Impugnabile con ricorso per cassazione l'ordinanza del gip emessa ai sensi dell'art. 263, comma 5, c.p.p.
(omissis)
RITENUTO IN FATTO
I. All’interno di un’autovettura guidata da V.D. e sottoposta il 5 dicembre 2001 a controllo dalla polizia stradale di Arezzo veniva rinvenuta una borsa contenente una somma considerevole di denaro in contante (471.408.000 lire e 274.500 franchi francesi) e una serie di bigliettini manoscritti con l’indicazione di conti correnti svizzeri e di importi di denaro che venivano sequestrati, ipotizzandosi nei confronti del conducente il delitto di riciclaggio (art. 648-bis c.p.).
Avverso il decreto di convalida del sequestro emesso il 6 dicembre 2001 dal procuratore della Repubblica di Arezzo il V. proponeva richiesta di riesame che il locale tribunale, adito ai sensi dell’art. 324 c.p.p., rigettava con ordinanza del 22 dicembre 2001, ritenendo “indubbi... sia il rapporto di pertinenzialità tra il denaro sottoposto a sequestro e l’ipotesi di reato configurata, sia la necessità, a fini probatori, che il denaro stesso rimanga sottoposto a vincolo per l’ulteriore sviluppo delle indagini”, Avverso l’ordinanza il V. proponeva ricorso per cassazione, ma il giudice di legittimità gliela dichiarava inammissibile con ordinanza del 17 maggio 2002. Successivamente gli atti del procedimento venivano trasmessi alla procura della Repubblica di Napoli per competenza territoriale.
A seguito del decesso del V. avvenuto il 12 gennaio 2005, la vedova E.M.R. avanzava al pubblico ministero richiesta di restituzione del denaro e dei bigliettini sequestrati il 5 dicembre 2001, ma l’istanza veniva respinta, sul rilievo che, essendosi in presenza di cose che costituivano “prezzo del reato”, trovava applicazione nel caso in esame l’art. 240 comma 2 c.p., che ne prevedeva la confisca obbligatoria, anche nel caso in cui il procedimento penale si concludeva con l’archiviazione in conseguenza dell’estinzione del reato per morte dell’indagato
La donna proponeva allora opposizione, ma il gip presso il tribunale di Napoli, con l’ordinanza impugnata (che è dell’11 gennaio 2007), la rigettava, osservando che la somma oggetto del sequestro era soggetta a confisca obbligatoria (applicabile, come tale, anche a un provvedimento di archiviazione per morte del reo), in quanto costituiva il prezzo del reato di riciclaggio di denaro provento di contrabbando e non il profitto di esso. La natura di prezzo del reato della somma sequestrata il 5 dicembre 2001 veniva spiegata dal gip sulla scorta di un elemento di valutazione ritenuto oltremodo significativo, che si ricavava dall’avvenuta richiesta di rinvio a giudizio presso il tribunale di Genova del V. in concorso con tali B.A. e P.A.: la somma de qua doveva essere considerata verosimilmente il prezzo corrisposto dal B. al V. per la sua attività di riciclaggio di ingenti somme di denaro provento di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
Proponeva ricorso per cassazione l’E. a mezzo dei suoi difensori di fiducia, lamentando violazione dell’art. 240 c.p. in relazione all’art. 606 comma 1 lett. b) e e) c.p.p. e contestando la qualificazione giuridica della somma sequestrata come “prezzo” e non come “profitto” del reato di riciclaggio contestato al V.. Secondo la difesa, comunque, la somma sequestrata non era suscettibile di confisca in caso di archiviazione per morte del reo, e quindi in mancanza della pronuncia di una sentenza di condanna, giacché nulla autorizza ad estendere la clausola “anche se non è stata pronunciata sentenza di condanna” ad ipotesi diverse da quelle previste dall’art. 240 comma 2 n. 2 c.p., non potendosi ricavare, come aveva fatto il gip del tribunale di Napoli, la natura di “prezzo” del reato da una richiesta di rinvio a giudizio del V. emessa da un altro tribunale (quello di Genova) in epoca antecedente all’episodio che aveva dato causa al sequestro del denaro.
La Sezione Seconda di questa Corte, cui veniva assegnata la trattazione del ricorso, con ordinanza del 7 giugno 2007, ne disponeva la rimessione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618 c.p.p., rilevando in via preliminare l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine all’impugnabilità con ricorso per cassazione dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 263 comma 5 dello stesso codice.
