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 Tribunale di Milano, Ufficio G.I.P./G.U.P., ordinanza 9 marzo 2004, dott.ssa Forleo

Un'altra ordinanza del G.u.p. di Milano, che dichiara inammissibili le costituzioni di parte civile in un procedimento ex d.lgs. 231/01.

Tribunale di Milano
Ufficio del giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare

Particolare attenzione ha meritato l’eccezione concernente l’ammissibilità della costituzione di parte civile esercitata nei confronti di talune delle società chiamate a rispondere per i fatti corruttivi ipotizzati.
Com’è noto, il d.lgs. 231/01 ha introdotto nell’ordinamento il principio della responsabilità amministrativa degli enti collettivi, con esclusione degli enti pubblici non economici, in conseguenza di reati commessi in loro favore.
Nonostante l’indiscusso elemento di novità introdotto nel sistema da tale normativa, va evidenziato come la responsabilità in questione rivesta, per espressa scelta legislativa, natura amministrativa, fungendo la commissione del reato come mero presupposto per la sua attivazione.
D’altra parte, pur essendo stata la disciplina in questione articolata in parallelo con quella concernente la responsabilità penale dell’autore del reato, i due profili di responsabilità rimangono attestati su un piano di reciproca autonomia, tant’è che l’art. 8 d.lgs. cit. prevede la sussistenza della responsabilità dell’ente anche nei casi in cui difetti quella dell’autore del reato, ed in particolare nei casi in cui quest’ultimo non sia stato identificato o non sia imputabile, o il reato si sia estinto per una causa diversa dall’amnistia.
Tanto premesso, ai fini di valutare se l’azione civile possa essere esercitata direttamente nei confronti dell’ente nell’ambito del procedimento instauratosi sia a carico dell’autore del reato sia a carico dell’ente stesso ex art. 36 d.lgs. cit., e se dunque anche l’ente abbia al riguardo una legittimazione passiva diretta, va richiamata la generale disciplina di cui all’art. 185 c.p.
Tale norma, com’è noto, stabilisce che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole ed i soggetti che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto da quello commesso.
Ora, non potendosi ancorare la responsabilità civile dell’ente ad un giudizio di sua colpevolezza in ordine al reato commesso nel suo interesse, ne deriva, per il suddetto precetto normativo, che l’ente potrà essere chiamato a rispondere del danno derivante da tale reato non in via diretta ma in qualità di responsabile civile ex art. 83 ss. c.p.p., dovendosi configurare in capo allo stesso la responsabilità per fatto altrui prevista dall’art. 2049 c.c.
In favore di tale interpretazione depongono una serie di dati normativi.
Innanzitutto l’art. 54 d.lgs. cit., che, nel prevedere e nel disciplinare il sequestro conservativo di beni facenti capo all’ente, ne limita l’operatività alle garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato, ponendo conseguentemente il p.m. quale unico titolare della relativa richiesta, e ciò in evidente deroga al disposto di cui all’art. 316, 2° comma, c.p.p. che appunto estende alla parte civile la richiesta in questione a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato. D’altra parte, il citato art. 54, nel richiamare in chiusura l’art. 316 c.p.p., fa rinvio esclusivamente al 4° comma, escludendo pertanto le disposizioni di cui al 2° e 3° comma, concernenti appunto le facoltà della parte civile.
Ancora, va richiamata nello stesso senso la disciplina contenuta nell’art. 69 d.lgs. cit., concernente la sentenza di condanna pronunciata a carico dell’ente, che non fa alcun cenno alle questioni civili. Né del resto risultano norme parallele a quelle di cui agli art. 539, 540, 541 c.p.p. concernenti appunto la condanna ai danni ed alle spese relative all’azione civile.
In senso contrario non può invocarsi la norma di cui all’art. 35 d.lgs. cit., in base alla quale all’ente si applicano le disposizioni processuali relative all’imputato, in quanto compatibili, dal momento che la stessa sembra riferirsi alla normativa processuale posta a tutela dell’imputato, e dunque alle relative garanzie, con una disposizione che appare speculare rispetto a quella contenuta nell’art. 61, 2° comma, c.p.p. e relativa alla persona sottoposta alle indagini, non consentendo pertanto un’analogia in malam partem di disposizioni normative peraltro di diritto sostanziale e non processuale, quale appunto l’art. 185 c.p.
Neppure in senso contrario possono invocarsi le norme che contemplano particolari benefici san-zionatori per l’ente nell’ipotesi in cui lo stesso abbia provveduto all’integrale risarcimento del danno.
Trattasi, com’è noto, degli art. 12, 2° comma, lett. a), e 17, lett. a), d.lgs. cit., che ancorano rispettivamente la riduzione della metà della sanzione pecuniaria e l’applicazione della sola sanzione pecuniaria, con conseguente esclusione di quella interdittiva, ai casi in cui appunto l’ente abbia risarcito integralmente il danno ed abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso.
Che con tali norme il legislatore abbia voluto incentivare condotte riparatorie dell’ente è fuori dubbio, com’è peraltro evidente la logica premiale e deflattiva del dibattimento alle stesse sottesa. Dalle stesse non può tuttavia argomentarsi per sostenere la legittimazione passiva diretta dell’ente rispetto all’azione civile esperita nell’ambito del procedimento penale da parte della persona offesa o del danneggiato dal reato.
Ne discende che le società in questione dovranno qualificarsi, in ordine ai danni cagionati dai reati ipotizzati, quali responsabili civili ex art. 2049 c.c. e pertanto, in quanto tali, ne avrebbe potuto essere richiesta la rituale citazione a norma dell’art. 83 c.p.p.
D’altra parte va rilevato che tali società non risultano essersi costituite nel presente procedimento a norma degli art. 39 e 41 d.lgs. cit., e che dunque, in base proprio a tale ultima disposizione, ne va dichiarata la loro contumacia.
Deve pertanto dichiararsi l’inammissibilità delle costituzioni di parte civile esercitata nei confronti delle società I. s.p.a., D. s.p.a., P. s.p.a., M.C. s.r.l.
(omissis)
Milano, 9 marzo 2004.
Il Giudice, dott.ssa Clementina Forleo
 
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