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 Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Latina, Ordinanza 7 giugno 2001

Il sito Web va considerato prodotto editoria, dunque stampa, ai sensi della l. 62/2001

TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE INDAGINI E UDIENZE PRELIMINARI
ORDINANZA
(art. 321 c.p.p.)
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
letti gli atti del proc. n.° ……………. R.G. a carico della persona indicata in dispositivo, ind. del reato p. e p. dall'art. 403 c.p. quale titolare del dominio internet denominato WWW………...COM e gestore del relativo sito vilipendeva le persone che professano la religione cattolica e i ministri del culto cattolico pubblicando sul detto sito le immagini del Sommo Pontefice, del beato Francesco Forgione detto "Padre Pio" nonché di altri ministri del culto cattolico raffigurati in disegno o in fotomontaggio in modo mostruoso con corpo di animale e testa di uomo ovvero mentre subivano sodomizzazioni e altri atti sessuali o osceni, quali la fuoriuscita di un pene dalle stimmate o l'esclamazione da parte del Cristo della frase "porco io", ovvero mediante l'indicazione del predetto beato "Padre Pio" e dei suoi devoti come rispettivamente "frate più ignorante della storia" e "adoratori altrettanto ignoranti";
letta l'istanza di emissione del decreto di sequestro presentata dal pubblico ministero in relazione a un sito internet DENOMINATO WWW…………..COM gestito dall'indagato con l'ausilio dell'internet provider ……………. come descritto nella richiesta del pubblico ministero;
considerato che sussistono i presupposti di cui all'art. 321 c.p.p.;
ritenuto che vi sono gravi indizi di reato per i fatti contestati, di recente commissione, costituiti dai rilievi della polizia giudiziaria che ha acquisito le copie a stampa e su CD-ROM delle immagini e degli scritti pubblicati sul sito secondo quanto indicato in epigrafe e desumibile dalla richiesta del pubblico ministero e dagli atti e che gli elementi a discarico sono assenti;
considerato che le immagini e le espressioni utilizzate sono volte palesemente a tenere a vile chi professa la religione cattolica e i ministri del suo culto, oggetto di atti sessuali, osceni e di scherno, senza che possa essere invocato l'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero, in quanto i modi usati si sostanziano in una mera, gratuita e volgare aggressione visiva e scritta a quanti professano il culto cattolico, senza alcun utile apporto critico o revisionista ma con uno sterile spirito offensivo;
ritenuto che, quanto alla competenza per territorio, si deve ritenere che il reato sia commesso dove viene in essere il vilipendio, ossia in Latina, luogo di immissione dei dati da parte del gestore del sito e titolare del dominio internet, essendo irrilevante il luogo concreto di percezione, potenzialmente esteso qualsiasi punto della superficie terrestre dal quale è possibile collegarsi in rete;
rilevato che, anche in caso di incertezza sul luogo di commissione del delitto, in base all'art. 9 c. 1 c.p.p. sarebbe sempre competente questo giudice, essendo certo che una parte dell'azione - ossia l'immissione di dati - si svolge attraverso l'utenza di rete telefonica fissa gestita dall'indagato e intestata alla madre;
ritenuto che sussistono esigenze cautelari consistenti nella necessità di evitare che la libera disponibilità dei beni possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati come si desume dalla permanenza del reato che risulta tuttora in corso, non essendovi notizia in atti della cessazione della trasmissione telematica;
ritenuto che agli effetti processuali il sito internet è un bene complesso composto da più cose accessorie tutte qualificabili come cose pertinente al reato ai sensi dell'art. 321 c.p.p., poiché consiste nell'insieme di hardware e software mediante il quale si genera il prodotto telematico sotto forma di trasmissione di flussi di dati che possono essere visualizzati sui singoli personal computer connessi tramite modem a internet;
atteso che l'esecuzione del provvedimento deve essere estesa interpretando la richiesta del pubblico ministero, che menziona espressamente il provider, come riferita a tutti i beni, i dati e i flussi telematici attraverso i quali viene generato il flusso di dati che produce la parte del sito visibile su personal computer connesso a internet;
considerato che il sito internet in esame deve essere ritenuto prodotto editoriale ai sensi dell'art. 1 l. n.° 62\01, di un prodotto realizzato su supporto informatico destinato alla diffusione di informazioni con mezzo elettronico attraverso la diffusione nella rete mondiale, accessibile in pratica a chiunque, di una serie di opinioni e informazioni sugli appartenenti alla religione cattolica, sui suoi simboli e sulle abitudini dei suoi ministri di culto;
considerato che per l'applicazione dell'art. 2 della l. n.° 47\48 ai prodotti editoriali si deve ritenere che gli stessi siano equiparati, anche ai fini penali, alla disciplina riservata alla stampa e alle conseguenti maggiori garanzie ad essa attribuite in virtù della importante funzione svolta in una società democratica dai mezzi di comunicazione di massa, dei quali internet fa parte a pieno titolo;
ritenuto che di conseguenza non trova applicazione l'art. 1 del R.D.L. n.° 561\46 che limita a tre copie il sequestro degli stampati disposto dal giudice penale, poiché si tratta di norma non richiamata dall'art. 1 l. n.° 62\01;
atteso che anche ontologicamente non è possibile applicare detta disposizione ad internet, essendo illimitato il numero di copie di un sito riproducibili mediante la connessione da personal computer allo stesso ma essendo di norma unica la fonte di generazione dei dati, eliminata la quale viene meno la possibilità stessa di procurarsi il predetto materiale in linea, salva la possibilità di utilizzare le informazioni salvate su disco rigido;
considerato che, anche ove si volesse riconoscere l'applicabilità del R.D.L. n.° 561\46, in ogni caso trattandosi di informazioni con contenuto palesemente osceno e offensivo della pubblica decenza per la violazione dell'art. 403 c.p. l'art. 2 del medesimo R.D.L. n.° 561\46 consentirebbe la deroga al numero di copie da sottoporre a sequestro e quindi la possibilità di sequestrare il sistema informatico attraverso il quale è consentita l'immissione in linea su rete informatica dei dati che generano il contenuto del sito rendendolo accessibile a una molteplicità di persone indeterminata;
visto l'art. 321 c.p.p.;
P.Q.M.
I) dispone il sequestro preventivo dei beni indicati in motivazione nei confronti di ………….., con particolare riferimento ai beni hardware e software nonché al loro prodotto telematico relativo al dominio e al sito denominato WWW…………...COM presso l'internet provider …………….., con sede in …………, o in qualunque altro luogo e presso chiunque altro sia necessario;
II) dispone che all'esecuzione provveda la polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero anche mediante trasferimento di dati dagli hard disks ad altri supporti portatili, con prelievo delle eventuali copie di backup eseguite e con inserimento all'interno del sito, in sostituzione integrale del contenuto della dicitura: "TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA-PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LATINA SITO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO PREVENTIVO PER DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA" su sfondo bianco, con logo della Repubblica e indicazione della data di esecuzione;
III) dispone la comunicazione del provvedimento al pubblico ministero e la notificazione a cura di quest'ultimo alle parti e ai difensori;
IV) manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Latina, lì 7 giugno 2001.
Il Giudice per le indagini preliminari
(Dr. Aldo Morgigni)
 
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