Traendo spunto dalla richiesta del Procuratore Generale presso questa Corte, che aveva richiesto di dichiarare il ricorso dell’E. inammissibile perché proposto avverso un provvedimento non impugnabile, l’ordinanza di rimessione faceva rilevare che nella giurisprudenza di legittimità si registravano due orientamenti contrastanti, uno praticamente isolato (Sez. V, 25 ottobre 2005-2 febbraio 2006, n. 4255, Verduci, RV 23624) che afferma l’inesistenza di mezzi di impugnazione avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 263 comma 5 c.p.p., poiché questa norma “fa riferimento all’art. 127 cod. proc. pen. con riguardo alla procedura da osservarsi per la decisione, ma non anche per ciò che attiene all’impugnazione di quest’ultima”, e l’altro, cronologicamente anteriore e decisamente costante, che, facendo riferimento allo stesso art. 127 c.p.p. richiamato nel comma 5 dell’art. 263, ammette la proposizione del ricorso per cassazione (previsto dal comma 7 del citato art. 127) pur non essendo stata prevista in termini espressi la ricorribilità per cassazione del relativo provvedimento decisorio (cfr. Cass., Sez. V, 8 gennaio-7 marzo 1996, n. 18, Telleri, RV 204475).
Peraltro, sempre secondo l’ordinanza di rimessione, nel caso di ritenuta ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento del gip che rigetta l’opposizione al diniego di restituzione del denaro sequestrato, restano pur sempre da definire i limiti di tale ricorso, se - in particolare - con esso possano proporsi soltanto vizi di carattere procedimentale, riconducibili al mancato rispetto delle forme e del principio del contraddittorio, con esclusione in particolare del vizio di motivazione, oppure se l’impugnazione del provvedimento decisorio vada estesa anche a motivi di gravame non meramente procedimentali che investono comunque la legittimità, la validità e l’opportunità del sequestro. Il problema si pone nel caso in esame perché il ricorso proposto dalla Eboli deduce sia vizi di legittimità di carattere non procedimentale, sia vizi che attengono alla motivazione del provvedimento del gip che, nel suo sviluppo argomentativo, utilizza elementi di fatto risultanti da un procedimento diverso.
Da ultimo, l’ordinanza di rimessione evidenziava come - con riferimento all’oggetto specifico del ricorso proposto e quand’anche si arrivi a riconoscere l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 263 comma 5 c.p.p. nella forma più ampia possibile - si delineava in ogni caso un ulteriore contrasto sul problema dell’efficacia delle cause estintive (come la morte del reo) rispetto alla confisca obbligatoria, essendo discusso nella giurisprudenza di legittimità se, in base al combinato disposto degli artt. 210 e 236 comma 2 c.p., la confisca obbligatoria prevista dal secondo comma dell’art. 240 c.p.p. possa essere disposta anche nel caso in cui non vi é espressa deroga dal presupposto della condanna, estendendo così la clausola “anche se non è stata pronunciata condanna” ad ipotesi diverse da quelle previste dal n. 2 del secondo comma. Si tratta di stabilire, insomma, se con riferimento al disposto del n. 1 del secondo comma che riguarda le cose costituenti il “prezzo” del reato, resti fermo il requisito della sentenza di condanna, quale condizione legittimante il provvedimento di confisca, oppure l’avverbio “sempre” che apre l’enumerazione dei casi di confisca obbligatoria precluda al magistrato qualunque valutazione di tipo discrezionale circa l’opportunità di disporre la misura anche in presenza di un provvedimento di archiviazione o di una sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere.
Il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite Penali fissando per la trattazione l’udienza in camera di consiglio del 27 settembre 2007.
Alla predetta udienza, il Collegio avvertiva però la necessità di acquisire ulteriore documentazione ai fini del decidere. In ottemperanza all’ordinanza emessa, la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli faceva pervenire nella cancelleria delle Sezioni Unite una missiva datata 31 ottobre 2007 in cui rendeva noto: 1) che la posizione di V.D., facendo parte di un processo più complesso, non era stata ancora definita, né con un provvedimento di archiviazione, né con un provvedimento di altra natura; 2) che, a seguito di informativa del Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza di Napoli era stata denunciata per associazione per delinquere e riciclaggio anche V.O., figlia del defunto V.D.; 3) che il relativo procedimento era ancora pendente nella fase delle indagini preliminari; 4) che l’imputazione di riciclaggio della somma sequestrata ad Arezzo il 5 dicembre 2001 era ascritta al solo V.D.; 5) che il procedimento penale aperto a Napoli non era confluito nel procedimento penale istruito dal PM presso il tribunale di Genova nei confronti di B. ed altri.
