Fatto e diritto
Con ordinanza del 19.9.2007 il tribunale di Roma, in sede di riesame, confermava il provvedimento, con cui il g.i.p. dello stesso tribunale, in data 5.7.2007, aveva disposto il sequestro preventivo, mediante oscuramento, del sito internet
omissis e della nome page del sito
omissis, in relazione al reato di diffamazione a mezzo internet ed a mezzo televisione (art. 595 c.p., comma 3), perpetrato in danno di F.E., per il quale era indagato R.P.
Avverso la suaccennata ordinanza del predetto tribunale il R. proponeva, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione.
L'indagato chiedeva l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, deducendo:
1) erronea applicazione dell'art. 595 c.p., comma 3, con riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti, giacchè, nella specie, ricorrerebbe l'esimente dell'esercizio di un diritto;
2) motivazione meramente apparente, con riferimento alla ritenuta sussistenza del periculum in mora legittimante il provvedimento di sequestro.
Il ricorso deve essere rigettato, essendo i suaccennati motivi privi di fondamento.
Invero, in tema di sequestro preventivo, la verifica del c.d. fumus del reato non può estendersi fino a far coincidere l'esame con un vero e proprio giudizio di colpevolezza, dovendo restare fuori dall'indagine il complesso degli elementi di valutazione che concorrono ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'indagato, ed essendo sufficiente la semplice enunciazione, che non sia manifestamente arbitraria, di un'ipotesi di reato, in relazione alla quale si appalesi, almeno allo stato, la necessità di escludere la libera disponibilità della cosa pertinente a quel reato, stante il pericolo che siffatta libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato (Cass. Sez. 6^, 26.4.2004 n. 25056).
Nella specie, il tribunale, non discostandosi dal citato orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto sussistente il fumus del delitto di cui all'art. 595 c.p., comma 3, evidenziando, correttamente, che le espressioni pronunciate dal R. nei confronti del F. ("servo, verme, bastardo...guardalo lì l'informazione in mano ai servi", "vergogna del giornalismo italiano... che insulta mezza Italia tutti i giorni dal suo cesso di telegiornale abusivo... fa la sceneggiata napoletana"), nell'episodio filmato dall'indagato e diffuso sul sito e sulla pagina web oggetto del sequestro de quo, travalicavano "l'alveo della critica delle funzioni svolte dal F., atteso il tenore palesemente e gratuitamente offensivo delle stesse" espressioni.
Il tribunale ha altresì giustificato la sussistenza del periculum in mora con sintetica, ma congrua, motivazione, la quale sottolinea che "il disposto vincolo cautelare reale si presenta, nella specie, assolutamente necessario al fine di evitare che si possano aggravare o protrarre le conseguenze del reato in contestazione, evenienza che discenderebbe dalla libera disponibilità, in capo al R., del sito e della pagina web" oggetto del sequestro preventivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.