Smaltimento di rifiuti: sequestro preventivo di beni del fallimento e responsabilità del curatore fallimentare per l'omesso smaltimento
AN.177/07 RGTL
N.5696/07 RGNR
TRIBUNALE DI COSENZA
SECONDA SEZIONE PENALE- RIESAME
II Tribunale, riunito in cc.
in persona dei magistrati:
dott. Antonia Gallo presidente
dott. Francesco Luigi Branda giudice
dott. Piero Santese giudice
decidendo sulla richiesta di riesame presentata, in data 03/12/07, da A. N.,
Curatore del Fallimento della s.r.l. Alfa, avverso il decreto di
sequestro preventivo di aree, emesso dal GIP presso questo Tribunale in data
27/11/07 nell'ambito del proc.to n.5696/07 RGNR, ha adottato la seguente
ORDINANZA
In fatto e diritto
Il GIP del Tribunale di Cosenza, in data 27/11/2007, disponeva il sequestro preventivo di alcuni immobili, comprensivi – per quanto di interesse – dell’area sita in località Triscioli del Comune di Santa Caterina Albanese e dei sovrastanti capannoni con coperture in eternit sfaldate in più parti, per una superficie complessiva di 15.000 mq, ritenendo il fumus commissi delicti in ordine alle fattispecie previste e punite dagli articoli 674 c.p. e 256 co. 2 D.Lvo 152/06.
Sulla base degli atti acquisiti, il giudice riteneva che nella predetta area risultavano abbandonate in modo del tutto incontrollato notevoli quantità di rifiuti, tra cui parti di eternit (cemento- amianto), gravemente pericolose per la salute pubblica, rendendosi perciò necessario il sequestro preventivo al fine di evitare l’ulteriore deposito e abbandono di rifiuti e per inibire l’accesso a terzi estranei, così limitando i danni derivanti dalla dispersione delle polveri di amianto.
Ha proposto ricorso per riesame il curatore del Fallimento Alfa, nel cui compendio risultano compresi i beni oggetto di sequestro, per i seguenti motivi, illustrati nella memoria depositata all’udienza camerale del 16/1/2008.
In primo luogo, quanto alla configurabilità del reato previsto e punito dall’art. 674 c.p., ha dedotto l’assenza di misurazioni comprovanti il pericolo di immissioni nocive; e per la residua imputazione, oltre alla predetta censura, ha eccepito l’impossibilità di individuare un soggetto responsabile, posto che la situazione di degrado e di abbandono risale ad oltre un ventennio.
Ancora, ha lamentato
- che il materiale ritrovato (“laterizi”, pneumatici, carcassa di autoveicolo) non sono automaticamente qualificabili come rifiuti, anche perché gli stessi si trovano all’interno di un capannone chiuso e non dispersi nell’area circostante;
- che la protrazione del sequestro di certo non vale ad elidere le conseguenze dannose per la salute pubblica, poiché di fatto impedisce la bonifica, cristallizzando l’attuale degrado;
- che la libera disponibilità del bene da parte del fallimento potrebbe permetterne la vendita e, quindi, la bonifica da parte dei terzi acquirenti, allo stato non consentita per la totale mancanza di attivo fallimentare spendibile in tali operazioni.
Ha altresì eccepito che il GIP non ha affatto considerato le esigenze della massa dei creditori, omettendo una valutazione ritenuta indispensabile dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza n.29951 del 2004, che appunto ha delineato la necessità di un giudizio di bilanciamento di tali esigenze con le ragioni di prevenzione.
Il ricorso è infondato.
Dagli atti emerge che
- i capannoni, di cui si chiede il dissequestro, presentano le coperture in cemento- amianto (eternit) in uno stato molto avanzato di degrado diffuso, con pannelli divelti, porzioni di coperture crollate e con lastre di spessore ridotto a seguito del processo di corrosione instauratosi nel corso degli anni per l’azione degli agenti atmosferici.