II. Per completezza di esposizione, è importante segnalare che il sequestro del denaro trovato in possesso del V. era stato originariamente etichettato come disposto “a fini probatori” (così l’ordinanza del tribunale del riesame di Arezzo del 22 dicembre 2001) e che, durante la fase delle indagini preliminari in corso presso gli uffici giudiziari di Napoli e dopo la proposizione dell’istanza di restituzione da parte della E., il PM ha richiesto il 6 dicembre 2006 al gip presso il locale tribunale la sottoposizione della stessa somma di denaro a sequestro preventivo, tenuto conto di un’informativa di polizia giudiziaria che indicava V.O., figlia di D., e tale D.F. coinvolti con il defunto in un’attività di riciclaggio di denaro e di contrabbando d’oro, trattandosi di denaro suscettibile di confisca nonostante la morte del V. e avuto riguardo al disposto dell’art. 262 co. 3 c.p.p., secondo il quale “non si fa luogo alla restituzione e il sequestro é mantenuto a fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell’art. 321”. La richiesta è stata accolta dal gip del tribunale di Napoli con ordinanza del 2 febbraio 2007, dove si afferma peraltro che ”appare più che logico ritenere che la somma oggetto del sequestro, della quale si chiede la restituzione, fosse proprio il prezzo corrisposto dal B. al V. per la sua attività di riciclaggio delle ingenti somme di denaro provento del contrabbando”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I. La prima questione di diritto, preliminare a tutte le altre, sottoposta all’esame di queste Sezioni Unite, a prescindere dalla particolarità della fattispecie concreta, si può sintetizzare in questi termini: se sia ricorribile per cassazione l’ordinanza emessa dal gip che rigetti l’opposizione al decreto del pubblico ministero che respinga la richiesta di restituzione di cose sequestrate (art. 263 comma 5 c.p.p.), essendosi delineato un contrasto in giurisprudenza - come segnalato nell’ordinanza di rimessione e, prima ancora, dall’Ufficio del Massimario all’indomani della sentenza della Sez. V 25 ottobre 2005, Verduci, Rv 233624 - sull’ammissibilità del ricorso.
Per la verità la giurisprudenza di questa Corte - mentre ha escluso la possibilità di esperire l’appello (Cass., Sez. VI, 10 gennaio 1995, n. 16, Frati, Rv. 200887) o la richiesta di riesame (così Cass., Sez. II, 26 giugno 1992, n. 3143, Palme, Rv. 193889; Id., Sez. I, 12 ottobre 1994, n. 4468, Turchetta, Rv. 200065; Id., Sez. VI, 10 febbraio 1995, Schreiner, in C.E.D. Cass., n. 201437), o l’incidente di esecuzione (Cass., Sez. II, 5 febbraio 1996, Di Rosa, in Giust. pen., 1997, III, 43; Id., Sez. III, 6 maggio 2000, Pm c. D’Ascoli, in C.E.D. Cass., n. 216992) - ha indicato pressoché costantemente il ricorso per cassazione come unico rimedio previsto dall’ordinamento contro la decisione del gip, sul rilievo che il giudizio di opposizione, regolato dall’art. 263 comma 5 c.p.p., “è un vero e proprio giudizio di impugnazione... onde, per la tipicità dei rimedi, non è dato derogare alle previsioni di legge” (così Cass., Sez. I, 12 ottobre 1994, Turchetta, cit. Ma, a favore della ricorribilità, vedi anche, oltre le sentenze richiamate, Cass., Sez. III, 3 marzo 1992, n. 414, Bolognini, Rv. 190480; Id., Sez. V, 8 gennaio 1996, n. 18, Telleri, Rv. 204475; e, da ultimo, Cass., Sez. II, 22 febbraio 2007, n. 8423, Valenti, Rv. 235844).
