneficio dell'esimente, o quanto meno della limitazione della propria responsabilità.”
            Abi, Linee guida dell’Associazione Bancaria Italiana per l’adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche (D.lgs n. 231/2001), dicembre 2002: “Circa i soggetti cui il decreto fa riferimento, vengono innanzitutto in considerazione coloro che svolgono funzioni inerenti alla gestione e al controllo dell’ente o di sue articolazioni: il legislatore ha dunque scelto di individuare tale categoria attraverso un criterio oggettivo-funzionale, facendo cioè riferimento alla concreta attività svolta, piuttosto che alla qualifica formalmente rivestita.”
[3]              Bartolomucci, op. Cit.: “È evidente l'applicazione dei principi della teoria dell'identificazione o dell'immedesimazione organica tra persona fisica e persona giuridica rappresentata.”
[4]          Abi, Linee guida dell’Associazione Bancaria Italiana per l’adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche (D.lgs n. 231/2001), dicembre 2002: “Di particolare interesse appare l’equiparazione - ai soggetti che ricoprono funzioni di   rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente - delle persone che rivestono le medesime funzioni in una “unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”: si tratta, come noto, di una figura sempre più diffusa nella nostra realtà economica, soprattutto nell’ambito delle imprese di dimensioni medio grandi.
                La necessità di riconoscere autonomi spazi di responsabilità, anche penali, a tali soggetti è emersa innanzitutto nella pratica giurisprudenziale, attraverso il meccanismo delle delega di funzioni; successivamente, il legislatore ha espressamente recepito tale realtà configurando a carico di questi soggetti autonomi profili di responsabilità: il riferimento è, ovviamente, alla legge in materia di sicurezza dei lavoratori n. 626 del 1994.”
[5]              Per tutte, cfr. Cass. sez. lav. 8 febbraio 1999, n.1081, in Not, giur. lav., 999, 291, che condiziona la configurabilità di un rapporto di subordinazione del consigliere d'amministrazione di una società di capitali alla prova della sussistenza concreta di una soggezione al potere direttivo di controllo e disciplinare da parte di sovraordinati organi sociali. In ogni caso, l'accertamento di fatto della compatibilità dei diritti/doveri del subordinato con le funzioni gestorie è riservato al giudice di merito, il quale è incensurabile in cassazione.
[6]              Bartolomucci, op. Cit.: “Entro tali limiti, rilevando un potere di gestione, controllo, comando e disciplina da altri esercitato, ai fini dell'inquadramento del soggetto per gli effetti del D.Lgs. n. 231 si dovrebbe propendere per la configurazione della subordinazione, se non distinguere specificamente il ruolo, apicale o subordinato, di volta in volta rivestito, in funzione delle mansioni per esso espletate e del singolo comportamento adottato.”
[7]              Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della Legge 3 ottobre 2001, n. 366 pubblicata in G.U. 22 gennaio 2003, n. 17 ed in vigore dal I gennaio 2004.
[8]              art. 2380- bis.
                “Vigente il precedente regime, una perniciosa applicazione del vincolo fiduciario che legava l'amministratore alla proprietà, facendo del primo un mero esecutore della volontà dei soci, induceva la società ad assumere strumenti di tutela dell'amministratore quanto ai suoi comportamenti colposi, come rilascio di manleva da responsabilità, ratifiche ed autorizzazioni preventive al compimento di taluni atti, copertura assicurativa di rischi connessi all'attività gestori.”
[9]              art. 2364, primo comma, n. 5
[10]            art. 2381 Codice civile
[11]            Bartolomucci op.cit.: “In tal caso, la congiunzione testimonia l'esigenza della necessaria ricorrenza dell'esercizio di entrambe le funzioni, condizione per l'esplicazione di un effettivo potere gestionale.”
[12]            Artt. 2325, 2342 e 2362 per le s.p.a. e 2462, 2464 e 2470 Codice civile per le s.r.l.
[13]         Abi, Linee guida dell’Associazione Bancaria Italiana per l’adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche (D.lgs n. 231/2001), dicembre 2002: “La lettera b) dell’art. 5 fa poi riferimento alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti in posizione apicale. Al riguardo, la Relazione ministeriale precisa che “la scelta di limitare la responsabilità della societas al solo caso di reato commesso dai vertici, non si sarebbe rivelata plausibile dal punto di vista logico e politico criminale”. Da un lato, infatti, sarebbe assurdo escludere la responsabilità dell’ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da un dipendente; inoltre, le realtà economiche moderne sono caratterizzate da una frammentazione delle decisioni ed operazioni, di talché l’importanza anche del singolo nelle scelte e nelle attività dell’ente acquista sempre maggior rilievo.”
[14]            Così DE SIMONE, op. cit, 5.
[15]            Bartolomucci op.cit.: “Ciò in considerazione del fatto che nel testo normativo si fa riferimento alle “persone” e non ai “dipendenti”, nonché dal carattere della continuità e coordinazione dell'attività collaborativi prestata. Al riguardo, sebbene sia assente qualsiasi rapporto di subordinazione, può ipotizzarsi anche il caso della realizzabilità di un reato presupposto ad opera del consulente esterno che abbia con l'ente preponente un rapporto stabile e continuativo di prestazione di servizi professionali, compresa la gestione di un servizio in outsourcing. Vedremo come tale soggetto sia a sua volta vincolato al rispetto dei precetti del Codice etico dell'ente in costanza di rapporto, cosicché la violazione colpevole di prescrizioni dello stesso possa produrre come sanzione, tra l'altro, la risoluzione del contratto per inadempimento imputabile al consulente.”
[16]            D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
[17]            Art. 69 e norma transitoria dell'art. 86 D.Lgs. n. 276
[18]            Articolo 1746 del Codice civile.
[19]            Bartolomucci, op.cit.: “La differenza tra i due requisiti alternativi riposa nel fatto che “l'interesse” etimologicamente; “esse” essere “inter” in mezzo, tra) è verificabile mediante un giudizio prognostico, mentre il vantaggio (da   intendersi quale “circostanza favorevole, profitto”) concretamente conseguito dalla società, risponde ad un giudizio ex post.”
[20]         M.Silano, “ Il d.lgs. 231 tra techiche di tutela ed esigenze di riforma (II)”, in I reati Societari : “E’ interessante notare subito come il “prevalente interesse proprio” agisca in modo differenziato rispetto all’ “esclusivo interesse proprio”; in questo secondo caso si viene a rompere il nesso di immedesimazione organica tra l’agente e la persona giuridica, cosicché questa risulta esente da ogni responsabilità.
 
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