- tutto ciò ha comportato un affioramento delle fibre di amianto non più inglobate nella matrice cementizia, con fenomeni di dispersione delle stesse nell’ambiente con conseguente pericolo per la salute pubblica (cfr. verifica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza in data 6/12/2007)
- cosa più grave, i decessi per patologie neoplastiche di persone residenti nel raggio di 10 KM della struttura contaminata da amianto sono alquanto elevati (74 in 10 anni) con netta prevalenza di tipologie normalmente correlate all’esposizione all’amianto (vedi nota del Comune di Santa Caterina Albanese).
Tanto premesso in fatto, ritiene il Tribunale che – nel caso concreto - la sussistenza di un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi è certamente integrata dalla presenza di una considerevole quantità di eternit, materiale contenente amianto, rinvenuta sul suolo all’interno dei capannoni e nelle immediate adiacenze, in condizioni di corrosione e degrado.
Gli spezzoni di eternit si presentano in frantumi derivati dal crollo delle coperture dei tetti, esposti alle intemperie e soggetti a deterioramento ed alla conseguente emersione e dispersione delle fibre.
Né sembra possa mettersi in dubbio che i prodotti contenenti amianto costituiscono tecnicamente "rifiuti" aventi carattere di pericolosità.
Infatti, i frantumi di eternit, a causa dell’affioramento delle fibre di amianto, costituiscono indubbiamente rifiuti pericolosi, come peraltro costantemente affermato dalla Suprema Corte (ex pluribus, sentenza 26 ottobre-29 novembre 2006, n.39360, Lo Bello (rv 345464) e la recentissima decisione del 27 Marzo 2007, n.sezionale 00959/2007, Bertuzzi ed altri, non ancora massimata).
D’altro canto, ai fini della configurabilità del reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, è sufficiente che la contaminazione costituisca, in una valutazione che tenga conto del dato logico e dell'esperienza comune, una conseguenza inevitabile o altamente probabile, atteso che la disciplina di cui all’art. 14 del DLvo 22/97 costituisce una norma di chiusura che persegue la finalità di impedire che per effetto della raccolta e dell'accumulo sul suolo di rifiuti possa derivare una danno all'ambiente (cfr. Cass. Sez. 3, n. 38689 del 9/7/2004).
E tutto ciò si apprezza a prima vista in questa sede, posto che nel giudizio di riesame è necessaria e sufficiente la valutazione di astratta riconducibilità del fatto contestato alla fattispecie ipotizzata.
Del resto, lo stesso ricorrente non contesta la caratterizzazione del sito che necessita di interventi di salvaguardia e di bonifica: basti considerare che - come è stato ammesso dallo stesso Difensore - i materiali provenienti dal crollo dei tetti in cemento amianto giacevano sul terreno de quo da lunghissimo tempo (forse addirittura un ventennio), sicché il deposito, avendo superato abbondantemente il periodo di un anno, non può qualificarsi come temporaneo ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 6, comma 1, lett. m).
Quanto al reato di cui all’art.674 c.p.,erroneamente, il ricorrente fa discendere la non sussistenza della violazione dal mancato superamento dei valori (contemplati dal DM 6 settembre 1994).
Sul punto appare, al contrario, accoglibile la tesi che collega la rilevanza giuridica di quei valori esclusivamente allo svolgimento di attività autorizzate e regolamentate. Infatti, sia la disciplina vigente all'epoca dei fatti (operante nell'ambito dei principi fissati a partire dalla direttiva 80/1107/CEE e ribaditi dalle Conclusioni del Consiglio in data 7 aprile 1998), sia quella successiva (d.lgs. n.257 del 2006, avendo riguardo alla direttiva 2003/18/CE) operano con riferimento al rispetto, da parte dell'imprenditore, dei limiti posti a tutela delle persone che vengono professionalmente a contatto con l'amianto e le fibre di amianto, in tal modo assicurando che un'attività regolamentata riduca al massimo grado i rischi inevitabilmente connessi alle lavorazioni, al trattamento e allo smaltimento di tale sostanza.