La giurisprudenza è infatti schierata da tempo nel senso che l’ordinanza del gip, emessa nel rispetto delle forme stabilite dall’art. 127 c.p.p. come statuisce l’art. 263 comma 5, sia impugnabile con ricorso per cassazione indipendentemente dalla mancata previsione esplicita di questo mezzo di impugnazione nella norma di rinvio, osservandosi che il richiamo alla norma dell’art. 127 comporta la ricezione totale e completa del modello processuale descritto da essa, compresa la possibilità riconosciuta agli interessati di proporre impugnazione mediante ricorso per cassazione, come dispone il comma 7.
L’unica voce discorde è quella, isolata, della sentenza Verduci, la quale, trascurando l’orientamento costante di questa Corte al punto da non prenderlo neppure in considerazione per censurarlo, ritiene inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza pronunciata dal gip ai sensi dell’art. 263 comma 5 c.p.p. in tema di restituzione di beni sequestrati perché contro questa decisione “non è ammesso alcun mezzo di impugnazione”, in quanto “detta norma fa riferimento all’art. 127 c.p.p. con riguardo alla procedura da osservarsi per la decisione, ma non anche per ciò che attiene all’impugnazione di quest’ultima”.
E’ opportuno riportare al riguardo la motivazione della sentenza Telleri che - riprendendo un’affermazione più volte ribadita nella giurisprudenza di questa Corte sia pure in relazione a istituti diversi, come la proroga del termine di chiusura delle indagini preliminari (Cass., Sez. VI, 28 ottobre 1991, n. 3484, Parigi ed altri, Rv. 189050) e l’archiviazione (Cass., Sez. V, 8 giugno 1999, n. 2792, PM in proc. Puzzello, Rv. 214235) - esclude che esista un principio generale per il quale tutte le volte che si adotta il modello procedimentale regolato dall’art. 127 c.p.p. in virtù del rinvio contenuto in una norma (una delle quali è proprio quella dell’art. 263 comma 5), il provvedimento finale del procedimento sia sempre ricorribile per cassazione in forza della disposizione di cui al comma 7 della norma richiamata. Una regola di questo tipo, precisa la sentenza Telleri, “sarebbe inspiegabile con riferimento a quelle disposizioni che, prevedendo la procedura camerale di cui all’art. 127, stabiliscono espressamente la ricorribilità in cassazione del relativo provvedimento definitorio”. Nella motivazione si precisa poi che “non è decisiva la mancata esplicita previsione del ricorso nella norma che richiama la procedura camerale, in quanto il problema ha una duplice prospettazione che incide, non sulla impugnabilità oggettiva del provvedimento, ma sui motivi del ricorso e sui limiti di cognizione del giudice di legittimità”. La mancata previsione del ricorso per cassazione nel caso regolato dall’art. 263 comma 5 c.p.p. - é questo il succo della decisione - non esclude che tale ricorso possa essere proposto, dovendosi desumere la ricorribilità dell’ordinanza del gip da evidenti ragioni di garanzia, dato che il provvedimento de quo non può certamente considerarsi ricompreso né nella categoria delle sentenze, né in quella dei provvedimenti sulla libertà personale, contro i quali è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge (art. 111 comma 7 Cost.). Esso incide infatti su situazioni giuridiche soggettive bisognose di tutela (cfr. Cass., Sez. V, 3 marzo 1992, n. 414, Bolognini, cit.).
La sentenza Telleri sembra dare per scontate, sia pure in estrema sintesi e senza soffermarsi più di tanto sul suo contenuto di fondo, le linee argomentative della sentenza delle Sezioni Unite Bernini (6 novembre 1992, n. 17, Rv. 191786), chiamate a pronunciarsi sul radicato contrasto giurisprudenziale in ordine alla ricorribilità del provvedimento di proroga della durata delle indagini preliminari (art. 406 commi 5 e 6 c.p.p.). Le Sezioni Unite hanno fornito un contributo rilevante e per più versi decisivo alla soluzione del problema di carattere generale della ricorribilità o meno delle ordinanze emesse dal gip all’esito di un’udienza camerale disposta con le forme previste dall’art. 127 c.p.p., espressamente richiamato dalla norma di rinvio, quando manchi l’espressa previsione della proponibilità del ricorso in sede di legittimità. Sia pure con riferimento al problema specifico della richiesta di proroga delle indagini preliminari, le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi sulla mancata correlazione tra il richiamo al modus procedendi di cui all’art. 127 e la mancata previsione di un mezzo di impugnazione avverso il provvedimento finale; e, per superare il non facile empasse nel percorso argomentativo, hanno operato una ricognizione completa delle fattispecie codicistiche in cui viene richiamato il procedimento camerale previsto dall’art. 127 c.p.p., concludendo che, salvo disposizioni contrarie, il ricorso è tendenzialmente inammissibile quando in queste viene fatto mero richiamo alle “forme previste dall’art. 127 (o altre equivalenti come “secondo le forme”, “con le forme”, osservando “le forme”) ed è, invece, legittimo quando viene operato un rinvio recettizio con la diversa espressione “a norma dell’art. 127“, come nel caso previsto dal comma 5 dell’art. 263.
