Penale.it  
 G.U.P. Tribunale di Brescia, Sentenza 11 marzo 2008, n. 348

Il messaggio di posta elettronica "semplice", non certificato ai sensi del D.P.R. Il febbraio 2005, n. 68, e privo di firma digitale a crittografia asimmetrica ai sensi del D.Lg. 7 marzo 2005, n. 82, non può fornire alcuna certezza circa la propria provenienza o sull'identità dell'apparente sottoscrittore, e pertanto non può essere qualificato alla stregua di atto pubblico.

N. 20603/04 R.G.MOD. Unico N. 4379/07 R.G.G.I.P.
Sentenza N. 348/08
In data 11/03/2008
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Dr. Lorenzo Benini
 
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ex art. 442 cpp
 
Nella causa penale contro:
C. T. nato il XXXXX a XXX
Difeso di fiducia dall'avv. Alberto SCAPATICCI e dall'avv. PALOSCHI Stefano del foro di Brescia
 
IMPUTATO
 
A) per i reati p. e p. dagli artt. 476 e 479 c.p. perché, nella sua qualità di Maresciallo Capo in servizio presso il Nucleo Operativo -Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di XXX, avendo accesso, per ragioni d'ufficio, al programma per l'invio della posta elettronica installato in uno dei p.c. presenti negli uffici del predetto Nucleo Operativo, nell'esercizio delle sue funzioni formava e inviava alla Stazione dei Carabinieri di Dello una falsa e-mai! del seguente tenore letterale: "nr. 86/26-1 di prot.llo. PER INDAGINI DI P.G., SI PREGA TRASMETTERE ALL 'A TTENZIONE DEL M.LLO C., GLI ELENCHI DEI RESIDENTI NEI COMUNI DI L. E M., CLASSI 1987 E 1988 DI SESSO FEMMINILE E MASCHILE. FINE MAGG. R.” così
1. formando un atto pubblico falso nella parte in cui riportava la sottoscrizione del Maggiore Marco R., Comandante del reparto;
2. formando un atto pubblico falso nella parte in cui riportava un numero di protocollo inesistente;
3. attestando falsamente che le informazioni richieste inerivano indagini di p.g. in corso.
In Brescia, il 30.9.2004
 
B) per il reato p. e p. dagli artt. 56, 323 c.p. perché, nella sua qualità di Maresciallo Capo in servizio presso il Nucleo Operativo – Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di XXX, con le con le condotte meglio descritte al capo A), in violazione di norme di legge (in particolare e tra l'altro am. 347 e 357 c.p.p., artt. 476, 479 c.p.) poiché l'attività di acquisizione di notizie non ineriva indagini in corso, non era stata verbalizzata e comunque non era stata portata a conoscenza dell' A.G., compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale a G.A. o comunque ad altro titolare di autoscuola mediante la indebita acquisizione e la trasmissione degli elenchi di soggetti potenziali clienti delle autoscuole, che cosi potevano essere raggiunti da apposite informazioni pubblicitarie, non riuscendo nell'intento per fatti indipendenti dalla sua volontà.
In Brescia, il 30.9.2004
 
C) per i reati p. e p. dagli ant. 81 co. 2 c.p., 9 e 12 L. 121/1981 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di Maresciallo Capo in servizio presso il Nucleo Operativo - Repano Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di XXX, avendo accesso per ragioni del suo ufficio alla banca dati SDI, faceva uso dei dati e delle informazioni ivi conservati per finalità diverse da quelle previste dall'ano 6 letto a) L. 121/1981, operando numerose interrogazioni (in particolare e tra l'altro in relazione a G.B.U. e a C.V.) non attinenti ad indagini o accertamenti di polizia.
In Brescia, fino al 7.11.2005
 
CONCLUSIONI
Il P.M. chiede la condanna capi A) e B) continuazione attenuanti generiche anni 1 mesi 6 di reclusione. Per capo C) assoluzione perché il fatto non sussiste.
Il difensore chiede assoluzione in relazione al capo A) per non aver commesso il fatto, e perché il fatto non sussiste e capo B) chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste
Capo C) assoluzione perché il fatto non sussiste.
In subordine chiede una pena nel minimo e concessione attenuanti.
 
TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
 
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
 
A seguito della richiesta di rinvio a giudizio depositata dal Pubblico ministero si giungeva all'udienza preliminare, ove l'imputato chiedeva che il giudizio fosse definito allo stato degli atti subordinatamente ad una integrazione probatoria. Rigettata la richiesta, essa veniva riproposta senza condizioni e così ammessa dal Giudice, che fissava successiva udienza per la discussione.
Ritiene il Giudice che gli atti di indagine contenuti nel fascicolo del Pubblico ministero impongano di ritenere quanto di seguito esposto.
E' in atti la stampa di un messaggio di posta elettronica, proveniente da 'Nucleo Operativo XXX' e ricevuto dai Carabinieri della Stazione di D. in data 30/9/04. In esso si legge: 'Oggetto: Indagini di P.G.' 'Nr. 86/26-1 di prot.llo PER INDAGINI DI P.G. SI PREGA TRASMETTERE ALL 'ATTENZIONE DEL MLLO C., GLI ELENCHI DEI RESIDENTI NEI COMUNI DI L. E M., CLASSI 1987 E 1988 DI SESSO FEMMINILE E MASCHILE. FINE MAGG. R.'
Dell'esistenza di tale messaggio il Comandante Magg. R.M. venne in realtà a conoscenza il successivo 1/10/04, informato dal Comandante della compagnia di V. Ten. F.P., da cui dipende la Stazione di D., poiché il comandante di questa era stato colpito dalla anomalia della richiesta (fg 4).
Come risulta dalla nota 16/11/04, il Magg. R.M. appurava che non era in atto alcuna indagine concernente la richiesta formulata nel messaggio; che il numero di protocollo non corrispondeva ad alcuna pratica; lui stesso, apparente autore del messaggio, non era a conoscenza di alcunché.
A seguito di tale nota il Mar.llo capo C. T. veniva iscritto nel registro degli indagati per i delitti di cui all'art. 494, 326 e 232 c.p., e invitato dal Pubblico ministero a presentarsi per essere interrogato; in tale sede si avvaleva della facoltà di non rispondere.
Il Magg. R.M. veniva quindi assunto a sommarie informazioni, e riferiva che l'imputato, temporaneamente applicato al N.O. in un periodo feriale anteriore al 30/9, era venuto sicuramente a conoscenza delle parole chiave per l'utilizzo del personal computer presente presso il Nucleo e del programma di posta elettronica ivi funzionante.
Il Mar. G.L., comandante della Stazione di D., ha confermato di avere ricevuto il messaggio nella data del 30/9/04, proveniente dall'indirizzo di posta elettronica del R.O. del Comando provinciale di Brescia, e di avere informato il Capitano F.P..
Nessun dubbio vi può essere sull'identificazione del Mar. C.T. nell'autore del messaggio. In primo luogo, gli elenchi dei nati nel 1987 e 1988 dovevano essere trasmessi alla sua attenzione; in secondo luogo, il Mar. G.L. ricorda che lo stesso imputato in precedenza gli aveva indirizzato verbalmente la medesima richiesta, motivata da non meglio precisate ragioni di ufficio, e non evasa.
Fu quindi l'odierno imputato, il quale aveva accesso al personal computer del N.O. e disponeva della parola chiave, ad inviare il messaggio in data 30/9/04; ed appaiono a questo punto irrilevanti le allegazioni di cui alla consulenza tecnica della difesa circa l'impossibilità di identificare la postazione da cui il messaggio è stato spedito sulla sola base della sua stampa.
L'imputato, interrogato ex art. 415-bis c.p.p. dal Pubblico ministero in data 7/7/06, ha ammesso il proprio interesse per le informazioni richieste nel messaggio 30/9/05. Egli ricorda di aver parlato con alcuni colleghi dell' eventualità di chiedere informazioni ai Comuni di L. e M. circa in nati negli anni 1987 e 1988 per sviluppare un'indagine che aveva intenzione di svolgere.
Ritiene questo Giudice di dover escludere che la richiesta sia stata mossa da finalità istituzionali.
A parte il fatto che Comandante del N.O. nulla sapeva di tale indagine, e neppure dell'intenzione di svolgerla (nell'interrogatorio il Magg. R.M. precisa che il Mar. C.T. “non aveva competenza a svolgere un'iniziativa di indagine di tale genere, svolgendo compiti esclusivamente esecutivi”), semplicemente incomprensibili appaiono i passi che l'imputato. ricevuti gli elenchi, avrebbe voluto compiere: “verificare se tra i soggetti di L. e M. nati negli anni 1987 e 1988 vi fossero soggetti segnalati quali assuntori di stupefacenti ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 309190”; a questo punto avrebbe “sviluppato le indagini”, e, se fosse emerso qualcosa di concreto. finalmente informato i superiori.
Non si vede che senso investigativo possa avere tale operazione; non si vede, in particolare, perché il Mar. C.T., quand'anche avesse voluto autonomamente indagare sullo spaccio di stupefacenti, dovesse limitare l'ambito dell'indagine ai nati negli anni 1987 e 1988 nei comuni di L. e M. (rispettivamente 194° e 122° per popolazione nella Provincia di Brescia).
Pare evidente che il fine della raccolta di dati era diverso, certamente diretto a favorire soggetti privati, che avrebbero potuto indirizzare mirate proposte pubblicitarie ai soggetti prossimi alla maggiore età e residenti in quei comuni. Il beneficiario di tali informazioni non è stato identificato con certezza; G.A., titolare della Autoscuola XXX di D., dichiara peraltro di avere conosciuto l'imputato al tempo in cui comandava la Stazione di Q., e, con sospetta reticenza, dice di non poter affermare né escludere di avere mai avuto, da lui o da altri carabinieri, elenchi di giovani.