Tuttavia, diverso è il discorso per la dispersione delle fibre nell'ambiente circostante, dispersione che assume carattere di incontrollata pericolosità e riguarda una platea non limitata di possibili destinatari.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che quando tale situazione di pericolosità è collegata ad una situazione di irregolare deposito, come nel caso di specie, il reato previsto dall'art.674 c.p. risulta integrato dalla prova che la dispersione di fibre vi sia stata, senza che assuma rilievo il superamento dei valori che le regole in vigore riferiscono ad attività autorizzate e controllate e, come tali, poste all'interno di un sistema di cautele che è capace di ridurre al massimo i rischi per le persone. Tale sistema di cautele, infatti, comprende la formazione delle persone che vengono o possono venire a contatto con le fibre di amianto, la predisposizione di strumenti e di abbigliamento atti a ridurre il pericolo che le fibre possano venire respirate, la predisposizione di attività di decontaminazione: tutte cautele che restano escluse nelle situazioni come quelle createsi nel caso concreto, difettando qualsivoglia autorizzazione ed in costanza di un pericolo rivolto alla generalità dei soggetti che abitano nelle vicinanze.
Pertanto, data la convergenza di indizi in ordine alla intervenuta dispersione di fibre di amianto, non vi è dubbio che tali circostanze siano "idonee a cagionare danni alla salute dei cittadini", così come ipotizzato in relazione al capo A).
Non appare pertinente l’ulteriore motivo di gravame che richiama la decisione delle Sezioni Unite in materia di sequestro di beni caduti nella massa fallimentare.
La Suprema Corte ha infatti precisato che l’incompatibilità della misura con l’intervenuto fallimento è correlata al fatto che il conseguente effetto di "spossessamento", comporta la sottrazione al fallito della disponibilità del proprio patrimonio e la sua devoluzione al pubblico ufficio fallimentare, privando il soggetto, in ipotesi autore del reato, della disponibilità della cosa.
Tuttavia, a giudizio delle stesse Sezioni Unite, il giudice - a fronte di una dichiarazione di fallimento - ben può disporre l'applicazione, il mantenimento o la revoca del sequestro previsto dal 1 comma dell'art. 321 c.p.p., senza essere vincolato dagli effetti di cui all'art. 42 L.F.; lo stesso giudice, però, nel discrezionale giudizio sulla pericolosità della res, dovrà effettuare una valutazione di bilanciamento (e darne conto con adeguata motivazione) del motivo della cautela e delle ragioni attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori, anche attraverso la considerazione dello svolgimento in concreto della procedura concorsuale.
E’ ovvio che la misura non potrà essere revocata allorquando l’intervenuto fallimento (e spossessamento) è inidoneo a scongiurare comportamenti penalmente illeciti o reiterazioni di condotte criminose.
Nel caso di specie il deposito di rifiuti pericolosi continua ad accrescersi anche in costanza di fallimento, per il perdurante sfaldamento delle coperture in eternit degli immobili in stato di abbandono; e dunque la procedura concorsuale, di per sé, non ha determinato una interruzione della permanenza del reato o delle sue conseguenze.
E comunque, l’eventualità di un giudizio di bilanciamento favorevole al ricorrente cade sotto il martello della logica, prima ancora che del diritto, posto che gli interessi meramente economici della massa dei creditori – necessariamente - cedono il passo dinanzi alle più meritevoli esigenze di tutela della salute dei cittadini, a rischio per l’esposizione alle polveri di amianto.
Del resto, non è condivisibile la tesi secondo cui la revoca del sequestro faciliterebbe la vendita del bene e quindi la bonifica del sito da parte dell’acquirente.
Occorre, invece, considerare che, in ogni caso e per chiunque abbia la disponibilità dell’area, il primo intervento da eseguire improrogabilmente è la bonifica dell’area; e ciò vale sia per il curatore che per il futuro acquirente.
Posto che ciò è indiscutibile, non è ragionevole affermare che il sequestro costituirebbe sostanzialmente un ostacolo alla vendita, se è vero come è vero che tale misura non è di ostacolo all’alienazione e non impedisce la messa in sicurezza dell’area, sol che si consideri – come meglio si preciserà appresso – la possibilità di autorizzare la rimozione dei sigilli per procedere alla immediata bonifica dell’area, all’esito della quale – ovviamente – verrebbero meno le esigenze cautelari che oggi giustificano il mantenimento della misura.
Quanto al profilo soggettivo, infondata appare la doglianza relativa alla impossibilità di individuare gli autori o di ascrivere il fatto al ricorrente che attualmente ha la disponibilità del bene.