In nessuna parte dell’art. 263 c.p.p. è contemplato in modo espresso il ricorso per cassazione, la cui esperibilità, ineludibile per evidenti ragioni di garanzia, deve essere dunque desunta dall’espressione “a norma dell’art. 127”, che è, di sicuro, diversa e più ampia, sotto il profilo lessicale, di quelle locuzioni che in varia guisa rinviano alle sole “forme” dello stesso articolo, così da ricomprendere anche il rimedio previsto dal comma 7 ed agire in combinato disposto tra loro.
La sentenza Bernini fa rilevare che, l’importanza di questo dato testuale non è scalfita neppure dalla diversa terminologia usata in tema di restituzione di beni sequestrati, quale emerge tra i commi 2 e 5 dell’art. 263 e la procedura camerale espressamente richiamata in entrambi dell’art. 127 c.p.p., essendo intesa a garantire il rispetto del contraddittorio, la cui violazione costituisce una nullità ai sensi del comma 5 dell’art. 127, denunciabile con ricorso per cassazione in forza del successivo comma 7 (Cass., Sez. I, 11 ottobre 1995, Coppola, in C.E.D. Cass., n. 202503; Id., Sez. V, 26 febbraio 1992, in Giur. it., 1992, II, 468; Id., Sez. III, 22 ottobre 1993, Bongiorno, in C.E.D. Cass., n. 196932).
L’art. 263 prevede infatti al suo interno due differenti rinvii all’art. 127 c.p.p., che contiene la disciplina dei procedimenti in camera di consiglio: il primo, al comma 2, regola l’ipotesi delle cose sequestrate presso un terzo, disponendo che “la restituzione non può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste dall’art. 127”; il secondo, al comma 5, si riferisce all’opposizione proposta contro il decreto del PM che dispone la restituzione o respinge la relativa istanza sulla quale il giudice provvede a norma dell’art. 127.
Le Sezioni Unite Bernini spiegano l’anomalia della presenza nello stesso art. 263 di due differenti modalità di rinvio, osservando che “nel contesto dell’art. 263, il richiamo dell’art. 127 non è isolato, poiché il quinto comma, in tema di opposizione contro il decreto emesso dal PM durante le indagini preliminari, contiene un altro rinvio alla medesima norma espresso con la più ampia formula “a norma dell’art. 127”. La presenza di questo ulteriore elemento testuale - prosegue la sentenza - non può non riflettersi - considerata l’identità sostanziale del contenuto dei due provvedimenti contemplati nel secondo e nel quinto comma, entrambi incidenti su diritti soggettivi privati [diritto di proprietà] - sul significato del primo rinvio “con le forme previste dall’art. 127” nel senso di attribuirgli una portata più ampia di quella propria della medesima espressione contenuta in altre norme (come, per esempio, in quella dell’art. 406 comma 5 c.p.p., relativa alla proroga delle indagini preliminari). A conferma e riprova che “nel sistema del codice il regime delle impugnazioni si connette allo specifico contenuto del singolo tipo di provvedimento di volta in volta considerato, che il legislatore reputa, anche alla stregua dei principi costituzionali, come suscettibile o meno di gravame” (ivi).