Ritiene il Giudice che tale comportamento integri gli estremi del tentativo di abuso di ufficio. La violazione di norme di legge e di regolamento, consistente nel sostituirsi al Comandante del N.O. simulando l'esistenza di un'indagine di polizia giudiziaria, è fuori discussione; e fuori discussione è il fatto che questo sia stato posto in essere esclusivamente per arrecare al privato utilizzatore degli elenchi l'ingiusto vantaggio patrimoni aie consistente nella loro utilizzazione a fini commerciali. Il fatto non è stato portato a compimento a causa dei legittimi sospetti nati nel destinatario della richiesta Mar. G.L. Va quindi pronunciata sentenza di condanna.
Deve invece pronunciarsi sentenza di proscioglimento per gli altri reati ascritti.
Con riguardo al reato contestato al capo A), si ritiene indispensabile, ai fini della configurazione del delitto di falso in atto pubblico, la riconoscibilità dell'autore dell'atto; cosa che si ottiene normalmente con la sottoscrizione.
È certo vero che la sottoscrizione vergata a mano può essere sostituita da stampiglie personali, laddove la legge non richieda l'autografia come garanzia formale per l'individuazione dell'autore; tanto che la Corte di Cassazione ha affermato che “È ravvisabile il delitto di falso ideologico in atto pubblico, anche se il documento sia privo di intestazione e di sottoscrizione, purché risulti incontestata l'esatta individuazione dell'organo cui esso risale” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13578 del 26/04/1989).
Va però sottolineato che il messaggio di posta elettronica (non certificato ai sensi del D.P.R. Il febbraio 2005, n. 68, e privo di firma digitale a crittografia asimmetrica ai sensi del D.Lg. 7 marzo 2005, n. 82) non può fornire alcuna certezza circa la propria provenienza o sull'identità dell'apparente sottoscrittore, bastando intervenire sul programma di posta elettronica perché chi riceve il messaggio lo veda come se fosse inviato da diverso indirizzo.
L'assenza di sottoscrizione e di esatta individuazione dell'organo da cui l'atto promana non consentono di qualificare il messaggio di posta elettronica privo dei requisiti di cui sopra alla stregua di atto pubblico; non sussiste quindi il delitto di cui al capo a).
Venendo da ultimo al delitto di cui al capo C), si rammenta come la norma incriminatrice di cui all'art. 211. 121/1981 punisca non la semplice interrogazione della Banca dati delle forze di polizia per ragioni estranee all'ufficio, ma la comunicazione e l'utilizzazione dei dati da questa estratti; e dell'esistenza di tale condotta non emerge neppure un semplice indizio.
Con riguardo alla commisurazione della pena per il capo B), vanno senz'altro concesse le attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p. all'imputato, in considerazione dell'incensuratezza e del corretto contegno processuale (si ricordano le ammissioni rese in sede di interrogatorio ex art. 415-bis c.p.p.). Può essere inoltre riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p., stante la particolare tenuità del fatto.
La pena base di mesi sei di reclusione va quindi ridotta ex art. 56 c.p. a mesi tre di reclusione, e ulteriormente ridotta ex art. 321-bis c.p. a mesi due di reclusione, ed ex art. 62-bis c.p. a giorni quarantacinque di reclusione.
La pena, come sopra determinata tenendo conto di ogni circostanza, viene diminuita di un terzo ai sensi dell'art. 442, comma 2 c.p.p. in considerazione della scelta del rito.
Sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per sostituire la pena detentiva con pena pecuniaria di specie corrispondente ai sensi dell'art. 53 l. 689/81. Può essere anche concesso al condannato il beneficio della sospensione condizionale della pena, non avendone egli in precedenza fruito e potendosi presumere che egli si asterrà dal commettere ulteriori reati.
P.Q.M.
Il Giudice,
visti gli artt. 442 e 533 c.p.p.
dichiara l'imputato responsabile del reato a lui ascritto al capo B), e, ritenuta
l'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p., concesse le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., ed applicata la diminuente per il rito, lo condanna alla pena di giorni trenta di reclusione; sostituita la pena detentiva con Euro 1.140,00 di multa ai sensi dell'art. 53 l. 689/81
visto l'art. 163 c.p., ordina che l'esecuzione della pena rimanga sospesa peril termine di cinque anni
visto l'art. 535 c.p.p., pone a carico del condannato il pagamento delle speseprocessuali relative ai reati cui la condanna si riferisce
visti gli artt. 442 e 530, c.p.p.
assolve l'imputato dai reati ascritti ai capi A) e C) perché i fatti non sussistono
visto l'art. 544, comma 3 c.p.p., indica termine di giorni trenta per il deposito della sentenza
Brescia, 11/3/08
 
Il Giudice
Dott. Lorenzo Benini
 
© Copyright Penale.it - SLM 1999-2012. Tutti i diritti riservati salva diversa licenza. Note legali  Privacy policy