Infatti, in linea generale, è utile ricordare che il richiamo normativo, costante e reiterato nel testo dell’articolo 321 c.p.p., al "reato" - sotto i due profili che solo cose ad esso pertinenti ben possono essere oggetto di sequestro e che questo deve mirare a evitare l'aggravarsi o il protrarsi delle relative conseguenze, nonché la commissione di altri fatti di reato - rende evidente che presupposto perché possa essere disposto il sequestro preventivo è che un reato sia stato commesso. Può essere ancora non ben definita la qualificazione giuridica del fatto, possono esserne ancora ignoti gli autori, ma che storicamente si sia verificato un fatto avente i connotati dell'illecito penale, sul quale si stia indagando, è imprescindibile. Dunque, il sequestro preventivo può essere disposto nei casi in cui, in pendenza dell'accertamento di un fatto di reato, il non assoggettamento a vincolo di cose pertinenti al reato consentirebbe il protrarsi del comportamento penalmente illecito, ovvero la reiterazione della condotta criminosa o la realizzazione di ulteriori pregiudizi, ancorché non sia stato individuato l’autore. (Cfr. Cass. 1992, n. 3021)
Nel caso di specie, inoltre, non si può escludere la sussistenza, in capo al curatore del fallimento, di responsabilità gestionali e degli obblighi connessi all'ufficio ricoperto, responsabilità ed obblighi certamente rilevanti quantomeno ai sensi dell'art.40 c.p. (per profili di analogia, si veda Cass. Sezione Terza Penale, sentenza 8 giugno-21 settembre 2006, n.31401, Boccabella, rv 234942).
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la responsabilità penale per il reato di deposito incontrollato di rifiuti è configurabile sia nei confronti del soggetto cui compete la gestione diretta dell'area occupata dai rifiuti, sia nei confronti del soggetto che dispone dell’area, almeno sotto il profilo della "culpa in vigilando" (cfr. Cass. Sez. 3, n. 21677 del 26/1/2007 ) .
Poiché l’articolo 31 della legge fallimentare attribuisce al curatore “l'amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la direzione del giudice delegato”, ne deriva che, nel caso di specie, all’odierno ricorrente (curatore del fallimento della s.r.l. Alfa) spetta la gestione diretta dell’area ricoperta dai rifiuti.
Orbene, risulta in atti che la situazione in cui versa lo stabilimento è già da tempo perfettamente nota alla curatela che ne ha la disponibilità, e si aggrava, di giorno in giorno, per lo stato di abbandono dei capannoni, le cui strutture in cemento-amianto continuano a sfaldarsi crollando al suolo.
La circostanza è ammessa dal ricorrente, il quale, tuttavia, deduce l’impossibilità che il recupero e la bonifica dell'area vadano a buon fine per mancanza di mezzi economici.
Occorre soltanto chiarire che la situazione di illegalità e di rilevante pericolosità provocata dagli esiti della pregressa gestione non possono trovare nelle prospettate difficoltà di soluzione una scriminante.
Così come non è accettabile, sul piano giuridico, che le cautele di intervento derivanti dalla legge e dagli atti amministrativi possano trasferire sugli enti territoriali e sulle amministrazioni pubbliche forme più o meno dirette di responsabilità che farebbero venir meno quelle dei soggetti che hanno la concreta disponibilità del bene altamente inquinante.
In altri termini, la violazione da parte dei privati delle norme in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti non può perdere il carattere di illiceità sul presupposto che neppure le autorità e gli enti aventi competenza sul sito e sugli immobili hanno saputo riportare nell'ambito della legalità una situazione gravemente compromessa, cui i privati hanno dato origine: pur nella consapevolezza delle difficoltà che si collegano alla sanatoria di una realtà tanto complessa, quella prospettata dal curatore costituisce una vera inversione dei principi di responsabilità che non può essere in alcun modo condivisa (cfr. per un caso analogo, la recente sentenza della Suprema Corte n. 22826 del 2007, sul caso FIBRONIT).
Dunque, il curatore, quale custode e amministratore dei beni, ha il dovere di interrompere il continuo accumularsi di rifiuti pericolosi contenenti amianto, protrattosi anche nel corso della amministrazione del compendio fallimentare.