In entrambi i rinvii previsti dall’art. 263 si è in presenza di provvedimenti destinati a incidere su diritti soggettivi identici che, come ha evidenziato un’attenta dottrina, nonostante siano formulati in modo diverso, letti contestualmente, consentono in ambedue le ipotesi il ricorso per cassazione del relativo provvedimento definitorio. Ne deriva che l’art. 263 comma 2, secondo il quale il provvedimento del giudice sulla restituzione delle cose sequestrate presso un terzo deve essere adottato “con le forme previste dall’art. 127”, non per questo si sottrae al ricorso per cassazione, ritenuto del resto già ammissibile da questa Corte (cfr. Cass., Sez. V, 3 marzo 1992, Bolognini, cit.) e dalla stessa Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale (in G.U. del 24 ottobre 1988, n. 250, serie speciale, supplemento ordinario n. 2, p. 69, dove viene precisato, proprio limitatamente all’art. 263 comma 2, che in questo caso, oltre al rispetto delle forme previste dall’art. 127, è anche prevista l’impugnabilità dell’ordinanza conclusiva del procedimento).
In altre norme, questa esigenza interpretativa non è avvertita e si deve quindi ritenere che il semplice richiamo alle “forme”, non accompagnato dalla previsione dell’esplicita ricorribilità in cassazione, preveda esclusivamente il rispetto delle garanzie procedurali, ma non anche l’impugnabilità del provvedimento conclusivo.
Si deve dunque ribadire l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal gip che rigetti l’opposizione al decreto del pubblico ministero che respinge la richiesta di restituzione di cose sequestrate (art. 263 comma 5 c.p.p.), confermando l’orientamento nettamente maggioritario espresso dalla giurisprudenza di legittimità in proposito.
II. Ciò posto, è pacifico che la posizione processuale di V.D. al quale venne sequestrata la somma di denaro a diverso titolo sia dall’Autorità giudiziaria di Arezzo che da quella di Napoli non risulta essere stata ancora definita né con un provvedimento di archiviazione per morte del reo né con un provvedimento di altra natura: il che consente di non tener conto di quanto viene affermato apoditticamente (ed erroneamente) nell’ordinanza impugnata (sulla scia di quanto già evidenziato nel decreto di rigetto dell’istanza di restituzione del denaro proposta dalla E. emesso dal PM il 13 giugno 2006), in cui si fa esplicito riferimento a un “provvedimento di confisca, disposto contestualmente ad archiviazione per morte del reo, di somma di denaro sequestrata come prezzo del reato”. E’ altrettanto pacifico che il sequestro a fini probatori originariamente disposto dalla Autorità giudiziaria di Arezzo è stato convertito in sequestro a fini preventivi dal gip presso il tribunale di Napoli con ordinanza del 2 febbraio 2007.
La E. ha proposto istanza di restituzione della somma di denaro sequestrata al marito defunto quando la stessa risultava soggetta a sequestro probatorio, ma in data successiva la stessa somma è stata soggetta a sequestro preventivo.
Nessun dubbio, naturalmente, sulla possibilità di sottoporre a sequestro preventivo un bene già soggetto a sequestro probatorio, quando sussiste il pericolo concreto ed attuale della cessazione del vincolo di indisponibilità impresso da quest’ultimo, che renda reale e non solo presunta la possibilità della riconduzione del bene nella sfera di chi potrebbe servirsene in contrasto con le esigenze protette dall’art. 321 c.p.p. Le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo i contrasti giurisprudenziali insorti in materia, hanno rilevato che l’utilità di un tale cumulo è confermata dal fatto che potrebbe altrimenti verificarsi uno iato tra il momento in cui avviene il sequestro probatorio e quello dell’adozione del sequestro preventivo, tale da pregiudicare in alcune ipotesi gli obiettivi della misura preventiva (14 dicembre 1994, Adelio).
Ne deriva che, a parte il delinearsi di un profilo di inammissibilità dell’odierno ricorso in quanto proposto dal difensore di una parte privata (prossimo congiunto jure hereditario) non munito di procura speciale come richiede espressamente l’art. 100 co. 1 c.p.p. e tenuto conto dell’esplicito disposto dell’art. 262 co. 3 dello stesso codice (“Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell’art. 321”), la E. non ha alcuna pratica utilità a coltivare l’impugnazione proposta ex art. 263 co. 5 c.p.p. per sopravvenuta carenza di interesse. Il che rende inutile affrontare il ventaglio delle altre questioni sottoposte all’attenzione di queste Sezioni Unite.
Essendo venuto meno qualunque apprezzabile e concreto interesse a conseguire un effetto pratico più vantaggioso attraverso l’invocata modifica o eliminazione del provvedimento impugnato e non potendosi muovere al ricorrente alcun addebito per la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’impugnazione, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p.
d i c h i a r a
il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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