D’altro canto, l’attuale indisponibilità di danaro contante che avrebbe impedito al fallimento di eseguire la messa in sicurezza, non appare configurabile come esimente, se è vero che la procedura non è assolutamente priva di attivo e che pertanto la lentezza nella liquidazione non può confortare tale giustificazione e, di conseguenza, la richiesta rimozione del vincolo.
In ordine alle esigenze cautelari, corretto appare il rilievo che attraverso il sequestro è possibile attenuare i pericoli di contaminazione, vietando l’accesso indiscriminato ai luoghi da parte di terzi.
Ovviamente ciò non determina la temuta “cristallizzazione del pericolo”, posto che è possibile autorizzare il curatore alla rimozione dei sigilli al solo fine di procedere alle operazioni di messa in sicurezza.
Al riguardo, il Tribunale non può non ricordare che la Prima Sezione Penale della Suprema Corte, con sentenza del 13 giugno-8 settembre 2006, n.29855, Pezzetti e altro ha affermato il seguente principio: -In tema di reati ambientali, di natura permanente anche dopo l'entrata in vigore degli artt. 242 e 257 del D.Lgs. n. 152 del 2006 che ha abrogato (art. 264, comma primo lett. i) il D.Lgs. n. 22 del 1997 – la permanenza non cessa per effetto del sequestro del sito inquinante, preordinato all'eliminazione del danno, ma persiste fino agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, condotte riparatorie - queste - previste anche dal nuovo testo unico (art. 247 D.Lgs. n. 152 del 2006) che, ove poste in essere prima della pronuncia giudiziale, fanno venire meno la punibilita' del reato."
Si legge nella motivazione di tale decisione che “Il sequestro infatti era ed è preordinato alla eliminazione del danno e non impedisce, neppure dopo la entrata in vigore del d.lgs. n.152 del 2006, cosi come non impediva prima, gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree anche al fine di evitare la ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale. Sarebbe invero singolare che il sequestro delle aree ... possa determinare la cessazione della antigiuridicità di una condotta che il responsabile della stessa è tenuto a denunciare ed a riparare evitando pure il sequestro se si mette immediatamente a disposizione e predispone gli interventi riparatori. "
Ciò consente di dare adeguata spiegazione alla sussistenza di esigenze cautelari preordinate anche alla necessità di effettuare in sicurezza gli interventi riparatori, mediante la necessaria autorizzazione alla rimozione dei sigilli al solo fine di eseguire tali interventi di bonifica.
In conclusione, considerate le caratteristiche del sito e la vicenda che in concreto ha visto interessata la sede della ex fabbrica di laterizi s.r.l. Alfa, rimane accertato:
– che, sotto il profilo del fumus commissi delicti, tale fabbrica ed i terreni di sua pertinenza sono divenuti già da lungo tempo un’area di deposito incontrollato in cui giacciono prodotti contenenti amianto in continuo accrescimento anche durante l’amministrazione da parte della curatela fallimentare;
– che permane un pericolo altissimo di inquinamento ambientale provocato dal crollo continuativo dei tetti in eternit dei numerosi capannoni in sequestro (in numero di 11, su una superficie di 15000 mq) e dalla conseguente diffusione delle fibre, in una zona dove sono stati già registrati numerosi decessi per patologie neoplastiche;
– che sussistono esigenze cautelari al fine di impedire l’accesso all’area da parte di terzi estranei e, soprattutto per consentire l’esecuzione degli interventi minimi di messa in sicurezza anche da parte del curatore.
P.Q.M.
Rigetta
la richiesta di riesame sopra descritta e, per l'effetto, conferma il decreto di sequestro preventivo di aree, emesso dal GIP presso questo Tribunale in data 27/11/07, autorizzando il custode alla rimozione dei sigilli al solo fine di procedere alle operazioni dì bonifica.
Nulla per le spese.
Motivi riservati.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso, in Cosenza, il 17 gennaio 2008
L’estensore II Presidente
dr.Francesco Luigi Branda Dott. Antonia Gallo
Depositata il 30/1/08
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